Legislatura 18ª - Dossier n. 102
Azioni disponibili
PREMESSA
Il presente dossier tiene conto della relazione tecnica di passaggio del provvedimento dopo l'esame da parte della Camera dei deputati.
Capo I
Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Articolo 1
(Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione)
Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina dell'accollo del debito di imposta altrui. Dopo aver disposto che l'accollante procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti, introduce il divieto di pagare tali debiti mediante compensazione con crediti vantati dall'accollante (commi 1 e 2).
Si prevede quindi che in caso di violazione del divieto, i versamenti si considerano come non avvenuti e trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 per i casi di ritardati o omessi versamenti diretti ed altre violazioni in materia di compensazioni (comma 3).
Sono quindi disciplinate le sanzioni poste a carico dell'accollante(1) e dell'accollato(2) , prevedendosi la coobbligazione in solido dell'accollante per l'importo dovuto e per gli interessi. Nello specifico si prevede che con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento sono irrogate le predette sanzioni (comma 4).
Si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni in commento. I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento in commento (comma 5).
La RT, dopo aver rappresentato che le disposizioni in commento sono volte a combattere le frodi, a danno dell'Erario, nell'ambito dell'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, vietando pagamenti tramite compensazione, osserva in merito che, fatte salve possibili incertezze legate alle concrete modalità dell'accollo — la cui individuazione è tutt'ora demandata all'apposito decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 212 del 2000 — dal punto di vista dell'impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.
Riferisce quindi che la precipua attività di indagine dell'Agenzia delle entrate ha avuto ad oggetto una preventiva analisi selettiva finalizzata in primis ad individuare, tramite l'esame massivo dei modelli di versamento F24, i soggetti che hanno fatto ricorso all'istituto dell'accollo. Ai fini della stima occorre considerare, prudenzialmente, i soli soggetti che risultano aver effettuato compensazioni per importi superiori a 200.000 euro annui. Il totale dei crediti indebitamente utilizzati mediante l'istituto dell'accollo tributario nel 2018 è risultato pari a 351 mln di euro. Tuttavia, occorre tener conto anche della stima già effettuata in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) in tema di sospensione delle deleghe di pagamento a mezzo F24 (controllo preventivo), cui sono stati ascritti effetti connessi alla sospensione a monte delle compensazioni in relazione al fenomeno dell'accollo di debiti altrui per un ammontare di 63 mln di euro. Pertanto, gli effetti finanziari connessi a tale disposizione possono essere stimati in 288 mln di euro.
Al riguardo, la RT richiama, ai fini della stima, la previsione di cui all'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2018 che, si ricorda, permette all'Agenzia delle entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo circa il corretto utilizzo del credito. Nel caso in cui vi sia stato un corretto utilizzo ovvero siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega, la stessa è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati; diversamente, la delega non è perfezionata ed i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. La RT associata alla disposizione ascriveva alla norma effetti in termini di recupero di gettito pari a 239 mln di euro a regime, senza fornire ulteriori specificazioni. In materia è intervenuta anche la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, con la quale l'Agenzia delle entrate, nel chiarire la portata dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in materia di accollo del debito di imposta altrui, ha stabilito che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. Tuttavia, tenuto conto delle condizioni di incertezza sulla portata applicativa della disposizione, l’Agenzia stabiliva che fossero da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della medesima risoluzione.
Le disposizioni in commento parrebbero sostanzialmente confermare, con la forza propria delle disposizioni di legge, quanto già affermato dall'Agenzia delle entrate, con il conforto degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella citata risoluzione alla quale si fa rinvio(3) . Il divieto di pagamento mediante compensazione di crediti dell'accollante, non costituirebbe dunque una novità rispetto a quanto già si rinviene nella prassi applicativa(4) , avendo le disposizioni in commento al più il pregio di limitare al massimo eventuali incertezze interpretative in materia.
L'avvenuta contabilizzazione a regime di non trascurabili effetti di carattere permanente in termini di recupero di gettito ascrivibili alle disposizioni in commento (pari a circa 288 mln di euro annui) parrebbe non tener conto del fatto che l'impatto finanziario dovrebbe essersi già prodotto in relazione alla conforme prassi applicativa sopra ricordata operante sin dal 2017: l'effetto dovrebbe ritenersi quindi in tutto o in parte già apprezzato nei saldi tendenziali di finanza pubblica. In assenza di chiarimenti sul punto la stima parrebbe non considerare il fatto che, nonostante il divieto, comunque potrebbero essere operate compensazioni in violazione dello stesso per cui continuerebbero a perpetrarsi frodi in materia.
Dal punto di vista metodologico, pur essendo le disposizioni in commento suscettibili di dar luogo a recupero di gettito, tuttavia la stima di tali entrate presenta elementi di soggettività che sono inevitabili in materia di quantificazione dell'impatto di azioni di contrasto all'evasione; elementi che dovrebbero suggerire, in ottica prudenziale, di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto ex post.
Andrebbero forniti in ogni caso maggiori informazioni al fine della verifica della stima.
1) Si tratta delle sanzioni previste dall'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
2) La sanzione disposta è quella prevista all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
3) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
4) La risoluzione è stata varata da due anni.
Articolo 2
(Cessazione partita IVA e inibizione compensazione)
Le disposizioni in commento introducono tre nuovi commi all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Con il nuovo comma 2-quater, per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, si prevede l'esclusione della possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti; l'esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora i crediti non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
Con il nuovo comma 2-quinquies, si prevede per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, l'impossibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA; l'impedimento rimane in essere fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
Con il nuovo comma 2-sexies, si prevede che, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto ai commi precedenti, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
La RT rappresenta che la stima degli effetti di gettito relativi all'introduzione della norma è pari a euro 200 mln di euro annui.
Riferisce che la stima si basa sulle evidenze derivanti dagli esiti delle attività operative svolte dall'Agenzia nell'ambito del contrasto di fenomeni fraudolenti realizzati mediante l'abuso del meccanismo della compensazione d'imposta con utilizzo di crediti inesistenti, prevalentemente afferenti all'IVA. L'inibizione della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari società cartiere – o soggetti che comunque intervengono in schemi di frode IVA – consentirebbe di reprimere e contrastare i sopra accennati fenomeni illeciti.
In particolare, nell'ambito di attività d'indagine, sono stati analizzati, per il 2017 e 2018, i dati comunicati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 21 del DL n. 78 del 2010 nonché i dati acquisiti per effetto dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Dal confronto tra dette informazioni, i dati dichiarativi disponibili e taluni profili di rischiosità fiscale riscontrati su specifici soggetti, è stato calcolato in circa 688 milioni di euro l'importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi, per gli anni 2017 e 2018.
Considerato che, in esito alla puntuale attività operativa già condotta, vi sono situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero limitato di soggetti, si può valutare di stimare prudenzialmente l'effetto della norma in 200 milioni di euro di minori spese.
Al riguardo, diversamente da quanto previsto nella RT associata all'art. 1, la stima non sembra aver tenuto conto, per quanto di eventuale pertinenza, dell'impatto finanziario associato all'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2018 che, si ricorda, permette all'Agenzia delle entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio. Disposizioni in relazione alle quali, si ricorda, erano stati associati effetti finanziari in termini di recupero di gettito pari a 239 mln di euro a regime. Anche in relazione alla fattispecie in commento, si ripropone la seguente osservazione di natura metodologica: pur essendo le disposizioni in commento suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito, tuttavia la stima presenta elementi di soggettività che sono inevitabili in materia di quantificazione dell'impatto di azioni di contrasto all'evasione e che dovrebbero suggerire, in ottica prudenziale, di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto ex post.
In ogni caso andrebbero forniti maggiori elementi informativi a supporto del valore indicato anche in ragione del carattere permanente del recupero di gettito ipotizzato.
Articolo 3
(Contrasto alle indebite compensazioni)
Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, stabiliscono che la compensazione del credito annuale o infra annuale sull'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Con il comma 2, intervenendo sull'art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 2006, si estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione l'obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche, tramite F24 (lettera a). Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (lettera b).
Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA.
La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (comma 3).
Con il comma 4 si prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.
Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.
I commi 5 e 6 introducono una specifica disciplina per i casi di mancata esecuzione della delega ed il trattamento sanzionatorio applicabile.
Con il nuovo comma 49-quater al citato articolo 37 del DL n. 223 del 2006, si prevede che qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunichi telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applichi la sanzione pari al 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita(5) . La sanzione è così definita dal nuovo comma 2 -ter introdotto all'art. 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dal comma 6 dell'articolo in commento.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.
Con il comma 7 si prevede che all'attuazione delle disposizioni in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si dispone infine che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovino applicazione alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 (comma 8).
La RT, con riferimento ai primi tre commi della disposizione in commento, rappresenta che nel corso degli anni sono state introdotte numerose misure di controllo preventivo, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.
In occasione dell' emanazione dell'articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, avendo riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, 1' articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16 del 2012), nella relazione tecnica era stato osservato l'effetto prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della relativa dichiarazione e l'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà (16,92%) ascrivibile all'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.
Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, a tal fine, aveva previsto solo l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all'origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l'importo dichiarato, riducendo l'onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa.
La stima degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, in termini di minore spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 16,92% all'ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).
Si sottolinea che la quantificazione viene limitata ai soli crediti per IRPEF, IRES e IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza.
Tipo credito | Fascia d'importo | Ammontare compensato - anno 2018 (in milioni di euro) |
IRAP | maggiore di 5 mila euro | 461 |
IRES | maggiore di 5 mila euro | 3.094 |
IRPEF | maggiore di 5 mila euro | 1.636 |
| Totale | 5.191 |
| Riduzione 16,92% | 878 |
L'effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene stimato considerando 1'ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, solo il 50% slitterà all'anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione).
Tipo credito | Fascia d'importo | Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro) | 50% ammontare compensato gennaio/aprile 2018 | (X-Y) |
IRAP | maggiore di 5 mila euro | 461 | 27 | 434 |
IRES | maggiore di 5 mila euro | 3.094 | 150 | 2.944 |
IRPEF | maggiore di 5 mila euro | 1.636 | 71 | 1.565 |
|
| Totale | 248 | 4.943 |
|
| Riduzione 16,92% di 4.943 milioni di euro | 836 |
Combinazione effetti per il 2020 | |
Riduzione compensazioni indebite | 836 |
Slittamento | 248 |
Totale effetti per il 2020 | 1.084 |
(1) è la quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento.
Ricapitolando, la disposizione in commento produrrà i seguenti effetti positivi, in termini di minore spesa per il bilancio dello Stato:
Effetto | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
Minore spesa | 1.084 milioni di euro | 878 milioni di euro | 878 milioni di euro |
Alle altre disposizioni introdotte dalla norma in esame, per ragioni di prudenza, non vengono ascritti effetti finanziari positivi.
Nella RT aggiornata si evidenzia che l'aspetto sanzionatorio non è stato specificamente considerato nella relazione tecnica di accompagno al testo originario in quanto l'extra gettito calcolato è stato stimato in base all'effetto deterrente connesso alla preventiva presentazione della dichiarazione ed all'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La modifica approvata dalla Camera dei deputati, pertanto, non produce effetti finanziari.
Si riporta un estratto della relazione illustrativa in quanto richiamata dalla RT "Queste misure consentono di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti 1'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. In particolare, consentono all'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.
In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.
Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell' attuale quadro normativo, che prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto 1' effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono avvenute).
Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d'imposta di cui trattasi (relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.
Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell'anno precedente e quindi, in sostanza, 1' effetto slittamento non sarà significativo".
Al riguardo si osserva che le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar luogo ad effetti finanziari positivi in relazione alla ipotizzabile riduzione delle indebite compensazioni in conseguenza dell'applicazione delle misure introdotte. Tuttavia, la stima presenta elementi di soggettività ineludibili che possono avere ricadute sui valori ipotizzati, peraltro non affatto trascurabili trattandosi di 878 mln di euro a regime. Considerazioni che, in ottica prudenziale, avrebbero potuto suggerire una contabilizzazione soltanto ex post di tali effetti la cui determinazione può risentire di una pluralità di variabili.
Ad esempio, l'utilizzo della percentuale del 16,92% ascrivibile all'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito IVA, è ricavata da una stima – quella associata al citato articolo 3 del DL n. 50 del 2017 – che a sua volta partiva dall'esperienza applicativa di cui all'art. 8, commi 18 e 19, del DL n.16 del 2012. Si legge nella RT da ultimo richiamata che "per quantificare gli effetti positivi in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione, sono stati presi in considerazione i tassi di variazione delle compensazioni IVA derivanti dalle novità normative di cui all'art. 8, commi 18 e 19 del DL n. 16 del 2012. In particolare detti tassi sono stati calcolati, con riferimento al biennio 2011- 2012, suddividendo le compensazioni in tre fasce di importo, individuate in base all'ammontare dei crediti utilizzati".
Senza ripercorre oltre la stima associata all'art. 3 del DL n. 50, appare possibile che il dato percentuale indicato nell'odierna RT, traendo la sua origine dall'esperienza applicativa degli anni 2011-2012, possa essere oggi non più significativo alla luce del tempo trascorso (8 anni) ed in assenza di altri elementi informativi. Inoltre, si tratta di una percentuale che considera le variazioni delle sole compensazioni IVA e risente in un certo qual modo degli effetti della rimodulazione della soglia da 10.000 a 5.000 euro operata dal citato art. 8 del DL 16 del 2012, laddove nel caso di specie la soglia rimane invariata ed assume rilievo un più ampio ambito applicativo (quello delle compensazioni dei crediti in materia di imposte dirette, imposte sostitutive ed IRAP). A tale ultimo riguardo si possono ipotizzare differenze rispetto alle compensazioni dei crediti IVA in ordine ai valori dei crediti ed alle scelte dei contribuenti che possono dipendere da una pluralità di fattori (tipologia di contribuente, natura del tributo etc.); aspetti sui quali la RT non pare aver posto attenzione.
5) Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento è stato così ridefinito il regime sanzionatorio. Nel testo originario del decreto è stata prevista la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.
Articolo 4
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera)
Il presente articolo, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati per quanto concerne i commi 1 e 2 (mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i commi 3 e 4), reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute.
Il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di versamento unitario e compensazione.
In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241.
Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.
Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. In particolare l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. In particolare la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Il committente inoltre ne dà comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In tali casi, infine, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).
Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.
Il comma 8 del nuovo articolo 17-bis – in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 – esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.
Il comma 2 dell’articolo 4 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il comma 3 dell’articolo 4 inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell'inversione contabile detto reverse charge.
La lettera a-quinquies) estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. La norma pertanto aggiunge le prestazioni d' opera alle operazioni per cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e di conseguenza il committente integra la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.
La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.
Il comma 4 dell’articolo in esame specifica che l'efficacia delle nuove norme in materia di reverse charge di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo i seguenti effetti:

La RT afferma che la quantificazione si basa sulle risultanze dell’attività di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, dalle quali emerge che si sono riscontrati casi significativi in 19 delle 21 regioni e province autonome considerate.
Le maggiori imposte accertate nel triennio 2017-2019, che comprendono IVA, IIDD ed IRAP, ammontano, in media, a circa 107 milioni di euro l’anno, di cui 68 milioni di euro relativi all’IVA.
La RT riporta quindi gli elementi di valutazione utilizzati, ritenendo innanzitutto che l’ammontare accertato rappresenti il 15% del fenomeno complessivo e, pertanto, indica in circa 713 milioni annui l’ammontare del gettito non realizzato per evasione (di cui 453 milioni per IVA e 260 milioni per IIDD-IRAP).
Per la individuazione degli ulteriori parametri utilizzati per la stima, la RT riporta un esempio al fine di individuare le percentuali di ripartizione del maggior gettito atteso dal quale risulta che:
- l’ammontare complessivo del gettito IVA evaso (453 milioni) viene imputato in parte all’omesso versamento (30%(6) ) e in parte all’indebito utilizzo in compensazione (70%(7) );
- per le altre partite di gettito (ritenute e contributi), ipotizza che la stima dell’ammontare evaso (260 milioni) sia attribuibile in parte al gettito IRPEF/IRES (242 milioni) e in parte al gettito IRAP (18 milioni).
Secondo la RT, l’effetto combinato dell’estensione del reverse charge e della misura di contrasto dell’omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, comprime fortemente l’“interesse” alla realizzazione delle frodi nel settore degli appalti, contribuendo al ripristino delle ordinarie dinamiche di mercato e di libera concorrenza.
Complessivamente, la RT attribuisce alla disposizione effetti positivi di gettito corrispondenti all’ipotesi di totale recupero del gettito evaso stimato (713 milioni annui).
Nella seguente tabella sono riportati gli effetti stimati in termini di competenza annua.

Per la stima degli effetti di cassa, considerando un acconto del 75% per l’IRPEF/IRES e dell’85% per l’IRAP, la RT riporta la seguente tabella.

La RT aggiornata ha puntualizzato che le modifiche apportate all'articolo dalla Camera dei deputati, che ha riformulato i commi 1 e 2, non comportano revisioni alle stime di gettito previste dalla RT iniziale in quanto le metodologie ivi utilizzate risultano applicabili anche alle novità introdotte dalle predette modifiche. In particolare, la tipologia di soggetti compresi nell'ambito di applicazione di cui al comma l che, come modificato, circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, è la stessa utilizzata ai fini delle quantificazioni originarie. In merito all’introduzione del limite di 200.000 euro, la RT afferma di aver analizzato le distribuzioni degli importi rilevati dagli accertamenti e dalle verifiche impiegati nelle stime e che da tali verifiche è risultato che, fatto salve alcune fattispecie marginali che non impattano in modo significativo sul risultato finale, detti accertamenti e verifiche si riferiscono a contraenti i cui rapporti negoziali superano la soglia di 200.000 euro annui.
Inoltre, tenuto conto che viene ribadita l’esclusione della facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori (nuovo comma 5 dell’art. 17-bis), la RT di passaggio ribadisce le stime indicate nella RT originaria.
Al riguardo si evidenzia che le maggiori entrate riferite alla norma in esame, derivando da attività di contrasto all’evasione fiscale, presentano per loro natura un elevato grado di aleatorietà che, per motivi prudenziali, dovrebbe indurre ad ascrivere effetti di gettito solo a consuntivo.
Inoltre la quantificazione si basa su ipotesi, non supportate oggettivamente, riguardanti il fatto che l'ammontare accertato rappresenti il 15% del totale del gettito evaso e che esso sia recuperabile già a decorrere dal primo anno (2020); tali circostanze non consentono di verificare positivamente la stima e comportano la necessità di fornire ulteriori dati ed elementi informativi che possano far ritenere attendibili le ipotesi formulate.
Si osserva inoltre che la stima presentata in RT sembra basarsi sulla media delle imposte accertate e/o contestate nel triennio 2017-2019; nel merito occorre sottolineare che la fase dell'accertamento delle entrate (diritto a riscuotere da parte dell'Erario) è diversa dalla fase della riscossione (effettivo introito delle somme a credito) e che il rapporto del riscosso rispetto all'accertato si aggira all'incirca sull'11,3%(8) . Tale dato, se confermato implicherebbe una riduzione al 10% circa delle maggiori entrate ascritte dalla RT all'articolo in commento.
Si fa altresì presente che la stima include anche il completo recupero della quota parte di gettito IVA riferito al reverse charge nei contratti in commento (30% del gettito evaso stimato). Tuttavia poiché ai sensi del comma 4 l'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione Comunitaria, ne consegue la improbabile possibilità di recupero complessivo del gettito almeno nel breve periodo (quindi per il primo anno è ipotizzabile che il recupero possa aver luogo solo in parte); a supporto di tale considerazione si sottolinea anche che l'implementazione delle attività in parola potrebbe richiedere una complessa organizzazione amministrativa che potrebbe protrarre ulteriormente gli effettivi tempi di introito.
Per quanto concerne le indebite compensazioni IVA per il pagamento di ritenute e contributi previdenziali, andrebbe chiarito se parte degli effetti stimati in termini di incremento di entrate possa “sovrapporsi” a quelli imputabili ad altre norme del provvedimento in esame finalizzate al contrasto degli utilizzi in compensazione di crediti inesistenti(9) ciò al fine di escludere sovrapposizioni con conseguenti sovrastime di gettito.
Si rileva infine che, nonostante le modifiche introdotte in sede referente sembrino ridurre l’ambito applicativo della disciplina sulle ritenute, la RT conferma le stime originarie avendo analizzato le distribuzioni degli importi rilevati dagli accertamenti. In merito a tale affermazione, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di poter verificare la neutralità finanziaria delle modifiche apportate.
6) Pertanto: 453*30% = 136 mln di euro cui corrisponde l'IVA evasa.
7) Quindi: 453*70% = 317 mln di euro a cui corrisponde l'IVA indebitamente utilizzata in compensazione.
8) Sul punto si confronti quanto evidenziato dalla Corte dei conti – Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015 – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 11/2016/G.
9) Ad esempio gli articoli da 1 a 3 del presente provvedimento.
Articolo 5
(Contrasto alle frodi in materia di accisa)
L'articolo in esame modifica in più parti il Testo Unico sulle Accise(10) (TUA) al fine di prevenire e reprimere le frodi nel settore in argomento.
Con la lettera a), punto 1) del comma 1, si modifica il vigente articolo 6 del TUA che disciplina la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa; in particolare si specifica che il termine per la trasmissione della nota di ricevimento(11) ai fini della chiusura del regime sospensivo deve avvenire entro le 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. Si introduce poi, con il punto 2), il nuovo comma 6-bis con cui si specifica che la presa in consegna dei prodotti avviene – qualora il trasporto dei prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con automezzi – nel momento dello scarico effettivo e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui terminano le operazioni di scarico.
Con la lettera b), punto 1) del comma 1 si modifica l'articolo 8 del TUA, introducendo il nuovo comma 1-bis con il quale si prevede che il destinatario registrato, per essere autorizzato ad operare, debba possedere dei requisiti soggettivi; sono anche individuati i casi di sospensione e revoca della qualifica. Indicazioni specifiche sono previste nel caso di persone giuridiche e società. Con il punto 2) si chiarisce che i destinatari registrati hanno l'obbligo, in caso ricevano prodotti sfusi, di trasferirli fisicamente nei serbatoi riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo; tale adempimento permetterà di verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti nonché di riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa(12) .
La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 25 del TUA in materia di depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa(13) . Al punto 1) si modifica il vigente comma 2 del citato articolo 25 al fine di abbassare i limiti di capacità – previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale, portandolo da 25 a 10 metri cubi, nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i citati usi portandolo da 10 a 5 metri cubi – che rendono obbligatoria la denuncia del deposito stesso e la conseguente acquisizione della licenza. A seguito della citata novella i gestori di tali depositi dovranno munirsi di licenza fiscale e tenere la contabilità prescritta dal TUA. Il punto 2) specifica che per i nuovi soggetti – che per effetto della normativa in esame rientrano tra quelli ora obbligati alla denuncia ed alla contabilità fiscale – saranno stabilite, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, modalità semplificate per la tenuta del registro di carico e scarico; detta determinazione, ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il punto 3) introduce il nuovo comma 6-bis con il quale si disciplinano le fattispecie in cui viene negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell'istruttoria(14) . Il punto 4) specifica che la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza in via definitiva, mentre il punto 5) sostituisce – per il trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa – la facoltà di avvalersi di comunicazione a mezzo fax con l'obbligo di comunicazione unicamente attraverso modalità telematiche.
La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 28 del TUA in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche; in particolare si indicano i requisiti soggettivi di onorabilità che deve avere l'esercente il deposito fiscale.
Il comma 2 del presente articolo – oltre ad indicare il termine entro il quale deve essere emanata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contenente le modalità semplificate di denuncia e contabilità fiscale di cui al punto 2), lettera c) del comma 1 sopra ricordato – specifica che le disposizioni contenute alla lettera c), numeri 1) e 2) hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione sul sito internet della Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 3 stabilisce la decorrenza delle altre disposizioni; in particolare quella contenuta nel comma 1), lettera a) numero 1 – relativa alla trasmissione della nota di ricevimento – ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019, mentre quelle relative alla sospensione e revoca della licenza al destinatario registrato, alle comunicazioni telematiche, ed alla sospensione e revoca delle licenze di deposito fiscale di alcolici hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Infine il comma 4, modificando l'articolo 44 del TUA in materia di confisca, introduce il comma 1-bis che prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei delitti in materia doganale sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ed il comma 1-ter il quale chiarisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.
La RT con riferimento al contenuto dei commi da 1 a 3, evidenzia che nella Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale per l’anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all’accertamento su un quantitativo di 285 mln di litri di benzina e su 2.272 mln di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, evidenzia che ai predetti volumi corrisponde un’accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni di euro per anno per la benzina e di 1,402 mld di euro per il gasolio (per un tax-gap complessivo pari a 1,61 miliardi €/anno). Rappresenta poi che fenomeni di evasione sono stati riscontrati anche nel settore dei prodotti alcolici (bevande spiritose e birra) ed, in particolare, presso operatori della logistica che rivestono la qualifica di depositari autorizzati, relativamente ai quali l’Amministrazione finanziaria ha effettuato nell’ultimo triennio verifiche per un valore medio di maggiori diritti accertati pari a circa 34 milioni di euro l'anno. In armonia con le altre disposizioni del decreto-legge specificamente mirate al contrasto dei fenomeni evasivi, sottolinea che con la norma in esame sono introdotti nel TUA taluni provvedimenti di natura sistemica volti a prevenirne l’insorgenza, tramite il rafforzamento dei controlli in fase di autorizzazione e nell’esercizio degli impianti in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono stoccati e movimentati.
In particolare:
i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) introducono criteri soggettivi per la selezione dei destinatari registrati ed esplicitano, in norma, l’obbligo dello scarico del prodotto nei relativi depositi già previsto nelle vigenti disposizioni di prassi in materia. Tale norma ha l’effetto di aumentare l’affidabilità degli operatori del settore e di migliorare l’accertamento quali – quantitativo del prodotto pervenuto da altri Stati membri (SM);
i provvedimenti di cui al comma 1, lettera c) ampliano la platea dei soggetti obbligati alla denuncia e introducono criteri soggettivi per la selezione degli esercenti dei depositi di prodotto ad imposta assolta con l’effetto, anche in questo caso, di aumentare l’affidabilità degli operatori del settore e, quindi, di ridurre la probabilità che gli stessi possano avere un ruolo nella commercializzazione di prodotti sottratti all’accertamento e presi in carico con documenti di accompagnamento semplificati (DAS) falsi;
i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) introducono criteri soggettivi per la selezione dei depositari autorizzati nel settore dei prodotti alcolici, sempre con l’effetto di aumentare l’affidabilità degli operatori del settore e di prevenire l’insorgenza dei sopra richiamati fenomeni evasivi.
In ragione delle motivazioni esposte stima:
di poter ridurre di un ulteriore 4% il predetto tax-gap di 1,61 miliardi di euro per anno nel settore dei carburanti, per un maggior gettito di 64 milioni di euro annui;
di poter prevenire almeno un terzo delle irregolarità tributarie constatate nell’ultimo quinquennio nel settore dei prodotti alcolici, per un gettito di circa 11 milioni di euro annui (essendo il gettito medio nel settore della birra e degli spiriti pari a circa 1,4 miliardi di euro l'anno, il predetto dato equivale ad un recupero di efficienza tributaria nel settore di quasi 1’1%).
L’effetto complessivo della norma è, quindi, stimato in 75 milioni di euro l'anno. Specifica inoltre che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica indicando che l’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene al comma 4 riferisce che la disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico della finanza pubblica, poiché le relative attività sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si osserva che la RT- pur utilizzando dati che sono rinvenibili nella Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale per l’anno 2018 – non consente di riscontrare i parametri sulla cui base si fonda la quantificazione proposta; in particolare la riduzione del 4% del tax gap nel settore dei carburanti e la possibilità di poter prevenire almeno un terzo delle irregolarità tributarie constatate negli ultimi cinque anni nel settore dei prodotti alcolici. Per tali parametri infatti la RT non fornisce elementi che consentano di poter oggettivamente avallare le ipotesi di maggior gettito a cui essi sono associati.
Andrebbe poi chiarito se il maggior gettito che la RT suppone sia recuperabile riguardi esclusivamente la componente accise o comprenda al suo interno anche l'IVA (la quale è calcolata sul costo del bene comprensivo anche dell'accisa); nel silenzio della RT sarebbe necessario acquisire informazioni.
Inoltre si evidenzia che la RT sembra far riferimento, in relazione al settore dei prodotti alcolici, al valore medio di maggiori diritti accertati (MDA); sul punto si osserva che la stima del maggior gettito andrebbe calibrata non già sul valore medio del volume degli accertamenti, bensì sul valore effettivo del riscosso. In merito si riporta che il Rapporto di verifica dei risultati della gestione – anno 2018 – dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenzia, in generale rispetto ai diritti doganali ed alle accise, che i maggiori diritti riscossi (MDR) rappresentano una quota pari al 40% circa di quelli accertati(15) (MDA). Se così fosse il maggior gettito indicato dovrebbe più che dimezzarsi ed essere valutato, secondo un approccio basato sulla prudenza, in un ammontare pari a circa 4,4 mln di euro a fronte degli indicati 11 mln di euro annui in RT. Con riferimento alla problematica qui affrontata si legge inoltre, nel citato Rapporto, che la "differenza tra il riscosso e l'accertato è elemento fisiologico e ordinario nell'attuale sistema tributario di ripartizione di competenze. Infatti di norma vengono riscossi diritti relativi a più annualità non riconducibili ad attività poste in essere nell'esercizio di riferimento. Inoltre l'indicatore relativo ai MDR risulta, in certa misura, fuori dal dominio dell'Agenzia, in quanto il momento del pagamento deriva da fattori esogeni (solvibilità dell'operatore/contribuente, intervento del concessionario della riscossione, esito di procedure contenziose, ecc.) che possono esulare dalla responsabilità diretta dell'Agenzia".
L'osservazione evidenziata induce, in ottica prudenziale, a valutare nell'ambito dell'ammontare effettivamente riscuotibile – che rappresenta poi di fatto l'eventuale recupero di gettito spendibile da parte dell'Erario – anche il recupero del tax-gap nel settore dei carburanti, indicato in RT pari a circa 64 mln di euro, in considerazione proprio delle citate variabili che non sono governabili da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (solvibilità del contribuente, contenzioni, procedure amministrative di riscossione, ecc.).
10) Di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995.
11) Si rammenta che la circolazione in sospensione di accisa inizia nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o all'atto della loro immissione in libera pratica e si conclude nel momento in cui gli stessi lasciano il territorio Comunitario o nel momento in cui sono presi in consegna dal destinatario; in tale circostanza si redige una nota di ricevimento che viene trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria.
12) A tale scopo i soggetti saranno sottoposti a controlli o accertamenti.
13) Si rammenta che al fine di custodire merci senza che le stesse siano sottoposte all'imposizione tributaria – in attesa di attribuzione della destinazione finale – le norme vigenti prevedono gli istituti: del deposito doganale (in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie), del deposito fiscale (in sospensione da accisa) e del deposito IVA (in sospensione dall'IVA).
14) In particolare la licenza è negata in presenza di sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena per violazioni costituenti delitti in materia di accisa punibili con la reclusione non inferiore ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della licenza è sospesa qualora sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni predette.
15) Si veda in particolare pag. 44 del Rapporto di verifica dei risultati della gestione – Agenzia delle dogane e dei monopoli.
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Rapporto-verifica-2018-Adm-sottoscritto-il-17-06-2019.pdf
Articolo 6
(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)
L’articolo in argomento modifica le norme della legge n. 285 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore della vendita di carburanti.
Il comma 1, lettera a) del presente articolo modifica il comma 940 della citata legge di bilancio, espungendo il riferimento al comma 939(16) , al fine di prevedere che le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell'IVA; nel caso di depositi a utilizzo misto è escluso il pagamento anticipato dell'imposta solo qualora sia riconosciuta l'affidabilità dell'operatore e sia prestata apposita garanzia.
Il comma 1, lettera b) modifica il comma 941 della citata legge per specificare che le norme sul pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito e quelle sulla relativa documentazione non si applicano ai carburanti di proprietà del gestore del deposito a condizione che il deposito stesso sia di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi. Tale soglia di capacità di stoccaggio può essere rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 1, lettera c) introduce due nuovi commi: il comma 941-bis il quale stabilisce che l'utilizzo della dichiarazione d'intento(17) non sia consentito per le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti in argomento(18) (di cui al comma 937 della legge di bilancio per il 2018); il comma 941-ter che permette di utilizzare la citata dichiarazione per alcune cessioni aventi ad oggetto il gasolio impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri(19) (c.d. gasolio commerciale usato come carburante). In tal caso l'acquisto deve avvenire presso un deposito commerciale da parte di soggetti diversi dai depositari autorizzati. Ulteriori casi di limitazione all'utilizzo della dichiarazione di intento potranno essere previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 1, lettera d) introduce il nuovo comma 943-bis il quale stabilisce – con la finalità di agevolare l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria – che le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettano a disposizione, su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza e senza oneri per l'Erario, i dati, in loro possesso, rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in argomento.
Il comma 2 posticipa al 1° gennaio 2020 l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) in parola.
La RT dapprima illustra brevemente le modifiche recate dall'articolo in commento evidenziandone la portata normativa, specifica poi che sotto il profilo strettamente finanziario rilevano principalmente le disposizioni volte a impedire l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti al fine di evitare l'uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l'obbligo di versamento dell'IVA. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza dei fenomeni fraudolenti che interessano il settore petrolifero che determinano la sottrazione di ingenti risorse erariali. In particolare, l'esperienza operativa ha fatto emergere l'utilizzo — negli schemi fraudolenti impiegati nel corso degli ultimi anni — di lettere d'intento ideologicamente false, emesse da società cartiere che si qualificano fittiziamente come esportatori abituali.
