Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03288

Atto n. 4-03288

Pubblicato il 29 aprile 2020, nella seduta n. 211
Risposta pubblicata

DE BONIS - Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

con circolare n. 15350/117/3 del 10 aprile 2020, il Ministro dell'interno avvisava i prefetti del disagio sociale ed economico dovuto al COVID-19 ed invitava gli stessi ad una maggiore attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità;

con PEC del 17 marzo 2020 l'Associazione famiglie ed aziende libere per la ripresa di Alberobello (Bari), segnalava al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Prefetto antiracket e, per competenza, al Prefetto di Bari i gravi disagi e il bisogno di aiuto di centinaia di famiglie e PMI a conduzione familiare che avevano denunciato usura non di tipo criminale ma di tipo bancario;

con circolare del 23 marzo 2020 - avente ad oggetto il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" (decreto-legge n. 18 del 2020), riguardante "Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi" la Banca d'Italia invitava a porre la massima attenzione ai criteri segnaletici previsti dal decreto suddetto, ad altre previsioni di legge e ad accordi o protocolli d'intesa;

considerato che:

è noto che le tutele e le elargizioni previste dalla legge n. 44 del 1999 per le vittime di usura, le modifiche operate dalla legge n. 3 del 2012 ed altre disposizioni hanno previsto che l'intervento del procuratore o del pubblico ministero, laddove la vittima ha richiesto accesso al fondo di solidarietà, deve avvenire ope legis e senza discrezionalità, con concessione della sospensione dei termini ed altre agevolazioni atte a consentire la ripresa socio-economica della vittima;

purtroppo, tutto ciò non avviene, a causa della mancanza di controlli atti a vigilare su determinati comportamenti che dovrebbero essere impartiti dal commissario straordinario antiracket. Accade, quindi che la vittima che denuncia la banca per usura non ottiene in sede penale - tranne che in rare occasioni - nessuna tutela, nonostante che in sede civile sia stata riconosciuta l'usurarietà del titolo posto a base dell'esecuzione immobiliare;

sarebbe, pertanto, opportuno che gruppi di imprenditori rimasti a proteggere i loro beni, a lavorare - vivendo spesso alla giornata - e che non possono permettersi fermi o ferie forzate come quelle imposte dal COVID 19, ricevessero al più presto adeguate tutele. Questi dovrebbero essere riammessi al credito legale proprio al fine di scongiurare il pericolo di dover ricorrere alla cosiddetta "usura di strada";

alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe ragionevole ipotizzare una modifica alla legge n. 44 del 1999 nella parte in cui prevede che i mutui agevolati devono poter essere elargiti anche in favore di coloro che hanno ottenuto la sospensione civile delle procedure;

portare a conoscenza delle prefetture, delle procure e dei pubblici ministeri della semplice proposizione della domanda di accesso al fondo delle vittime di usura, da parte del commissario straordinario antiracket, è motivo di sospensione dei termini delle condizioni stabilite dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano di dovere assumere misure finalizzate alla concessione di mutui agevolati anche a coloro che hanno ottenuto la sospensione civile delle procedure, affinché un quadro normativo più incisivo possa tutelare maggiormente la salute, la dignità ed il rispetto sociale delle vittime che hanno denunciato e continuano denunciare l'annoso problema dell'usura, con gravi rischi di infiltrazioni mafiose.