Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1840

Art. 1.

1. Al fine di consentire agli studenti universitari di ottenere finanziamenti agevolati per la frequentazione dei corsi universitari, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza dei rettori, è istituita e disciplinata la Società dei prestiti studenteschi, a partecipazione pubblico-privata.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati, a richiesta dello studente, in rate annuali di importo non inferiore a 2.000 euro e non superiore 4.000 euro.

3. Sono esclusi dal beneficio gli studenti fuori corso.

4. La restituzione dei finanziamenti deve essere effettuata in un periodo compreso tra due e dieci anni.