Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1762
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Onorevoli Senatori. – La violenza basata sul genere è un fenomeno sociale di carattere strutturale e ha radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Si tratta di un fenomeno sfuggente del quale riusciamo a intravedere una remota superficie indistinta e di cui, talvolta, percepiamo solo un'immagine sfocata. La violenza contro le donne, infatti, spesso assume il carattere dell'invisibilità: invisibile perché si consuma all'interno del privato dei rapporti familiari e affettivi, perché non sempre se ne individuano i contorni e i contenuti, invisibile anche perché talvolta la comunicazione mediatica genera ambiguità, alimentando pregiudizi e stereotipi che danno luogo a percezioni distorte e a sovrapposizioni di significato.
Come è noto, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è chiara sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie possono essere riassunte nelle cosiddette « 3 P »: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione.
Per la Convenzione d'Istanbul è quindi chiaro che il fenomeno della violenza domestica e di genere richiede, per essere efficacemente contrastato, l'analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza. Coerentemente con l'impostazione seguita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa che evidentemente collega la necessità di rilevazioni statistiche periodiche e ufficiali all'adozione di efficaci politiche di intervento, il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, ha precisato che la produzione di « statistiche di elevata qualità » è esplicitamente collegata al contributo che esse possono fornire « all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella strategia Europa 2020, nonché di altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione per il periodo 2010-2014 », tra le quali anche la « uguaglianza di genere ». Occorrono, perciò, « statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti [...] statistiche multidimensionali complesse a sostegno di politiche complesse. Al fine di rispondere adeguatamente ad esigenze legate alla definizione di politiche è necessario disporre, ove opportuno, di dati disaggregati per genere ».
Con riguardo al nostro Paese, la necessità di avere informazioni statistiche ufficiali sul complesso della violenza subita dalle donne con maggiore continuità, qualità e completezza è raccomandata dalla Convenzione di Istanbul, dal rapporto del Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) del Consiglio d'Europa di quest'anno, nonché dall'European Istitute for Gender Equality (EIGE), cui l'Italia non riesce a fornire gli indicatori sulla Intimate Partner Violence nei dati amministrativi, se non per gli omicidi.
Il disegno di legge in esame è il frutto dell'ampio lavoro svolto in questo primo anno di attività dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Con esso la Commissione si propone proprio di colmare le lacune esistenti e fare un salto di qualità nel sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica.
Nel merito la proposta si compone di sette articoli e di un allegato.
L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, essenziale per poter progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e per poter assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti gli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di fornire dati assicurando un adeguato rilievo al genere.
All'articolo 3, nel sistema di rilevazione e di elaborazione dei dati il disegno di legge riconosce un ruolo di indubbio rilievo all'Istituto nazionale di statistica. L'ISTAT è chiamato ad assicurare la realizzazione con cadenza triennale di indagini campionarie interamente dedicate al fenomeno della violenza di genere.
Puntuali obblighi di rilevazione sono poi previsti con riguardo alle unità operative di pronto soccorso dall'articolo 4.
Al fine di garantire la rilevazione della violenza di genere e, in particolare, della violenza da parte dei partner, nei dati giudiziari e di polizia, l'articolo 5 impone – demandandone l'attuazione a decreti ministeriali – al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza o almeno per ottenerne una buona approssimazione. A oggi i dati, infatti, non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene lo stalking, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia possano in qualche modo essere considerati in tal senso dei reati « spia ». Molte violenze di genere si nascondono, infatti, nelle lesioni e nelle percosse, così come nelle minacce e nella violenza privata se si considera la violenza psicologica, ma anche nel danneggiamento e nell'appropriazione indebita se si considera la violenza economica presente nei dati amministrativi. È proprio per questa ragione che l'articolo 5 prevede, al comma 3, una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso, se si tratta del partner, dell'ex partner, di un parente, di una persona conosciuta o sconosciuta alla vittima. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. A completamento del sistema, l'articolo 6 interviene specificatamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia.
L'articolo 7 prevede, infine, che l'ISTAT assicuri la realizzazione con cadenza biennale di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, evidenziando in esse non solo le caratteristiche dell'utenza, ma anche la tipologia di violenza subita e di assistenza fornita.
Il disegno di legge è completato da un puntuale allegato, nel quale sono elencate le informazioni necessarie per l'indagine dedicata alla violenza che l'ISTAT è chiamata a condurre con cadenza triennale. Il dettaglio previsto nelle domande dell'indagine ISTAT è essenziale e garantisce che le informazioni future siano rilevate, come nell'indagine del 2014, in modo da garantire la confrontabilità nel tempo di tali informazioni preziose così come viene fatto a livello europeo nei regolamenti sulle statistiche ufficiali.