Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1840
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Al fine di consentire agli studenti universitari di ottenere finanziamenti agevolati per la frequentazione dei corsi universitari, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza dei rettori, è istituita e disciplinata la Società dei prestiti studenteschi, a partecipazione pubblico-privata.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati, a richiesta dello studente, in rate annuali di importo non inferiore a 2.000 euro e non superiore 4.000 euro.
3. Sono esclusi dal beneficio gli studenti fuori corso.
4. La restituzione dei finanziamenti deve essere effettuata in un periodo compreso tra due e dieci anni.