Evidenzia che sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, negli anni 2017 e 2018, il falso plafond generato da società cartiere, oggetto di indicazione in lettere d'intento destinate ad operatori del settore idrocarburi, è aumentato da 496 milioni di euro a 1.242 milioni di euro. Tale stima, limitata alle entrate erariali conseguenti all'inibizione dell'utilizzo delle lettere d'intento, con esclusione quindi degli impatti relativi al comparto delle accise, si basa sulla tempestiva individuazione di soggetti a rischio (cartiere/falsi esportatori abituali) e sull'immediata interlocuzione con i relativi fornitori attraverso l'invio di warning letters, con l'obiettivo di interrompere — e, ove possibile, di evitare — il flusso di fatturazione in regime di non imponibilità IVA verso tali soggetti, impedendo di fatto il successivo salto d'imposta.
Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte stima effetti positivi di gettito pari a 200 milioni di euro annui, importo comunque corrispondente — prudenzialmente — alla media dell'IVA afferente agli importi rilevati per tali due periodi d'imposta.
Al riguardo si osserva che la RT, non fornendo i dati e le variabili utilizzati per la stima del maggior gettito, non consente di verificare positivamente la quantificazione proposta. In particolare non viene indicato il valore della base imponibile su cui calcolare il maggior gettito in termini di accisa, di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi, così come non è riportata l'aliquota media (IVA e imposte dirette) di riferimento.
Inoltre, ad una prima analisi della sintetica stima degli effetti di recupero di gettito a titolo di IVA, sembra evincersi che essi siano corrispondenti alla media dell'IVA afferente agli importi rilevati per gli anni 2017 e 2018, con ciò dovendosi ipotizzare che il maggior gettito stimato di 200 mln di euro sia l'ammontare totale dell'IVA non versata per effetto delle c.d. frodi IVA; se così fosse non si riesce a rinvenire l'approccio prudenziale che la RT afferma di aver assunto in quanto essa avrebbe ipotizzato che, attraverso le modifiche esaminate, si possa recuperare tutto il falso plafond degli ultimi due anni(20) .
Si sottolinea poi che il comma 1, lettera b), punto 2) dell'articolo all'esame, prevede che il limite di capacità di stoccaggio, posto nella norma pari a 3.000 metri cubi, possa di fatto essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con ciò quindi configurandosi la possibilità di deregolamentare una delle variabili che la RT stessa(21) sembra assumere come determinante ai fini della stima del maggior gettito atteso.
Si rammenta poi che il medesimo ammontare di recupero di gettito (200 mln di euro) era stato previsto dalla RT annessa ai commi (da 937 a 959) della citata legge di bilancio per il 2018 che l'articolo in argomento modifica con l'intento di potenziarne gli effetti di contrasto alle frodi. La ricordata RT correlata alla legge di bilancio per il 2018 partiva da un valore di IVA evasa pari a circa 1,2 mld di euro a cui, applicando una quota pari a circa 1/6 del totale, come possibile recupero di IVA evasa, arrivava a stimare 200 mln di euro.Visto che la normativa in commento è modificativa delle disposizioni ricordate si chiede di fornire elementi informativi in merito agli effetti finanziari netti finali derivanti dalle disposizioni emanate nel 2017 al fine di comprendere se il gettito indicato nella RT all'esame sia aggiuntivo oppure, in parte, sostitutivo di quello allora stimato. Infatti in tal senso giova rammentare che il recupero di gettito per situazioni di evasione così complesse (come il caso delle società "cartiere") richiede sempre dei tempi tecnico-amministrativi lunghi, necessari al fine di concludere i complicati procedimenti di accertamento ed in particolare di incasso; su tale ultimo tema si ripropone la considerazione già espressa a proposito della stima degli effetti finanziari recati dall'articolo 5 del presente decreto-legge ossia che, in applicazione di approccio prudenziale, occorre stimare il recupero di gettito, posto a copertura di oneri, in ragione degli incassi effettivi e non già dei potenziali introiti.
16) Il quale prevedeva che le cessioni di gasolio e benzina – che intervenivano durante la loro custodia nei depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA – avvenissero senza pagamento dell'IVA.
17) Cioè il documento che redigono gli esportatori abituali che possono effettuare operazioni di acquisto senza IVA nel limite di un plafond determinato per legge.
18) La relazione illustrativa evidenzia la presenza di un meccanismo fraudolento in base al quale il titolare del deposito – che può estrarre i prodotti dal deposito senza effettuare il versamento anticipato dell’imposta cede ad una società “c.d. cartiera” il prodotto in questione, fatturando lo stesso senza l’applicazione dell’IVA a fronte dell’esibizione, da parte della medesima società, di una dichiarazione d’intento “non autentica”. In tal modo non viene effettuato il versamento dell’IVA afferente i carburanti in questione, i quali possono essere così venduti sottocosto sul mercato.
19) Ai sensi dell'articolo 24-ter del testo unico sulle accise di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.
20) Quindi senza ipotizzare, ad esempio, situazioni di impossibilità di recupero del maggior gettito, o di difficoltà nella riscossione totale della maggiore imposta accertata.
21) Nel merito essa così si esprime" .... qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA previsto dal comma 937 della suddetta legge".
Articolo 7
(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)
L'articolo ha la finalità di contrastare, così come si legge in norma, l’uso fraudolento di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che sono invece illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa(22) .
A tal fine il comma 1, lettera a) introduce un nuovo articolo 7-bis al testo unico Accise (TUA) di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995. In via sintetica si evidenzia che il nuovo articolo stabilisce che alcuni oli lubrificanti, individuati coi codici di nomenclatura combinata doganale NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, circolano nel territorio nazionale, e prima della loro immissione in consumo, muniti di un codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. Il codice viene richiesto telematicamente all'Agenzia non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione. L'obbligo della richiesta del codice è posto in capo al soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo (se gli oli provengono da uno Stato membro dell'UE e sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale) o al mittente dei prodotti stessi (qualora non siano destinati ad esser immessi in consumo nel mercato nazionale). La richiesta del codice è corredata dei dati del mittente e del destinatario, dei quantitativi e dei codici di nomenclatura, della targa del veicolo, del luogo dove saranno introdotti i beni, dell'itinerario che essi seguiranno, del luogo in cui i prodotti lasceranno l'Italia e dell'ufficio doganale di uscita. Il codice è annotato sulla documentazione di trasporto prima che il prodotto sia immesso in circolazione sul territorio nazionale. Con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e monopoli dell'avvenuta presa in carico dei prodotti si considera regolarmente conclusa la circolazione nel territorio nazionale. Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative. Le citate disposizioni si applicano anche alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 se trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.
Il comma 1, lettera b) integra l'articolo 40 del TUA al fine di considerare tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa quando si ha:
- la circolazione in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo;
- la circolazione sulla base di dati non veritieri;
- la circolazione senza che sia stata eseguita da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo ufficio.
Il comma 2 del presente articolo dispone che i dati relativi alla circolazione dei prodotti in parola siano resi accessibili alla Guardia di finanza al fine di poter svolgere i controlli di competenza; le modalità applicative saranno indicate nel predetto decreto Ministeriale.
Con il decreto in parola, ai sensi del comma 3, si provvederà ad individuare anche gli altri prodotti ai quali sarà applicabile la nuova disciplina in commento, in ragione della possibilità che essi avranno di poter essere impiegati come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
Il comma 4 dispone che le norme attuative del nuovo articolo 7-bis siano emanate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame (pertanto entro il 25 gennaio 2020), mentre le norme introdotte con il presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale attuativo della nuova disciplina.
La RT utilizza la medesima banca dati impiegata nella stima del maggior gettito derivante dalle disposizioni introdotte nel presente decreto-legge con il precedente articolo 5, in materia di contrasto alle frodi in materia di accisa. Prende quindi a base della quantificazione le informazioni tratte dalla Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018 mediante la quale il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 2,272 miliardi di litri di gasolio. Tenendo conto dell'aliquota vigente, pari a 0,6174 euro al litro per il gasolio, al predetto volume corrisponde un'accisa evasa di 1,402 miliardi di euro all'anno.
Evidenzia poi che tale stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell'Est Europa, di oli lubrificanti e altri prodotti succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (i maggiori diritti accertati sono stati nell'ordine di 8 milioni di euro nel 2018 e di 13 milioni di euro, sinora, nel 2019) e della Guardia di finanza (nel solo 2018, la Guardia di Finanza ha sequestrato 70 automezzi ed oltre 2 milioni di litri di gasolio) sia dal riscontro, durante i controlli sui depositi, dei documenti di trasporto nazionali (DAS), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.
Specifica poi che tale illecito traffico all'interno della UE è favorito dalla mancanza di un obbligo di censimento dei mittenti e dei destinatari dei prodotti in argomento i quali circolano liberamente nella UE con il solo documento di trasporto cartaceo, non tracciabile elettronicamente. La RT evidenzia che attualmente l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono agire solamente attraverso il blocco delle spedizioni su strada, frutto di lunghi appostamenti e previ complessi riscontri cartacei dei documenti di trasporto.
Pertanto in attesa di una disciplina organica a livello comunitario la norma in parola introduce il tracciamento informatico delle spedizioni dei prodotti in argomento. In tal modo, sarà possibile incrementare drasticamente l'efficacia dei controlli su strada attualmente effettuati e, inoltre, si innescherà un effetto di deterrenza, presumibilmente molto forte, per effetto del quale le spedizioni illecite dovrebbero indirizzarsi preferenzialmente verso altri Stati membri.
Sottolinea che la norma assumerebbe anche maggior efficacia qualora fosse adottata congiuntamente con quella che consente la messa a disposizione delle Autorità di controllo, da parte dei concessionari delle principali infrastrutture viarie, delle targhe e delle ore di passaggio ai varchi stradali ed autostradali dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei prodotti. Infatti, l'analisi di tali dati consentirebbe di individuare i mezzi sistematicamente impiegati per trasporti "pendolari" tra l'Italia e gli altri Stati membri e, quindi, di meglio indirizzare, con una preventiva analisi dei rischi, i controlli su strada di che trattasi.
Quindi alla luce dei predetti motivi, con la norma in argomento, in combinato con quella sopra riportata, stima di poter aumentare di 6 volte il recupero di imposta medio effettuato nel settore tra il 2018 e il 2019 (pari a circa 10 milioni di euro anno), per un maggior gettito annuo di 60 milioni di euro con una corrispondente riduzione di circa il 4% del predetto tax-gap annuo di 1,402 miliardi di euro sul gasolio per autotrazione.
Al riguardo si osserva, in prima analisi, che la RT non è supportata da dati oggettivi e non espone in maniera analitica il procedimento sulla cui base si possa ipotizzare come verosimile la possibilità di ridurre il tax-gap per una quota del 4% a cui corrisponde un recupero di imposta medio pari a circa 6 volte quello ottenuto nel settore tra il 2018 ed il 2019 (cioè circa 10 mln di euro annui) per un totale di maggiori entrate pari a 60 mln di euro annui.
Nel merito – così come peraltro già evidenziato a commento dell'articolo 5 del provvedimento in esame – si rileva che la RT, indicando in 10 mln di euro annui il gettito recuperato tra il 2018 ed il 2019 e da quanto è possibile desumere nell'ambito delle sintetiche informazioni rinvenibili nella RT, sembra riferirsi alla media dei maggiori diritti accertati (MDA) nell'anno 2018 e 2019, rispettivamente pari a 8 mln di euro e 13 mln di euro(23) ; tuttavia in termini finanziari vi è differenza tra somme accertate (per le quali si configura il diritto a riscuotere da parte dell'Erario) e somme effettivamente riscosse (che rappresentano una fase successiva del processo della riscossione erariale; che sono la risultante dell'implementazione di complesse procedure amministrativo finanziarie e che risentono del grado di solvibilità del debitore). Sul punto si rammenta che il Rapporto di verifica dei risultati della gestione – anno 2018 – dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenzia, in termini generali rispetto ai diritti doganali ed alle accise, che i maggiori diritti riscossi (MDR) rappresentano una quota di quelli accertati (MDA), pari al 40% circa(24) . Qualora ciò fosse riscontrato, prendendo per valide tutte le altre variabili(25) , si rappresenta che il maggior gettito ascrivibile alla disposizione in commento sarebbe pari a meno della metà di quello stimato (circa 24 mln di euro a fronte degli indicati 60 mln di euro).
Si rileva inoltre che la RT nulla dice a proposito di un eventuale recupero di gettito a titolo di IVA e di imposte dirette, così come non riferisce in merito a possibili effetti di spiazzamento (con conseguente minor gettito a titolo di accise, IVA ed imposte dirette) derivanti dall'indicata possibilità di deviazione delle spedizioni di tali idrocarburi verso altri Stati membri, a riscontro di un effetto di deterrenza.
Stando a quanto si legge in RT, le disposizioni in commento non avrebbero dunque l'effetto di regolarizzare il traffico illegale di tali prodotti, bensì quello di traslare la problematica verso altri paesi dell'Unione con la conseguenza quindi, molto probabile, di svuotare di contenuto nel tempo l'esito dei controlli su strada da cui dipende il recupero di gettito stimato. Tale considerazione peraltro consente di porre in dubbio anche l'acquisizione di un ammontare di recupero di gettito in termini di un valore costante nel tempo; tale recupero risentirebbe, qualora le norme sortissero l'effetto sperato, del rientro nella legalità degli scambi dei prodotti in argomento, con conseguente diminuzione degli introiti da controlli ed accertamenti che rappresentano invece il presupposto del maggior gettito stimato in RT.
Sembrerebbe poi che le maggiori entrate siano da ascrivere all'applicazione combinata delle disposizioni relative al tracciamento degli idrocarburi in parola con le norme che consentono – come si legge in RT – la messa a disposizione, a favore delle autorità di controllo, di informazioni da parte dei concessionari delle infrastrutture viarie relative ai transiti dei mezzi pesanti. Pertanto il recupero di gettito parrebbe dipendere dal funzionamento dei predetti strumenti la cui implementazione richiederà tempo per ragioni tecnico- amministrative – per cui acquisire maggior gettito per intero già dal primo anno (il 2020) non sembra rispondere a criteri di prudenza. Si pensi ad esempio ai tempi tecnici per il perfezionamento di accordi con i concessionari delle infrastrutture viarie per l'acquisizione di dati che dovrà tener conto di quanto sarà disposto dal citato emanando decreto ministeriale.
Si chiede infine di verificare se le dotazioni finanziarie e le risorse professionali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria sono sufficienti per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati in RT.
Si chiedono pertanto chiarimenti.
22) Nella relazione illustrativa si rappresenta che l'impiego irregolare di tali miscelazioni consente di eludere le disposizioni UE che impongono vincoli specifici per la movimentazione tra gli Stati membri dei prodotti da impiegare nella carburazione o nella combustione per riscaldamento.
23) In modo intuitivo si riscontra che la media dei MDA è pari a (8+13)/2 = 10,5 mln di euro annui.
24) Si veda in particolare pag. 44 del Rapporto di verifica dei risultati della gestione – Agenzia delle dogane e dei monopoli.
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Rapporto-verifica-2018-Adm-sottoscritto-il-17-06-2019.pdf
25) In particolare il fattore moltiplicativo di 6 volte rispetto al recupero effettuato nel biennio 2018-2019.
Articolo 8
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)
L'articolo in esame modifica la vigente disposizione di cui all'articolo 24-ter, comma 4 del Testo Unico Accise (TUA)(26) in materia di gasolio commerciale – consumato da determinate categorie di soggetti – ed in particolare dell'aliquota agevolata ad esso applicabile(27) , ai sensi del punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA, ed alle connesse modalità di richiesta di rimborso della maggiore aliquota di accisa pagata rispetto a quella agevolata di spettanza.
Le modifiche contenute nel comma 1 introducono un limite massimo all’importo rimborsabile, pari ad un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. L’importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell’agevolazione. La norma prevede anche che qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è riconosciuta fino a tale limite, così da rendere irrilevanti in sede di concessione del beneficio, eventuali dichiarazioni di percorrenze inferiori.
Il comma 2 specifica che le novelle si applicano ai consumi di gasolio commerciali effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020.
La RT evidenzia che i principali fruitori dell'agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante (per circa 6 miliardi di litri all'anno) sono gli esercenti l'attività di autotrasporto di persone e di merci effettuata con autoveicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di classe euro 3 o superiore. Alle scadenze trimestrali l'agevolazione è riconosciuta per l'intero quantitativo di gasolio consumato da ciascun autoveicolo, a condizione che l'esercente comprovi il regolare acquisto del carburante tramite le fatture contenenti anche gli estremi della targa del mezzo rifornito; inoltre è indicato il chilometraggio anche se tale dato, attualmente è ininfluente. Specifica che l'Amministrazione finanziaria però può quindi calcolare la percorrenza per litro di gasolio (percorrenza specifica) di ciascun autoveicolo avente diritto all'agevolazione.
Sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell'anno 2018, calcola che la distribuzione della percorrenza specifica per l'intera popolazione degli autoveicoli ammessi all'agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 — 3,0 km ogni litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori. In tale intervallo si colloca, pertanto, la percorrenza specifica che, in condizioni normali di esercizio, ci si può attendere per un generico autoveicolo avente diritto. La predetta distribuzione presenta anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km per litro, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto al predetto valore normale (trattasi di circa il 13% dell'intera popolazione, di cui il 3,5% non ha dichiarato alcuna percorrenza).
Specifica quindi, al fine di evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell'attività di autotrasporto, che la proposta normativa all'esame ha lo scopo di introdurre una percorrenza specifica minima di 1 km per litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite. Per effetto di tale modifica, escludendo i veicoli per i quali non è stata dichiarata alcuna percorrenza e, per i quali, è ragionevole presupporre che, a seguito dell'introduzione della norma il dato sarà regolarmente fornito, e considerando il meccanismo della richiesta e dell'utilizzo del credito di imposta maturato, stima minori spese fiscali pari a 40,5 milioni di euro per il 2020 e 81,1 milioni di euro per gli anni successivi.
Al riguardo si osserva che, in mancanza di dati puntuali in merito agli effettivi consumi totali di gasolio commerciale, alle percorrenze, al numero dei soggetti fruitori, all'ammontare della maggiore accisa chiesta a rimborso ed all'andamento finanziario del recupero del credito di imposta maturato, non si è in grado di riscontrare positivamente la quantificazione proposta.
Inoltre, interpretando in prima analisi i sintetici dati presenti in RT sembra doversi ipotizzare che il minor onere, in termini di minor credito per accisa riconosciuto ai soggetti in parola, pari a 81,1 mln di euro annui debba riferirsi al 13% dell'intera popolazione che rappresenta il numero di autoveicoli con consumi di gasolio inferiori a 1 Km per litro, depurato del numero di soggetti che non ha dichiarato alcuna percorrenza, che per effetto della disposizione in parola forniranno il dato del chilometraggio; pertanto la percentuale di autoveicoli che dichiarano consumi al di sotto di 1 litro per Km è pari al 9,5%(28) . Rapportando invece il minor onere annuo indicato in 81,1 mln di euro all'ammontare di credito di imposta sul gasolio commerciale, rinvenibile nella RT annessa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2020(29) , attualmente all'esame in Parlamento, ed indicato in un valore pari a 1.319,9 mln di euro, si stima una percentuale del 6% di recupero di credito di imposta per effetto della disposizione in parola. Il confronto tra le due percentuali non è significativo essendo una costruita sul numero di autoveicoli, l'altra sull'ammontare del credito di imposta attualmente fruito. Tuttavia rapportando tra loro i valori è possibile considerare, in linea di massima, leggermente sovrastimato il maggior credito di imposta recuperabile(30) .
Si chiede se la RT all'esame ha considerato l'impatto della disposizione contenuta nel richiamato disegno di legge di bilancio per il 2020 il quale ha escluso dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio commerciale i veicoli di classe euro 3 e, dall'anno 2021, anche quelli di classe euro 4; infatti con riferimento al minor onere futuro si dovrebbe considerare quella parte di soggetti dai quali, a legislazione vigente, si suppone di poter recuperare il beneficio in parola ma che non usufruirà più dell'agevolazione ai sensi della norma contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2020, già stimata in quella sede. Considerare tale aspetto – anche se esula dalla metodologia della quantificazione con riguardo alla legislazione vigente – imprimerebbe una connotazione prudenziale alla stima presentata in RT.
La RT poi non fornisce indicazioni in merito ai possibili riflessi in termini di imposte dirette ed IRAP derivanti dalla possibilità, per i soggetti esclusi dall'agevolazione in ragione della disposizione all'esame, di detrarre, a parità di condizioni, maggiori oneri a titolo di accisa ed IVA sulla componente gasolio commerciale, con inevitabili riflessi sul risultato di esercizio imponibile.
Un approfondimento ulteriore andrebbe fatto anche con riferimento ai possibili maggiori oneri che la disposizione in argomento potrebbe far sorgere in capo ai soggetti pubblici che svolgono attività di trasporto di persone; in particolare ci si riferisce agli enti pubblici o imprese pubbliche locali di trasporto, o imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale e locale che potrebbero vedersi penalizzati per la limitazione posta sulla percorrenza specifica ai fini del calcolo del credito di imposta sul gasolio commerciale (si consideri che spesso tali soggetti svolgono la propria attività anche in centri ad alta densità di popolazione e quindi con possibili situazioni di congestione di traffico che possono far diminuire il rendimento del gasolio per chilometro percorso).
26) Di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.
27) Pari a 403,22 euro ogni mille litri in luogo dell'ordinaria aliquota di 617,4 euro per mille litri di gasolio.
28) Cioè: 13% – 3,5% = 9,5%.
29) Articolo 76 della legge di bilancio per il 2020.
30) Infatti se si assume che il 94% del credito di imposta (100 – 6 = 94%) è riferibile al 90,5% (100 – 9,5 = 90,5%) degli autoveicoli si ha che: 1.320*94% = 1.240/90,5*100 = 1.370 mln di euro, leggermente superiore rispetto al credito di imposta totale dichiarato nella RT annessa alla legge di bilancio per il 2020 pari a 1.320 mln di euro, che fa propendere verso una leggera sovrastima del minor onere atteso, ma comunque in linea nell'ordine di valore.
Articolo 9
(Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati)
L’articolo 9 modifica il vigente articolo 1 del D.L. n. 262 del 2006(31) , introducendo il nuovo comma 9-bis, in ragione del quale la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24(32) – ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso – viene verificata dall'Agenzia delle entrate. È stabilito pertanto l’obbligo di una preventiva verifica da parte dell’Agenzia in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA; le modalità ed i termini di tale verifica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. É inoltre previsto che gli esiti del controllo siano trasmessi al Dipartimento per i trasporti il quale può immatricolare i veicoli provenienti da Stati dell'Unione europea solo se risultino trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi IVA o le cause che escludano tali obblighi.
La RT evidenzia che una stima del gettito può essere effettuata a partire dal numero di auto usate acquistate da privati nel 2018 in altri Stati Membri pari a 54.160 unità. Secondo i dati forniti dalla Motorizzazione, il 40% delle auto immatricolate da privati (pari a 21.664 unità) è stato rivenduto in un limitato arco temporale (indicatore della natura fraudolenta delle operazioni).
Inoltre considera che in generale, sulla base delle attività operative svolte nel corso degli ultimi anni, è emerso che il fenomeno di privati che, effettivamente, si recano in altri paesi dell'Unione europea per acquistare auto da concessionarie estere, è residuale e limitato principalmente a zone di frontiera. Utilizzando una percentuale prudenziale del 30% (rispetto al 60% della restante parte di auto usate immatricolate), stima in ulteriori 16.248 unità il numero di autovetture immatricolate in frode all'IVA. Stimando poi in via prudenziale una media di euro 25.000 di imponibile per autovettura (evidenzia che nell'attività sul campo, il fenomeno ha riguardato autovetture sportive di lusso, di importo unitario molto superiore) e applicando l'aliquota IVA del 22% all'imponibile totale relativo alle autovetture così determinate, perviene ad una stima di maggior gettito annuo pari a euro 208 milioni, come illustrato nella tabella che segue:
Importi | ||
Vendita auto usate anno 2018 | 54.160 | |
Auto usate rivendute in breve lasso temporale | 40% | 21.664 |
Ulteriori auto usate immatricolate in frode | 30% | 16.248 |
Stima totale auto usate oggetto di frode | 37.912 | |
Media imponibili IVA | 25.000 | 947.800.000 |
Stima IVA potenzialmente evasa | 22% | € 208.516.000 |
Al riguardo si osserva che, in mancanza di dati a supporto delle ipotesi rappresentate in RT, la stima non sembra essere informata a criteri di prudenza. Infatti il recupero del gettito è stimato considerando che il 70% degli acquisti intracomunitari(33) di auto usate venga effettuato in frode dell'IVA, con ciò ponendo il dubbio, in mancanza di ipotesi oggettive, che il fenomeno sia "residuale e limitato principalmente a zone di frontiera" come afferma la RT stessa. Ad un approccio prudenziale sembrerebbe verosimile stimare che le immatricolazioni che possono supporsi di natura fraudolenta siano pari al solo 40%, giustificate dal limitato arco temporale entro il quale i veicoli sono stati rivenduti, mentre l'ulteriore 30% di immatricolazioni non sembra essere sostenuto da ipotesi oggettivamente riscontrabili.
Sarebbe poi importante che si fornissero informazioni in merito ad eventuali dati di consuntivo a titolo di recupero di gettito in ragione dell'attività anti frode che l'Agenzia delle entrate già svolge a legislazione vigente(34) al fine di verificare se la disposizione contenuta nell'articolo in esame possa essere ritenuta sufficiente a garantire il grado di performance stimato, in termini di maggior gettito, peraltro acquisito a bilancio per il valore costante di 208 mln di euro a regime.
Ulteriore aspetto riguarda la necessità che si confermi che le risorse professionali, tecniche e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione siano sufficienti ad implementare le modifiche in parola che prevedono un'attività preventiva di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate e che coinvolgono anche l'attività del Dipartimento per i trasporti.
31) Che così recita: Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
32) In ragione del contenuto del citato articolo 1, comma 9 del DL n. 262 del 2006, è stato introdotto il modello F24 – elementi identificativi (c.d. Elide).
33) Il 40% + il 30%.
34) In tal senso si rammenta che in materia di lotta alle frodi negli acquisti di veicoli di provenienza comunitaria il legislatore negli anni è più volte intervenuto disponendo alcuni adempimenti fiscali. In particolare:
- l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l’obbligo di trasmissione dei dati identificativi della transazione e del veicolo acquistato in Paesi dell’Unione europea. Sono obbligati i soggetti esercenti imprese, arti e professioni che devono provvedere alla comunicazione al Dipartimento per i trasporti prima dell’immatricolazione del veicolo;
- l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dispone che ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna;
- il decreto del 26 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estende l’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata, di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell’Unione europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 ELIDE per i veicoli fiscalmente nuovi.
Articolo 10
(Estensione del sistema INFOIL)
L'articolo in esame dispone, al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già esistenti presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, che gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, debbano dotarsi, entro il 30 giugno 2020 di un sistema informatizzato(35) per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. sistema INFOIL(36) ). É poi previsto che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati tempi e modalità di esecuzione.
La RT specifica che, al fine della riduzione del tax-gap nell'ambito delle accise, la disposizione ha lo scopo di potenziare i controlli sul deposito, imponendo l'adozione, entro il 30 giugno 2020 e secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle vigenti norme di esecuzione, di un sistema informatizzato per la gestione dei prodotti energetici per autotrazione, detenuti e movimentati all'interno dei depositi fiscali di gasolio e di benzina con capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.
Indica che la disposizione troverà complessivamente applicazione su 120 depositi fiscali con stoccaggi di gasolio e di benzina, limitatamente ai soli serbatoi destinati allo stoccaggio di tali carburanti. Dieci di tali depositi sono raffinerie in cui è già attivo INFOIL e, quindi, non saranno richiesti adeguamenti impiantistici. La nuova dotazione strumentale consentirà all'Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l'accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, l'accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.
Stima pertanto un recupero di efficienza nell'ordine dello 0,5% delle quantità dei predetti carburanti complessivamente immesse in consumo sulla rete (rispettivamente nell'ordine di grandezza di: 22 miliardi di litri di gasolio e 10 miliardi di litri di benzina), con l'opportunità di poter recuperare un maggior gettito di 120 milioni di euro ad anno che si aggiungono a quanto previsto con l'adozione del DAS informatico nella filiera del gasolio e della benzina per autotrazione, oggetto di altra disposizione. Gli effetti per l'anno 2020 sono limitati a soli sei mesi di operatività e, quindi, sono pari a 60 milioni di euro.
Specifica infine che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si osserva che la RT non fornisce elementi oggettivi e argomentazioni adeguate che consentano di avallare l'ipotesi del recupero di efficienza nell'ordine dello 0,5% delle quantità dei carburanti in argomento immesse in consumo sulla rete. Così come non indica il procedimento logico-matematico che permetta di verificare positivamente la stima di recupero di gettito a titolo di accisa per 120 mln di euro annui.
Tuttavia, pur nell'estrema sintesi della RT, provando a ripercorrere la stima del maggior gettito utilizzando le variabili indicate, si è potuto riscontrare una sovrastima del gettito atteso. Infatti, già ad un primo agevole riscontro si può osservare che il rapporto tra il recupero di gettito a titolo di accisa (120 mln di euro) e il recupero di efficienza dello 0,5% delle quantità dei predetti carburanti (pari a 160 mln di litri(37) indifferentemente di benzina e di gasolio) definisce un valore medio di accisa pari a 0,75 euro ogni litro(38) . Il dato medio di aliquota di accisa così ricostruito si presenta di fatto superiore sia all'accisa sulla benzina, pari a 0,7284 euro a litro, sia all'accisa sul gasolio, pari a 0,6174 euro al litro. Peraltro ripercorrendo la quantificazione, applicando le aliquote di accisa differenti per le diverse tipologie di carburanti e calcolando lo 0,5% di recupero di efficienza, si arriva a stimare un recupero di gettito pari a 104 mln di euro(39) a fronte degli indicati 120 mln di euro.
In considerazione di quanto precede, in ottica prudenziale – ed essendo di fronte alla stima di un recupero di gettito attraverso il potenziamento di attività di controllo che consentiranno di valutare gli effettivi risultati solo a consuntivo nonché al rinvio ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane per l'individuazione delle modalità ed i tempi di esecuzione – si chiede di fornire indicazioni e chiarimenti volti ad escludere sovrastime del gettito atteso.
35) La relazione illustrativa chiarisce che tale dispositivo per la gestione dell’impianto comporta la necessità di dotare i relativi serbatoi di sistemi di telemisure storicizzate nonché, laddove non ancora presenti, l’installazione di misuratori all’estrazione, in modo tale che sia permesso l’accesso autonomo e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria alle relative letture.
36) Si legge sul sito dell'Agenzia delle dogane che il sistema informatizzato INFOIL è uno strumento di controllo, anche a posteriori – sulla base dei dati forniti dallo stesso sistema – della determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti effettuata dal depositario autorizzato e della correlata liquidazione dell’imposta dal medesimo calcolata.
37) Il dato è così ricostruito: 22 mld di litri di gasolio + 10 mld di litri di benzina = 32 mld di litri di carburanti totali.
32 mld di litri *0,5% = 160 mln di litri recuperabili per effetto della disposizione in argomento.
38) Cioè: 120 mln di euro di accisa/160 mln di litri = 0,75 euro di accisa per litro.
39) Il dato si può ricostruire nel seguente modo:
- 22 mld di litri di gasolio * 0,6174 euro di accisa per litro = 13,58 mld di accisa per gasolio;
- 10 mld di litri di benzina * 0,7284 euro di accisa per litro = 7,284 mld di accisa per benzina;
- 13,58 mld + 7,284 mld = 20,86 mld di accisa totali
- 20,86 * 0,5% (recupero di efficienza) = 104 mln di euro.
Articolo 10-bis
(Estensione del ravvedimento operoso)
La disposizione in commento, approvata dall'altro ramo del Parlamento, interviene sulla disciplina del c.d. ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, disponendo l'abrogazione del comma 1-bis. Si ricorda che con il ravvedimento è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è consentito se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il vigente comma 1-bis stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater)(40) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per effetto dell'abrogazione le riduzioni sanzionatorie previste dalle citate lettere (rispettivamente di 1/7 del minimo, 1/6 del minimo e 1/5 del minimo) trovano applicazione per tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali.
La RT aggiornata non ascrive effetti finanziari alla disposizione.
Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.
40) La sanzione è ridotta: – ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (b-bis); – ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (b-ter); – ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (b-quater).
Articolo 11
(Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico)
L'articolo in esame dispone che, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati i tempi e le modalità per introdurre l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno 2020, esclusivamente in via telematica, il documento di accompagnamento doganale (compreso il documento amministrativo semplificato – DAS) per la benzina ed il gasolio usati come carburante ed assoggettati ad accisa.
La RT presenta nuovamente, così come fatto per altri precedenti articoli del presente decreto, i dati emersi nella Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, in cui il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 euro per litro per la benzina e a 0,6174 euro per litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni di euro annui per la benzina e di 1,402 miliardi di euro annui per il gasolio.
Relativamente al gasolio, la predetta stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell'Est Europa, di prodotti energetici succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto (denominati DAS — Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.
Evidenzia poi che tale illecito traffico intra UE di carburanti succedanei del gasolio è, altresì, al vaglio dei competenti servizi della Commissione europea al fine di poter definire le più idonee contromisure volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.
Nelle more della definizione di tali provvedimenti comunitari, con la norma in argomento si introduce, entro il 30 giugno 2020, l'obbligo di utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia per l'emissione del predetto DAS per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell'intera filiera logistica nazionale.
Rappresenta che in tal modo, si rende molto più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e quindi, l'illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato) e, nel contempo se ne rende possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore. Quest'ultima circostanza, eliminando la necessità di ricorrere alla conservazione di copie cartacee, consentirà il sistematico controllo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza dei DAS ricevuti ed emessi dai predetti operatori durante le verifiche con accesso, incrementandone l'efficacia.
Per i predetti motivi, con la presente norma stima di poter recuperare oltre un terzo del predetto tax-gap di 1,402 miliardi di euro annui sul gasolio autotrazione, per un maggior gettito annuo di 480 milioni di euro. Gli effetti per l'anno 2020, anno di prima operatività della norma, sono stimati con riferimento a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 240 milioni di euro.
La disposizione troverà applicazione solo per il gasolio per uso carburante e la benzina in quanto trattasi dei prodotti a maggior rischio di frode; verificata poi l'efficacia dell'informatizzazione dell'emissione del DAS per tali prodotti, tale sistema sarà esteso anche agli altri prodotti assoggettati ad accisa ed agevolati.
Conclude evidenziando che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si rappresenta che già con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DL n. 262 del 2006 si era provveduto a disciplinare la presentazione in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione di prodotti soggetti o assoggettati ad accise ed altre imposizioni indirette previste dal TUA, di cui al D. Lgs n. 504 del 1995, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62(41) . Pertanto, poiché la norma in esame sembra riproporre nella sostanza la portata normativa di disposizioni già in vigore, si chiede di verificare che il maggior gettito stimato in RT sia oggettivamente derivante dall'introduzione della disposizione in commento, e pertanto si configuri come gettito aggiuntivo, rispetto a quanto già stimato nei saldi tendenziali a legislazione previgente al decreto.
Con riferimento poi alla quantificazione presentata si rileva la mancanza di dati e di esplicitazione del percorso logico-matematico che hanno indotto a ritenere recuperabile circa il 34% del tax-gap. Sul punto si rammenta che le disposizioni in materia di recupero di gettito da evasione sono fortemente soggette ad elevato grado di aleatorietà che implicherebbe, in un'ottica di prudenza, l'iscrizione del maggior gettito solo a consuntivo. Sarebbe importante, in tal senso, ottenere informazioni in merito al recupero effettivo di entrate a titolo di accise ed imposte connesse (IVA e imposte dirette e IRAP) che le norme previgenti(42) – in tema di documentazione di trasporto in forma elettronica – hanno consentito di ottenere.
Inoltre la disposizione si presenta come complementare rispetto a norme che il provvedimento in commento contempla in materia di accise(43) , parimenti volte al recupero di gettito; tale considerazione induce a ritenere ragionevole che un'analisi dei riflessi finanziari sia complessiva, derivante anche da probabili effetti di sinergia e/o di sostituzione, e non specifica per ogni singola disposizione(44) , come invece fatto nel decreto in esame.
Si osservi ancora che è la RT stessa a circoscrivere l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione disposte dall'articolo in commento; infatti si legge che la "disposizione troverà applicazione solo per il gasolio per uso carburazione e la benzina in quanto trattasi dei prodotti a maggior rischio di frode; verificata poi l'efficacia dell'informatizzazione dell'emissione del DAS per tali prodotti, tale sistema sarà esteso...", lasciando quindi ipotizzare che l'informatizzazione della documentazione non sia uno strumento per il quale sia stata verificata e riscontrata l'efficacia in termini di recupero di gettito.
Infine occorre evidenziare che tutte le attività di contrasto alle frodi necessitano di fatto di azioni di controllo e di accertamento sul campo, da parte dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, che richiedono tempi tecnici per l'implementazione nonché comportano costi – per i quali la RT afferma l'invarianza finanziaria – a valle dei quali, si rammenta, la fase della riscossione si presenta come a sé stante, essendo effettivamente soggetta a variabili, diverse rispetto a quelle relative alla fase dell'accertamento, legate alla solvibilità del contribuente, all'efficacia delle procedure amministrative di riscossione ed a possibili contenziosi.
In ragione dell'ammontare dell'importo stimato in termini di recupero di gettito ed in un'ottica prudenziale si chiedono chiarimenti.
41) Tutti gli articoli del richiamato D. Lgs. n. 504 del 1995 fanno rinvio al documento elettronico secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. Ad ogni buon fine si riporta, per tutti, il comma 5 dell'articolo 6 del citato D. Lgs. n. 504 del 1995: La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
42) A decorrere dal ricordato D.Lgs. n. 504 del 1995.
43) Ci si riferisce in particolare agli articoli: 5, 6, 7, 8, 10 del decreto-legge in commento.
44) In tale contesto un'analisi di microsimulazione avrebbe forse fornito una visione complessiva delle norme antielusive ed antievasione qui esaminate.
Articolo 11-bis
(Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale)
Il comma 1 destina a decorrere dall’anno 2020 una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994, al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e all’autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.
Il comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, apposito atto convenzionale per disciplinare l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
La RT afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi, trattandosi di una finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente sul bilancio del MIT (cap. 7264).
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 12
(Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale)
L'articolo in esame – con finalità di potenziamento degli strumenti che consentano di identificare i fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica – demanda ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, i tempi e le modalità applicative per l'attuazione dei seguenti obblighi:
- comma 1, lettera a): presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi al prodotto trasportato, distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale(45) ;
- comma 1, lettera b): trasmissione dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d’uso.
La RT evidenzia che l'Amministrazione finanziaria, nell'ultimo quinquennio, ha constatato molteplici frodi nel settore del gas naturale, con media dei maggiori diritti accertati (MDA) pari a circa 62 milioni di euro all'anno, per le quali tuttavia le possibilità di recupero effettivo sono particolarmente esigue, in quanto le Società responsabili dell'evasione, al momento della scoperta, risultano usualmente coinvolte in procedure concorsuali ovvero in procedimenti penali per bancarotta fraudolenta con conseguente impossibilità di aggredire i capitali sociali residui.
A ciò si aggiunge la circostanza che il rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite ha subito nell'ultimo biennio una riduzione rispetto al valore degli anni precedenti. Tale situazione potrebbe essere imputabile ad una mancata dichiarazione all'Erario di prodotto su cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Per contrastare tali fenomeni è, pertanto, necessario che l'Amministrazione finanziaria abbia a disposizione, con maggiore tempestività rispetto all'attuale cadenza annuale, sia i dati quantitativi e di liquidazione relativi al gas naturale fatturato, da parte dei venditori, sia i dati quantitativi sul gas naturale fornito a ciascun venditore, da parte dei distributori. In tal modo sarà possibile verificare, con cadenza definita con apposite determinazioni direttoriali dell'ADM, che i quantitativi fatturati (come dichiarati dai venditori) sono congruenti con quelli forniti (come dichiarati dai distributori) e che l'imposta percepita dai venditori è regolarmente versata all'erario.
Sottolinea che analoga fenomenologia è applicabile al settore dell'energia elettrica, limitatamente alla quale i maggiori diritti accertati (MDA) nell'ultimo quinquennio sono stati pari a circa 55 milioni di euro all'anno. Per tale prodotto, tuttavia, non sono state evidenziate sostanziali anomalie nell'andamento temporale del rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite.
Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi stima di poter recuperare complessivamente un maggior gettito di 240 milioni di euro annui. Per l'anno 2020, anno di prima applicazione della norma, stima effetti di gettito con riferimento a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 120 milioni di euro.
Infine sottolinea che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si osserva che la RT, non fornendo dati ed informazioni oggettivamente riscontrabili, presenta una stima difficilmente verificabile circa l'ammontare di maggior gettito che deriverebbe dalla norma in commento (240 mln di euro annui a decorrere dal secondo anno, mentre 120 mln di euro per il primo) la quale peraltro – facendo parte dell'insieme di disposizioni che hanno per obiettivo quello di contrastare l'evasione – presenta la caratteristica, già evidenziata per altri articoli del decreto all'esame, di presentare un elevato grado di aleatorietà in ordine agli effetti attesi in termini di recupero di gettito. Si sottolinea, anche in tale contesto, la necessità che ad oneri certi e definiti – quali sono quelli prodotti dal provvedimento in esame e quelli di cui al DDL bilancio 2020 – sia fornita copertura con maggiori entrate certe nell'an e nel quantum che, nel caso del contrasto alle frodi, acquisiscono tali caratteristiche solo a consuntivo.
Si evidenzia che – utilizzando gli unici dati forniti dalla RT relativi ai MDA del settore gas e dell'energia elettrica – sarebbe verosimile attendersi, anche in analogia con le precedenti stime(46) effettuate nella RT del presente provvedimento, che solo una quota dei MDA possa essere recuperata. Invece la RT presenta la possibilità di recuperare 240 mln di euro annui (a decorrere dal secondo anno) con modalità non ben dimostrate, a fronte di un ammontare di frodi accertate dall'amministrazione finanziaria per circa 62 mln di euro annui, per il settore del gas, e per circa 55 mln di euro annui, per il settore dell'energia elettrica, il cui gettito totale, se effettivamente recuperabile, permetterebbe maggiori entrate pari a 117 mln di euro annui. Si chiede pertanto di esplicitare le modalità di definizione del maggior gettito ed in particolare di indicare e dimostrare il fattore moltiplicativo applicato ai MDA che ha permesso di stimare un recupero di gettito pari a circa il doppio di quanto attualmente accertato. Sul punto poi, si rinvia alle considerazioni più volte espresse in termini di differenza tra valore accertato e somme realmente riscosse, le uniche, queste ultime, idonee a fornire adeguata copertura ad eventuali maggiori oneri; nel merito anzi si evidenzia che è la RT stessa a sostenere che le possibilità di recupero dei MDA sono "particolarmente esigue" a causa di problemi di solvibilità da parte del debitore.
Sembrerebbe poi, ad una prima analisi, che la misura che consentirebbe il recupero di gettito sia esclusivamente quella riferita alla possibilità di disporre tempestivamente di dati quantitativi al fine di controllarne l'andamento temporale in termini di rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite, indicatore di mancata dichiarazione all'Erario di prodotto su cui si sarebbe verificata l'esigibilità dell'imposta. Tale caratteristica non sembra essere presente per il settore dell'energia elettrica in cui è la RT stessa ad affermare che "non sono state evidenziate sostanziali anomalie nell'andamento temporale del rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite"; pertanto in un'ottica prudenziale il maggior recupero di gettito in tale settore non andrebbe considerato in quanto gli invii telematici dei dati non consentirebbero di avere più informazioni di quelle già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
Infine la verifica della stima è soggetta a modalità e tempi applicativi – le cui caratteristiche e peculiarità saranno definite nelle determinazioni che saranno adottate dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – sui quali, in mancanza di informazioni specifiche, non è possibile effettuare alcuna valutazione preventiva.
In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono necessari puntuali chiarimenti.
45) Cioè le imprese che si occupano della consegna ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali integrati funzionalmente.
46) Si veda per tutti, ad esempio, la stima presentata per l'articolo 5 del presente decreto in cui si afferma che si potrà prevenire almeno un terzo dei MDA, constatati nell'ultimo quinquennio.
Articolo 13
(Trust)
L'articolo modifica il Testo unico sulle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani.
Con il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, si apportano modifiche all'articolo 44 del TUIR in ragione delle quali si considerano redditi corrisposti a residenti italiani quelli provenienti da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata(47) , anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari(48) .
Con il comma 1, lettera b) si novella l'articolo 45 del TUIR(49) specificando che ove non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito dal beneficiario costituisce reddito.
Ulteriore modifica viene apportata, con il comma 2, all'articolo 25, comma 1 del DL n. 83 del 2012 allo scopo sia di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti alla nuova numerazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, sia di attribuire alla Guardia di Finanza la facoltà di accedere alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust contenute in apposita sezione del registro delle imprese(50) .
La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 risolve problematiche di carattere interpretativo e operativo sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (i redditi prodotti da trust opachi italiani sono, comunque, assoggettati ad imposizione nei confronti dei trust stessi prima dell'attribuzione ai beneficiari). Per effetto della norma risulteranno attratti a tassazione in Italia redditi presumibilmente elevati che in precedenza potevano essere ritenuti non imponibili data l'incertezza del quadro normativo.
Ai fini della quantificazione dell'impatto sul gettito della misura proposta, utilizza le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard riconducibili a soggetti esteri denominati "trust" e "Stiftung". Su un campione prudenziale di 26 paesi che hanno comunicato il dato tramite il Common Reporting Standard, risultano essere stati comunicati pagamenti ricevuti da tali entità estere per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Tiene poi conto della circostanza che non è possibile pervenire ad una effettiva segregazione della natura reddituale dei proventi da parte dei soggetti titolari effettivi, assumendo in via prudenziale che il 30% dell'importo complessivo dei pagamenti sia individuato come maggiore imponibile emerso per effetto della norma (150 milioni di euro(51) ) e applicando l'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare – come comunicato dall'ISTAT nel report del 6 dicembre 2018 relativo all'anno di imposta 2017, pari al 19,4% – stima un effetto di maggiore gettito di euro 29 milioni annui(52) .
Specifica che la disposizione di cui al comma 2 non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso alle sezioni speciali del "Registro delle imprese" è già consentito alla Guardia di Finanza ai fini della vigilanza sul rispetto della disciplina antiriciclaggio.
Al riguardo si osserva che la RT non permette di verificare oggettivamente il dato, indicato come prudenziale, relativo alla quota del 30% dei proventi derivanti da trust da cui deriverebbe un maggior reddito imponibile pari a circa 150 mln di euro, che genererebbe un incremento di gettito di 29 mln di euro annui.
Sarebbe opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in merito al carattere interpretativo della disposizione che la RT richiama; infatti qualora la norma avesse natura interpretativa andrebbero stimati gli effetti finanziari netti derivanti da possibili applicazioni retroattive anche in ragione dei riflessi su eventuali contenziosi in atto.
Infine si richiamano e ripropongono, come già fatto per precedenti disposizioni contenute nel presente decreto-legge, le considerazioni riguardanti la stima del recupero di gettito derivante da attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed al carattere aleatorio che esse presentano.
47) Così considerati Stati o territori a fiscalità privilegiata quelli non aderenti alla Spazio economico europeo che non abbiano stipulato con l'Italia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale.
48) E quindi non ricorrano i requisiti individuati dall'articolo 73 del TUIR in ragione del quale ove i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
49) Il quale specifica che il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
50) Mediante rinvio all’articolo 9, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
51) Quindi: 500 mln di euro/3 = 166 mln di euro.
52) Cioè: 150 mln di euro * 19,4% = 29 mln di euro.
Articolo 13-bis
(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)
Il comma 1 prevede che per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n. 232 del 2016, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
Il comma 2 impone che in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano siano investiti almeno per il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Il comma 3 specifica che agli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza complementare non si applicano le disposizioni relative all’unicità del PIR di cui al comma 112 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017. In particolare, il comma 112 prevede che ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare: tale limite non si applica quindi agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e di previdenza complementare.
Il comma 4 conferma l'applicabilità, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dell’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n. 232 del 2016, nonché dell'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.
Ai sensi del comma 5, per i soli PIR costituiti nel 2019 continuano ad applicarsi le norme introdotte dalla legge di bilancio 2019, recanti vincoli sulla destinazione degli investimenti.
La RT, dopo averla sintetizzata, esclude che la norma comporti effetti finanziari.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 13-ter
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)
L’articolo 13-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1, riscrive il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 34 del 2019 (cd. decreto crescita) al fine di applicare le agevolazioni ivi previste ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019 purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Le agevolazioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso - laddove le disposizioni vigenti si applicano con decorrenza 2020 - anticipando quindi al 2019 l'operatività del regime agevolativo in parola.
Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 (come individuati dal comma 1 del presente articolo) possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente per il 2020 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2021.
La RT rappresenta che la disposizione prevede la modifica delle agevolazioni volte al rientro dei lavoratori impatriati. In particolare per i soggetti che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia e che risultano beneficiari del regime agevolato di cui all’art. 16 del D.L. n. 147 del 2015, viene stabilita la riduzione della percentuale di esenzione ai fini Irpef dei redditi percepiti agevolati al 30 per cento del loro ammontare e l’estensione di ulteriori cinque periodi di imposta nei seguenti casi:
per i lavoratori con un figlio minorenne o a carico o che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d’imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 50 per cento;
per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d’imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 10 per cento.
La legislazione vigente prevede l’agevolazione nel periodo d'imposta in cui viene assunta la residenza nel territorio dello Stato e nei 4 periodi d'imposta successivi e la concorrenza alla formazione del reddito complessivo al 50 per cento dell’ammontare dei redditi agevolati.
Poiché la norma interviene sui soggetti che hanno acquisito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, si stimano effetti negativi di gettito, determinati dal prolungamento dei periodi di imposta per alcune categorie di soggetti e dalla modifica della percentuale di concorrenza al reddito complessivo dei redditi agevolati.
Al riguardo, si osserva che la RT, pur stimando effetti negativi di gettito, non li quantifica. Anche l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari non considera l'art. 13--ter comma 1. In proposito appare necessario un chiarimento.
Si ricorda che la RT associata all'art.5 del D.L. n. 34 del 2019, analogamente a quanto stimato in occasione dell'introduzione del regime agevolato, ritenne che "l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale". Si ricorda inoltre che, in risposta alla richiesta - formulata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - di fornire ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di rientro di lavoratori in Italia, il Governo rappresentava quanto segue: "Si evidenzia che le misure agevolative in termini di tassazione dei redditi dei lavoratori che rientrano in Italia è applicabile a decorrere dal 2020. Pertanto, coerentemente alle valutazioni relative alle precedenti analoghe misure che si sono succedute nel tempo non sono ascritti effetti in quanto gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili all’ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei soggetti interessati. Questa affermazione è ancora più valida proprio in considerazione dei più significativi benefici concessi dalla misura in esame che ha l’obiettivo di indurre il rientro di un maggior numero di lavoratori".
Sarebbe utile inoltre poter disporre di dati a consuntivo (ad esempio il numero di lavoratori impatriati dal 2015 ad oggi che hanno fruito dell'agevolazione, il gettito associato ai rientri, gli oneri scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica) che permettano di verificare l'efficacia delle misure agevolative in commento in relazione agli obiettivi perseguiti.
Articolo 14
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)
L’articolo 14 del decreto-legge introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). Il comma 5-bis prevede che i file in formato XML delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Si consente, inoltre, alla Guardia di Finanza - nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria - e all’Agenzia delle entrate - per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali - l'utilizzo dei medesimi file. A tal fine, la GdF e l'Agenzia delle entrate adottano, sentito il Garante della protezione dei dati personali, idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati. La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file esclusivamente per le attività di controllo di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione IVA) e all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi), con le modalità fissate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127 del 2015. La norma in esame consente quindi un più ampio utilizzo di tali file da parte dei medesimi soggetti.
Una modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati (con il comma 5-quater) mantiene ferma l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) in materia fatturazione elettronica, con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione di fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e altre prestazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI).
La RT afferma che la norma del decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri. Gli adempimenti ivi previsti possono essere svolti attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente essendo i dati in argomento già presenti all’interno dell’infrastruttura telematica denominata “Sistema di Interscambio” cui accedono le informazioni riferite alle fatture elettroniche. Tali dati, come stabilito nel citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza.
La RT aggiornata, in relazione al nuovo comma 5-quater, riferisce che la norma reca prescrizioni di tipo ricognitivo volte a richiamare l'applicazione della disciplina speciale dettata ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di evitare che il processo ordinariamente previsto per la fatturazione elettronica, ivi compresa la memorizzazione, conservazione e consultazione delle medesime fatture elettroniche, possa determinare, attraverso l'aggregazione dei dati contenuti nelle stesse, la conoscibilità dell'attività svolta dagli stessi Organismi di informazione per la sicurezza, in violazione del principio di riservatezza.
All'applicazione della suddetta disciplina si provvederà nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.
Articolo 15
(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria)
L'articolo 15 interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
In particolare:
- è prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);
- a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).
La RT, dopo aver illustrato brevemente la nuova disciplina e gli obiettivi perseguiti dalla stessa, afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, pur evidenziando che alle precedenti norme che hanno previsto, in via temporanea, l’esonero dagli adempimenti in questione non sono stati ascritti effetti finanziari, si rileva che al complesso delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione giornaliera dei corrispettivi sono stati scritti effetti di maggior gettito non trascurabili. Sarebbe quindi opportuno acquisire ulteriori elementi sulle ragioni che inducono a ritenere neutrale per la finanza pubblica il rinvio disposto dalla norma in esame.
Articolo 16
(Semplificazioni fiscali)
L'articolo 16, comma 1(53) , prevede per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020, previsto dal testo previgente), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi le bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, per le operazioni IVA effettuate dal 2021, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza di dichiarazione annuale IVA (c.d. “precompilata IVA”).
Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito all'articolo in commento un nuovo comma 1-bis. Tale comma modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. Esso dispone, infatti, che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Si prevede, con il nuovo comma 1-ter che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis valutati in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provveda come segue:
- quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge n. 196 del 2019, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del D.L. n.282 del 2004.
La RT afferma che il comma 1 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
In ordina al comma 1-bis, la RT aggiornata riferisce che nella relazione tecnica relativa all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica si è stimato un recupero di gettito addizionale dal contrasto ad attività fraudolente di circa 0,36 miliardi. Tale importo è stato ottenuto sulla base della considerazione che i tempi necessari all’Amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di una società “cartiera” si riducevano da 18 a 3 mesi. Da ciò si deduce che l’anticipazione di un mese della conoscenza del fenomeno comporta un recupero di gettito di 24 milioni.
Considerato che l’ammontare delle operazioni transfrontaliere rappresenta il 7,5% circa dell’ammontare totale delle operazioni assoggettate agli obblighi di fatturazione elettronica ed esterometro, ipotizzando inoltre un’equa distribuzione delle frodi sul mercato interno e quello estero, si può concludere che il ritardo informativo di un mese implica una perdita di gettito pari a 1,8 milioni (7,5% di 24 milioni). Il comma 1-bis, che è formulato in modo che i dati siano trasmessi entro il mese successivo al trimestre di riferimento, comporta un ritardo medio, per trimestre, di 1,5 mesi, per un totale di 6 mesi annui. Ne consegue una perdita di gettito pari a 10,8 milioni annui.
In relazione al comma 1-ter, la RT riferisce che la disposizione prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede per 10,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per 10,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al riguardo, in considerazione della portata delle attività richieste dal programma di assistenza on line, si suggerisce di valutare la necessità di acquisire elementi informativi volti a confermare l’effettiva possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di far fronte con efficacia ai nuovi adempimenti di cui al comma 1 con l’utilizzo delle risorse disponibili a normativa vigente.
In relazione a quanto previsto al comma 1-bis la RT aggiornata stima opportunamente gli effetti di maggior onere derivanti dalla modifica dei termini di trasmissione partendo dalla quantificazione del recupero di gettito associato all'introduzione della fatturazione elettronica - per la parte relativa al contrasto alle frodi e con specifico riguardo al settore considerato. Effetti che erano stati ricondotti alla tempestività dell'acquisizione delle informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
53) L'articolo interviene sull'art. 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 riscrivendo il comma 1 ed introducendovi il comma 1-bis.
Articolo 16-bis
(Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)
Il presente articolo, introdotto durante l'esame parlamentare modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale.
Il comma 1 introduce modifiche alla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale (CAF)(54) ; in particolare:
lettera a), punto 1): dispone che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
Lettera a) punto 2): prevede che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non hanno più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un CAF – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi(55) – ma possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.
Lettera a) punto 3): sopprime il comma 3 dell'articolo 13 del citato decreto ministeriale a fini di coordinamento con quanto contenuto nel precedente punto 2)(56) .
Lettera b) punto 1): stabilisce che i CAF conservino le schede relative alle scelte per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione(57) .
Lettera b) punto 2): rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti ed all'Agenzia delle entrate (Ade). Nello specifico i soggetti in parola concludono le attività di comunicazione all'Ade del risultato finale, di consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione, di trasmissione all'Ade delle dichiarazioni predisposte, entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno, per quelle presentate dal l° al 20 giugno;
c) il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre, per quelle presentate dal l° al 30 settembre(58) .
La lettera b) punto 3) differisce dal 7 al 16 marzo il termine per la trasmissione delle certificazioni uniche(59) .
La lettera c) rimodula i termini entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell'otto per mille. In particolare trasmettono:
a) il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal l° al 20 giugno;
c) il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre.
La lettera d) punti 1) e 2) modificano la disciplina delle operazioni di conguaglio stabilendo che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente e le somme risultanti a debito sono trattenute sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto contabile.
La lettera d), punto 3 riconosce analoga possibilità – vista per i punti 1) e 2) della lettera d) in argomento – per gli enti che erogano pensioni. Questi ultimi potranno effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione(60) . (non più a partire dal mese di agosto o di settembre).
La lettera d) punto 4) specifica che entro il 10 ottobre i contribuenti danno comunicazione al sostituto d'imposta dell'importo delle somme da loro dovute.
Il comma 2:
lettere a) e b) stabilisce entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti i termini entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati (rispetto all’attuale 31 marzo), nonché trasmetterle in via telematica all'Agenzia delle entrate (rispetto all’attuale 7 marzo).
Lettera c) introduce il nuovo comma 6-sexies all'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Con esso si dispone che l'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all'accesso anche altri soggetti.
Il comma 3:
lettera a), sposta dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.
lettera b), dispone che il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre.
Il comma 4 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta(61) venga effettuata entro il termine del 16 marzo (in luogo del 28 febbraio).
Infine il comma 5 prevede che le disposizioni in esame hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021.
La RT aggiornata specifica che il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporta che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre. Specifica quindi che la previsione di precise scadenze per i soggetti che prestano l'assistenza fiscale garantisce sia il contribuente che l'Erario circa la tempestività nell'esecuzione dei conguagli.
Assume poi che la gran parte dei contribuenti continuerà a presentare la dichiarazione nei primi due mesi (maggio e giugno) così che non ipotizza che vi saranno effetti sostanziali sulla tempistica dei conguagli. Sottolinea che ciò è valido sia in caso di dichiarazione con esito a credito, in quanto i contribuenti saranno interessati a percepire con rapidità il rimborso, sia per quelle con esito a debito, per il motivo che consente ai contribuenti con retribuzione periodica (come lavoratori dipendenti e pensionati) di fruire della rateazione della trattenuta. Tuttavia, tenuto conto che per la maggior parte dei modelli 730 le operazioni di conguaglio si definiscono con un saldo a credito, la RT non ascrive effetti sul bilancio dello Stato.
Conclude sostenendo che non si rileva neppure un aggravio di adempimenti a carico dell'Amministrazione e di oneri di adeguamento informatico poiché il mero spostamento dei termini, in assenza di modifiche del processo, non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.
Al riguardo si osserva che il differimento dei termini, che comporta anche il differimento dell'effettuazione dei conguagli da parte dei contribuenti mediante l'intermediazione dei CAF e dei soggetti abilitati, di fatto potrebbe implicare un aggravio di oneri per l'Erario, in termini meramente finanziari, in considerazione della modificazione delle scadenze per la regolarizzazione dei conguagli (anticipandola a giugno e portandola fino ad ottobre, in luogo dei mesi di luglio ed agosto). In particolare la previsione di precise scadenze, così come sottolineato in RT, non sembra costituire una particolare novità, in quanto a legislazione vigente già sono previste delle specifiche date di scadenza (su ricordate).
Invece il possibile anticipo del conguaglio a giugno, in luogo del mese di luglio, da parte dei contribuenti con posizioni creditorie ed il probabile slittamento in avanti delle operazioni di conguaglio fino ad ottobre, in luogo di agosto, da parte dei contribuenti con posizioni debitorie, potrebbe generare i citati fenomeni di squilibrio finanziario intra annuale, con possibile aggravio di oneri per il bilancio dello Stato. In tal senso occorre sottolineare che per la tipologia di contribuenti interessati, essenzialmente soggetti con retribuzione periodica(62) , la posizione creditoria è facilmente definibile e quindi molti approfitterebbero della possibilità di richiedere il credito già nel mese di giugno; per contro la posizione debitoria verso l'Erario si configura come una posizione in cui spesso non è richiesta alcuna rateazione, per cui tali soggetti verosimilmente cercheranno di protrarre verso la fine dell'anno, nel mese di ottobre, il pagamento del conguaglio a debito. Tale affermazione è sostenuta da una semplice elaborazione effettuata utilizzando le informazioni presenti nel data warehouse disponibile(63) da cui risulta che in media la posizione debitoria dei lavoratori dipendenti è pari a circa 415 euro, quella dei pensionati è pari a 139 euro, quella dei pensionati durante l'anno è di 776 euro, mentre quella dei lavoratori autonomi o possessori di altri redditi è di 162euro(64) ; è quindi ipotizzabile che per la maggior parte di tali soggetti la rateizzazione del pagamento non rappresenti una modalità di pagamento interessante e comunque visti gli importi è verosimile che una rateizzazione in due rate (e quindi gli ultimi due mesi, cioè settembre-ottobre) rappresenti invece una situazione più appetibile.
54) Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
55) Attualmente possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.
56) In particolare il comma soppresso prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
57) Attualmente sono conservate le sole schede dell'8 e del 5 per mille.
58) A legislazione vigente i CAF concludono gli adempimenti richiamati: il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno; il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
59) Si rammenta che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché di altri dati previsti dalla legge.
60) Non più a partire dal mese di agosto o settembre.
61) Ad esempio le spese universitaria, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni.
62) Si rammenta che il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
63) Fornito dal dipartimento delle Finanze; elaborazioni per utenti istituzionali- statistiche sulle dichiarazioni persone fisiche modello 730, anno d'imposta 2017.
64) Per completezza di informazione e per le dovute considerazioni si evidenzia il valore medio del credito vantato da tali soggetti: lavoratori dipendenti 843 euro, pensionati 628 euro, pensionati durante l'anno 1.008 euro, lavoratori autonomi 565 euro.
Articolo 16-ter
(Potenziamento dell’amministrazione finanziaria)
L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura, con un emendamento del Governo.
In particolare, il comma 1 autorizza l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l’anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
La RT di passaggio riferisce sul comma 1 che la disposizione, al fine di rafforzare le agenzie fiscali nell’impegnativo compito di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di contrasto all’evasione fiscale ed alle frodi, autorizza l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovo personale, a partire dall’anno 2020, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, per circa complessive 500 unità.
Con riguardo alle attività di contrasto all’evasione ed alle frodi, l’assunzione di nuovo personale consentirà di dedicare capacità operativa al monitoraggio, all’analisi ed al contrasto dei predetti fenomeni aumentando, in particolare, il presidio dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi Iva ovvero con presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva.
L’Agenzia delle entrate, potenzierà le attività di analisi svolte dalle proprie strutture centrali ed intensificherà le verifiche volte a contrastare l’utilizzo distorto di partite IVA, aperte illecitamente al solo fine di perpetrare condotte fraudolente a discapito degli interessi erariali e della leale concorrenza.
Tali fenomeni, che si caratterizzano per la presenza di soggetti giuridici inesistenti o con ciclo di vita alquanto breve, sono presidiati, a livello normativo dall’art. 35 co. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che contempla la facoltà della cessazione della partita IVA ovvero dell’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie e, dal punto di vista operativo, da attività dell’Agenzia delle entrate, condotte preliminarmente attraverso una profilazione del rischio delle singole partite IVA (in particolare di quelle di nuova costituzione o che hanno avuto recenti modifiche sociali), che mirano ad intercettare – ed a reprimere – i più significativi fenomeni evasivi e fraudolenti.
Si prevede che le assunzioni riguardino tutte funzionari della terza area – posizione economica FI. Tra questi, potranno essere ricomprese anche le “figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alla previsione, per tali figure, del concorso unico.
In base al proprio regolamento di amministrazione, l’Agenzia delle Entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un’adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d’esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l’inizio dal 1° luglio di ogni esercizio, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all’ammissione al tirocinio stesso. L’assunzione a tempo indeterminato è prevista a partire dal all’inizio dell’esercizio successivo. Ne consegue che le assunzioni programmate dall’Agenzia si completeranno nell’anno 2023.
L’onere finanziario è stato calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva FI, pari a € 51.900 compreso il trattamento accessorio.
La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nel triennio e a regime (in milioni di euro).
TIPOLOGIA DI PERSONALE | ANNO | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l’anno) (1) | 240 | 240 | 120 | 0 |
Unità di personale da assumete ogni anno a tempo indeterminato | 0 | 200 | 200 | 100 |
Unità di personale da assumere (totale progressivo) | 0 | 200 | 400 | 500 |
Spesa complessiva annua (in milioni di euro) | 2,28(2) | 12,66(3) | 21,90(4) | 25,95(5) |
Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
Importo risultante dal costo di 240 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 240).
(3)Importo risultante dalla somma del costo di 240 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 240) e del costo per un anno di n. 200 funzionati di III area FI assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021 (€ 51.900 x 200).
(4)Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 400 funzionari di III area FI assunti a tempo indeterminato, di cui 200 dal 1° gennaio 2021 e 200 dal 1° gennaio 2022 (€ 51.900 x 400).
(5)Importo risultante dal costo annuo di n. 500 funzionari di III area FI assunti a tempo indeterminato, di cui 200 dal 1° gennaio 2021, 200 dal 1° gennaio 2022 e 100 dal 1° gennaio 2023 (€ 51.900 x 500).
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente e maggiori entrate tributarie correnti per effetti indotti:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto. | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma 1 | s | c | 0 | 2,3 | 12,7 | 21,9 | 0 | 2,3 | 12,7 | 21,9 | 0 | 2,3 | 12,7 | 21,9 |
Effetti indotti | e | t/c | 0 | 1,1 | 6,1 | 10,6 | 0 | 1,1 | 6,1 | 10,6 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce il quadro di sintesi della platea (fino n.500 unità nel quadriennio 2020/2023), nonché dei criteri (specificandone area e profilo di inquadramento retributivo) e dei parametri retributivi corrispondente al trattamento economico previsto dalla contrattualistica vigente, che sono posti alla base della determinazione dell'onere complessivo annuo e che il dispositivo è chiaramente formulato quale limite massimo di spesa (fino a), non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, con specifico riferimento alle retribuzioni unitarie annue considerate ai fini del calcolo degli oneri, andrebbe fornito un quadro di dettaglio degli elementi retributivi considerati, fornendosi la distinta evidenziazione delle componenti del trattamento fondamentale (tabellare; Indennità di amministrazione) distinte da quelle concernenti il trattamento accessorio (straordinario; indennità varie; produttività) previsti dal C.C.N.L. del comparto "Funzioni centrali", settore "Agenzie".
Inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, richiamando quanto previsto dal paragrafo 4 della circolare n. 32/2010 della R.G.S., andrebbero opportunamente forniti anche i prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'evidenziazione delle aliquote applicate per il loro computo.
Il comma 2 stabilisce che le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall’Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, in deroga al limite della spesa sostenuta nel 2016 posto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l‘articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall’anno 2020.
La RT di passaggio evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall’Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal Collegio dei revisori, confluiscano annualmente, in misura non superiore al 50% della media dei ricavi del triennio 2016-2018, nell’ambito della quota incentivante di parte variabile del personale delle aree, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Precisa che si tratta di attività svolte dall’Agenzia delle entrate su base convenzionale, in forza delle previsioni generali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la gestione di talune funzioni spettanti a Regioni ed Enti Locali (cfr, articolo 57, comma 2), ovvero per lo svolgimento di servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte, diritti o entrate locali, anche di natura extratributaria (cfr. articolo 62).
La RT precisa che successivi, specifici, interventi normativi hanno attribuito alla medesima Agenzia, fra l’altro, la possibilità di effettuare, sempre su base convenzionale, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dell'IRAP, nonché la gestione del relativo contenzioso (articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali (articolo 62, comma 1 -bis del decreto legislativo n. 300 del 1999), il servizio di riscossione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per conto di varie pubbliche amministrazioni ed enti, anche territoriali.
A fronte dello svolgimento di dette attività svolte a titolo oneroso, la norma prevede misure finalizzate ad assicurare un efficace e stabile sistema premiante e incentivante per il personale delle aree, in un contesto che vede l’Agenzia impegnata a svolgere attività a benefìcio di una pluralità di amministrazioni pubbliche, mettendo a disposizione, oltre che i vantaggi di soluzioni tecnologiche già sviluppate, l’esperienza maturata dalle risorse umane nello svolgimento di attività analoghe.
Conclude sottolineando che la norma non configura nuovi o maggiori oneri economici per il bilancio dello Stato, dal momento che gli importi previsti sono a valere sul bilancio dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di corrispondenti introiti derivanti dalle predette attività.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre premettere che la RT dovrebbe corredarsi di una quantificazione certificata dell'ammontare medio incassato negli ultimi dieci anni dall'Agenzia delle entrate in relazione alle convenzioni di cui trattasi, fornendosi altresì indicazioni più precise in merito all'ammontare dell'onere stabilito per i servizi oggetto delle convenzioni, nonché della variabilità dei relativi introiti, in considerazione con la durata delle medesime convenzioni, con soggetti pubblici o privati.
A tal proposito, si rileva che le convenzioni possono essere soggette a revisione o addirittura non rinnovate e quindi potrebbero non essere idonee a garantire la copertura di oneri di carattere permanente, seppur variabile, quali quelli previsti dalle disposizioni in esame.
Si osserva inoltre che la norma in esame prevede la disapplicazione della disposizione che imputava ad economia di bilancio il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale (art.43, co.3, l.449/1997). Posto che la norma in esame non è oggetto di copertura da parte di altre disposizioni del provvedimento, si determina quindi la copertura di un nuovo onere a valere del bilancio a legislazione vigente, metodo non consentito dalla legge di contabilità.
Andrebbe poi chiarito a quali spese era destinata finora la restante quota del 50 per cento: qualora detta quota di introiti fosse stata destinata alla copertura di altri oneri di funzionamento dell'Agenzia, andrebbe certificata la loro comprimibilità visto che altrimenti si determinerebbe la necessita di integrare lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato(65) .
Infine, posto che la norma prevede altresì che per la quota risorse non trovi applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 che limitava alla spesa sostenuta nel 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, andrebbero richieste conferme in merito al fatto che a tale ultima norma non fossero stati associati risparmi di spesa da considerarsi scontati ai sensi della legislazione vigente.
Inoltre, andrebbero evidenziati, in aggiunta ai profili di stretta onerosità, anche i profili d'impatto attesi in tema di effetti "indotti".
Il comma 3 autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di n. 300 unità di personale non dirigenziale nell’anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Delle dette 300 unità, 200 unità sono per profili professionali dell’area II, terza fascia retributiva, e n. 100 unità per profili professionali dell’area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l’anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
La RT di passaggio ribadisce che la norma al fine della regolare ed efficiente gestione delle implicazioni operative, in particolare connesse allo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in materia di accise e diritti doganali, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni in legge 31 ottobre 2013, n.125, ad indire, nel corso del 2020, proprie procedure concorsuali pubbliche per esami e conseguentemente ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell’area II, terza fascia retributiva, e 100 unità dell’area III, prima fascia retributiva.
L’onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale è nel dettaglio illustrato dalla tabella seguente, considerato che le assunzioni verranno effettuale a partire dal 1° luglio 2020 in relazione ai tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure concorsuali:
Qualifica | Fondamentale | Accessorio | Totale | Numero unità | Onere totale |
Area lII-Fl | €43.075,98 | €13.360 | €56.435,98 | 100 | € 5.643.598 |
Area II – F3 | €38.826,02 | €13.360 | €52.186,02 | 200 | € 10.437.204 |
Totale | 300 | € 16.080.802 |
Dal 2021 gli oneri sono coperti a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori/minori oneri di spesa corrente:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto. | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Comma 3 | s | c | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | ||||
Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che la RT fornisce il quadro di sintesi della platea (n. 300 unità da1 2020), nonché dei criteri (area e profilo di inquadramento retributivo) e dei parametri retributivi che sono posti alla base della determinazione dell'onere complessivo annuo (per 6 mesi nel 2020 e dal 2021), e tenuto conto che il dispositivo è chiaramente formulato quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, con specifico riferimento alle retribuzioni unitarie annue considerate ai fini del calcolo degli oneri, andrebbe fornito un quadro dettagliato degli elementi retributivi considerati, fornendosi la distinta evidenziazione delle componenti del trattamento "fondamentale" distinte da quelle concernenti il trattamento cd. "accessorio" Previsto dal C.C.N.L. del comparto "Funzioni centrali", settore "Agenzie".
Inoltre, richiamando quanto previsto dal paragrafo 4 della circolare n. 32/2010 della R.G.S. andrebbero opportunamente forniti anche i prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'evidenziazione delle aliquote applicate per il loro computo.
Per quanto concerne il profilo di copertura, andrebbe confermato che il ricorso alle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Agenzia delle dogane per la copertura del nuovo onere dal 2021 rechino la necessaria capienza ai fini delle assunzioni in parola.
Infine, circa lo scrutinio dei profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.
Il comma 4 a decorrere dall’anno 2020 incrementa di due il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito, nell’ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale.
Inoltre, incrementa di una unità il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e di una unità il numero di posti di funzione di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento del tesoro. I relativi maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di n. 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di n. 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
La RT di passaggio ribadisce che al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa e il monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dal presente decreto, anche con riferimento all'andamento delle entrate tributarie e contributive connesse al contrasto e alla lotta all’evasione previste dagli articoli del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, è previsto il potenziamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato.
In particolare, per il lato della spesa il potenziamento è finalizzato all’attuazione del monitoraggio relativo agli articoli:
Articolo 15, Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria: ai sensi del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la Ragioneria Generale dello Stato è responsabile del sistema informativo “Tessera Sanitaria” di cui all’art. 50 del DL 30/09/2003, n. 269, che garantisce, tra l’altro, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.
Articoli 40, 42, 46, 47, 49, 56, 57, 58: in capo a RGS sono posti compiti di monitoraggio e valutazione – in relazione agli effetti finanziari e di perequazione – delle iniziative legislative e regolamentari in materia di rapporti con le autonomie e gli enti decentrati, anche ai fini dell’adozione dei piani e dei programmi di investimento e dei provvedimenti di riparto.
Articolo 43 Affitti passivi della PA: in merito si richiama quanto sopra in relazione ai compiti di controllo e contabilizzazione delle entrate dello Stato e di affitti passivi della PA delle articolazioni RGS costituenti il cd. Sistema delle ragionerie.
Articolo 50: Debiti commerciali: RGS provvede al relativo monitoraggio attraverso il sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) e alla recente integrazione con il sistema SIOPE+ per tracciare l’intero ciclo passivo della spesa pubblica.
Articolo 59: i compiti di controllo e di monitoraggio svolto dagli uffici RGS costituiscono la base per le decisioni di revisione della spesa e della procedura prevista all’articolo 59, comma 3, lettera a), che prevede la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa dei ministeri, il relativo accantonamento e la eventuale procedura di disaccantonamento.
A tal fine la disposizione incrementa di due unità i posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dal vigente regolamento di organizzazione (DPCM 26 giugno 2019, n. 103); in tal modo, considerate le sempre maggiori e pressanti attività richieste, si è inteso ripristinare il numero di tali posti di staff al Ragioniere generale dello Stato esistenti nel previgente regolamento di organizzazione (DPCM 27 febbraio 2013, n. 67). Inoltre, per le specifiche finalità di controllo e verifica, si prevede l’istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e di un corpo unitario di ispettori. La finalità è quella di ricondurre sotto una regia unitaria le attività ispettive svolte dai vari dipartimenti del Ministero, potenziandola di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale, anche allo scopo di monitorare l’attuazione delle disposizioni concernenti gli enti locali (in particolare i citati articoli 48, 49, 50). Per tali ultimi posti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020- 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere i relativi vincitori.
La quantificazione degli oneri, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente.
Unità | Onere unitario annuo | Oneri a regime dal 2020 | |
Dirigente generale | 3 | 260.000 | 780.000 |
Dirigente non generale | 20 | 145.000 | 2.900.000 |
TOTALE SPESE DI PERSONALE | 3.680.000 |
Tenuto conto, inoltre, degli ulteriori compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti due posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati, rispettivamente, presso il Dipartimento delle finanze e presso il Dipartimento del tesoro.
Tale specifico incremento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’onere complessivo pari a 520.000 euro corrispondente ai predetti due posti, viene compensato dalla contestuale soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale il cui onere complessivo è pari a 580.000 euro, rispettivamente due presso il Dipartimento delle finanze e due presso il Dipartimento del tesoro.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente e maggiori entrate tributarie da effetti indotti come segue:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
comma 4 | s | c | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va rilevato che le disposte assunzioni per posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca presso i Dipartimenti delle Finanze e del Tesoro, previste dal comma 4, possono a rigore essere effettuate ad invarianza di oneri, a condizione che i relativi posti di livello dirigenziale non generale di cui si dispone la contestuale soppressione risultino coperti e che la stipula dei nuovi contratti sia successiva alla cessazione dei contratti da dirigente non generale.
Su tali profili appare necessario acquisire elementi di conferma, con l'indicazione delle posizioni dirigenziali da sopprimere contestualmente alla attivazione delle nuove posizioni dirigenziali.
Circa i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri applicati come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..
Il comma 5 sostituisce il vigente articolo 2, comma 3 del D. Lgs. n. 123 del 2011, ai sensi del quale l'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attività svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione è trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti. Con la norma in commento si elimina la funzione dell’Ispettorato generale di finanza in ordine alla vigilanza e coordinamento delle attività di controllo degli uffici della RGS: anche conseguentemente al riordino di cui al già commentato comma 4, si affida direttamente al Ragioniere generale dello Stato il compito di presentare annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze la relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti.
La RT di passaggio certifica che la disposizione che sostituisce il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 prevedendo che il Ragioniere generale dello Stato presenti annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti, e che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.
Al riguardo, nel presupposto che all'adempimento di cui trattasi il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato potrà provvedere potendo avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, circostanza che andrebbe opportunamente confermata, nulla da osservare.
Parimenti, circa l'assenza di effetti d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.
Il comma 6 prevede che al fine del potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all’incremento dell’efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
La RT di passaggio conferma che la norma prevede un incremento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Nello specifico, viene incrementato di 900.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata, in generale, alle esigenze di cui all’articolo 7 del DPR 3 luglio 2003, n. 227.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente e maggiori entrate tributarie da effetti indotti:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma 6 | s | c | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
Per quanto attiene ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri applicati come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.
Il comma 7 dispone che l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze è adeguata alle disposizioni di cui al precedente comma 4 mediante regolamento. Le norme in esame prevedono inoltre che, con effetto dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato sia obbligatoria e non più facoltativa.
La RT di passaggio ribadisce che il dispositivo prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa adottare, con le modalità semplificate di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, entro il 30 giugno 2020.
Si prevede altresì che, a decorrere dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato sia obbligatorio.
Certifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.
Il comma 8 modifica l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, che disciplina le facoltà assunzionali del MEF connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e reca le coperture finanziarie per le assunzioni. In particolare viene modificato il comma 1, consentendo al MEF di assumere 15 ulteriori risorse rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente (per l'appunto, quarantacinque in luogo delle trenta già previste) specificando che detto personale assume la posizione economica F4. Conseguentemente viene elevata la quantificazione degli oneri assunzionali, che passano da 1.310.000 euro a 1.965.000 annui.
La RT di passaggio sottolinea che il vigente articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel triennio 2019-2021 ad assumere a tempo indeterminato fino a n. 30 unità di personale con alta e specifica professionalità da inquadrare nel profilo di terza area.
Al fine di potenziare ulteriormente le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, la disposizione è volta ad incrementare il predetto contingente di personale esperto da assumere a tempo indeterminato fino a n. 45 unità di personale.
Gli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione della disposizione sono riferiti all’assunzione di ulteriori 15 unità di personale di terza area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione. Agli oneri assunzionali, quantificati in euro 655.000 annui a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante ulteriore corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per la quantificazione degli ulteriori oneri si fa riferimento a quanto di seguito riportato:
Costi senza accessorio
Area III | Unità | Fascia retributiva area terza | Totale |
F3 | 15 | 41.354 | € 620.303 |
Costi con accessorio
Area III | Unità | Fascia retributiva area terza | Totale |
F3 | 15 | 43.589 | € 653.834 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente e maggiori entrate da effetti indotti e minori spese correnti nonché maggiori/minori entrate tributarie da effetti indotti, come segue:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma 8 | s | c | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
F. ass.lb17 | s | c | 0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce il quadro di sintesi della platea (n.15 unità), dei criteri (area e profilo di inquadramento retributivo) e dei parametri retributivi che sono posti alla base della determinazione dell'onere complessivo annuo e che il dispositivo è chiaramente è comunque formulato quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, con specifico riferimento alle retribuzioni unitarie annue considerate ai fini del calcolo degli oneri, andrebbe fornito un quadro dettagliato degli elementi retributivi ivi considerati, fornendosi la distinta evidenziazione delle componenti del trattamento "fondamentale" distintamente da quelle concernenti il trattamento cd. "accessorio" previsto dal C.C.N.L. del comparto "Funzioni centrali", settore "Ministeri".
Inoltre, richiamando quanto previsto dal paragrafo 4 della circolare n. 32/2010 della R.G.S. andrebbero opportunamente forniti anche i prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'evidenziazione delle aliquote applicate per il loro computo.
Con la norma in esame il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato al fine di potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, provvedendo al relativo maggior onere, pari a 655.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016(66) .
Sul punto, per i profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza delle necessarie disponibilità a valere delle risorse già iscritte in bilancio, in relazione alla autorizzazione di spesa ivi richiamata dalla norma in esame, nonché conferme anche in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, ai fini della copertura dei fabbisogni di reclutamento eventualmente già programmati a carico delle medesime.
Il comma 9 sostituisce l’articolo 1, comma 1130 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che nella sua formulazione vigente autorizza il MEF ad assumere personale a tempo determinato con durata massima di 2 anni non rinnovabili, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sulle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 190/2014).
Con le modifiche riportate alla lettera a), per le medesime finalità si consente invece, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell’attuale dotazione organica, di assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posizione economica F3. A tal fine, si modifica la vigente autorizzazione di spesa, che viene rimodulata in 240.000 euro per l'anno 2020 e 480.000 euro a decorrere dall’anno 2021; ad essa si provvede sulle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).
Alla lettera b) viene soppresso il comma 1131, che utilizza quota parte di specifiche risorse finanziarie (relative all’adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, di cui alla tabella allegata alla delibera CIPE 144 del 2015) al fine di incrementare le risorse relative al lavoro straordinario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. n. 344 del1983 (che ha stabilito la facoltà, per le amministrazioni non interessate da progetti sperimentali di produttività, di presentare specifici progetti –approvati con specifico D.P.C.M. che non risulta ancora essere stato emanato – finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi mediante utilizzo di lavoro straordinario, nonché in deroga all’incentivazione della produttività del personale della RGS), nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
La RT di passaggio evidenzia, quanto alla lettera a), che la disposizione sostituisce il comma 1130 dell’articolo 1 della legge 205/2017 e autorizza il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel triennio 2020-2022, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, n.11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, profilo F3, per un importo di 240.000 euro per l’anno 2020 e 480.000 euro in a decorrere dall’anno 2021, mediante utilizzo delle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In considerazione dell’elevata professionalità richiesta, la quantificazione dell’onere derivante dalle suddette assunzioni è stata effettuata prendendo in considerazione il trattamento retributivo complessivo “lordo stato” riferito ad una unità di Area terza, posizione economica F3.
Tenuto conto dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, per l’anno 2020 è stato ipotizzato che le assunzioni avvengano a far data dal 1° luglio.
Gli oneri assunzionali sono indicati nella tabella che segue:
Anno 2020 (dal 1° luglio) | |||
Area III | Unità | Fascia retributiva area terza | Totale |
F3 | 11 | €43.589 | 239.739 |
Anno 2021 (a decorrere) | |||
F3 | 11 | €43.589 | 479.478 |
Sulla lettera b), certifica che la disposizione sopprime il comma 1131 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie da effetti indotti e minori spese correnti.
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma 9 | s | c | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||
Rid.lb15 | s | c | 0 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0 | -0,2 | -0,5 | -0,5 |
Al riguardo, sulla lettera a), andrebbero richiesti chiarimenti circa l’effettiva sussistenza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente poste a copertura dei reclutamenti in esame(67) , assicurando che l’utilizzo delle risorse stesse per le finalità in esame non sia suscettibile di pregiudicare il compimento delle predette attività di gestione eventualmente già avviate sulla base della normativa vigente.
Sugli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo con l'indicazione dei criteri e parametri considerati a tal fine, come peraltro espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..
Poi, in merito alla copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla esistenza delle disponibilità in corrispondenza alla autorizzazione di spesa ivi prevista, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti di risorse ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente.
Il comma 10 prevede che una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/ 2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016- 2018, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2018, del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
La RT di passaggio evidenzia che la norma prevede che una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni Centrali, del Ministero dell’economia e delle finanze, la cui erogazione avviene in base a criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto fondo è integrato di 1 milione di euro.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie da effetti indotti.
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma 10 | s | c | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eff. indotti | e | t/c | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||
Al riguardo, sulla destinazione delle risorse previste dalla delibera CIPE 114/2015 al fondo risorse decentrate, si fa presente che si tratta di risorse di cofinanziamento nazionale dei programmi europei, per cui andrebbe valutata la compatibilità con la normativa europea di tale riduzione.
Andrebbe inoltre confermata la disponibilità di tali risorse, posto che lo stanziamento risale al 2016 e chiarita la natura economica, capitale o corrente, visto che ora sono inequivocabilmente destinate dalla copertura di fabbisogni di spesa riconducibili ad oneri correnti.
Inoltre, andrebbe precisato, in assenza di una indicazione in tal senso nel testo, che l’incremento del Fondo risorse decentrate ivi previsto in misura pari a 1 milione di euro dal 2021, rivesta carattere annuo.
Sui profili di computo degli effetti d'impatto sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..
Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l’anno 2020, a 18.240.000 euro per l’anno 2021, a 27.480.000 euro per l’anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
- quanto a 12.620.401 euro per l’anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 2,28 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l’anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l’anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 12 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La RT di passaggio ribadisce il contenuto delle disposizioni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Co. 11,l.a) | s | c | 0 | -12,6 | -6,4 | -6,4 | 0 | -12,6 | -6,4 | -6,4 | 0 | -12,6 | -6,4 | -6,4 |
Co. 11,l.b) | s | c | 0 | -2,3 | -12,7 | -21,1 | 0 | -2,3 | -12,7 | -21,1 | 0 | -2,3 | -12,7 | -21,1 |
Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, sul dispositivo di copertura di cui alla lettera a), non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento ivi citato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame, nonché del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022.
Con riferimento, invece, alla lettera b), andrebbe confermata la esistenza delle disponibilità ivi previste nonché acquisite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.
Circa i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
65) Il capitolo destinato annualmente al finanziamento delle spese di gestione e funzionamento dell'Agenzia è il capitolo 3890 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, recante una previsione di spesa di 2,9 miliardi di euro annui per il triennio 2020/2022.
66) Tale ultima disposizione ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3056) il Fondo da ripartire desinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato che, secondo gli stanziamenti approvati dalla ultima legge di bilancio, reca risorse pari a circa 402 milioni di euro per il 2020 e a circa 505 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, appare necessario che il Governi assicuri che l’utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
67) In proposito, si tratta dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 190/2014, che ha stanziato 5 milioni di euro per il 2015, 22 milioni di euro per il 2016, 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato.
Articolo 17
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
L'articolo 17, comma 1, novella l'art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019, recando la nuova disciplina applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Il testo, come novellato, stabilisce che in tali casi l'Amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Si prevede inoltre che se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
La RT non ascrive al comma 1 effetti di gettito. In relazione al comma 1-bis la RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di aspetti di carattere procedurale.
Al riguardo, si rileva che il comma 1 introduce una specifica comunicazione, da effettuarsi con modalità telematiche, dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente nella quale si individua l’importo dell'imposta, degli interessi e della sanzione in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Appare sul punto opportuna una conferma circa la possibilità che la comunicazione, in relazione alle modalità di effettuazione della stessa, possa essere effettuata avvalendosi delle dotazioni strumentati e organiche esistenti.
Anche in merito al comma 1-bis andrebbe acquisita conferma che la rateizzazione infrannuale del versamento dell’imposta di bollo - per importi dovuti non superiori a 1.000 euro - non determini variazioni pregiudizievoli nei flussi di cassa e sia comunque adeguata ad assicurare l'obiettivo di gettito annuale riveniente dall'imposta.
Articolo 18
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)
L'articolo in esame modifica l’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, riguardo ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:
- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche (art. 49, comma 1);
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute (art. 49, comma 3).
In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si novella inoltre l'art. 63 del medesimo decreto legislativo. Tale articolo prevede che - fatta salva l'efficacia degli atti - alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. La novella in esame - integrando il citato articolo 63 - stabilisce che il minimo edittale:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è fissato a 2.000 euro.
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000 euro.
La RT afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo peraltro assistita dal regime transitorio capace di neutralizzare qualsiasi effetto a regime. La RT sottolinea che l'abbassamento della soglia - e del corrispondente minimo edittale sanzionatorio, comminato per la relativa violazione - hanno l'effetto di ampliare la base sanzionatoria che ricomprenderà nuove fattispecie suscettibili di sanzione (le violazioni relative a trasferimenti ricompresi nello scaglione 1.000 euro - 2.999,99 euro) prima lecite - e dunque non attinte da sanzione - nel vigore della soglia più elevata.
Al riguardo, si ricorda che la materia dei limiti all'utilizzo del contante e della tracciabilità dei pagamenti è stata oggetto di numerosi interventi normativi, anche di settore, tra i quali, senza pretesa di fornire un quadro esaustivo, si ricordano:
l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 143 del 1991 fissava la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi in misura complessivamente superiore a lire venti milioni (euro 10.329);
il DM 17 ottobre 2002, con il quale il limite è stato elevato ad euro 12.500;
l'articolo 49 del D.
Lgs. n. 231 del 2007 che pone il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore al raggiungimento di un dato importo. La soglia, inizialmente fissata in euro 5.000 (dal 29 dicembre 2007 al 24 giugno 2008) è stato indi elevata ad euro 12.500 (dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010); successivamente riportata ad euro 5.000 (dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011); poi ulteriormente ridotta ad euro 2.500 (dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011); quindi portata ad euro 1.000 (dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015); successivamente elevata ad euro 3.000(68) a decorrere dal 1 gennaio 2016;
l'articolo 3 del D.L. n. 16 del 2012 per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, per l'acquisto di beni e servizi legati al turismo da parte di cittadini extra UE (ovvero dello spazio economico europeo) non residenti in Italia, eleva la soglia di utilizzo del contante ad euro 15.000 subordinatamente al ricorso di talune condizioni;
l'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. d) ed e) del DL n. 158 del 2012) prescrive per i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, che gli stessi siano effettuati unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la completa tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo;
l'articolo 15, comma 4 del D.L. n. 179 del 2012 dispone, a decorrere dal 30 giugno 2014, che i soggetti esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito(69) ;
l'articolo 1, comma 178 della legge n. 147 del 2013 prescrive che il pagamento dei corrispettivi per l'acquisto di servizi di pubblicità on line e di servizi a essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario;
l'articolo 25, comma 5 della legge n. 133 del 1999 (come modificato dall'articolo 1, comma 713 della legge n. 190 del 2015) prescrive che i pagamenti (ed i versamenti) effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili (conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli).
Per quanto concerne le disposizioni in commento, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
68) Con l'art. 1, commi 898 e 899 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
69) Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro. Il Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati (n. 502936 dell'11 giugno 2014) afferma che la normativa in esame avrebbe introdotto un onere (e non un obbligo giuridico), riferito ai soli casi in cui sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.
Articolo 19
(Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless)
L'articolo in commento, intervenendo sull'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per l'anno 2017) e, nello specifico, sul comma 540, prevede che i premi attribuiti della lotteria nazionale degli scontrini(70) non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono soggetti ad alcun prelievo erariale (comma 1, lettera a). Riscrive quindi il comma 542(71) disponendo l'istituzione di premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie in favore di soggetti che effettuano transazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronici al fine di incentivarne l'utilizzo. Sono quindi previsti premi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2015). Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi d'intesa con l'Agenzia delle entrate, per la istituzione dei premi, la definizione delle norme attuative, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché per ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
È quindi fissato in 45 milioni di euro annui l'ammontare complessivo dei premi speciali.
Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma incrementa di 50 milioni annui a decorrere del 2020 il Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del DL n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi (comma 1, lettera b)).
La RT, in relazione a quanto previsto al comma 1, lettera a) non ascrive effetti negativi di gettito. In ordine alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) riferisce che per l'attuazione della disposizione è previsto un onere annuo di 50 mln di euro a decorrere dall'anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali sia verso gli operatori IVA che effettuano la cessione dei beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione. Conclude evidenziando che alla copertura dell'onere di 50 mln si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Al riguardo, considerato che l'attribuzione dei premi avviene entro il limite delle risorse stanziate non si hanno osservazioni per quanto di competenza. In ordine allo stanziamento di 5 mln di euro per spese di gestione amministrativa e di comunicazione, non trattandosi di un tetto di spesa, andrebbero forniti elementi informativi a supporto della quantificazione che possano consentire la verifica del carattere prudenziale della stima.
70) Si ricorda che con i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) è stata prevista l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del DL n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
71) Nel testo previgente si innalzava del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria degli scontrini in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, rispetto a quelle effettuate con pagamento in contante.
Articolo 19, comma 1, lettera b)
(Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless)
L'articolo reca modifiche all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, al comma 1, lettera b), si sostituisce il comma 542, laddove nel testo vigente la norma innalza del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria scontrini, in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, rispetto al caso di transazioni effettuate mediante denaro contante. In particolare, con la novella in esame, in luogo di elevare le probabilità di vincita, sono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici.
Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015).
L'istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al comma 544. Quest'ultimo, come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, rinvia a un provvedimento (non ancora emanato) del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi.
La RT di passaggio ribadisce che per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso g1i operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione in capo all'Agenzia delle entrate.
La copertura è assicurata dall'articolo 59, comma 3.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Comma 19, l.b) | s | c | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste valutazioni ed elementi di riscontro in merito alla prudenzialità della stima operata dalla RT riguardo alla autorizzazione di spesa ivi prevista relativamente ai fabbisogni di spesa per il riconoscimento dei premi (45 milioni di euro dal 2020), nonché per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione che dovranno essere sostenute dall'Agenzia delle entrate (5 milioni di euro).
Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
Articolo 20
(Lotteria degli scontrini)
L'articolo, interamente riscritto dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016. Nello specifico si posticipa dal 1 gennaio al 1 luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).
Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione vigente riferisce l'obbligo comunicativo al codice fiscale). Il codice lotteria sarà individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini(72) (comma 1, lettera b)).
Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
Si ricorda che l’articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della singola prestazione o cessione, escludendo in tal caso l'applicazione delle disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Il comma 2 prevede una moratoria alle predette sanzioni per i primi sei mesi di applicazione della lotteria. Esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.
La RT associata al testo originario del decreto-legge ascriveva alla disposizione effetti di maggiore entrata complessivi in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022.
L'aumento di gettito era ritenuto conseguente all'effetto di deterrenza determinato dal regime sanzionatorio. In sede di prima applicazione, la stima è ridotta di una quota dovuta alla non applicazione delle sanzioni nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso nella misura di 0,78 milioni nel 2020 e 0,22 milioni nel 2021. Si riportano di seguito le tabelle riepilogative nelle quali si dà conto per imposta del gettito stimato.
Milioni di euro
2020 | 2021 | 2022 | |
IVA | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
IIDD | 0,00 | 1,75 | 1,00 |
TOTALE | 3,50 | 5,25 | 4,50 |
Milioni di euro
2020 | 2021 | 2022 | |
IVA | -0,78 | 0,00 | 0,00 |
IIDD | 0,00 | -0,22 | 0,00 |
TOTALE | -0,78 | -0,22 | 0,00 |
Pertanto nel complesso (commi 1 e 2) la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:
Milioni di euro
2020 | 2021 | 2022 | |
IVA | 2,72 | 3,50 | 3,50 |
IIDD | 0,00 | 1,53 | 1,00 |
TOTALE | 2,72 | 5,03 | 4,5 |
La RT aggiornata, in relazione alla riscrittura dell'articolo in commento, dopo aver illustrato le novità approvate dall'altro ramo del Parlamento, rappresenta che tale disposizione non determina effetti negativi in quanto l'effetto deterrente della sanzione che viene meno sarebbe compensato con analogo effetto connesso alle segnalazioni all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza previste dal nuovo testo.
Al riguardo è da ritenere che, essendo venuto meno il regime sanzionatorio, le entrate stimate correlate all'effetto deterrenza dovrebbero venir meno. Tuttavia la RT aggiornata ascrive alle nuove norme il medesimo effetto. Si tratta di un'affermazione non riscontrabile sia perché non supportata da elementi informativi sia perché si tratta di una valutazione connotata da elementi di aleatorietà. In ogni caso, considerato lo slittamento al 1 luglio dell'operatività della lotteria in argomento, andrebbe svolto un approfondimento in ordine all'avvenuta contabilizzazione nell'anno 2020 degli stessi effetti finanziari associati alle disposizioni originarie del decreto operanti a decorrere dal 1 gennaio 2020. Si rappresenta peraltro che l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari, in relazione all'articolo in commento continua a far riferimento alle sanzioni previste per coloro che rifiutano il codice fiscale dei contribuenti. Per le considerazioni che precedono, in ottica prudenziale, non dovrebbero essere ascritti effetti in termini di recupero di gettito, pur essendo le disposizioni in commento suscettibili di agevolare le azioni di contrasto all'evasione (in particolare le novità espresse al comma 1, lettera c)).
72) Adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.
Articolo 21
(Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)
Il comma 1, aggiungendo i seguenti commi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che la piattaforma tecnologica di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 (comma 2-sexies). Inoltre, demanda ad apposito DPCM o a decreto del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la definizione delle regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei pro cessi di cui al comma 2-sexies (comma 2-septies).
La RT afferma che per l'integrazione delle funzionalità della piattaforma in questione, finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, è prevista la spesa di 4 milioni di euro per il 2019, da trasferire alla società PagoPA spa alla quale è affidato lo sviluppo e la gestione della stessa piattaforma. I 4 milioni sono suddivisi in 2 milioni di euro di parte corrente (per spese del personale e dei servizi correlati alla configurazione del cloud) e 2 milioni di euro in conto capitale (per gli sviluppi informatici).
Il prospetto riepilogativo mostra i seguenti effetti:
SNF | Fabb. | Indebitamento netto. | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Articolo 21 | s | c | 2 | 2 | 2 | |||||||||
s | k | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Al riguardo, si prende atto della spesa derivante dall'articolo in esame, anche se esso non prevede una formale autorizzazione di spesa ma è elencato tra gli articoli cui il successivo articolo 59 provvede a fornire copertura.
In ogni caso, sarebbe auspicabile l'acquisizione degli elementi posti a base della quantificazione, al fine di verificarne la congruità rispetto alle esigenze tecnologiche ed operative. Andrebbe inoltre esclusa la necessità di ulteriori finanziamenti di parte corrente, dato che essi sono previsti per un solo anno.
In merito agli effetti sui saldi, essi appaiono corretti, posto che le spese in conto capitale sono contabilizzate sui saldi di fabbisogno e indebitamento sul secondo anno anziché sul primo.
Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, inserendo il comma 5-bis nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto o assimilate, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 novellato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.
