Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01478

Atto n. 3-01478

Pubblicato il 8 aprile 2020, nella seduta n. 205

DE FALCO , DE BONIS , FATTORI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. -

Premesso che:

il Ministero della salute, con circolare 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P del 22 gennaio 2020 prescriveva tra l'altro che "i casi sospetti di ncov" andassero "ospedalizzati in isolamento in un reparto di malattie infettive" adottando nel contempo "misure standard di biosicurezza, applicando le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto";

nella medesima circolare, si raccomandava, inoltre, che per motivi precauzionali il "personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto. In particolare, dovrebbe indossare: mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti. Qualora siano necessarie procedure che possono generare aerosol, la mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2. Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di muovere il paziente. Se è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori" e quindi far rispettare i criteri di separazione ivi contemplati;

appare del tutto evidente, a parere dell'interrogante, che le disposizioni del Ministero vincolassero di fatto le procedure da tenere per i casi sospetti di COVID-19, con i pazienti tenuti in isolamento assoluto rispetto anche agli altri malati o, comunque, ad altri soggetti non sospetti di essere affetti dal virus;

al contrario, l'8 marzo 2020, con deliberazione n. XI/290, la Giunta della Regione Lombardia individuava nelle RSA la possibilità di utilizzare posti letto per malati ncov, determinando in questo modo focolai di contagio in quelle RSA, che hanno aderito per quella che gli interroganti considerano una stolida obbedienza, causando la morte di molti anziani presenti nelle strutture;

in particolare, nella citata delibera, Allegato 2, si legge "Disposizioni in ordine alle Strutture extra ospedaliere. A fronte della necessità di liberare rapidamente posti letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva e in regime di ricovero ordinario degli ospedali per acuti, occorre mettere a disposizione del Sistema Regionale i posti letto delle "Cure extra ospedaliere" (subacuti, postacuti, riabilitazione specialistica sanitaria (in particolare pneumologica), cure intermedie intensive e estensive, posti letto in RSA)";

la delibera della Regione Lombardia è stata duramente criticata dal presidente di Uneba, l'associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo lombarde, Luca Degani, il quale in un'intervista ha, tra l'altro, affermato: "Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi del COVID-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio";

la decisione della Giunta regionale, oltre ad essere pericolosa, è anche illegittima, a parere degli interroganti, in quanto è lo Stato centrale ad avere competenza esclusiva in materia di prevenzione e profilassi internazionale, a mente dell'articolo 117, comma 2 lettera q) della Costituzione;

quindi, nessuna Regione dovrebbe in alcun modo poter derogare ai principi di indirizzo stabiliti dallo Stato in materia di profilassi internazionale, con disposizioni come quella ricordata;

la Regione Lombardia era stata già colpevolmente tardiva nell'attivazione delle misure di contenimento (lockdown) e aveva evidenziato una palese impreparazione, anche per problemi strutturali, negli ospedali e soprattutto nei Pronto Soccorso, e, in generale, nel territorio nell'azione di prevenzione e contenimento del "rischio biologico";

al riguardo era evidente a tutti la carenza, sotto forma di assoluta mancanza in alcuni casi ed inadeguatezza in altri, dei DPI per categoria di rischio III, quali maschere FFP2 e FFP3, occhiali o visiere, sovracamici e tute, guanti, calzari, copricapo, oltre all'omissione dell'obbligo di sorveglianza della sicurezza per il personale sanitario;

infine, è stata disattesa l'indicazione e la tempistica, anche questa prevista da una normativa specifica, all'esecuzione dei tamponi naso faringei con conseguente mancata messa in sicurezza di tutto il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali, in primis quello sanitario,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, anche tramite il Dipartimento della Protezione civile e il Ministro in indirizzo fossero a conoscenza della decisione della Giunta regionale della Lombardia, e se non dovessero, ciascuno per le proprie competenze, vigilare sull'applicazione dei protocolli chiaramente indicati nell'ordinanza del 22 gennaio 2020, facendo rispettare i criteri di separazione ivi contemplati;

se non ritengano nemmeno ora necessario intervenire nei riguardi della Regione al fine di far rimuovere quel provvedimento concretamente pericoloso per la salute pubblica e che ha già concorso a creare molti lutti, verosimilmente tutti evitabili nella popolazione delle strutture per anziani impropriamente utilizzate come reparti di malattie infettive senza che venisse predisposta nessuna misura di sicurezza per gli anziani e per il personale di assistenza presente nelle RSA.