Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 11/03/2020

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio )

 

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra la prima parte del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso risulta articolato in quattro Capi. Il primo prevede la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni; il Capo II reca disposizioni in materia di lavoro pubblico e privato, in relazione all'emergenza; il Capo III contempla una serie di norme in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese; l'ultimo Capo reca le disposizioni finali e la copertura finanziaria.

L'articolo 1 anticipa dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi. Viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente per le norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet. I commi da 2 a 5 prevedono il differimento di talune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2020.

L'articolo 2 dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

L’articolo 3 estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio scorso anche a quelli effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Beneficeranno della suddetta sospensione anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

L’articolo 4 demanda all’ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

L'articolo 5 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nelle zone individuate dal decreto in esame.

L’articolo 6 prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

L'articolo 7 dispone che siano sospesi, nei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, fino al 30 aprile 2020: i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese; i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: le domande di iscrizione alle camere di commercio; le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative; il modello unico di dichiarazione relativo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica; la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

L'articolo 7 dispone inoltre la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private.

L’articolo 8 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sul territorio nazionale. Contestualmente si disponendone l’effettuazione di tali versamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

L'articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza.

L’articolo 10 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali, contabili e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

L'articolo 11 dispone il differimento al 15 febbraio 2021 dell’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'articolo 12 proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi, ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’articolo 13 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica.

L’articolo 14 prevede che le aziende site nei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

L'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

L'articolo 16 prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria.

L'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

L’articolo 18 è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..

 

Il relatore PRESUTTO (M5S) soffermandosi sulla parte restante del decreto, fa presente che l'articolo 19 concerne la disciplina dei periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici per alcune fattispecie inerenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per ricoveri ospedalieri (relativi a tutte le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

L'articolo 20 consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnato presso la sede di destinazione.

L'articolo 21 dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

L'articolo 22 reca autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per contenere la diffusione del Covid-19 rese dalle Forze di polizia e Forze armate, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture.

L'articolo 23 consente, in via transitoria, il ricorso in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

L'articolo 24 reca un incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile (per un posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia). Autorizza inoltre il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento (incidendo per questo riguardo sulla 'soglia' temporale finora vigente per tali incarichi).

L’articolo 25 prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19. È possibile, a date condizioni, estendere l’intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le finalità previste dall’articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.

L’articolo 26 inserisce, tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, ai fini dell’accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

L'articolo 27 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

L'articolo 28 prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. L'articolo prevede inoltre che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 siano applicabili anche ai titoli di viaggio acquistati tramite agenzia di viaggio. Si consente inoltre ai soggetti di cui al comma 1 l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. L'articolo consente infine il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi. Tale rimborso può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

L'articolo 29 consente, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al periodo 2019-2022, ai soggetti collocatisi utilmente nelle relative graduatorie e che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato - per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo - a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2020. Si richiede che i soggetti rientranti nella suddetta deroga conseguano l'abilitazione entro la prima sessione utile ed esclude per essi, fino al medesimo conseguimento, l'applicazione di alcune norme relative al conferimento di incarichi. Al fine di agevolare i nuclei familiari residenti nella "zona rossa", l’articolo 30 dispone una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest’ultima venga rilasciata anche alle famiglie con almeno un figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico) purché residenti nelle Regioni ove sono ricomprese le zone rosse. Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

L’articolo 31, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

L'articolo 32 conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. Si prevede inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate.

L'articolo 33 prevede la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione di alcuni debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nei territori ai quali si applicano le misure di contenimento del contagio da COVID-19, che abbiano subito danni diretti o indiretti. Esso istituisce per tali finalità nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 mln di euro per il 2020. Introduce una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori e consistente nella subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. Introduce altresì, a presidio di tale divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000, commisurata al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti previsti.

L'articolo 34 reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medicali, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi.

L'articolo 35 limita il potere di ordinanza dei sindaci nel caso in cui siano adottate misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si dispone che i sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare detta emergenza, qualora esse rechino un contenuto in contrasto con le misure statali, e che qualora fossero comunque adottate, le stesse siano inefficaci.

L'articolo 36 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e dalla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo in circa 415 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,4 milioni a decorrere dall'anno 2021 (corrispondenti a 1,4 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto a decorrere dal 2021). Le coperture sono individuate nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del MEF, nella riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata a finanziare i programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, nella riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nella riduzione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nella riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. In termini di fabbisogno e indebitamento netto si fa inoltre ricorso, a decorrere dall'anno 2021, all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24 del decreto-legge in esame.

L'articolo 37 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 2 marzo 2020.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alle note del Servizio studi e del Servizio del bilancio.

 

Il PRESIDENTE  fa presente incidentalmente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari avrebbe chiesto lo spostamento alle ore 12 di venerdì 20 marzo del termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno precedentemente fissato alle ore 18 di domani. Si riserva quindi di rimodulare i tempi di esame del provvedimento, una volta formalizzato il nuovo termine richiesto dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

Il senatore CALANDRINI (FdI), ricollegandosi ai temi affrontati dal Ministro Gualtieri nel corso dell'audizione, paventa il rischio che l'attività della Commissione si concentri su un decreto-legge già superato dagli eventi successivi.

Chiede, quindi, che il Presidente Pesco si attivi nei riguardi della Presidenza del Senato e del Governo, in modo che i lavori parlamentari possano essere razionalizzati, concentrando l'esame sui provvedimenti più organici e adeguati alle esigenze sopravenute.

 

Il presidente PESCO ricorda come  il coordinamento tra i diversi decreti-legge rientri nelle prerogative del Governo.

Altresì, fa presente di aver già sottolineato per le vie brevi la necessità di un coordinamento tra i diversi provvedimenti, in modo da concentrare l'attività parlamentare su uno strumento normativo unitario.

 

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), dopo aver ringraziato i relatori per il lavoro intrapreso, esprime condivisione per l'auspicio formulato dal senatore Calandrini, evidenziando l'opportunità di selezionare un pacchetto di emendamenti condivisi riferito ad un unico provvedimento.

Rimette poi alle valutazioni tecniche l'individuazione dello strumento migliore per effettuare il coordinamento tra i diversi decreti-legge.

 

Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) esprime la massima disponibilità del gruppo della Lega ad agevolare la celere implementazione di ogni misura che possa aiutare il mondo economico-produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE  dichiara conclusa la discussione generale.

 

I relatori e il sottosegretario CASTALDI rinunciano alle repliche.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.