La RT afferma che la disposizione, di carattere procedurale, non produce effetti sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 22
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)
Il presente articolo, con il comma 1, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti(73) ; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio. La copertura degli oneri associati al beneficio in argomento è prevista a carico dell’articolo 59, comma 3, a cui si rinvia.
Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto il comma 1-bis che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili. A copertura del citato ampliamento oggettivo, stimato in 1,4 mln di euro per l'anno 2020 ed in 2,8 mln di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi, dell'anno d'imposta precedente, rilevati dai beneficiari non superino i 400.000 euro.
Ai sensi del comma 3 il credito è fruibile nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Il comma 4 specifica che il beneficio in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24(74) a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES(75) .
Il comma 5, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che i soggetti che emettono le carte di pagamento di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta. La modifica introdotta prevede che la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate.
Con il comma 6 si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni telematiche di cui al precedente comma 5.
La RT originaria sottolinea che la disposizione introduce un credito d'imposta pari al 30% del costo per le commissioni addebitate agli esercenti attività di impresa, arte o professione, sui pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali; il beneficio è riconosciuto, per le commissioni sulle transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ai soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito. Ai fini di una valutazione del presumibile costo del credito d'imposta definisce preventivamente la platea degli esercenti interessati e il relativo valore di ricavi e compensi annui. Sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA del 2018, relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati sul sito internet del Dipartimento Finanze, risultano potenzialmente coinvolti 2,1 milioni di soggetti IVA con un volume d'affari di circa 108 miliardi di euro. A questi valori vanno ad aggiungersi circa 1,0 milioni di soggetti che avevano aderito al precedente regime dei forfettari, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, per i quali, cautelativamente è stato stimato un valore pro capite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro, per un valore complessivo di 65 miliardi di euro. Complessivamente, quindi, si stima una platea di potenziali beneficiari di 3,1 milioni di esercenti con un volume di ricavi e compensi complessivo pari a 173 miliardi di euro.
In linea con la relazione tecnica dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto analoga misura agevolativa per le commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distributori di carburanti, è stato considerato, cautelativamente, che la percentuale di pagamenti effettuati con le modalità di cui al comma 1, sia pari al 34,6% dei ricavi e compensi prodotti, pari quindi a 59,86 miliardi di euro e che il costo delle commissioni sia dello 0,3%, per un valore di 179,6 milioni di euro.
Considerando, quindi, un credito d'imposta pari al 30% del costo delle commissioni, l'onere annuo a regime risulta essere di 53,9 milioni di euro. Tenuto conto che per il primo anno di applicazione l'agevolazione decorre dalle transazioni effettuate dal l° luglio, per il 2020 si stimano oneri per il bilancio dello Stato di 26,95 milioni di euro.
Alla copertura dei predetti oneri, con esclusione del comma 1-bis, così come specificato nella RT integrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Con riferimento al nuovo comma 1-bis la RT aggiornata osserva che la novella amplia la platea dei destinatari del credito d’imposta, includendo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici.
In base alle statistiche prodotte dalla Banca Centrale Europea, risulta che questo ulteriore segmento di mercato è pari al 5% del totale dei servizi di pagamento tracciati.
Se si applica tale percentuale alla quantificazione già esposta, pari a 53,9 milioni nel 2021, la quantificazione si incrementa di 2,8 milioni, raggiungendo i 56,7 milioni di euro. Conseguentemente la nuova stima per il 2020 si attesta su un valore di 28,35 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto alla quantificazione precedente.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al riguardo, con riferimento alla RT originaria si osserva che, da una elaborazione effettuata utilizzando le informazioni presenti nel data warehouse fornito dal Dipartimento delle finanze, per i soggetti IVA, anno d'imposta 2017, è risultata una platea di potenziali beneficiari pari a 4.186.347 di contribuenti, con un volume di affari complessivo di circa 293,396 mld di euro. Pertanto ad un primo riscontro, la quantificazione presentata in RT potrebbe risultare sottostimata. Infatti ripercorrendo poi le modalità di stima dell'onere connesso al vantaggio fiscale in argomento si arrivano a stimare costi annui per il bilancio dello Stato pari a circa 91 mln di euro(76) ; il costo per il solo anno 2020 sarebbe pari a circa 46 mln di euro. Poiché appare ipotizzabile che l'onere stimato in RT possa a consuntivo quasi raddoppiarsi si chiedono informazioni ulteriori al fine di escludere sottostime degli oneri a carico dell'Erario. Tale osservazione vale anche con riferimento al comma 1-bis poiché la quantificazione, contenuta nella RT integrativa, rappresenta la quota del 5% come aggiuntiva rispetto a quanto stimato nella RT originaria.
Considerando inoltre la disposizione recata dall'articolo 23 del presente decreto-legge, relativa alle sanzioni da comminare per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, è verosimile ipotizzare che l'utilizzo dei pagamenti con strumenti elettronici potrà subire un impulso, con conseguente aumento delle commissioni bancarie e connesso incremento del credito di imposta maturato dai soggetti beneficiari.
In considerazione di quanto precede ed in mancanza di un limite di spesa posto al vantaggio fiscale in parola si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre un monitoraggio degli effetti della disposizione, prevedendo, se del caso una clausola di salvaguardia per far fronte a eventuali maggiori oneri che potrebbero verificarsi in ragione del possibile incremento nell'uso degli strumenti di pagamento dematerializzati oggetto del beneficio in argomento.
73) Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605 del 1973.
74) Ai sensi dell'articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997.
75) Di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
76) Cioè: 293 mld*34,6%*0,3%*30% = 91 mln di euro.
Articolo 23
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)
L'articolo 23 risulta soppresso per effetto delle modifiche approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati. Il testo vigente di tale articolo disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
La RT rileva come l’introduzione della nuova sanzione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non sono stati forniti elementi ulteriori in occasione della presentazione dell'emendamento soppressivo alla Camera.
Al riguardo, nulla da osservare, tenendo conto che alla norma oggetto di soppressione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Capo II
Disposizioni in materia di giochi
Articolo 24
(Proroga gare scommesse e Bingo)
Le disposizioni in commento:
1) prorogano al 30 giugno 2020 il termine, scaduto il 30 settembre 2018, per indire la gara per l'affidamento delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. Si ricorda che la legge di bilancio 2018, ha già disposto la proroga delle concessioni in essere e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati fino al 31 dicembre 2019, a fronte del versamento della somma annuale di 6.000 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di 3.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
2) prorogano al 31 dicembre 2020 il termine di efficacia delle concessioni in essere, scadenti il 31 dicembre 2019 e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati. Sono quindi aumentate le somme da versare: nello specifico da 6.000 a 7.000 euro, per i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, e da euro 3.500 ad euro 4.500, per gli altri punti vendita.
Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento è stato precisato che le disposizioni di cui al comma 1, sono poste in essere al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento.
Con il comma 2, modificando l’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine per indire la gara per l'affidamento delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. Si precisa che le concessioni in scadenza nel 2020 sono incluse nel novero delle attribuzioni. Anche in tal caso, la proroga è onerosa per i concessionari(77) .
La RT rappresenta che sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un'entrata per il 2020 nell'ordine di 65,7 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4.735 corner(78) per la raccolta del gioco, tenuto conto dell'aumento di costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati (c.d. "negozi") ed euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. "corner"), come da seguente quantificazione:
5.921 x 7.500 = 44,4 mln di euro |
4.735 x 4.500 = 21, 3 mln di euro |
Totale:+ 65,7 milioni di euro (anno 2020) |
In relazione a quanto previsto al comma 2, (proroga Bingo) è possibile stimare dalla proroga un'entrata su base annua nell'ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:
195 x 90.000 = 17 mln di euro |
2020: 17 mln di euro |
Le disposizioni in commento non comportano oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Al riguardo, si ricorda che il comma 1097 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019(79) ha disposto la proroga onerosa delle concessioni "Scommesse" fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. La RT annessa dava conto che la procedura era stata avviata e che si sarebbe potuta concludere nel 2019. Nell'occasione indicava come concessioni "Scommesse" attive n. 5985 sale e n. 4836 corner. Si ricorda inoltre che la RT annessa all'art. 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018(80) – che prevedeva una proroga onerosa delle concessioni "Scommesse" ed un incremento del corrispettivo dovuto – indicava come concessioni attive 6.243 sale e 7.305 corner. Riferiva inoltre di 200 concessioni per il Bingo.
Poiché il trend in diminuzione del numero delle concessioni "Scommesse" è confermata anche dalla RT in commento che indica, ai fini della stima, 5.921 concessioni per sale e 4.735 concessioni per i corner andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di comprendere l'andamento predetto e per verificare il carattere prudenziale della stima che, basandosi su dati riferiti ai punti in esercizio attivi nel mese di settembre 2019, potrebbe risentire del venir meno, nel 2020, dell'operatività di alcune concessioni allora in essere. Sul punto la RT non considera alcuna ipotesi di abbattimento circa la numerosità per l'eventualità in cui il trend registrato dovesse confermarsi anche nel 2020.
Per la proroga delle concessioni Bingo, poiché l'importo dovuto è previsto nella misura di 7.500 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di proroga della concessione, la RT ipotizza che tutte le concessioni siano prorogate per un anno (7.500 X 12= 90.000). Al fine del riscontro del carattere prudenziale dell'ipotesi assunta – in grado di assicurare tutto il gettito potenziale – appaiono necessarie maggiori informazioni, non potendosi escludere che qualcuna delle concessioni possa nel tempo venir meno.
Considerati i differimenti che hanno interessato le gare "Scommesse"(81) e Bingo(82) e gli introiti attesi dalla definizione delle gare che sono stati contabilizzati nei saldi di finanza pubblica (410 mln di euro per la gara Scommesse e 73 mln di euro per la gara Bingo in termini di maggiori entrate extra tributarie per l'anno 2018 e con effetti migliorativi nel tempo dell'indebitamento netto nell'arco temporale interessato dalla durata delle concessioni) andrebbe valutata l'opportunità di svolgere un approfondimento circa le ragioni che hanno determinato i differimenti delle gare nel tempo. Sul punto si evidenzia che la relazione illustrativa, a proposito della necessità dell'odierna proroga, la associa alle interlocuzioni ancora in essere con il Consiglio di Stato che ha sospeso l'espressione del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara per entrambe le procedure, in attesa di chiarimenti e riformulazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si suggerisce sul punto di acquisire rassicurazioni dal Governo sul fatto che le interlocuzioni in essere con il Consiglio di Stato possano definirsi in tempi utili a consentire, a seguito della formulazione dei prescritti pareri, l'avvio delle gare entro i termini indicati dal provvedimento in commento.
77) Si ricorda che per ogni mese o frazione di proroga del rapporto concessorio scaduto, il concessionario in scadenza debba versare euro 7.500 (oppure euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni).
78) I corner sono i punti vendita in cui la raccolta delle scommesse avviene come attività secondaria.
79) La legge 30 dicembre 2018, n.145.
80) La legge 27 dicembre 2917, n. 205.
81) Si ricorda che con il comma 932 della legge di stabilità n. 208 del 2015 era stata autorizzata l'indizione della gara "Scommesse da bandire entro il 1 maggio 2016. Termine poi differito al 30 settembre 2018, dall'art. 1, comma 1048 della L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
82) La gara Bingo avrebbe dovuto aver luogo entro il 2016 (cfr. art. 1, comma 934, della L, 208 del 2015). successivamente prorogato al 30 settembre 2018 (con l'art. 1, comma 1047 della L. n. 205 del 2017).
Articolo 25
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)
L'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi AWP (amusement with prizes) di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi (cd. AWPR).
Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi AWP (o new slot) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS (regio decreto n. 773 del 1931). Tale disposizione è tuttavia rimasta inattuata e, successivamente, l'articolo 1, comma 1098, della legge n. 148 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione dei medesimi apparecchi.
Si ricorda, inoltre, che la riduzione degli apparecchi AWP è stata disposta anche con l'articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017, che ha demandato le modalità di riduzione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2017, fissando il numero massimo dei nulla osta rilasciabili. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017).
La RT afferma che la disposizione, non avendo alcun effetto economico, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Al riguardo, nulla da osservare. Si ricorda che alle precedenti disposizioni, qui sommariamente ricordate, in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini o di riduzione (correlata alla sostituzione degli apparecchi) del numero dei nulla osta rilasciabili, non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 26
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento)
Le disposizioni in commento rimodulano il PREU sugli apparecchi AWP e VLT di cui agli artt. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)(83) . Nello specifico fissano a decorrere dal 10 febbraio 2020 il PREU rispettivamente al 23 per cento ed al 9 per cento, a fronte del 21, 6 per cento e 7, 9 per cento previsti dalla legislazione vigente fino al 9 febbraio 2020.
La RT, per gli AWP indica in 23,084 mld di euro la raccolta per il 2019 (sulla base degli ultimi dati disponibili). Considera quindi l'incremento di 1,32 punti percentuali rispetto all'aliquota applicabile dal 1 gennaio 2020 (21, 68%), giungendo a stimare su base annua un maggior gettito pari a 304,7 mln di euro. Considerando poi la decorrenza dal 10 febbraio 2020 (324 giorni), indica un maggior gettito per il 2020 pari a 268, 4 mln di euro. Per l'anno 2021, considerando l'aliquota vigente per l'anno pari a 21,75% si produrrebbe un incremento di 1,25 punti percentuali, con conseguente gettito di 228, 5 mln di euro dal 2021.
Per i VLT, indica in 24,354 mld di euro la raccolta stimata per il 2019. Considera quindi l'incremento di 1,7 punti percentuali (totale 9%) rispetto all'aliquota applicabile dal 1 gennaio 2020 (7, 93%), giungendo a quantificare un maggior gettito su base annua di 260, 6 mln di euro. Anche in tal caso considera la decorrenza dal 10 febbraio 2020, da cui ricava in 230, 5 mln di euro il gettito relativo al 2020.
Segnala quindi che il payout di mercato (attualmente pari all'86,73%, pur essendo ancora superiore a quello di legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l'aumento del PREU. Tale riduzione si tradurrebbe in aumento del prezzo del gioco che potrebbe avere riflessi sulla domanda nel 2021. Stima quindi in via prudenziale un calo del 3% sulla raccolta rispetto al 2020.Considerando l'aliquota prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 pari all'8%, l'aumento di un punto percentuale, con il calo della raccolta del 3% determina un maggior introito di 236, 2 mln di euro annui a decorrere dal 2021.
AWP | VLT | Gettito totale AWP + VLT | |||
Aliquota | Gettito (Mln €) | Aliquota | Gettito (Mln €) | ||
2020 | 23% | 268,4 | 9% | 230,5 | 498,9 |
2021 | 23% | 288,5 | 9% | 236,2 | 524,7 |
2022 e succ. | 23% | 288,5 | 9% | 236,2 | 524,7 |
Al riguardo, si rappresentano nella tabella seguente gli incrementi del PREU per AWP e VLT disposti dalla legislazione previgente al decreto(84) .
AWP | VLT | |
Dal 1° gennaio 2020 | 21,68% | 7,93% |
Dal 1° gennaio 2021 | 21,75% | 8,00% |
Dal 1° gennaio 2023 | 21,60% | 7,85% |
In relazione all'aliquota prevista per l'anno 2023 e seguenti dalla legislazione vigente, la RT non parrebbe considerare gli effetti dell'incremento rispettivamente di 1,4% per gli AWP e di 1,15 per i VLT in applicazione dei quali dovrebbe determinarsi il maggior gettito a regime, a partire dall'anno 2023. Si ricorda che le percentuali del 21,75 % e dell'8 per cento trovano applicazione anche per l'anno 2022. I valori indicati a regime in termini di maggior gettito a decorrere dal 2023 parrebbero quindi sottostimati.
Poiché la stima si basa su un valore di raccolta inviato nel tempo per gli AWP e i VLT (per questi ultimi si considera solo per il primo anno un abbattimento del 3% dovuto al prevedibile incremento dei prezzi), andrebbero forniti chiarimenti in ordine agli effetti degli incrementi del PREU sulla domanda di gioco, tenuto conto dei reiterati aumenti di recente intervenuti in materia (di cui all'art. 9, comma 6 del DL n.87 del 2018, dell'art. 1, comma 1051 della legge n. 145 del 2018 e dalle disposizioni in commento).
83) Di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
84) Con riferimento agli aumenti disposti con il comma 6 dell'art. 9 del D.L. n.87 del 2018 e dall'art. 1, comma 1051 della legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità per l'anno 2019).
Articolo 27
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)
Le disposizioni in commento istituiscono presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'obiettivo espresso in norma è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta del gioco pubblico.
L'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
Sono quindi individuati i soggetti tenuti all'iscrizione(85) . L'iscrizione al registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per gli esercenti(86) .
b) euro 500,00 per i gestori(87) .
c) euro 2.500,00 per i produttori(88) .
d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari
di giochi(89) .
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
L’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione.
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES” o “elenco soggetti”, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010).
La RT riferisce che nel settore operano circa 115.000 operatori di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro). Stima quindi le maggiori entrate derivanti dall'istituzione del registro in 27,92 mln di euro all'anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell'appartenenza dell'operatore ad una della 4 macrocategorie (esercenti, gestori, produttori e concessionari). La stima è stata effettuata considerando che circa il 50 % degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.
Categorie | Numeri | Quota di iscrizione (e) | Stima (Mme) | |
Esercenti | 108.000 | 200 | 21,6 | |
Gestori | 6.000 | 500 | 3 | |
Produttori | 230 | 2.500 | 0,58 | |
Concessionari scommesse | 180 | 3.000 | 0,54 | |
Concessionari | 220 | 10.000 | 2,2 | |
Totali |
|
| 27,92 |
Nella RT aggiornata si rappresenta che nel totale degli esercenti non figurano quelli che gestiscono esclusivamente apparecchi "comma 7" diversi dai ticket redemption.
In relazione a quanto previsto al comma 6, – una forma di "ravvedimento operoso" da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l'iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco – non ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento di gettito.
Conclude osservando che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Al riguardo, in relazione alla soppressione dell'Albo RIES, per il quale sono previste quote di iscrizione, occorrono informazioni in merito alle entrate associate che ora vengono meno a seguito dell'abrogazione prevista dal comma 10.
Si prende atto che la RT afferma l'assenza di oneri aggiuntivi in relazione all'istituzione del nuovo registro, anche se la gestione del nuovo registro, per numerosità dei soggetti, verifiche ed adempimenti da porre in essere parrebbe chiamare l'Amministrazione finanziaria a maggiori oneri gestionali rispetto a quelli associati al RIES (ad esempio in ordine all'eventuale necessità di adeguamento del software gestionale etc.). Sul punto appaiono opportuni chiarimenti.
85) Devono iscriversi al Registro:
a) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi AWP e VLT e per i quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia, rispettivamente, il nulla osta e il codice identificativo univoco;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
c) i soggetti produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del TULPS nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto (non ricompreso fra quelli precedentemente elencati) che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedentemente elencati, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne determina per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi del comma 4, in coerenza con i criteri ivi indicati in relazione alle categorie di soggetti.
86) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l).
87) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o).
88) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m).
89) Si tratta, rispettivamente: dei soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) (concessionari di scommesse) e dei soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i) (concessionari di giochi).
Articolo 28
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)
Con la finalità di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, con le disposizioni in commento, è fatto divieto alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro a soggetti che, privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso, offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata) La sanzione è irrogata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. Sono di conseguenza abrogate le norme(90) che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione dei trasferimenti di somme verso operatori irregolari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La RT associa al divieto in commento l'effetto per cui il gioco verrà canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall'Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili. Ipotizza quindi prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 mln di euro per il 2019) del 5%, ossia una maggiore base imponibile di 45 mln di euro (900X 5%) per una maggiore imposta stimata di almeno 10 mln di euro. Considerando poi che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi ritiene ragionevole per il 2020 che il maggior gettito stimato sia pari a 2, 5 mln di euro cioè un quarto di quello annualmente previsto per cui le entrate associate alle disposizioni in commento sono le seguenti:
anno 2020: 2,5 mln di euro |
dal 2021: 10 mln di euro |
Conclude osservando che la norma in commento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Al riguardo, la RT associa effetti di recupero di gettito in termini strutturali ed a regime, ipotizzando che il divieto produca la conseguenza di canalizzare il gioco su operatori legali con conseguenti effetti incrementativi del reddito di tali operatori. Pur trattandosi di una previsione possibile, si evidenzia il carattere soggettivo della stima nella parte in cui indica nel 5% l'incremento della base imponibile per tali operatori. In proposito andrebbero forniti elementi informativi che possano far ritenere l'indicata percentuale un parametro attendibile e prudenziale. Occorre inoltre considerare che la disciplina abrogata poneva obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria per cui i trasferimenti in denaro, ora vietati, erano già sottoposti all'attenzione della stessa. Ne deriva che le fattispecie in commento non erano prive di presidi volti a favorire azioni di recupero del gettito e che le predette segnalazioni potrebbero aver già prodotto almeno in parte l'effetto finanziario che l'odierna RT correla al divieto. Per non parlare delle inevitabili incertezze che connotano la stima degli effetti finanziari associabili al divieto in esame, per la difficoltà oggettiva di individuare nell'ambito di fisiologici incrementi di base imponibile degli operatori del settore proprio quello associato al divieto; considerazioni queste che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali effetti in ottica prudenziale. Si ricorda che in relazione alle disposizioni abrogate, opportunamente la RT associata al DL n. 98 del 2011 non aveva ascritto effetti in termini di recupero di gettito.
90) Si tratta dei commi da 29 a 31 dell'art. 24 del DL n.98 del 2011. Tali commi dispongono l'obbligo – nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame – di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Il comma 30 reca misure sanzionatorie per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 fa rinvio a uno più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.
Articolo 29
(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)
Le disposizioni in commento autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a costituire, con risorse proprie, un Fondo con la dotazione non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo. Si precisa in norma che la finalità dell'intervento è volto a prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. Si prevede quindi che la costituzione del fondo e il suo utilizzo siano disciplinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi AWP o VLT al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
Le disposizioni in esame ripropongono quasi interamente la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del DL n. 16 del 2012 che il comma 2 provvede ad abrogare.
La RT rappresenta che la norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto "deterrente" che contribuisce ad indirizzare il gioco sui circuiti legali. I settori nei quali la norma potrà avere maggior efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati nei pubblici esercizi. In proposito in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al DL 4 del 2019 è stato stimato un aumento del volume di affari del 10% rispetto al quello del 2018 (circa 1,8 mld di euro) con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui a partire dal 2019. Ad oggi il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 mld di euro di raccolta nel corso del 2018) può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5% che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 mln di euro che, applicando il PREU del 20%, fa stimare un maggior introito erariale di 25 mln di euro dal 2020. Precisa quindi che la norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Al riguardo si evidenzia che in relazione all'art. 10, comma 1 del DL n. 16 del 2012, di cui le norme in commento costituiscono la sostanziale riproposizione, la RT associata non aveva considerato la norma e quindi non vi aveva ascritto alcun effetto in termini di recupero di gettito. Tuttavia, trattandosi della riproposizione della medesima disciplina già in vigore, deve ritenersi che la stessa possa già aver prodotto gli effetti finanziari che ora l'odierna RT riferisce alle norme in commento; effetti che dovrebbero essere già stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Sarebbe quindi utile poter disporre di dati ed informazioni riferite all'impatto finanziario delle disposizioni abrogate nonché elementi volti a chiarire come la riproposizione della norma possa dar luogo ad un recupero di gettito aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe dovuto registrare per effetto dell'applicazione delle disposizioni abrogate. Nel merito della quantificazione, la percentuale indicata pari allo 0,5 % costituisce un parametro soggettivo, in assenza di altri elementi informativi. Inoltre un chiarimento dovrebbe riguardare anche l'utilizzo, per la stima del PREU, del 20% ricordando che le percentuali vigenti ed operanti dal 10 febbraio 2020 sono rispettivamente il 23% per gli AWP ed il 9% per i VLT considerando un valore della raccolta sostanzialmente equivalente (si vedano sul punto i dati esposti nella RT associata all'art. 26 del provvedimento in esame).
Articolo 30, commi 1 e 2
(Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)
L'articolo 30, ai commi 1 e 2, interviene sui requisiti previsti per l’esercizio delle attività economiche di gioco pubblico.
Il comma 1 dispone che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Restano fermi tutti gli altri requisiti previsti per legge.
Il comma 2 novella l’articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 98 del 2011. La nuova formulazione prevede che il divieto di partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica o di ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici si applichi anche nel caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati la condanna o l'imputazione per determinati reati siano riferiti al titolare o al rappresentante legale o negoziale, ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo.
La RT riferisce che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.
Articolo 30, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizioni relative all'art. 24 del D.L. 98/2011 [Valorizzazione e alienazione immobili Regioni])
I commi 2-bis e 2-ter intervengono sulla disciplina dei fondi immobiliari delle amministrazioni territoriali, ivi integrandosi l'ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
In particolare, il comma 2-bis prevede che al fine di estendere agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, il valore corrisposto agli enti debba ammontare ad almeno il 70 per cento delle e, compatibilmente con la pianificazione economico finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore debba essere corrisposta invece in denaro.
Il comma 2-ter dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, sia destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
La RT di passaggio ribadisce che la disposizione prevede l’estensione agli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni di talune disposizioni dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 attualmente applicabili solo per gli enti territoriali.
In particolare, l’estensione riguarda:
- il comma 4, recante la possibilità per tali enti, in caso di apporto ai fondi di investimento immobiliari gestiti dalla società di gestione del risparmio INVIMIT, di vedersi riconosciuto, a titolo di corrispettivo, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo e, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore in denaro.
- Il comma 8-ter, che dispone che le risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili trasferiti ai predetti fondi siano destinate alla riduzione del debito dell’ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
Certifica che la disposizione non comporta oneri in quanto le entrate derivanti ai predetti enti provengono da fondi immobiliari esterni alla pubblica amministrazione e quindi rappresentano entrate valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e quindi il loro utilizzo, anche per la parte destinata a spese di investimento e non alla riduzione del debito, non determina effetti peggiorativi sui predetti saldi.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, ritenuto il dispositivo di mero rilievo ordinamentale, i cui effetti iscrivono appieno nell'ambito delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Articolo 31
(Omesso versamento dell'imposta unica)
Le disposizioni in commento obbligano l'Agenzia delle dogane ed i monopoli, con proprio provvedimento, a disporre la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita (o il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata) risulti debitore dell’imposta unica, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il provvedimento reca l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.
Inoltre, l’Agenzia, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento dell’imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento, procede all’escussione delle garanzie prestate. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione a pena di decadenza della concessione.
La RT riferisce che il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l'Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018 è pari ad un importo di 74 mln di euro di imposta. L'Ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 mln di euro che, sulla base dell'andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l'indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato. La disposizione in commento può consentire un più immediato recupero dell'evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali. Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi per l'erario annui sono pari a 30 mln di euro.
Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell'imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell'imposta. La disposizione prevede che l'Agenzia può procedere alla chiusura dell'esercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dell'imposta.
Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l'aspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell'imposta, che di ritorno alla "legalità" di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.
Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l'esercizio dell'attività a coloro che non versano l'imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l'esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell'imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l'imposta dovuta sarà versata all'Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall'Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell'ambito delle scommesse illegali svolte nell'ultimo triennio.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT aggiornata afferma che la modifica approvata alla Camera dei deputati non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norma avente carattere ordinamentale.
Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire se i dati e valori indicati in RT circa il contenzioso interessino soltanto le fattispecie in cui il gioco è effettuato nei punti vendita e non ricomprendano anche casi in cui il gioco è svolto a distanza o on line al di fuori dei predetti esercizi. In ordine al valore ipotizzato, la stima presenta un inevitabile carattere soggettivo tale da rendere incerto il recupero di gettito atteso quanto meno nel quantum, potendo lo stesso risentire di una pluralità di variabili: tempi di incasso, incapienza del contribuente, esiti del contenzioso, impugnative e richieste di risarcimento danni in relazione alle chiusure dei punti vendita eventualmente dichiarate illegittime. Aspetti questi che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali valori in ottica di prudenza.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Articolo 32
(Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 [scuole guida])
L'articolo in esame, modificato in sede di esame parlamentare, con il comma 1, esclude dalle prestazioni didattiche – esenti a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA)(91) – l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. All'origine il comma 1 in argomento prevedeva l'esenzione IVA delle sole prestazioni educative riferite all'insegnamento scolastico o universitario; durante l'esame parlamentare l'esclusione dal regime di esenzione è stata circoscritta, con apposita modifica, esplicitamente al solo insegnamento della guida automobilistica finalizzata al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Per tale ragione è stato introdotto il comma 1-bis che reca la copertura finanziaria degli oneri connessi al restringimento della casistica esclusa dall'esenzione IVA; le minori entrate sono state valutate in 7 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le quali si provvede:
- quanto a 7 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente derivante dalla procedura del riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti(92) ;
- quanto a 7 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).(93)
Il comma 2 originario è stato soppresso; esso stabiliva che le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario esenti dall'IVA(94) , non comprendevano l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
Con il comma 3 sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea(95) .
Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, lettera q), del D.P.R. n. 696 del 1996 che esonera le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole, dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il comma in esame stabilisce quindi che per tali prestazioni le autoscuole – tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 – possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale(96) ovvero dello scontrino fiscale(97) , con l'osservanza delle relative discipline.
Infine il comma 5 dispone che la norma ha efficacia dal 1 gennaio 2020.
La RT aggiornata evidenzia che la disposizione prevede l’assoggettamento ad IVA dei soli insegnamenti finalizzati al conseguimento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
Utilizzando i dati delle dichiarazioni IVA 2017, tenendo conto anche dell'effetto dovuto all’IVA attualmente non detratta per il pro-rata, stima che la disposizione possa comportare un recupero di gettito di circa 59 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020. Evidenzia quindi che la modifica apportata alla Camera dei deputati possa comportare, rispetto a quanto valutato in sede di RT originaria al decreto-legge in esame, un minor recupero di gettito di circa 7 milioni di euro su base annua dal 2020(98) .
Con riferimento al comma 1-bis sottolinea che alle minori entrate valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede per 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al riguardo si osserva che tanto la RT originaria, quanto quella integrativa, non forniscono dati riferiti alla numerosità dei soggetti, al loro volume di affari, al peso del pro-rata ed al relativo ammontare di IVA non detratta, informazioni che consentirebbero di verificare la stima presentata.
Si osserva poi che l'assoggettamento delle prestazioni in argomento all'IVA ridisegnerà, inevitabilmente, le posizioni fiscali dei contribuenti in termini di imposte sui redditi ed IRAP; infatti a legislazione previgente le prestazioni non soggette all'IVA generano un pro-rata con aumento delle componenti negative di reddito per l'IVA non detraibile, che, rimanendo a carico dei soggetti, diviene un elemento di costo di esercizio. Quindi al fine di analizzare dettagliatamente gli effetti producibili dalla norma in esame sarebbe necessario calcolare separatamente gli effetti di gettito e non fornire un valore di stima netto. Pertanto si evidenzia la necessità di suddividere le maggiori entrate in ragione delle diverse tipologie di imposte interessate: IVA, imposte sui redditi, IRAP, eventuali addizionali regionale e comunale. In merito a tali ultime addizionali giova rammentare che qualora per esse si verificasse una diminuzione sarebbe necessario prevedere un reintegro dei trasferimenti in favore degli enti locali.
91) Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera 20, del DPR n. 633 del 1972.
92) Di cui all’art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica).
93) Di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282 del 2004.
94) Così come modificato dall'originario comma 1 dell'articolo in esame.
95) La relazione illustrativa chiarisce che i comportamenti che si intendono salvaguardare sono quelli tenuti dai contribuenti che, a seguito della citata sentenza e delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, hanno assoggettato le suddette prestazioni all'IVA anteriormente al 1° gennaio 2020 esercitando il conseguente diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti.
96) Di cui all'articolo 8 della L. 249 del 1976.
97) Di cui alla legge n. 18 del 1983.
98) Al riguardo si rammenta che la RT originaria mediante elaborazione di dati stimava che l'intervento comportasse un recupero di maggiore IVA, tenuto conto anche dell'effetto dovuto all'IVA attualmente non detratta per il pro-rata, di 66 milioni di euro su base annua. Pertanto si evince che il maggior gettito ora stimato in 59 mln di euro sia dovuto alla differenza tra 66 ml di euro (maggior gettito secondo RT originaria) – 7 mln di euro di minor recupero di gettito per effetto delle modifiche apportate in sede referente.
Articolo 32-bis
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28)
L'articolo 32-bis, inserito dalla Camera, espunge la cessione di piattaforme di perforazione dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La norma modifica l'articolo 2, comma 4 della L. n. 28 del 1997 (recante recepimento della direttiva IVA 95/7/CE), al fine di ottemperare a quanto stabilito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019, causa C-291/18. La Corte si è pronunciata dichiarando che l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che nell’espressione "navi adibite alla navigazione in alto mare" - espressione utilizzata ai fini dell'esenzione - non sono ricomprese opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare. Si prevede inoltre che le disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.
La RT aggiornata rappresenta che la disposizione prevede che tutte le operazioni effettuate da piattaforme per la coltivazione di idrocarburi passino dal regime di non imponibilità a quello di imponibilità ai fini IVA. Trattandosi di operazioni tra operatori intermedi alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Al riguardo, pur condividendo le considerazioni formulate in RT, andrebbero approfondite le eventuali ricadute finanziarie in ordine alle posizioni fiscali degli operatori del settore interessati dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
Articolo 32-ter
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)
L’articolo 32-ter, introdotto in sede referente, con il comma 1, inserisce un nuovo numero 1-quinquies nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento, al fine di applicare la misura agevolata d’imposta ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e alle coppette mestruali.
Il comma 2 fissa la decorrenza dell’IVA ridotta al 1° gennaio 2020.
La RT integrativa evidenzia che da dati relativi al fatturato dei prodotti compostabili in Italia e del peso stesso dei prodotti in esame, si stima una perdita di gettito IVA di circa 9,6 milioni di euro su base annua, che la RT, considerando la decorrenza della disposizione dal 1 gennaio 2020, riassume nella tabella sottostante:
(milioni di euro)
2020 | 2021 | dal 2022 | |
IVA | -9,6 | -9,6 | -9,6 |
Conclude evidenziando che alla copertura degli oneri indicati, si provvede ai sensi dell’articolo 59 del presente decreto-legge.
Al riguardo si osserva che, in mancanza di dati ed elementi quantitativi in merito alla numerosità dei soggetti ed al peso di tali prodotti rispetto al fatturato dei prodotti compostabili, non è possibile effettuare alcun riscontro che consenta di verificare positivamente la stima.
La RT inoltre non sembra aver ipotizzato alcun effetto sostituzione derivante dall'incentivo alla produzione di tali prodotti compostabili in luogo di quelli venduti sul mercato, che non presentano le caratteristiche dei prodotti agevolati dalla disposizione in argomento.
Articolo 32-quater
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)
L'articolo in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, ha la funzione di chiarire il regime fiscale da applicare per i dividendi corrisposti alle società semplici; in particolare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intendono percepiti per trasparenza da parte dei rispettivi soci gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione(99) , da parte delle società e dagli enti residenti in Italia(100) . Pertanto il trattamento dei dividendi corrisposti alle società semplici segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci.
Quindi:
- per la quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES(101) , i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa(102) , i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa(103) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 26%(104) .
Il comma 2 stabilisce che la suddetta ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti residenti assoggettati all'IRES sulla base delle informazioni fornite dalle società semplici. Specifica inoltre che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari ad esse similari si applica, in luogo della ritenuta del 26% citata, un'imposta sostitutiva nella stessa misura del 26% ed alle medesime condizioni previste per la suddetta ritenuta a titolo di imposta.
La RT integrativa evidenzia che la disposizione prevede che gli utili/dividendi percepiti dalle società semplici siano assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 26%. La normativa vigente prevede la tassazione IRPEF in capo al socio persona fisica del 100% degli utili ricevuti dalla società semplice.
Al fine di valutare i possibili effetti della proposta normativa in oggetto, effettua un’elaborazione dei dati relativi alle società semplici per le quali è stato possibile reperire il dato relativo alle partecipazioni possedute. In particolare, evidenzia che soltanto per circa 2.400 società semplici è stato possibile recuperare dati parziali di bilancio riferiti ad annualità differenti (fonte AIDA bureau van Dijk) e solo 109 di queste evidenziano un valore del totale delle partecipazioni per circa 31,6 milioni di euro.
In base ai dati disponibili relativi all’ultima riproposizione della norma di rivalutazione dei beni d’impresa (a.i.2016), l’importo di rivalutazione, dall’analisi dei bilanci civilistici, risulta pari al 250%. Applicando la percentuale individuata del 250% al totale delle partecipazioni delle società semplici, ottiene un totale rivalutato di circa 79 milioni di euro. Ipotizza che la differenza tra il valore reale delle partecipazioni (79 milioni di euro) e il valore di bilancio (31,6 milioni di euro) rappresenti una proxy del valore degli utili non trasferiti alla società semplice, in conseguenza della eccessiva tassazione vigente. Sottolinea che la proposta normativa, andrebbe a sbloccare tale importo, oggi non distribuito. Inoltre, negli anni successivi, secondo un approccio prudenziale, ipotizza un flusso di dividendi verso società semplici pari a circa 7,9 milioni di euro nell’ipotesi di una percentuale di rendimento della partecipazione del 10% (79 x 10%).
Considerando un’aliquota marginale IRPEF del socio pari al 43%, rispetto ad una imposta sostitutiva proposta del 26%, riporta nella tabella che segue gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:
(milioni di euro)
2020 | 2021 | 2022 | dal 2023 | |
Imposta sostitutiva | 12,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
IRPEF | 0 | 0 | -6 | -3,4 |
Addizionale regionale | 0 | 0 | -0,17 | -0,17 |
Addizionale comunale | 0 | 0 | -0,09 | -0,07 |
Totale | 12,3 | 2,1 | -4,16 | -1,54 |
Conclude evidenziando che alla copertura degli oneri indicati, si provvede ai sensi dell’articolo 59 del presente decreto-legge.
Al riguardo si evidenzia che la stima sembra basarsi solo una parte dei possibili soggetti interessati dalla disposizione; è la RT stessa ad affermare che solo per 2.400 società semplici è stato possibile recuperare dati parziali di bilancio e solo per 109 di queste società si evidenzia un valore del totale delle partecipazioni per circa 31,6 mln di euro. Nel merito si osserva che una stima prudenziale avrebbe dovuto tener conto di questa ridotta numerosità della platea soggettiva se si pensa che il numero delle società semplici, irregolari e di fatto risultanti dalle banche dati(105) disponibili è pari a 84.917 unità; secondo una stima prudenziale si sarebbe dovuta considerare almeno una percentuale incrementativa dei soggetti che potrebbero usufruire della disposizione in esame.
Si osserva inoltre che il beneficio, pur essendo previsto anche in capo ai soggetti IRES, non sembra essere stato stimato in RT in quanto dalla tabella degli oneri presentata non risulta il minor gettito per tale imposta e nulla viene detto in merito(106) .
Inoltre andrebbe dimostrato che la percentuale di rivalutazione delle partecipazioni del 250%, utilizzata per ottenere il valore delle partecipazioni e da qui – per differenza con quanto risultante dall'analisi dei dati di fonte AIDA – stimare la proxi del valore di utili non distribuiti, sia ancora valida in considerazione dell'andamento negativo dell'economia che, inevitabilmente si riflette sull'andamento delle stime delle componenti patrimoniali ed in particolare delle partecipazioni detenute in bilancio.
Ulteriormente si osserva che ipotizzare un'aliquota marginale IRPEF del 43% implica la sicura convenienza dei soggetti persone fisiche ad effettuare la distribuzione degli utili con l'aliquota del 26%, laddove forse, anche per una piccola parte di soggetti che presentasse un'aliquota marginale inferiore al 26%, tale distribuzione potrebbe non risultare conveniente.
Per tali motivazioni si chiedono chiarimenti.
99) Anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale.
100) Di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR n. 917 del 1986.
101) Tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del TUIR.
102) Tenuti all'applicazione dell’articolo 59 TUIR.
103) Ai sensi dell'articolo 65 del TUIR.
104) Prevista dall'articolo 27, comma1 del DPR n. 600 del 1973.
105) Dipartimento delle finanze; Elaborazioni per utenti istituzionali – statistiche sulle dichiarazioni – Modello società di persone; anno d'imposta 2017.
106) Valga in tal senso il confronto tra l'imposizione per i soggetti IRES che sarà pari al 5% (esclusione del 95%) a fronte dell'attuale imposizione dei redditi delle società semplici secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR. Inoltre si rammenta che le originarie norme introduttive della trasparenza fiscale in ambito societario e per le piccole SRL (DLgs. N. 344 del 2003) avevano stimato perdite di gettito rispettivamente pari a 25 mln di euro e 419 mln di euro a decorrere dal 2005.
Articolo 32-quinquies
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)
L'articolo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, con norma di interpretazione autentica(107) , dispone che non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini IVA i contributi, di cui all’articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1998 erogati dalla Provincia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'art. 131 della citata legge provinciale n. 13 del 1998.
Il comma 2 provvede alla copertura delle minori entrate, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del FISPE(108) .
La RT aggiornata riferisce che dal punto di vista finanziario la misura comporta effetti finanziari negativi in termini di gettito IVA corrispondenti al venir meno dell'applicazione dell'imposta sulle fattispecie sopra indicate stimati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.
Al riguardo, si osserva che la RT si limita a indicare il valore delle minori entrate stimate senza fornire alcun dato o elemento informativo a supporto. Non è quindi possibile riscontrare la stima.
107) Stante il richiamo operato all'art. 1, comma 2 della L. n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che così dispone. "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica".
108) Si tratta del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art.10, comma 5 del DL n. 282 del 2004.
Articolo 32-sexies
(Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 1999 ai sensi della legge n. 180 del 1978, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Apposito decreto ministeriale individuerà le strutture destinatarie degli interventi e stabilirà le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo.
Il comma 2 autorizza per le finalità di cui al comma 1 la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
La RT illustra la disposizione.
Al riguardo, si segnala che l'autorizzazione di spesa e la copertura sono previste fino al 2030, mentre l'estensione temporale del Fondo cui si riferisce l'onere stesso termina nel 2029.
Articolo 33, comma 1
(Sospensione adempimenti connessi ad aventi sismici)
Le disposizioni in commento prevedono che i soggetti aventi, alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
La RT rappresenta quanto segue:
La disposizione di cui al comma 1 in esame differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019. La sospensione in esame ha riguardato i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania e non include le ritenute operate dai sostituti d'imposta.
In particolare la presente disposizione prevede che i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi entro il 16 gennaio 2020 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili.
In assenza dei relativi dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei dati di gettito tributario riferibili al complesso di soggetti potenzialmente interessati alla predetta sospensione si stima un ammontare di entrate tributarie sospese nel periodo da gennaio a settembre 2019 pari a 9,2 milioni di euro.
Per effetto del differimento della ripresa dei versamenti al 16 gennaio 2020 e al presumibile utilizzo della rateizzazione si stimano minori entrate tributarie per l'anno 2019 pari a 9,2 milioni di euro e corrispondenti maggiori entrate pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2021, come di seguito specificato:
Rateizzazione Etna | 2019 | 2020 | 2021 |
Irpef | -1,50 | 1,00 | 0,50 |
Ires | -0,80 | 0,50 | 0,30 |
Irap | -0,60 | 0,40 | 0,20 |
Iva | -6,00 | 4,00 | 2,00 |
Add. Reg. | -0,20 | 0,13 | 0,07 |
Add. com | -0,10 | 0,07 | 0,03 |
Totale | -9,20 | 6,10 | 3,10 |
Al riguardo, considerata la mancanza di dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi non si hanno osservazioni per quanto di competenza. In ottica prudenziale, la stima ipotizza che tutti i contribuenti interessati accedano alla rateazione di 18 mesi.
Articolo 33, comma 2
(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)
Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l’anno 2019, per cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante modifiche alle disposizioni di carattere finanziario di cui al decreto-legge n. 6/1998 finalizzate alla chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che colpì i territori delle regioni Umbria e Marche.
La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.
Al riguardo, per i profili inerenti alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l’anno 2019, posto che essa è predisposta mediante utilizzo delle residue risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, va tenuto conto che tali risorse, in quanto riferibili ad altra gestione commissariale per l'emergenza sisma Umbria e Marche del 1997, risultano già integralmente affluite ad una contabilità "speciale" di tesoreria (dunque, una gestione cd. "fuori" bilancio) prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 6/1998, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla effettiva esistenza di disponibilità giacenti su tale contabilità speciale, che siano libere da impegni già perfezionati o ancora in via di perfezionamento(109) . In tal senso, andrebbero inoltre richieste puntuali rassicurazioni in ordine alla effettiva possibilità che l'utilizzo delle citate risorse residue ai fini in esame, non determini pregiudizi ai fini del completamento e ultimazione degli interventi eventualmente già programmati.
In aggiunta, sul piano contabile, andrebbe poi precisato per quanta parte delle suddette disponibilità, sia già prevista ai sensi ai sensi della legislazione vigente la copertura di oneri natura economica "corrente". Ciò detto, considerato che per gli oneri di cui si dispone la copertura con la norma in esame, stante la loro natura economica suffragata in Allegato, sarebbe a rigore compatibile una copertura a valere solo di risorse aventi analoga natura economica. In caso contrario, qualora cioè l'utilizzo delle risorse giacenti in c.s. di tesoreria ai fini della copertura in esame, contempli anche il ricorso – in tutto o anche solo in parte – a risorse aventi originaria natura economica di conto capitale, andrebbe espressamente previsto il ricorso all'apposito fondo di compensazione degli effetti di cassa, ai fini della compensazione degli effetti di modifica che inevitabilmente conseguirebbero a ragione della nuova finalizzazione delle risorse rispetto a quelli che risultano già scontati dai saldi tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente a ragione delle originaria destinazione.
Infine, va rammentato che l'articolo 17, comma 1, lettera b) prevede che la copertura finanziaria di nuovi oneri, operata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nel caso in cui la dotazione della autorizzazione interessata risulti già affluita in conti correnti o in contabilità speciali di tesoreria, si debba procedere alla preventiva e nuova iscrizione delle medesime risorse in conto entrata nel bilancio dello Stato, disponendone il contestuale riversamento alla nuova finalità di spesa.
109) La contabilità speciale interessata è la n. 1923 e l'ultimo rendiconto disponibile è relativo all'esercizio 2015. A tale anno risultavano esser state registrate entrate per 96,6 milioni di euro ed uscite per appena 14,2 milioni di euro. In proposito, lungi da rispondere ai criteri della competenza finanziaria (dinamica competenza/ residui) che contraddistingue le gestioni di bilancio, si segnala chela rendicontazione di tali gestioni "speciali", di natura squisitamente finanziaria (entrate/spese) è di norma integrata anche di un prospetto "patrimoniale" (Crediti/debiti). Cfr. Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile; sito istituzionale, "Amministrazione trasparente", sezione "Rendicontazione degli Stati di emergenza", "Crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria", Rendicontazione relativa alla contabilità speciale n. 1923 – Esercizio Finanziario 2015.
Articolo 33-bis
(Fondo per le vittime dell’amianto)
Il comma 1 rifinanzia per 10 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 il Fondo per le vittime dell’amianto, modificando l’articolo 1, comma 278, della legge di stabilità 2016.
Il comma 2 provvede ai conseguenti oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 862, della legge n. 208 del 2015 (fondo istituito presso l'INAIL per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
La RT descrive l'articolo.
Al riguardo, andrebbe assicurata la sostenibilità della riduzione del fondo istituito presso l'INAIL.
Articolo 34
(Compartecipazione comunale al gettito accertato)
La norma estende agli anni 2020 e 2021 l’incentivo in favore dei Comuni, pari al 100 per cento del riscosso, per la partecipazione all’attività di accertamento tributario.
La RT rileva che lo stanziamento previsto sul pertinente capitolo di spesa 1345 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, pari a 17 milioni di euro annui, risulta congruo rispetto all’ipotesi prevista considerato che il contributo effettivamente erogato negli ultimi anni è risultato inferiore allo stesso stanziamento (13,3 milioni negli anni 2017 e 2018 e 11,4 milioni nell’anno 2019). Pertanto alla disposizione in esame la RT non ascrive effetti finanziari.
In ogni caso la RT precisa che, a fronte dell’attribuzione ai comuni del contributo pari al 100 per cento delle riscossioni, l’Erario realizza un corrispondente maggior gettito, atteso che gli accertamenti operati a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dai comuni stessi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente operati dall’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 35
(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)
Il presente articolo modifica il comma 1 dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati; in particolare ribadisce che sono esclusi dai limiti di deducibilità le citate componenti negative di reddito se relative a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine – se rientrante tra quelli a cui si applicano le disposizioni della Parte V del Codice Appalti(110) che si occupa di infrastrutture e insediamenti prioritari.
Invece la modifica sostanziale – apportata dal presente articolo – intende chiarire che nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale(111) , rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale stesso, sono integralmente deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati anche se, questi ultimi, assistiti da garanzie diverse da quelle che consentono la disapplicazione dei limiti di deducibilità(112) . Pertanto le modifiche in esame ai fini della libera deducibilità degli interessi passivi, individuano tra i finanziamenti rilevanti anche quelli garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico, diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, e da soggetti diversi dal gestore del progetto stesso.
La RT, evidenzia che la disposizione delinea, con specifico riferimento alle società di progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare esplicita che i requisiti per l'esclusione dall'applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR si intendono rispettati anche nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche quelli delle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario stima che dalla stessa non derivano ulteriori effetti rispetto a quanto già indicato nella relazione tecnica alla norma originaria.
In particolare, evidenzia che in sede di valutazione della norma originaria all'esclusione degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non sono stati ascritti effetti, in considerazione del fatto che si è ritenuto che la modifica nella sostanza non dovrebbe modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all'articolo 96 del TUIR. Conclude sottolineando che questo nuovo intervento rappresenta una semplice precisazione che si pone in continuità peraltro con la disciplina fiscale vigente per i soggetti interessati.
Al riguardo, si osserva che la modifica in commento appare suscettibile di determinare un'estensione oggettiva circa le tipologie di finanziamenti che consentirebbero la deducibilità integrale degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati. A ben vedere la RT annessa alla norma che aveva previsto la totale deducibilità degli interessi passivi in argomento(113) aveva sostenuto che tale deduzione non avrebbe modificato i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste dall'allora vigente articolo 96 del TUIR; allo stesso tempo però la RT si era basata sulla metodologia della micro-simulazione per cui non è possibile escludere a priori, per mancanza di verifica diretta(114) , possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione relativa alla deducibilità integrale degli interessi su prestiti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici. Pertanto si ritiene indispensabile, in un'ottica di prudenza, acquisire ulteriori informazioni circa la neutralità finanziaria della novella in commento.
110) Che si occupa di infrastrutture e insediamenti prioritari; D. Lgs. n. 50 del 2016.
111) Nella relazione illustrativa, si ricorda che il finanziamento dei progetti infrastrutturali pubblici di interesse generale è solitamente attuato attraverso gli schemi operativi tipici della finanza di progetto, che prevedono la costituzione, da parte dell’aggiudicatario della gara pubblica, di una società di progetto, per effettuare la segregazione patrimoniale del progetto rispetto alle altre attività e passività. Le società di progetto possono essere costituite anche al fine di realizzare gli interventi inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti). I finanziamenti alla società di progetto, nella prassi di mercato, sono garantiti da varie forme che confluiscono nel c.d. security package e sono, comunque, richieste a fronte di prestiti destinati a finanziare esclusivamente il progetto infrastrutturale pubblico.
112) Ai sensi del comma 8 del citato articolo 96 del TUIR.
113) Articolo 1 del D. Lgs. n. 142 del 2018.
114) Essendo la micro-simulazione una procedura sintetica e non verificabile negli effetti finanziari derivanti dalle singole variabili.
Articolo 36
(Incentivi Conto Energia)
Il comma 1 dispone che il contribuente, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
Il comma 2 subordina il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
Il comma 3 impone ai soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 di presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il comma 4 stabilisce che nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Il comma 5 dispone che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
Il comma 6 conferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.
Il comma 6-bis esclude che, nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici applichi le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Inoltre, tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
La RT afferma che sulla base dei dati dichiarativi per gli anni di imposta per cui è individuabile l'informazione specifica per gli investimenti ambientali, l'ammontare delle variazioni in diminuzione presenta una media annua (ponderata per il numero di contribuenti) pari a circa 85,5 milioni di euro. Con una aliquota media del 24% (per tenere conto delle aliquote allora vigenti), l'agevolazione ha prodotto un risparmio annuo di circa 20,5 milioni di euro (85,5*24%). La RT stima che la misura in esame comporta un recupero di gettito di circa 123 milioni di euro per il 2020. Il recupero è calcolato moltiplicando l'importo annuo (20,5 milioni) per il 50% dei contribuenti per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell'agevolazione). Infine, la RT illustra le finalità del comma 6-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione è volta al recupero delle agevolazioni relative alla detassazione per investimenti ambientali (di cui all’articolo 6 della legge n. 388 del 2000) in caso di cumulo con le tariffe incentivanti previste da taluni decreti ministeriali per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Per continuare a usufruire di tali incentivi il contribuente può avvalersi di una procedura che prevede il pagamento di somme parametrate alla detassazione goduta. Premessa l’opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio riferiti ai dati e alle relative fonti utilizzati per calcolare l’ammontare annuo non soggetto a tassazione nel periodo di vigenza dell’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 (indicato in misura pari a 85,5 milioni di euro), appare necessario che siano esplicitate le ragioni alla base della scelta di un tasso di adesione alla procedura di pagamento pari al 50%. Si ricorda in proposito che la disposizione introduce una facoltà per i contribuenti e non un obbligo, anche se i pagamenti in questione costituiscono la condizione per continuare a usufruire delle tariffe incentivanti. Si evidenzia altresì che la RT calcola il recupero di gettito moltiplicando la stima annua per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell’agevolazione di cui all’articolo 6 della legge n. 388 del 2000): poiché, in base alla formulazione letterale del comma 1, la norma si applica solo “in caso di cumulo” della detassazione con gli altri incentivi ambientali sopra richiamati, andrebbe chiarito se tale ipotesi ricorra in tutti i casi per l’intero periodo di vigenza del citato articolo 6. In caso contrario, infatti, la platea potenzialmente interessata, e quindi il gettito correlato, diminuirebbe.
Articolo 37
(Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse)
Le disposizioni in commento sono state modificate dalla Camera dei deputati che ha inserito i nuovi commi da 1-bis a 1-ter.
Con il comma 1 si posticipa dal 31 luglio(115) al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018(116) .
Nello specifico, il comma 1 proroga al 30 novembre 2019 le seguenti scadenze:
- il termine per il pagamento in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme dovute per l’adesione alla cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017(117) , originariamente fissato al 31 luglio 2019;
- il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme residue dovute per la cd. rottamazione-bis)(118) , previsto in origine per il 31 luglio 2019(119) il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, del quantum residuo dovuto dai soggetti aderenti alla rottamazione-bis, originariamente esclusi dalla rottamazione-ter e successivamente riammessi all’agevolazione per effetto del decreto-legge n. 135 del 2018 (articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018), con criteri più stringenti.
- i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, dai soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e del 2017(120)
Con il nuovo comma 1-bis si estende al 2019 e al 2020 l'applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019;
Con i nuovi commi 1-ter e 1--quater si provvede al riordino della disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono fissati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento(121) .
Nel comma in argomento viene indicato esplicitamente che tale disposizione si applica anche in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto-legge n. 557 del 1997 e dalle norme in tema di riscossione di imposte indirette (legge n. 29 del 1961).
L’articolo 13 del decreto-legge n. 557 del 1993 aveva fissato univocamente la misura degli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte per le seguenti ipotesi:
- mancato o ritardato versamento diretto (articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- ritardata iscrizione a ruolo (articolo 21 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- dilazione del pagamento (articolo 22 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 13 aveva chiarito le misure dovute per la riscossione delle imposte indirette e in materia di imposta sul valore aggiunto di cui alla citata legge del 1961.
Il comma 1-quater affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare misure differenziate, facendo riferimento ai limiti di cui al comma 1-ter, per i seguenti interessi:
- interessi di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero per i pagamenti rateali dei tributi;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, nonché gli interessi di mora, di quelli dovuti nel caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate (di cui agli articoli 20 e 21, 30, 39 e 44 del DPR n. 602 del 1973);
- gli interessi dovuti nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente (articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997).
La RT rappresenta che il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non ha effetti negativi sul gettito, atteso che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019. Da tale differimento, per converso, si stima possa derivare un maggior gettito, come evincibile dalla tabella sottostante:

Con riferimento al comma 1-bis, la RT aggiornata osserva che la disposizione estende anche per il 2019 e per il 2020 l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali (contenute nell’articolo 12, comma 7-bis, del D.L. n.145 del 2013) in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti di riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Coerentemente alle proroghe precedenti, la disposizione non determina effetti trattandosi di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l’accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.
Con specifico riguardo ai commi 1-ter e 1-quater la disposizione stabilisce che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
La misura dei diversi tassi di interesse verrà stabilita con successivo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e assicurerà invarianza di gettito.
Al riguardo, si osserva che la RT non offre elementi informativi a supporto dell'assunto per cui la proroga in esame sarebbe suscettibile di dar luogo a maggiori incassi né fornisce dati ed ipotesi sulla cui base la stessa giunge a determinare i soprariportati valori. Vista la durata della proroga (quattro mesi), pur considerando che il maggior tempo concesso ai contribuenti possa favorire l'adempimento e quindi gli incassi, in ottica prudenziale sarebbe stato preferibile non procedere alla contabilizzazione ex ante del maggior gettito in considerazione dell'oggettiva incertezza della stima circa il quantum di gettito atteso. In considerazione di quanto precede la RT non è quindi verificabile.
Per quanto concerne il comma 1-bis, nel riscontrare che alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145 del 2013 ed alle successive proroghe intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Si osserva che, in relazione a quanto disposto dai commi 1-ter e 1-quater, i tassi di interesse applicabili nelle diverse fattispecie risultano al momento soltanto determinabili, essendo definibili entro il range indicato, ma non ancora determinati. Considerato che il comma 1--ter non fa rinvio ad un provvedimento(122) per l'individuazione dei tassi di interesse applicabili, al fine di evitare incertezze applicative andrebbe chiarito se il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1--quater costituirà il provvedimento idoneo a determinare i tassi di interesse in tutte le diverse fattispecie in cui si porrà l'esigenza e non soltanto in quelle richiamate dal comma da ultimo citato.
Si osserva inoltre che poiché la rimodulazione proposta nell'ambito del range stabilito è meno favorevole per l'erario rispetto a quella vigente, la disposizione appare suscettibile di determinare per il futuro minori entrate. In proposito si ricorda che all'emendamento approvato erano stati associati in un primo tempo oneri pari a 20 milioni di euro, senza peraltro fornire elementi informativi e dati a supporto del valore indicato; successivamente l'onere è stato espunto. Appaiono in proposito necessarie informazioni che possano supportare quanto si legge nella RT aggiornata, ossia che la misura dei diversi tassi di interesse – che verrà stabilita con successivo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – assicurerà invarianza di gettito.
115) Termine risultante dalla proroga operata dall'art. 16-bis del D.L. n. 34 del 2019; in precedenza il termine indicato era fissato al 30 aprile 2018.
116) Si ricorda che la cd. rottamazione-ter consente di definire con modalità agevolate, e cioè beneficiando dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tali norme hanno inoltre consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi avesse aderito alle precedenti “rottamazioni” (disposte nel 2016 e nel 2017), per la restante parte del debito.
117) Articolo 3, comma 2, lettera a) del D.L. n. 119 del 2018.
118) Disciplinata dal D.L. n. 148 del 2017 e relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
119) Dall’articolo 3, commi 21 e 22 del DL n. 119 del 2018.
120) Comma 24 dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018.
121) Si ricorda al riguardo che la materia è stata disciplinata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale ha fissato la misura del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
122) Si ricorda che l'art. 13 del D.Lgs. n. 159 del 2015 rinviava per l'individuazione dei tassi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 38
(Imposta immobiliare sulle piattaforme marine)
L'articolo in esame è stato modificato durante l'esame parlamentare.
Esso istituisce, con il comma 1, l’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall’anno di imposta 2020; definisce poi cosa debba intendersi per piattaforma marina: una piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
Il comma 2, anche al fine di dirimere problematiche interpretative, delinea il criterio di determinazione dell’imposta per le piattaforme in argomento stabilendo che si applica l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992(123) e quindi il valore risultante dalle scritture contabili.
Ai sensi del comma 3, l’imposta è calcolata applicando l’aliquota del 10,6 per mille; allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile, mentre il restante 3 per mille è destinato ai Comuni individuati nel successivo comma 4. Conseguentemente, è esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei Comuni per la quota loro spettante.
Il comma 4 specifica che i Comuni a cui spetta il gettito dell’imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno con il Ministro della difesa, e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata(124) .
Il comma 5 dispone che, per l'anno 2020, il versamento dell'imposta avvenga in un'unica soluzione il 16 dicembre a differenza del pagamento, suddiviso in due rate, previsto a legislazione vigente. Specifica poi che lo Stato provvederà, previa riassegnazione delle somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l'emanazione del decreto di cui al precedente comma 4.
Il comma 6 attribuisce la potestà di accertamento e di riscossione del tributo ai Comuni, anche per la parte erariale, in analogia con quanto avviene per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ai quali i manufatti in questione sono assimilabili(125) .
Il comma 7 è stato modificato durante l'esame parlamentare al fine di prevedere, in luogo della detrazione, la deducibilità prevista dall'articolo 13 del DL n. 201 del 2011; si applicano anche le altre disposizioni in materia di IMU in quanto compatibili.
Infine, il comma 8 fa salve le disposizioni in materia di rigassificatori introdotte dal comma 728 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) le quali stabiliscono, per tali fattispecie, che ai fini dell’individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile ad imposizione, la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Non essendo possibile l’accatastamento, anche per questi immobili si applicano i valori contabili; ad essi si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in esame.
La RT evidenzia che la disposizione in esame disciplina l'istituzione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) che assoggetta a tassazione le piattaforme emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare. Rammenta poi sinteticamente le caratteristiche della nuova imposta.
Con riferimento agli effetti finanziari, pur in assenza di dati puntuali, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, stima una base imponibile potenziale di circa 2,85 miliardi di euro. Applicando l'aliquota fissata per legge del 10,6 per mille determina un maggior gettito IMPi su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 21,5 milioni di euro quota Stato e 8,5 milioni di euro quota Comuni.
Per il solo anno 2020, in base a quanto previsto dal comma 5, il gettito (circa 30 milioni di euro) sarà versato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, previa riassegnazione delle somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l'emanazione del decreto di cui al comma 4.
Considera anche gli effetti sulla deducibilità dell'imposta in esame, secondo quanto previsto dal comma 7, ed espone i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
IMPi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
IMPi Stato | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
IMPi comune | 8,50* | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Effetti ILDD. | 0,00 | -7,56 | -4,32 | -5,58 | -8,82 | -7,20 |
Totale | 30,00 | 22,44 | 25,68 | 24,42 | 21,18 | 22,80 |
Conclude evidenziando che alla copertura degli oneri indicati si provvede ai sensi dell’articolo 59 del presente decreto-legge.
Al riguardo si osserva che sarebbe importante, ai fini della verifica della stima, che si ottenessero informazioni in merito alle modalità con cui la RT ha stimato la base imponibile potenziale dell'IMPi che, ad una prima lettura, è relativa al valore contabile iscritto per le piattaforme in argomento. Sul punto, utilizzando i dati del MISE(126) , si è potuto ricostruire il valore complessivo di metri quadrati di piattaforme emerse italiane pari a circa 112.000 mq; il rapporto rispetto alla stima della base imponibile permette di considerare un valore contabile a metro quadro pari a circa 25.436 euro(127) , in ragione del quale si avrebbe un range di valori contabili che va dal valore minimo di 1,627 mln di euro (per le piattaforme più piccole di circa 64 mq) ad un valore massimo di 122 mln di euro (per la piattaforma più grande che risulta essere quella di Vega a Pozzallo (NA)). Tali valori andrebbero valutati con riferimento al fatto che "Le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui al citato comma 21 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"(128) .
Inoltre utilizzando i pochi dati in possesso si rappresenta che la stima della perdita di gettito in termini di deducibilità dell'IMPi dalle imposte dirette – situazione peraltro già scontata nella RT originaria nonostante il riferimento alla deducibilità sia stato apportato con modifica parlamentare(129) – sembrerebbe verificato. Infatti se si rapporta la perdita di gettito a regime (pari a 7,2 mln di euro) rispetto al valore della IMPi annua (circa 30 mln di euro complessivi) si ottiene la percentuale del 24%, pari all'aliquota vigente IRES(130) .
Infine si rappresenta che andrebbe riscontrata l'effettiva possibilità che la disposizione generi entrate già a decorrere dall'anno 2020; infatti con riferimento alla citata risoluzione n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2016 si legge che "per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui al menzionato art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo dell’IMU e della TASI". Quindi sembrerebbe necessario, uno specifico censimento delle costruzioni che molto probabilmente, richiederà tempo, nonché un utilizzo significativo delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione della nuova imposta, per cui andrebbe acquisita conferma circa l'adeguatezza delle dotazioni esistenti al fine. In particolare l'Amministrazione più coinvolta in queste attività sembrerebbe essere l'Istituto idrografico della Marina in quanto i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto(131) .
Occorrerebbe poi acquisire informazioni, con riguardo al suddetto presupposto impositivo, circa il fatto che la nuova imposta sia riconducibile esclusivamente alla vigente IMU o comprenda al suo interno anche la TASI. Infatti la citata risoluzione sembra prevedere, in capo a tali piattaforme, anche la possibilità di recupero di gettito in termini di TASI. Nel silenzio della norma si chiedono chiarimenti.
123) A tale norma rinvia anche la disciplina dell’IMU (articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011).
124) Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
125) Si rammenta che sui fabbricati classificati catastalmente in categoria D, l’IMU è dovuta in parte allo Stato e in parte al Comune: la riserva di imposta erariale è pari allo 0,76% e ad essa va aggiunta l’eventuale maggiorazione comunale (da 0 a 0,3%).
126) https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/piattaforme-marine
127) Cioè: 2.850 mln di euro/112.000 mq = 25.436 euro al mq.
128) Secondo quanto specificato dalla risoluzione n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Prot. 24723 del 1 giugno 2016 a firma della dott.ssa Fabrizia Lapecorella.
129) Infatti la norma originaria si riferiva alle detrazioni in materia di IMU.
130) Infatti 7,2 mln di euro/30 mln di euro = 24%.
131) Si veda in proposito la citata dalla risoluzione n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Prot. 24723 del 1 giugno 2016 a firma della dott.ssa Fabrizia Lapecorella.
Articolo 38-bis
(Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che il versamento da parte del concessionario del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) riscosso sia versato alla tesoreria della provincia o della città metropolitana.
Per i versamenti effettuati tramite modello F24, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo alla provincia o alla città metropolitana di competenza, al netto della commissione in favore del comune. Il tributo si applica, a decorrere dal 2020, in misura pari al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salvo diversa delibera della provincia o della città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che a legislazione vigente il riversamento alle province avviene a cura dei comuni visto che il TEFA è riscosso unitamente alla TARI. Sul piano del gettito la RT non ascrive effetti di natura finanziaria.
Al riguardo, andrebbe chiarita la modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate, per le annualità successive al 2020, delle deliberazioni provinciali e delle città metropolitane in ordine alla variazione del tributo in esame rispetto al 5 per cento stabilito dalla presente disposizione.
Articolo 38-ter
(Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che a far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La RT con riferimento al gettito non ascrive effetti di natura finanziaria alla norma.
Al riguardo, andrebbe confermato che la previsione dell'utilizzo della piattaforma pagoPA come modalità esclusiva per il pagamento della tassa automobilistica sia gestita dalle regioni mediante attività svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Articolo 39
(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)
L'articolo, come modificato in prima lettura, aggiorna il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, al comma 1, lettere a) -i) si modificano molte delle fattispecie penali ivi previste e vi introduce una nuova disciplina della confisca penale. Le lettere a) e b) intervengono sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, novellando l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo. Si tratta della disposizione che qualifica come delitto – attualmente punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni – la condotta di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è elevata (lett. a): la reclusione viene infatti portata da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni. Inoltre, la lett. b) inserisce un comma 2-bis in base al quale la pena è più bassa (ovvero si mantiene la pena attuale, della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro. Il dispositivo prevede inoltre l’applicazione della confisca allargata ma solo quando i passivi fittizi sono superiori a 100 mila euro, e la responsabilità amministrativa dell’ente (v. infra, comma 2), a prescindere dall’ammontare dei passivi fittizi. Dunque, mentre per l’applicazione della pena più grave è sufficiente che i passivi fittizi ammontino a 100 mila euro, per l’applicazione della confisca allargata tale cifra deve essere superata.
La lettera c) innalza la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Le lettere d), e), f) e g) modificano l’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al delitto di dichiarazione infedele.
Le lettere h) ed i) intervengono sul delitto di omessa dichiarazione, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000.
In sintesi, il decreto-legge innalza le pene tanto per l’omessa dichiarazione del contribuente quanto per l’omissione del sostituto d’imposta: la reclusione viene portata nel minimo da 1 a 3 anni e nel massimo da 2 a 5 anni.
Quindi, alle lettere l) e m), si modifica il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, che attualmente punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La lettera n) innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
La lettera o) modifica l’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, relativo all’omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Senza innalzare la pena, stabilita nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, il decreto-legge abbassa la soglia di punibilità dell’omesso versamento dagli attuali 150.000 euro a 100.000 euro. A questo delitto non si applica la confisca allargata.
La lettera p) in relazione all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 per l’omesso versamento di IVA. Ferma restando la reclusione da 6 mesi a 2 anni, la fattispecie ricorre in caso di mancato versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro, in luogo degli attuali 250.000. Anche a questo delitto non si applica la confisca allargata.
La lettera q) inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 l’articolo 12-ter, in forza del quale è consentita la confisca allargata.
Il comma 2 introduce l'articolo 25-quinquiedecies al decreto-legislativo n. 231 del 2001 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (v. sopra, lett. a) e b).
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
La RT di passaggio evidenzia che l’importanza degli interessi sottesi alla normativa tributaria, il cui fine ultimo risiede nel consentire il finanziamento delle spese pubbliche mediante il pagamento di somme di denaro a cui ogni cittadino deve concorrere secondo la propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), in misura percentuale rispetto al reddito prodotto o al patrimonio posseduto, ha spesso indotto il legislatore al ricorso alla sanzione penale per violazioni particolarmente pregnanti della medesima.
L’impianto normativo delineato con la Legge 516/1982, tuttavia – che anticipava la soglia dell’intervento penale ad ima fase meramente preparatoria, in cui l’agire criminoso era spesso ancora in embrione, ma non si era ancor manifestato in comportamenti tali da meritare una risposta sanzionatoria di natura penale – è stato oggetto di un intervento organico di riforma tracciato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni, con il quale si è cercato di realizzare il connubio tra il principio di tutela della “trasparenza fiscale”, e dunque dell’ostensione nitida e veritiera dei dati inerenti alla capacità contributiva del singolo, con il precipuo interesse erariale di acquisizione di un gettito fiscale in modo completo e puntuale.
Il panorama penale tributario, quindi, è mutato, passando da una formulazione di ipotesi di reato prodromiche rispetto all’evasione, caratterizzate da semplicità attuativa e facilità accertativa, ad un sistema che privilegia il fatto evasivo, l’omesso o irregolare versamento del tributo dovuto con conseguente danno sostanziale all’Erario, che si realizza proprio tramite la presentazione di una dichiarazione fraudolenta, infedele o mancata presentazione della stessa nei termini prescritti.
Pertanto, la disciplina si caratterizza nella tipizzazione delle singole fattispecie delittuose il cui perfezionamento implica l’assoggettamento al trattamento sanzionatorio per ciascuna di esse previsto, nonché nella classificazione di comportamenti tipizzati connessi all’oggetto materiale della condotta.
Il che porta ad individuare, da un lato, reati che concernono l’attività dichiarativa del contribuente, dall’altro reati che attengono alla formazione ed alla conservazione delle fatture e dei documenti indispensabili per il computo dei componenti positivi e negativi di reddito da esprimere in dichiarazione.
Nonostante il sistema di repressione dei reati tributari abbia subito nel corso del tempo vari aggiornamenti e innovazioni (ex pluribus vedasi il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre nonché il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158), la proposta dell’articolato in esame risponde all’esigenza di rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento nazionale predispone riguardo ai reati tributari e attraverso interventi che prevedono: 1) l’applicazione in tale settore di misure e sanzioni penali di natura patrimoniale, quali il sequestro e la confisca per sproporzione nei confronti di coloro che siano stati condannati per delitti tributali; 2) la possibilità fornita al giudice di secondo grado di disporre la citata confisca anche nel caso di estinzione del reato; 3) l’aumento dei limiti edittali ed un inasprimento di alcune fattispecie per le quali è prevista una soglia inferiore del comportamento delittuoso; 4) l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche ed associazioni non riconosciute per la violazione di norme in materia tributaria con la possibilità di aggredire il patrimonio degli stessi attraverso gli strumenti del sequestro e della confisca, anche per equivalente, eliminando la casistica che li vedeva esentati da illeciti tributari al fine di celare la condotta di un prevenuto che agiva come effettivo titolare dei beni.
La disposizione di cui al comma 1, lettere dalla a) alla n), risponde all’esigenza di intervenire sul complesso dell’apparato sanzionatorio dei reati di natura tributaria, apportando modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 attraverso un aumento dei limiti edittali (minimi e massimi) ed un inasprimento di alcune fattispecie per le quali è prevista anche una soglia minima della sanzione da comminare, identificata come comportamento delittuoso.
La modifica normativa proposta alla lettera o) dell’articolo in esame comporta, invece, l'inserimento dei reati tributari tra i delitti presupposto per l'applicazione del sequestro «per sproporzione», previsto dall'articolo 240-bis c.p., all’infuori delle casistiche previste dagli articoli 10-bis (omesso versamento di ricevute dovute o certificate) e 10-ter (omesso versamento IVA) del citato decreto legislativo 74/2000. Il fulcro della norma è di estendere le previsioni già contenute all’articolo 12-sexies del decreto sull’adozione di provvedimenti specifici per il contrasto della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso (D.L. 306/1992), alla luce della revisione della normativa concernente le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal D. L.gs. 1 marzo 2018, n. 21.
In tale ottica, pertanto, deve essere inquadrata la previsione dell’applicazione della confisca disposta obbligatoriamente nei casi di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 c.p.p. per tutte le tipologie di reati previsti nella lettera q) del comma 1 della norma in esame – che sostanzialmente ricalca le previsioni contenute nelle innovazioni legislative sopra menzionate – la quale, può essere disposta anche per equivalente in caso in cui non sia possibile congelare il bene o i beni specifici interessati, ma per una somma di denaro pari al valore dei medesimi. Nel caso, infine, in cui il condannato non sia in grado di poter giustificare la liceità della provenienza dei beni ovvero risulti esserne titolare o averne la disponibilità in valore sproporzionato rispetto alla capacità contributiva reddituale – la quale è valutata anche sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistare i predetti beni sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale – la confisca è sempre e obbligatoriamente disposta dal giudice.
La disposizione prevista dal comma 2 contiene la previsione, finora assente nel panorama giuridico nazionale, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per la commissione di reati di natura tributaria.
Quindi, quando dalla condotta illecita di soggetti apicali dell’ente o di loro sottoposti, da questi ultimi delegati senza che sul loro operato sia stata esercitata alcuna forma di controllo, la persona giuridica abbia tratto benefìcio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi erariali in materia di imposta sul valore aggiunto e/o in materia di imposta sui redditi, nei confronti dell’ente o persona giuridica comunque denominata e delle associazioni non riconosciute si applicano le sanzioni pecuniarie dipendenti da reato come previste dall’introducendo articolo 25-quinquiesdecies. Si tratta della risposta normativa del nostro ordinamento alle previsioni dettate dal legislatore eurounitario in materia di tutela degli interessi finanziali dell’Unione europea (direttiva UE 2017/1371) che pone come soglia minima di tutela la repressione di gravi frodi IVA, con la facoltà per la legislazione nazionale di mantenere o adottare norme più rigorose.
Nel merito, si segnala che le disposizioni modificate con le lettere dalla a) alla n) del comma 1, appaiono funzionali all’esigenza di rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento nazionale prefigura di fronte ai reati tributari, com’è in tale caso l'avvalersi di fatture o documenti per operazioni inesistenti, realizzando l’ipotesi di una dichiarazione mendace e fraudolenta, al fine di evadere l’imposta sui redditi o l’FVA.
In particolare le modifiche introdotte, rispondono all’esigenza di intervenire sulla normativa di contrasto all’evasione delle imposte sui redditi o a quella sul valore aggiunto inasprendo il limite edittale della sanzione applicabile, innalzando sia il limite minimo sia quello massimo. Ciò vale tanto per le pene detentive che per quelle pecuniarie. L’aumento di pena funge da monito e deterrente ad un comportamento illecito, diffuso in alcune categorie del settore del commercio.
Sotto il profilo finanziano, si segnala che, trattandosi di modifica volta a dare luogo ad un intervento di carattere precettivo, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario, può essere in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l ’erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo.
Con la lettera (o) del comma 1, si introduce l'articolo 12-ter (Casi particolari di confisca) al decreto legislativo 74/2000, estendendo ai reati di natura tributaria l’applicazione dell'articolo 240-bis del codice penale, con effetti positivi per la finanza pubblica, mentre l’introducendo comma 1-bis) fissa il dies a quo dell’applicabilità della citata misura, prevedendo che la stessa si applichi esclusivamente a quei comportamenti che siano stati posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 124/2019.
Si tratta di prevedere anche per tali tipologie di reati – eccettuate le ipotesi di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del citato D. Lgvo 74/2000 – l’adozione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni nonché delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto alla capacità contributiva reddituale.
La RT rappresenta inoltre che anche per la norma in esame il ricorso alla c.d. confisca per equivalente oppure alla confisca c.d’ per sproporzione, misure – il cui trend allo stato non è quantificabile, ma potrà essere verificato solo a consuntivo -sebbene siano esclusi dall’applicazione tutti quei casi in cui le condotte sono state già accertate irrevocabilmente o per le quali la definizione è parziale, non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione di eventuali impugnazioni – è suscettibile di determinare, un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai finì di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da destinare sia all’entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali.
La valutazione dell’impatto della disposizione in esame, pur essendo – allo stato – di difficile quantificazione, presume un gettito maggiore in termini di entrate nel bilancio dello Stato in quanto la fattiva volontà di estinzione del debito tributario, accompagnata da comportamenti concludenti – vale a dire il pagamento di tutto l’importo con interessi ed eventuali sanzioni pecuniarie – oltre ad accelerare le procedure di incasso delle somme dovute, consente una graduazione delle condotte illecite alle quali sono applicate sanzioni con minore grado di afflittività tali da garantire entrate immediate e sicure per le casse erariali. Pertanto, la disposizione in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda, i risvolti di natura finanziaria correlati al provvedimento di confisca obbligatoria dei beni, rappresenta l ’assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La disposizione prevista con il comma 2, può realizzare effetti positivi in termini di maggior gettito per l'erario, in quanto introduce una sanzione pecuniaria anche nei confronti di quelle persone giuridiche, enti di fatto o associazioni non riconosciute che commettano il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti come disciplinato dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Infatti, la norma estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo sopra citato, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter, e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000. Si tratta della risposta normativa del nostro ordinamento alle previsioni dettate dal legislatore eurounitario in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (direttiva UE 2017/1371) che pone come soglia minima di tutela la repressione di gravi frodi IVA, con la facoltà per la legislazione nazionale di mantenere o adottare norme più rigorose.
Sul punto, evidenzia che la sanzione pecuniaria ivi prevista, oltre a fungere da deterrente, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica. La valutazione dell'impatto della disposizione in esame, par essendo – allo stato – di difficile quantificazione, può determinare una maggiore entrata per il bilancio dello Stato, che potrà essere riscontrata solo a consuntivo.
Al comma 3, infine, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenza alcun valore.
Al riguardo, per quanto specificamente riguarda l’istituto della confisca allargata, posto che la relazione tecnica riferisce dell’assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato, precisandosi che i correlati adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che siffatte clausole debbano sempre accompagnarsi ad RT recanti l'illustrazione dei dati e dei metodi idonei a certificarne la sostenibilità.
Quanto al comma 2, laddove viene poi modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta è commesso a vantaggio dell’ente, dal momento che la RT certifica che la norma sarebbe in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l’erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo, nulla da osservare.
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Articolo 40
(RFI ed Equitalia Giustizia)
Il comma 1 riguarda la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), che viene esclusa dall’applicazione dei vincoli o obblighi di contenimento della spesa pubblica attualmente previsti a carico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’elenco ISTAT redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009)1.
Quindi, con un emendamento del Governo approvato in prima lettura(132) , si è provveduto all'inserimento dei commi 1-bis-1-quater.
Il comma 1-bis dispone una generica autorizzazione di spesa, come detto per 460 milioni per l’anno 2019, vincolandone la destinazione ad investimenti infrastrutturali che siano relativi alla rete ferroviaria nazionale.
Il comma 1-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento, che viene realizzata attraverso la riduzione delle seguenti di autorizzazioni di spesa relative all’anno 2019: a) per 200 milioni € a valere sulle risorse per il reddito di cittadinanza di cui al Capo I del D.L. n. 4/2019; b) per 200 milioni € a valere sulle risorse per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» previsto dal DL. n. 4/2019, in particolare relativi all’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (art. 14) e alla riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica (articolo 15); c) per 60 milioni € sullo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, in particolare a valere sull’accantonamento relativo al MEF per 40 milioni € e su quello relativo al Ministero dell’ambiente per 20 milioni di euro.
Il comma 1-quater, dispone l’entrata in vigore dei commi 1-bis e 1-ter lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
Il comma 2 esclude la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall’applicazione di alcuni vincoli di contenimento della spesa pubblica sostenuta in determinati settori dalle pubbliche amministrazioni. La disapplicazione è limitata ad alcune misure di contenimento introdotte a decorrere dall’anno 2011 dal D.L. n. 78/2010, gravanti sulle seguenti specifiche tipologie di spesa: di personale; per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti; per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni; per attività esclusivamente di formazione. Il comma ribadisce peraltro il principio del concorso della Società Equitalia Giustizia S.p.A. al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l’obbligo di versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall’applicazione delle suddette norme(133) .
La RT di passaggio evidenzia che il comma 1 prevede che a RFI non vengano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell’ambito di riferimento della legge 196/2009, nello specifico nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche come aggiornato da provvedimento pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2019. La proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; inoltre, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nell’elenco di cui sopra.
Sul comma 1-bis, ribadisce che ivi si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale.
Quanto al comma 1-ter, evidenzia che la norma prevede che alla copertura degli oneri del comma 1-bis si provveda mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di un importo di 200 milioni per l’anno 2019; mediante la riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per un importo di 200 milioni di euro per l’anno 2019; mediante la riduzione del Fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.
Certifica che le predette riduzioni, relativamente alle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposte a copertura del maggiore onere deliberato dalla disposizione in esame, sono giustificate limitatamente ai ratei 2019 delle prestazioni in esame che sono in corso di erogazione.
Sul comma 1-quater, ribadisce che ivi si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Con il comma 2 si prevede che, fermo restando il contributo della Società Equitalia Giustizia al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ivi incluso il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione di tali norme di contenimento, la società stessa non sia tenuta a applicare le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
Sui commi 1-bis 1-quater la RT annessa all'emendamento del Governo certifica che il comma 1-bis autorizza la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale.
Ribadisce che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di un importo di 200 milioni per l'anno 2019; mediante la riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2019; mediante la riduzione del Fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.
Le predette riduzioni, relativamente alle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposte a copertura del maggiore onere deliberato dalla disposizione in esame, sono giustificate limitatamente ai ratei 2019 delle prestazioni in esame in corso di erogazione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori/minori oneri di spesa corrente ed in conto capitale, come segue:
(milioni di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Co.1-bis | >s | k | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
C.1-ter l.a)Rdc | <s | c | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
C.1-ter l.b) Quota 100 | <s | c | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
F.S.T.b) MEF | < | k | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
F.S.T.b) Ambiente | < | k | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1 e sui commi 1-bis-1-quater inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, considerato che l’onere risulta configurato quale tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
In merito poi ai profili di copertura finanziaria, posto che il comma 1-ter, lettere a)-c), provvede agli oneri derivanti dal finanziamento di cui al comma 1, sembrerebbe necessario, sulle coperture indicate alle lettere a) e b), che il Governo fornisca una conferma circa l’effettiva possibilità di conseguire nell’anno 2019 i risparmi di spesa indicati nella norma, anche alla luce di interventi di analogo contenuto in precedenza adottati.
A tal fine, andrebbero richiesti i dati di pre-consuntivo circa la spesa effettivamente sostenuta a valere di tali strumenti nel 2019 e la formale certificazione della disponibilità esistente.
Inoltre, andrebbe chiarito se tali risparmi risultino "aggiuntivi" rispetto a quelli già quantificati dal decreto-legge n. 61 del 2019 e destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica(134) .
Si rammenta, altresì, che la successiva attività di monitoraggio svolta ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2019 ha quindi confermato l’effettivo conseguimento dei citati risparmi di spesa.
In merito alla copertura di cui alla lettera c), andrebbe acquisita conferma delle disponibilità in riferimento agli accantonamenti ivi richiamati, anche alla luce dell’utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale recato da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame.
Sul comma 2 si rileva una possibile inesattezza posto che la norma fa salvo l'obbligo di versamento all'entra del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme, quando invece le norme sono citate dopo nel testo. Andrebbe comunque acquisita conferma di tale interpretazione in modo da eliminare dubbi interpretativi.
Per quanto concerne la disapplicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica prevista dalle norme in esame, si rileva una difformità tra le previsioni recate dal comma 1 e quelle contenute nel comma 2. In particolare, la disapplicazione prevista dal comma 2 (relativa a Equitalia Giustizia) fa salvi “il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme” mentre analoga salvaguardia non è inserita nel comma 1, relativo a Rete ferroviaria italiana S.p.A. Posto che quest’ultima risulta inclusa nell’elenco Istat della p.a. ai fini del conto economico consolidato solo a partire dal 2019, sembrerebbe trattarsi di rinuncia a maggiori entrate non scontate dalle norme in materia di contenimento della spesa.
Venendo ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, richiamando l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge di contabilità, va preliminarmente evidenziato che sia il maggior onere (comma 1-bis), che i relativi strumenti di copertura (comma 1-ter, lettere a) -c)), interessano il solo esercizio 2019, in termini di competenza finanziaria. In proposito, il prospetto di sintesi classifica integralmente il maggior onere quale spesa in conto "capitale", corrispondendovi, altresì, anche la omologa natura economica di parte della copertura ivi indicata, relativamente alla componente riportata alla lettera c) del comma 1-ter (Tabella B, accantonamenti MEF e Ambiente).
Il prospetto evidenzia la simmetria degli effetti d'impatto sui saldi relativamente alla sola annualità 2019, contravvenendo ad una prassi consolidata che, a ragione del diverso coefficiente di spendibilità che contraddistingue di norma gli stanziamenti di spesa in conto "capitale" rispetto a quelli di parte "corrente", determina la previsione di una articolata distribuzione degli effetti d'impatto per tali tipologie di spese, su più esercizi finanziari. Sul punto, appare necessaria la richiesta di un chiarimento.
132) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni,1 dicembre 2019, pagina 23.
133) Nello specifico, la disapplicazione riguarda le seguenti disposizioni previste dall’articolo 6, commi 7, 11 e 13, e dall’articolo 9, commi 28 e 29, del D.L. 78/2010, che, rispettivamente, prevedono: la riduzione della spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza nel limite del 20% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 7); l’obbligo per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rientranti nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, co. 3, della legge n. 196/2009, di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, come rispettivamente previste dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 11); la riduzione della spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione nel limite del 50% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 13); il contenimento delle spese per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, e per il lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28). Per le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle P.A., è previsto l’obbligo di adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previste dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2010 (art. 9, comma 29).
134) In particolare, si osserva che il decreto-legge n. 61 del 2019 ha previsto, per il medesimo anno 2019, risparmi di spesa e maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle predette disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in misura pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 40-bis
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede al comma 1 che le imprese ferroviarie procedano, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto.
Fino alla predetta data tali veicoli possono continuare a circolare, senza alcuna restrizione, ferma restando una progressiva riduzione dei veicoli con toilette a scarico aperto circolanti.
Nella specie il numero di veicoli circolanti per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere:
a) il quaranta per cento dei veicoli circolanti al 31 dicembre 2021;
b) il trenta per cento dei veicoli circolanti al 31 dicembre 2022;
c) il venti per cento dei veicoli circolanti al 31 dicembre 2023;
d) il dieci per cento dei veicoli circolanti al 31 dicembre 2024.
Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri e che da tale divieto sono esclusi i rotabili storici.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta oneri diretti a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 41
(Fondo di garanzia PMI)
Il comma 1 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, 670 milioni di euro per l’anno 2019.
Il comma 2 prevede che, al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell’agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l’intelligenza artificiale e l’internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2019 in favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
La RT, con riferimento al comma 1, nulla aggiunge al contenuto della norma. Si segnala che il prospetto riepilogativo dei saldi non ascrive effetti sul fabbisogno al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di cui al comma 1. Per quanto attiene al comma 2, la RT precisa che la disposizione prevede che, per ciascuna impresa che fruisca di una garanzia a fronte di un finanziamento destinato alle finalità indicate, vi sia un aiuto fino a 20.000 euro per ridurre o abbattere il costo della garanzia stessa. Pertanto, laddove ogni garanzia costasse effettivamente 20.000 euro, lo stanziamento di 30 milioni di euro coprirebbe il finanziamento per circa 1.500 imprese. Se il costo medio della garanzia si riducesse a 15.000 euro, l’intervento si attuerebbe in favore di 2.000 imprese. La RT afferma altresì che, sulla base delle informazioni storiche sull'utilizzo della garanzia, il numero potenziale appare adeguato non solo per soddisfare il fabbisogno stimato tenendo conto dei numeri consolidati ad oggi, ma anche del potenziale incremento di richieste dovuto alla presenza dell'aiuto e alla crescente necessità di interventi per innovazione ipotizzabili nel medio periodo.
Al riguardo, per quanto riguarda il comma 1, appare opportuno acquisire conferma circa la prudenzialità della mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno alle disposizioni medesime, pur rilevando che ciò risulta coerente con quanto contabilizzato ai fini dei saldi in occasione di precedenti analoghi rifinanziamenti del Fondo di garanzia.
Articolo 41-bis
(Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)
Il comma 1, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, conferisce al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
Il comma 2 individua le condizioni che devono essere congiuntamente presenti per l'applicazione del presente articolo:
- il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo;
- il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o una società veicolo di cui alla legge n. 130 del 1999;
- il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, articolo 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al DPR n. 131 del 1986, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
- sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
- non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
- l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
- il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
- l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%;
- il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
- il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
- non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012.
Il comma 3 stabilisce che se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell’immobile è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell’ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all’eventuale successivo trasferimento dell’immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell’immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
Il comma 4 dispone che le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concessa nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Il comma 5 impone al giudice dell'esecuzione, a seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, di sospendere l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:
- il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
- le modalità con cui il giudice procede all’esame dell’istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all’estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell’eventuale banca terza finanziatrice nell’ipoteca;
- gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell’accordo;
- le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa;
- le modalità di segnalazione nell’archivio della Centrale dei rischi della Banca d’Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.
Il comma 7 prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini, condizioni e modalità per l’accesso alle prestazioni della sezione speciale di cui al comma 4.
Il comma 8 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La RT si limita ad illustrare l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Al riguardo, si ritiene che la corresponsione in cifra fissa dell'imposta ipotecaria e catastale prevista dal comma 3 possa essere considerata finanziariamente neutra, atteso che inerisce ad atti giuridici che non si sarebbero verificati in assenza della presente disposizione.
Sugli oneri derivanti dal comma 4 andrebbero forniti i dati alla base della quantificazione.
Articolo 42
(Fusioni e associazioni di comuni)
Il comma 1 incrementa di 30 milioni di euro per il 2019 il contributo straordinario previsto dall’art 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, al fine di sostenere i processi di fusione dei comuni.
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, integra la normativa in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, precisando che, nel caso di piccoli comuni, l’affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Incremento contributi per fusione dei comuni – maggiore spesa corrente | 30 | 30 | ||||
La RT descrive la norma recata al comma 1, mentre con riferimento al comma 1-bis afferma che la norma non determina effetti finanziari limitandosi a stabilire le modalità con cui i piccoli comuni possono effettuare l'affidamento del servizio di tesoreria alla Società Poste italiane Spa.
Al riguardo, non ci sono osservazioni da formulare.
Articolo 43
(Affitti passivi PA)
L'articolo modifica l’articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento). Inoltre la norma prevede che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.
In particolare, alla lettera a), si stabilisce che ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato per la locazione degli immobili acquistati si applica un canone commisurato ai valori di mercato seppur ridotto del 15 per cento.
La lettera b) introduce inoltre un nuovo comma 4-bis all’articolo 8 che prevede che le risorse degli enti previdenziali possono essere utilizzate anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, incluse nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat, su indicazione dell’amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio per le rispettive competenze.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione della norma nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che i flussi finanziari correlati ai canoni di locazione ridefiniti ai sensi della lettera a) avvengono fra amministrazioni pubbliche e sono, pertanto, oggetto di consolidamento nel conto delle Amministrazioni Pubbliche.
Sulla lettera b), certifica che le operazioni immobiliari sono inquadrate nell’ambito delle risorse programmate nei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 15 del decreto-legge 78/2010.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari che potrebbero determinarsi sul saldo netto da finanziare, ossia sul saldo del bilancio dello Stato, in virtù della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva.
Ciò detto, anche al fine di confermare la neutralità finanziaria della norma, posto che agli effetti di risparmio riconducibili alla riduzione dell’importo del canone corrisposto dall’amministrazione statale in relazione ad immobili in uso della stessa, risulterebbe ridotta la corrispondente entrata per gli immobili, qualora questi siano nella proprietà di amministrazioni statali, e dati in locazione ad altre Amministrazioni del medesimo comparto.
Articolo 44
(Abrogazione dell'art. 6, comma 6-ter, del D.L. 138/2011 [Permuta immobili ad uso governativo])
L'articolo dispone l’abrogazione della norma (comma 6-ter, dell’articolo 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l’altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l’operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo.
La RT di passaggio certifica che la disposizione abrogativa consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive, in considerazione del fatto che la norma prevede, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti passivi. Infatti si prevede che possano formare oggetto di permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima del 75% della permuta.
Ciò comporta la trasformazione degli utilizzi gratuiti in onerosi con conseguente incremento della spesa pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto che la norma consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, evitando il sorgere di nuove locazioni passive, nulla da osservare.
Articolo 45
(Disposizioni in materia di salute)
Il comma 1 dispone la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021.
La RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Il comma 1-bis, lett. a) aumenta, esclusivamente per il triennio 2019- 2021, dal 5 al 10% l’incremento del fabbisogno del personale sanitario, in termini di spesa, stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa. Inoltre, se in tale triennio dovessero emergere, nella singola regione, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite (fabbisogni congiuntamente valutati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA), alla medesima regione può essere concesso un ulteriore aumento del 5% parametrato all’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario della regione interessata.
La lett. b) del comma 1-bis, conseguentemente, modifica il riferimento testuale alla percentuale originariamente indicata (il solo 5%) contenuto nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 11 del richiamato decreto-legge n. 35 del 2019.
Rimane ferma la disposizione in base alla quale, dall'anno 2021, gli incrementi sono subordinati all'adozione di una specifica metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse derivano dall’incremento del Fondo sanitario nazionale stabilito dalla legge di bilancio 2019, subordinatamente all’approvazione del nuovo Patto per la salute 2019-2021. Infatti, tale Patto dovrà definire, tra l’altro, la valutazione del fabbisogno di personale del SSN anche sulla base delle norme sugli standard quali-quantitativi dell’assistenza ospedaliera.
Il comma 1-ter elimina, a decorrere dal 2020, la riduzione del 2 per cento finora prevista rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 per i contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario della regione interessata.
Il comma 1-quater, con una modifica al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge n. 421 del 1992), disciplinante i requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario ed a direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, dispone che il requisito del mancato compimento del 65° anno di età debba sussistere soltanto all’atto del conferimento dell’incarico.
La RT sottolinea che i commi 1-bis e 1-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati, si rendono necessari per adeguare i vigenti tetti di spesa per il personale e per le prestazioni acquistate da erogatori privati accreditati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 516, della legge n. 145 del 2018, che individua le misure che devono essere contenute nel nuovo Patto per la salute 2019-2021. Essi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto l’incremento dei tetti è coerente con la cornice finanziaria programmata in ambito sanitario, che dispone un incremento del livello del fabbisogno standard di 2.000 milioni di euro per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per il 2021. In ogni caso, le disposizioni prevedono che le regioni possono adeguarsi ai nuovi tetti solo nel caso in cui garantiscano l’equilibrio economico-finanziario.
La RT, infine, evidenzia la natura ordinamentale del comma 1-quater.
Al riguardo, anche se sia il comma 1-bis che il comma 1-ter ribadiscono in effetti la necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario dei SSR delle regioni interessate, si osserva che l' allentamento dei vincoli per la spesa di personale (comma 1-bis) e per quella relativa all'acquisto di prestazioni ospedaliere e specialistiche presso soggetti privati da parte dei SSR (comma 1-ter), alla luce dell'ampiezza e della rilevanza finanziaria degli ambiti coinvolti, potrebbe rendere più difficile il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
Infatti, in relazione all'asserzione della RT che l'incremento dei tetti è coerente con la cornice finanziaria stabilita con la legge di bilancio per il 2019 (comma 514, che ha aumentato le risorse del FSN nei termini riportati dalla RT), si osserva che la medesima affermazione è stata formulata dalla RT all'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2019, in questa sede novellato, che appunto escludeva che la previsione di nuovi limiti di spesa (l'aumento del 5% elevato ora al 10%) comportasse oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN, stabilito dall'articolo 1, comma 514, della legge n. 145 del 2018 e con quanto disposto dal comma 516, lettera c), del medesimo articolo 1, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021. Sul punto, oltre ad osservare che la lettera c) del comma 516 fa riferimento più genericamente al personale e non alle spese per il personale, e che le altre misure indicate dal comma 516 non riguardano né tale voce, né quella relativa all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, si sollevano delle perplessità in merito al fatto che tanto un aumento del 5% (quello del decreto-legge n. 39) quanto il suo raddoppio (qui in questione) risultino parimenti coerenti con il quadro finanziario complessivo.
Pur ammettendo la possibilità che il primo intervento si sia collocato più che prudenzialmente all'interno dello spazio finanziario aperto con l'incremento del FSN recato dal comma 514 della legge n. 145 del 2018, un chiarimento appare necessario, tanto più che un aumento teorico del 10% della spesa per il personale sanitario andrebbe rapportato al dato della spesa per il personale dipendente del SSN, che sfiora complessivamente i 35 miliardi di euro.
In relazione al comma 1-ter che prevede l'eliminazione della percentuale di riduzione per la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, andrebbero parimenti forniti maggiori dati sull'impatto che l'aumento della spesa in questo settore potrebbe avere al fine di valutarne la compatibilità con gli equilibri degli enti.
In proposito, si ricorda che la norma di spending review richiamata, vale a dire l’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), aveva, infatti, previsto che agli acquisti di prestazioni in convenzione si deve applicare una riduzione dei volumi di acquisto per regione tale da ridurre, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, la spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.
Non vi sono osservazioni sul comma 1-quater.
Articolo 46
(Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale)
Il comma 1 differisce dal 2020 al 2021 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, come disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011.
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro). I predetti comuni sono individuati con decreto ministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La RT, riferita al comma 1, afferma che la disposizione, confermando anche per l'anno 2020 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal D.Lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
Relativamente al comma 1-bis la RT, pur rilevando che la disposizione comporta un potenziale incremento di gettito, non ascrive effetti di natura finanziaria trattandosi di una facoltà per gli enti che dovranno essere successivamente individuati.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, atteso che nelle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, non vi sono osservazioni da formulare.
Analogamente, nulla da osservare relativamente alla facoltà di incrementare l'imposta di soggiorno nei casi previsti dal comma 1-bis.
Articolo 46-bis
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)
L'articolo è stato inserito con un emendamento a firma dei relatori in commissione referente nel corso dell'esame in prima lettura(135) , con il parere favorevole del Governo.
