Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1626

Art. 1.

(Interpretazione autentica in materia di
determinazione del tasso usurario)

1. Le commissioni di massimo scoperto, comunque denominate, si intendono ricomprese nell'ambito delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese concorrenti a determinare, ai sensi del quarto comma dell'articolo 644 del codice penale, la misura del tasso usurario. Per il calcolo delle predette commissioni si applica la formula: « (interessi + oneri) × 365/numeri computistici ».