Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1626

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della legge
7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per le operazioni della stessa natura. Sono comprese nell'ambito delle operazioni da includere nella rilevazione anche le operazioni a tasso agevolato, a tasso di favore, di microcredito e con le Amministrazioni pubbliche. La rilevazione comprende tutti i rapporti in essere, senza esclusioni, ed è riferita a tutte le voci che formano il costo globale del credito, di cui alle lettere e) e m) del comma 1 dell'articolo 121 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per il calcolo del tasso effettivo globale medio si applica la formula: “(interessi + oneri) x 365/numeri computistici”. I valori medi derivanti dalla rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di riferimento successive al trimestre interessato, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, unitamente ai valori medi disaggregati relativi alle singole voci che formano il costo globale del credito »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il limite oltre il quale gli interessi sono comunque usurari, come stabilito ai sensi del terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, è costituito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà ».