Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1840
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| Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2020
Disposizioni in materia di agevolazioni a favore degli studenti universitari e delle imprese
Onorevoli Senatori. – Sul modello di quanto è già presente da molti anni in Inghilterra, anche in Italia, dove recentemente si è separato il Ministero dell'università e della ricerca dal Ministero dell'istruzione, è arrivato il momento di pensare ad una organizzazione pubblico-privata sul modello di quella inglese, nota come « Student loans Company », che eroga prestiti agli studenti che non hanno sufficienti disponibilità economiche per poter frequentare, sempre più spesso, lontani da casa, corsi universitari. Se si osserva il venture capital in Italia, non si può non riscontrare l'arretratezza, ma al tempo stesso la volontà di riscattarsi a passo spedito.
Nel corso del 2019 si sono visti risultati positivi nel mondo del venture capital, grazie anche ai risultati delle attività svolte dal Fondo italiano di investimento e alle imminenti attività che, a breve, avvierà CDP Venture Capital SGR, che potranno dare un impulso allo sviluppo di un ecosistema finanziario a favore delle nuove iniziative legate all'innovazione, tra le quali il digitale riveste un ruolo significativo.
Il digitale rappresenta il nuovo paradigma del XXI secolo e richiederà una formazione continua anche dopo i corsi universitari, con la conseguenza che si dovrà investire in formazione in maniera ininterrotta per tutto il corso della vita professionale, con conseguenti spese di formazione, sostenute durante il periodo universitario dallo studente e durante il percorso lavorativo anche dalle aziende.
In Italia, inoltre, non possono essere sottovalutati da un lato l'elevato tasso degli abbandoni universitari, che in parte significativa è conseguenza dei costi elevati da sostenere e, dall'altro, lo storico « mismatch » tra formazione e mercato del lavoro, da cui consegue un tasso di disoccupazione tra i più alti, se paragonato a quello dei diretti competitor, con percentuali allarmanti nella fascia più giovane della popolazione, proprio quella che non è in linea con le competenze richieste dal mercato, alla quale si aggiunge anche una quota importante di forza lavoro che, senza una strategia sul reskilling, evidenzierà un gap di competenze incolmabili.
La nascente organizzazione gestirà fondi privati e pubblici, con l'obiettivo di erogare prestiti universitari necessari al pagamento delle rette delle università convenzionate, così come al sostenimento dei costi di vitto e alloggio all'interno di residenze universitarie convenzionate.
Le università definiranno lo strumento utile a introdurre lo studente nelle aziende convenzionate, affinché attraverso un tirocinio formativo remunerato dalle imprese, si possa fin dal periodo universitario instaurare uno stretto rapporto tra mondo della formazione e mondo del lavoro giovando, da un lato, lo studente di una retribuzione e, dall'altro, l'azienda di un beneficio fiscale, quantificabile in termini di deduzione di oneri per un importo pari al 65 per cento del costo sostenuto fino ad un massimo di 9.000 euro lordi annui in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di consentire agli studenti universitari di ottenere finanziamenti agevolati per la frequentazione dei corsi universitari, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza dei rettori, è istituita e disciplinata la Società dei prestiti studenteschi, a partecipazione pubblico-privata.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati, a richiesta dello studente, in rate annuali di importo non inferiore a 2.000 euro e non superiore 4.000 euro.
3. Sono esclusi dal beneficio gli studenti fuori corso.
4. La restituzione dei finanziamenti deve essere effettuata in un periodo compreso tra due e dieci anni.
Art. 2.
1. Al fine di superare il divario tra formazione e mercato del lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dello stesso, è fatto obbligo agli studenti, durante la frequentazione dei corsi di laurea, di partecipare a tirocini formativi e di orientamento remunerati presso le aziende che abbiano stipulato apposite convenzioni con le università.
2. I tirocini sono svolti previa stipula di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro che ospitano i tirocinanti, nonché con le associazioni rappresentative di categoria.
3. Lo svolgimento dei tirocini è impostato con modalità tali da garantire l'immediato inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro alla fine del percorso di studio.
4. Ai tirocinanti sono assicurate le medesime garanzie previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in tema di garanzia assicurativa e tutorato, nonché una remunerazione rapportata al tipo di attività svolta, a carico del datore di lavoro ospitante. La durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, non può essere superiore a ventiquattro mesi e inferiore a dodici mesi, anche non continuativi.
5. Il datore di lavoro, alla fine del percorso formativo, rilascia un attestato di valutazione del progetto elaborato dal tirocinante che può costituire uno degli argomenti della tesi di laurea.
6. Ai tirocinanti sono attributi crediti formativi sulla base delle attività svolte nel corso dei tirocini da utilizzare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla costituzione della società di cui all'articolo 1, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 3.
1. Gli oneri sostenuti dalle imprese che ospitano tirocinanti sono deducibili dal reddito d'impresa per un importo pari al 65 per cento del costo sostenuto fino ad un massimo di 9.000 euro lordi annui nell'esercizio in cui sono stati sostenuti o in quote costanti nel medesimo periodo e nei quattro successivi.