Il comma 1 introduce un ulteriore criterio di ripartizione della quota parte delle risorse dell’otto per mille di competenza dello Stato destinate alla categoria relativa all'edilizia scolastica, al fine di garantire una più equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari destinati a tale finalità. A tal fine, il comma introduce (mediante l’inserimento di un comma 4-bis all’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che reca i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell’otto per mille destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). La disposizione precisa, poi, che nell'ambito di ogni area geografica resta fermo quanto disposto dalla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.
Il comma 2 interviene sulla facoltà del Consiglio dei Ministri di derogare ai criteri di ripartizione previsti nell’articolo 2-bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 76/1998 (riparto in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e ulteriore riparto tra le cinque aree geografiche per la quota destinata ai beni culturali) limitando, per la quota riferita agli interventi sugli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, tale possibilità di deroga nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione delle risorse.
La RT di passaggio evidenzia che l’articolo reca disposizioni relative alla quota dell’8 per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale destinata agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell’efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica, prevedendo, in particolare, che tali risorse vengano suddivise in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, del Centro e Isole e del Sud.
Viene previsto inoltre che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, il contribuente possa scegliere, per quanto riguarda la quota dell’8 per mille a diretta gestione statale, tra le cinque tipologie di intervento previste dall’art. 2 del regolamento di cui al DPR n. 76/1998.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma introduce un criterio di ripartizione delle risorse erariali dell’otto per mille su base territoriale, in luogo del vigente criterio che attribuisce le risorse su base nazionale.
In proposito non si formulano osservazioni considerato che l’ammontare complessivo delle risorse destinate all’edilizia scolastica rimane invariato.
Andrebbe tuttavia verificato se la predetta attribuzione su base territoriale possa comportare una limitazione alla flessibilità nell’utilizzo delle risorse a livello nazionale, tale da compromettere la realizzazione di interventi di particolare ampiezza, ma geograficamente localizzati, che possano rendersi necessari e urgenti di anno in anno.
135) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 1 dicembre 2019, pagina 25.
Articolo 47
(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)
Il comma 1 apporta una serie di modifiche all’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale. In particolare:
- si differisce dal 2018 al 2020 l’applicazione dei nuovi criteri di riparto del Fondo relativo al trasporto pubblico locale. Una quota residuale del Fondo verrà ripartita a partire dal 2021, anziché dal 2020, sulla base dei livelli adeguati di servizio;
- si sostituisce il comma 2-bis, il quale stabilisce che ai fini del riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale si tiene conto dell’incidenza dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. Le modifiche prevedono che le variazioni dei costi del canone di accesso, anziché comportare una modifica delle percentuali di attribuzione del Fondo tra le regioni, siano determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno, a partire dal saldo del 2019; Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall’anno 2020. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario;
- si modifica il comma 4, specificando che il meccanismo di anticipazione in acconto dell’80 per cento del Fondo TPL si applica non solo nelle more dell’operatività della riforma, ma anche a partire dal 2018;
- si modifica il comma 6, prorogando all’anno 2020 il termine entro il quale dovranno essere definiti con decreto ministeriale i criteri con cui le regioni ordinarie dovranno determinare i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Le regioni, a loro volta, dovranno provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro l’anno 2021 e contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi;
- si modifica il comma 8, prevedendo che il DPCM 11 marzo 2013, che definisce i criteri di ripartizione del Fondo TPL in attesa della riforma, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di riforma.
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, amplia la categoria degli autoveicoli che possono essere esclusi dal divieto di circolazione, previsto a partire dal 2019 per i veicoli inquinanti, mediante l’emanazione di un decreto ministeriale. Tale ulteriore esclusione è prevista, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori.
La RT, riferita al comma 1, afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto continuano a rimanere in vigore gli attuali meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al DPCM 11 marzo 2013.
Il rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati ha confermato che la norma non determina una diversa modulazione degli effetti rispetto a quanto scontato nei tendenziali in quanto la stessa si limita a mantenere fermi fino all'anno 2019 i criteri di riparto di cui al DPCM 11 marzo 2013, restando inalterata la dotazione complessiva del Fondo.
Con riferimento al comma 1-bis la RT sottolinea la natura ordinamentale della norma che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, atteso i chiarimenti forniti dal Governo non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente al comma 1-bis, andrebbe assicurato che l'ampliamento dei veicoli inquinanti esclusi dal divieto di circolazione a partire dal 2019, anche se limitato fino al 31 dicembre 2020, sia compatibile con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
Articolo 48
(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)
Il comma 1 modifica alcune disposizioni del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di eliminare i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all’invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Tali modifiche adeguano il TUEL alle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 (ai commi 902-904), che ha eliminato l’obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell’interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Il comma 2 apporta, inoltre, modifiche all’articolo 1, comma 142, della legge di bilancio 2019 che, a legislazione vigente, prevede che i contributi per investimenti di messa in sicurezza del territorio possono essere assegnati ai comuni solo se sono stati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il rendiconto di gestione e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. La modifica fa riferimento ai comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, precisando che per essi le informazioni finanziarie utili per l’assegnazione del contributo siano desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP anziché dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 49
(Revisione priorità investimenti)
Il comma 1, modificando i commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in materia di contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio, dispone che tra le finalità degli investimenti siano ricomprese anche le seguenti: viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.
La RT afferma che le modifiche si limitano ad ampliare gli interventi realizzabili con risorse già assegnate per investimenti, non determinando oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Il comma 1-bis, lettera a), modifica l’articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici, introducendo – tra i criteri premiali relativi al rating di impresa (sistema già istituito presso l'ANAC) – anche la valutazione dell’impatto generato, in termini di beneficio comune, come disciplinato per le società benefit in base all’articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 208 del 2015, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.
Il medesimo comma 1-bis, lettera b), introduce, inoltre, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, l’indicazione del suddetto criterio premiale nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, da parte della stazione appaltante, in novella all’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell'offerta. Le PP.AA. aggiudicatrici indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
La RT esclude nuovi oneri per effetto dei due commi.
Al riguardo, nulla da osservare, stante la loro natura ordinamentale.
Articolo 50
(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)
Il comma 1, alle lettere a)-c), modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge di bilancio per il 2019. In particolare, viene abrogato l’articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a).
Si prevede, quindi, che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861). Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)).
Infine, viene posticipato (dal 31 gennaio) al 28 febbraio il termine (previsto dal comma 862) entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).
Il comma 2 anticipa (dal 30 aprile) al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute25 ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/200926, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura, attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
La RT di passaggio conferma sui commi 1-3 che le norme, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Parimenti, sul comma 3-bis, certifica che la disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Articolo 50-bis
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)
L'articolo è stato inserito per effetto dell'approvazione di un emendamento del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(136) .
Il comma 1 prevede che, al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, riferiti ad annualità precedenti il 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata per il predetto anno (2019) la spesa complessiva di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Tale importo è ripartito come segue: 175 milioni di euro agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della L. 121/1981, ossia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria; 5 milioni di euro al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 127/2018. La disposizione dispone la deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche che è fissato dal D.Lgs. 75/2017 nella misura pari all’importo destinato alle medesime finalità per il 2016.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti al comma 1, quantificati in 180 milioni di euro, si fa fronte: quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi istituto presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009; quanto a 56 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) e, in particolare, per 41,8 milioni a valere sulla quota assegnata alla finalità di cui alla lettera b) e per 14,2 milioni sulla quota assegnata alla finalità di cui alla lettera c).
La RT di passaggio certifica che la norma consente il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, non ancora liquidati, e svolte per le esigenze di servizio, dagli appartenenti alle Forze di polizia e dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco, consentendo il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle predette Forze, imposto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, attuativo della legge n. 124 del 2015.
Al riguardo, precisa che gli appartenenti alle Forze di polizia hanno svolto, nel solo anno 2018, prestazioni di lavoro straordinario non liquidate per complessivi 175 milioni di euro.
Nello specifico, per la Polizia di Stato le ‘‘eccedenze” ammontano a 36 milioni di euro, per l’Arma dei carabinieri a 84 milioni di euro, per il Corpo della guardia di finanza a 43 milioni di euro e per il Corpo della polizia penitenziaria a 12 milioni di euro.
Quanto al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'intervento normativo consente la copertura di oneri pregressi, maturati per effetto delle attività disciplinate dall'articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002, integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2000.
Si tratta, in buona sostanza, delle c.d. “ore guida'’ dei mezzi dei VVFF che costituiscono attività lavorativa e come tali, qualora rese al di fuori dell’orario ordinario, danno luogo al relativo compenso per lavoro straordinario. Questa fattispecie ricorre in particolar modo nei casi di sostituzione improvvisa di personale, laddove verrebbe meno la corretta composizione della squadra di soccorso e conseguentemente il funzionamento del distaccamento operativo.
L’emendamento autorizza, per l’anno 2019, la spesa complessiva di 180 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, di cui 175 milioni di euro per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 124 e 5 milioni di euro di euro per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.
Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:
- quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
- quanto a 41,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui a all’articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori/minori oneri di spesa corrente e maggiori/minori entrate da effetti indotti come segue:
(mln di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Comma1 | >s | c | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Comma 1 | >e | t/c | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Co.2, l.a) F. indiff. | <s | c | -124 | 0 | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 |
Co.2lb) 365lb18 | <s | c | -41,8 | 0 | 0 | 0 | -41,8 | 0 | 0 | 0 | -41,8 | 0 | 0 | 0 |
Co.2lb) 365lb18 | <e | t/c | -20,3 | 0 | 0 | 0 | -20,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Co.2lb) 365lb18lc) | <s | c | -14,2 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | 0 | 0 | 0 |
Co.2lb) 365lb18lc) | <e | t/c | -6,9 | 0 | 0 | 0 | -6,9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT, nulla da osservare in considerazione della circostanza che l'autorizzazione è predisposta sotto forma di tetto massimo di spesa.
Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità delle norme di cui si prevede il definanziamento, al netto degli impegni già disposti a normativa vigente. In particolare, ciò andrebbe confermato in relazione all'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 (relativamente all'importo di 124 milioni di euro per l’anno 2019), e in merito alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, di cui 41,8 milioni di euro, a valere sulla quota parte di cui alla lettera b) del medesimo comma e quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c).
Quanto alla copertura disposta a carico dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo da ripartire destinato al pubblico impiego va evidenziato che la lettera b) del citato comma 365 prevede l’assegnazione di risorse per nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, mentre la lettera c) stabilisce l'attribuzione di risorse per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In proposito, posto che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione appare capiente per far fronte all’utilizzo disposto dal presente articolo 50-bis, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di conferme in merito all'utilizzo di tali risorse, nel senso che lo stesso non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Sui profili d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.
136) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 1 dicembre 2019, pagina 35.
Articolo 51
(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)
Il comma 1 prevede che la società di cui all’articolo 83, comma 15, del D.L. 112/2008 (ossia SOGEI), può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2). L’oggetto e le condizioni della fornitura dei sevizi saranno definiti con apposite convenzioni.
Il comma 2 individua i soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI. Si tratta di: la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico; il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa; l’Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria; il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all’istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell’amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima; Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio; la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).
Nel corso dell'esame in prima lettura l'articolo è stato integrato con un emendamento dei Relatori approvato in Commissione con il parere favorevole del Governo, che ha inserito i commi 2-bis-2-quater(137) .
Il comma 2-bis, inserito in prima lettura, prevede che al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico vengano acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53).Il comma 2-bis prevede altresì che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome provvedano a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo e che a tali stessi soggetti siano resi disponibili i dati confluiti nell’archivi integrato nel sistema del PRA.
Il comma 2-ter prevede che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione del soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, quindi dell’ACI. Si prevede che tale cooperazione sarà regolata da apposito disciplinare e che avverrà acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4 del richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.
Il comma 2-quater reca la clausola di neutralità finanziaria disponendo che dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT di passaggio certifica sui commi 1-2 che dalle norme non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all’affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Sui commi da 2-bis a 2-quater evidenzia che la disposizione comporta il passaggio al sistema informativo del PRA dell’archivio delle tasse automobilistiche, amministrato dall’Agenzia delle Entrate tramite SOGEI.
Precisa che, sotto il profilo di gettito, la disposizione non comporta oneri.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, sui commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, nel presupposto che all’avvalimento di Sogei S.p.A. da parte dei soggetti individuati dalla disposizione opererà nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Anche sui commi 2-bis- 2-quater, appare necessaria l'acquisizione di elementi di valutazione a conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente far fronte agli adempimenti ivi previsti potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse per esse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.
137) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 1 dicembre 2019, pagina 27.
Articolo 52
(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono)
La norma, modificata alla Camera dei deputati, differisce al 6 marzo 2020 l’applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Inoltre, si dispone che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 per l'acquisto di dispositivi antiabbandono siano concesse anche sotto forma di contributo.
Si prevede, poi, l’incremento di 14,1 milioni e 4 milioni per l'anno 2020 della dotazione del fondo istituito a tal fine presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il contributo è pari ad euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni per l'anno 2020. In conseguenza dell'incremento di risorse nel corso dell'esame alla Camera dei deputati da 1 a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si dispone la copertura finanziaria per 4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Comma 2 -Incremento fondo per acquisto dispositivi antiabbandono – maggiore spesa corrente | 14,1 | 4 | 14,1 | 4 | ||
Comma 2-bis – Riduzione tabella A MEF – minore spesa corrente | 4 | 4 | ||||
La RT con riferimento al differimento al 6 marzo 2020 della data di applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dei dispositivi antiabbandono, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relativamente alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione la RT evidenzia che a tali oneri per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 59 del provvedimento in esame mentre per gli oneri per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati ha evidenziato che il rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative è riferito all'intero limite di spesa pari a 15,1 milioni di euro. Ha confermato inoltre, in base alle informazioni disponibili, la spendibilità dell'intervento nell'anno in corso e la conseguente identica imputazione degli effetti sui tre saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, al fine di confermare quanto sostenuto dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati circa l'imputazione nell'anno in corso sui tre saldi di finanza pubblica degli effetti relativi alla spendibilità dell'intervento pari a 15,1 milioni di euro, appare opportuno che siano esplicitate le informazioni in possesso del Governo a sostegno, in particolare, degli effetti di cassa che dovrebbero manifestarsi integralmente entro la fine dell'attuale esercizio finanziario.
Con riferimento al rinvio al 6 marzo 2020 dell’applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, andrebbe chiarito se rimangono acquisite al bilancio dello Stato le sanzioni eventualmente irrogate a decorrere dal 1° luglio 2019, termine stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2018 per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini in veicoli chiusi.
Articolo 53
(Disposizioni in materia di trasporti)
L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti di alterazione climatica derivanti dal trasporto merci, in aggiunta alle risorse previste a vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, stanzia ulteriori risorse per 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa europea, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro VI.
I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis.
L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
Con il comma 5-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi in esame. Viene abrogato il comma 234 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 5-ter dell’articolo 53, introdotto in prima lettura, estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Il nuovo comma 5-quater, anch’esso introdotto in prima lettura, inserisce nelle disposizioni che individuano i soggetti passivi delle tasse automobilistiche il riferimento ai contratti di locazione a lungo termine senza conducente.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Rinnovo parco veicolare delle imprese iscritte al registro elettronico nazionale e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi – maggiore spesa c/capitale | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||
La RT con riferimento ai commi da 1 a 5 afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 12, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 59.
Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha assicurato che le modalità di erogazione dei contributi alle imprese di autotrasporto da definire con decreto interministeriale, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti. In riferimento alla richiesta di «acquisire conferma circa l'integrale spendibilità nell'esercizio in corso dello stanziamento relativo al 2019» il rappresentante del Governo ha ritenuto che tale circostanza possa essere confermata. Ad ogni buon conto, al fine dell'utilizzo integrale delle risorse assegnate per l'anno 2019, laddove le stesse non vengano integralmente spese nell'anno di riferimento, si è evidenziato che l'articolo 34, comma 6-bis, lettera a), della legge n. 196 del 2009, prevede che «in deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.
La RT relativamente al comma 5-bis si limita a descrivere la norma, mentre con riguardo ai commi 5-ter e 5-quater afferma che dalle disposizioni non si rilevano effetti in termini di gettito complessivo.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo si ribadisce che l'eventuale mancato utilizzo integrale delle risorse assegnate per l'anno 2019 dovrebbe determinare un miglioramento dei saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto nell'esercizio 2019 a fronte di un peggioramento degli stessi nell'esercizio finanziario in cui tali risorse saranno effettivamente utilizzate. Sul punto, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari iniziale ascriveva su tutti e tre i saldi di finanza pubblica l'integrale utilizzo delle risorse per ciascun anno di competenza, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa le modalità di rappresentazione dei suddetti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo.
Relativamente all'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, si osserva che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). A tal proposito, si segnala che il citato comma 235 ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l’attuazione dell’articolo 1, comma 234, della medesima legge n. 145 del 2018, relativo al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità, con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili che la presente disposizione sopprime utilizzando integralmente le relative risorse per gli anni dal 2020 al 2022 per le nuove finalità in esame.
Alla luce di quanto illustrato, andrebbe innanzitutto chiarito che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente ed integralmente disponibili, senza che siano recati pregiudizi ad eventuali finalizzazioni già disposte a valere sulle predette risorse a legislazione vigente.
Inoltre, andrebbe confermato che a decorrere dall'anno 2023, per effetto della soppressione del comma 234, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, le risorse destinate a dare attuazione al predetto comma 234 siano riservate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 53-bis
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)
L'articolo in commento, introdotto dall'altro ramo del Parlamento con il comma 1 estende(138) l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica di potenza non superiore a 150 kw, se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli.
Il comma 2 modifica l’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai veicoli adattati ad invalidi. Con le modifiche in esame, si chiarisce che l’agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza.
Il comma 3 estende ai già menzionati veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili ed ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali introdotte dalle norme in esame, in termini di minori entrate per lo Stato, prevedendone la copertura finanziaria a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). A seguito del rinvio in Commissione, gli oneri derivanti dalle norme sono stati ridefiniti in 4,86 milioni di euro a decorrere dal 2020 (anziché in 2 milioni), fermo restando la copertura anche degli ulteriori importi a valere sul FISPE.
La RT aggiornata, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni, riferisce in proposito che, mediante elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018 e dei dati dell'archivio SGATA 2018 si stima una perdita di gettito IVA annua di circa 4,86 mln di euro.
Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce elementi informativi sufficienti per il riscontro della quantificazione. La stessa inoltre non pare considerare un possibile effetto incentivo derivante dal nuovo regime agevolato.
138) Intervenendo sul n. 31) della tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972.
Articolo 55
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)
Il comma 1, sostituendo l’articolo 537-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale – oltre all’attività tecnico-amministrativa, di sostegno logistico e di assistenza tecnica già prevista a legislazione previgente – per l'acquisizione, da parte di Stati esteri, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria.
La RT afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La finalità della norma è quella di chiarire la portata e l'ampiezza del supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere a favore di Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. In particolare, viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per soddisfare la volontà di acquisto degli Stati richiedenti e, soprattutto, vengono chiarite alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta, cioè, senza assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.
La RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare e facenti capo al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, provvedendo dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che già sono dedicate all'assolvimento di queste funzioni. In ogni caso la RT segnala che la norma su cui si interviene, nel prevedere la possibilità di restituzione da parte del Paese estero dei costi che la Difesa italiana sostiene per lo svolgimento di tutte le attività di supporto richieste (contrattuale, amministrativo, addestrativo, tecnico, manutentivo, etc.), è potenzialmente generatrice di entrate per lo Stato, riassegnabili al bilancio della difesa.
Per quel che concerne la gestione finanziaria delle risorse che i Paesi esteri mettono a disposizione della realizzazione dei programmi acquisitivi, la RT evidenzia l'opportunità che la disponibilità delle risorse dello-Stato acquirente venga ricondotta a strumenti (sul modello del deposito a garanzia) che assicurino la separazione patrimoniale della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto in oggetto. Tali risorse finanziarie, non riconducibili al bilancio dello Stato italiano, possono essere gestite con strumenti, intestati ai Paesi acquirenti, utilizzati normalmente nella pratica bancaria (crediti documentari, conti correnti bancari non residenti, depositi a garanzia).
La RT ritiene che il deposito a garanzia, proprio perché finalizzato ad assicurare la separazione delle risorse destinate ad un particolare scopo, sia maggiormente cautelativo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità della disponibilità finanziaria necessaria per l'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti della difesa stipulano per il soddisfacimento delle esigenze degli Stati esteri. In tal senso il deposito a garanzia rappresenta uno strumento più idoneo non solo rispetto ai crediti documentari, ma anche rispetto ai conti correnti bancari non residenti intestati ai Paesi esteri che possono essere movimentati, alimentati e decurtati in completa autonomia dallo Stato estero. In ultima analisi, quindi, il modello del deposito a garanzia si conforma meglio di altri alla necessità, per lo Stato italiano, di assicurare una garanzia solo di natura politica allo Stato estero.
In ogni caso, ciò che la RT ritiene più idoneo alla gestione delle risorse dello Stato estero è uno strumento il cui funzionamento possa essere condiviso tra le parti attraverso la sottoscrizione di protocolli bancari e che rispecchi l'assetto delle responsabilità reciproche delle parti, nonché delle associate manleve: Tale strumento dovrà essere disciplinato all'interno delle intese tra Stati e all'interno degli stessi contratti di fornitura.
La RT afferma inoltre che la gestione finanziaria di cui sopra non comporta assunzione dei cosiddetti rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della difesa né gestione di operazioni di finanziamento nei confronti degli Stati esteri. Tali attività, e le relative responsabilità, ricadono nelle competenze delle articolazioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che normalmente svolgono tali funzioni nell'ambito dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane. I costi, associati all'eventuale assicurazione di rischi Paese da parte di SACE e all'eventuale concessione, da parte di CDP, di pacchetti di finanziamento utili a compensare eventuali disallineamenti temporali tra le risorse dello Stato acquirente e il cash flow dei contratti di fornitura, sarebbero inclusi nella componente economica dell'offerta industriale e sarebbero gestiti dalle citate SACE e CDP secondo le procedure, anche di autorizzazione preventiva, normalmente seguite.
Al riguardo, si chiede conferma dell’effettiva possibilità da parte delle competenti strutture della Difesa di svolgere i compiti indicati ad invarianza d'oneri. In relazione all'esclusione da parte della RT della possibilità che la novella comporti l’assunzione dei cosiddetti rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della difesa o della gestione di operazioni di finanziamento, ricadendo tali attività in capo alla Cassa Depositi e Prestiti, che normalmente le svolge nel quadro dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane, andrebbe comunque chiarito se, oltre all’assunzione di garanzie di natura finanziaria, espressamente esclusa dalla norma, possa considerarsi precluso anche l’insorgere, in sede contrattuale, di ogni altro impegno, comunque suscettibile di configurare eventuali responsabilità e/o obblighi di pagamento per lo Stato italiano.
Il comma 1-bis modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 143 del 1998 recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, aggiungendo le banche estere e gli intermediari finanziari autorizzati nel novero dei soggetti destinatari di contributi pubblici agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.
La RT afferma che il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbe assicurato che l'estensione della platea dei destinatari di contributi pubblici sia compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 55-bis
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)
Il comma 1 estende l’obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto).
La RT esclude che la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, determini nuovi o maggiori oneri.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 55-ter
(Disciplina dell’uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)
Il comma 1, modificando il decreto del Ministero della salute del 22 gennaio 2018, n. 33, recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali", estende da 24 a 42 mesi dalla data di entrata in vigore del citato DM l’utilizzo non professionale di specifici prodotti fitosanitari indicati negli articoli 7 e 8 del medesimo DM. Si dispone, contestualmente, che quanto disposto dall’allegato al DM non trova applicazione nella fase transitoria.
La RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri, stante la sua natura ordinamentale.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 56
(Compensazione fondo perequativo IRAP)
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. Per l’anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.
Per gli anni successivi gli stanziamenti eventualmente necessari saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.
Si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a disporre anticipazioni di tesoreria per garantire alle Regioni la tempestiva erogazione della quota di fondo perequativo non assicurata dal gettito IRAP, con ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul nuovo fondo
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Compensazione fondo perequativo IRAP – maggiore spesa corrente | 16 | 16 | ||||
La RT descrive la norma.
Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo per quanto concerne la quantificazione dell'importo necessario per compensare le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018 ha evidenziato che la quantificazione riportata dal comma 2 dell'articolo 56 fa riferimento al fatto che per gli anni 2017 e 2018 alle Regioni Calabria e Molise non è stato possibile garantire l'intera quota di fondo perequativo spettante; ciò in quanto il gettito IRAP complessivamente incassato per tali Regioni, a valere sul quale viene erogato il predetto Fondo, non è stato sufficientemente capiente, con una conseguente carenza di risorse per un importo di circa 16 milioni di euro. Nello specifico, relativamente all'anno 2017 non è stato possibile erogare l'importo di euro 10.596.023,95 alla Regione Calabria e l'importo di euro 3.101.105,59 alla Regione Molise, e analogamente nell'anno 2018 non è stato possibile erogare l'importo di euro 1.673.925,94 alla Regione Calabria. Il rappresentante del Governo ha poi precisato che non è possibile quantificare anticipatamente l'eventuale carenza delle risorse per garantire alle regioni l'intera quota di fondo perequativo, per un duplice ordine di motivi: la conoscenza del gettito IRAP complessivo incassato in un determinato anno, per le singole regioni, si ha solo all'inizio del mese di gennaio dell'anno successivo, dopo l'acquisizione del gettito affluito a tutto il mese di dicembre; il gettito dell'IRAP non è costante negli anni. In conclusione, secondo il Governo è verosimile che le esigenze di compensazione emerse con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 possano manifestarsi anche negli anni a venire.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono ulteriori rilievi da formulare.
Articolo 57, commi da 1 a 1-quater
(Criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale)
Il comma 1 modifica l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 che definisce le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, si riduce dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell’anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.
Per quel che concerne la perequazione della capacità fiscale, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, fino all'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall’anno 2020, tale quota sia incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2020, con un incremento di 5,5 milioni di euro annui. L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all’applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo del Fondo di solidarietà. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100.000.
Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’incremento del Fondo di solidarietà. Al predetto onere si provvede:
- quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando quanto a 3,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
Il comma 1-quater, inserito dalla Camera dei deputati, estende fino al 2023 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Comma 1-bis – Incremento fondo di solidarietà comunale – maggiore spesa corrente | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Comma 1-ter lett. a) – Riduzione tabella A MEF – minore spesa corrente | 3,5 | 3,5 | ||||
Comma 1-ter lett. a) – Riduzione tabella A Interno – minore spesa corrente | 2 | 2 | ||||
Comma 1-ter lett. b) – Riduzione FISPE – minore spesa corrente | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
La RT, con riferimento al comma 1 afferma che la disposizione è finanziariamente neutrale in quanto non incide sulla dotazione complessiva del Fondo ma solo sulla sua ripartizione.
Relativamente ai commi 1-bis e 1-ter la RT descrive la norma mentre per quanto riguarda il comma 1-quater la RT afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la possibilità per gli enti di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, nonchè del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, incide sulla qualità della spesa non più destinata esclusivamente a spese di investimento.
Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che l’utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.
Articolo 57, commi 2 e 2-bis
(Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni ed enti locali)
Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, prevedono la disapplicazione, dall’anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali. In particolare è stabilito che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, anche costituiti in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi:
- articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, n. 112 che tratta della spesa per l’acquisto di carta;
- articolo 6, commi 7 (consulenze), 8 (convegni e mostre), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni), 13 (formazione) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- articolo 5, comma 2 (acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi), del decreto-legge n. 95/2012;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevede l’obbligo di dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l’obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, che consente agli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di acquistare immobili solo al sussistere di determinate condizioni;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la manutenzione degli immobili.
Inoltre, si modifica l’articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel testo vigente, prevede la disapplicazione, a decorrere dall’esercizio 2020, di determinate norme nei confronti dei soli comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disapplicazione, in base al comma 2-bis, è estesa a tutti i comuni.
La RT afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le norme di contenimento, di riduzione della spesa e di obblighi informativi che si intendono disapplicare non prevedono, per gli enti interessati, il versamento all’entrata del bilancio statale delle conseguenti economie di spesa che restano nella disponibilità degli enti stessi per essere destinati ad altre voci di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio o, comunque, che risultano già scontate negli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti interessati.
Al riguardo, si osserva che la disapplicazione, a decorrere dal 2020, nei confronti degli enti territoriali e dei loro enti strumentali, di una pluralità di norme di contenimento della spesa o che fissano specifici obblighi, pur in presenza delle regole del pareggio di bilancio, nel determinare un allentamento dei vincoli di spesa potrebbe condurre ad una maggiore difficoltà a conseguire il rispetto del pareggio di bilancio medesimo e, di conseguenza, compromettere la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ad esso associati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Articolo 57, commi 2-ter e 2-quater
(Esonero dall'obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni)
I commi 2-ter e 2-quater, inseriti dalla Camera dei deputati, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, attraverso la modifica degli articoli 216 (di cui vengono abrogati i commi 1 e 3) e 226 (di cui viene abrogata la lettera a) del comma 2) del TUEL, vengono eliminate, con finalità di semplificazione procedurale, alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da parte dell’ente dei limiti di bilancio. In particolare, viene abrogata la previsione:
- che i pagamenti possano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che i mandati in conto competenza non possano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- che i mandati in conto residui non possano essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.
La RT con riferimento al comma 2-ter afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto diretta a rendere facoltativa la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Relativamente al comma 2-quater la RT afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto si limita a trasformare il servizio di tesoreria in servizio di cassa.
Al riguardo, andrebbe chiarito se il venir meno dei controlli del tesoriere del rispetto da parte dell'ente locale di alcuni limiti di bilancio possa determinare una maggiore incidenza di violazioni connesse ai pagamenti dell'ente e alla gestione dei residui, con l'emersione di sforamenti delle poste iscritte in bilancio e la compromissione delle regole e degli equilibri di bilancio.
Articolo 57, commi da 2-quinquies a 2-septies
(Certificazione attestante il conseguimento del pareggio di bilancio)
I commi da 2-quinquies a 2-septies ineriscono la disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio.
In particolare viene inserito il comma 473-bis nell’articolo 1 della legge 232 del 2016 al fine di prevedere che, per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa relativa al conseguimento del pareggio di bilancio sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020.
Agli oneri derivanti dalla predetta sanatoria si provvede con le risorse non utilizzate di cui all’articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n. 232 del 2016 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che oltre al conseguimento del pareggio di bilancio conseguono una serie di risultati.
Si modifica, infine, l’articolo 1, comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, senza più il riferimento al caso in cui tali debiti residui siano stati pagati mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato.
La RT relativamente all'invio di una nuova certificazione del saldo per l'anno 2017, afferma che gli enti che presentano dati della certificazione difformi da quelli trasmessi alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e che potrebbero rientrate nella disposizione sono dieci comuni sanzionati negli anni 2018 e 2019 per euro 613.334.
La RT poi riferisce che l'eliminazione della sanzione per gli enti che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia dovuto esclusivamente dal pagamento dei debiti residui, interessa potenzialmente tre comuni, di cui un comune già sanzionato negli anni 2018 e 2019 per euro 1.918.000,00.
Infine la RT sottolinea che alla copertura degli oneri di cui a commi 2-quinquies e 2-septies, nel limite di euro 2.531.334, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che versate all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate nel 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Al riguardo, con riferimento alla possibilità di coprire le sanzioni già comminate e quantificate in circa 2,5 milioni di euro a valere delle risorse non utilizzate per il sistema premiale in favore degli enti territoriali, andrebbe confermata la loro disponibilità e adeguatezza.
Articolo 57, comma 2-octies
(Formazione del personale dei comuni montani)
Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) organizzi le attività formative volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a talune recenti leggi, utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9 percento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano.
La RT afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di finalizzazione di risorse già destinate agli enti locali.
Al riguardo, andrebbe chiarito se il contributo a valere sul sovracanone sia compatibile con le altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente, escludendo oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, anche qualora si tratti di entrate a destinazione non vincolata per gli enti, si determina la copertura di un nuovo onere a valere di risorse già presenti in bilancio.
Articolo 57, comma 2-novies
(IFEL)
Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie.
All’onere si provvede:
- quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Finanziamento Fondazione IFEL – maggiore spesa corrente | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Riduzione fondo esigenze indifferibili – minore spesa corrente | 4 | 4 | ||||
Riduzione tabella A MEF – minore spesa corrente | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
La RT descrive la norma.
Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per l'anno 2019, si segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta al 3 dicembre 2019 una disponibilità di 4.887.000 euro per l'anno 2019. Andrebbe dunque assicurato che il predetto utilizzo non comprometta le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Inoltre, considerato che la fondazione IFEL fa parte del perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT, andrebbero confermata la effettiva spendibilità da parte della fondazione delle risorse trasferite nell'anno 2019, pur alla luce del breve tempo residuo prima della fine dell'esercizio, posto che esse sono gli effetti sul saldo di indebitamento netto sono registrati dal prospetto riepilogativo sul medesimo anno.
Articolo 57, commi da 2-decies a 2-quaterdecies
(Campione d'Italia)
Le norme, inserite alla Camera dei deputati, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti ed imprese aventi sede legale in Paesi extra-UE da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in paesi extra UE da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
Al relativo onere, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per la reiscrizione in bilancio residui passivi perenti eliminati, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Comma 2-decies – Fondo per il pagamento dei debiti certi – maggiore spesa c/capitale | 5,5 | 5,5 | ||||
Comma 2-quaterdecies – Riduzione fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF – minore spesa corrente | 5,5 | 5,5 | ||||
La RT descrive la norma.
Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo di parte corrente per la reiscrizione in bilancio residui passivi perenti eliminati per l'anno 2019, si segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta al 3 dicembre 2019 una disponibilità di circa 43 milioni di euro per l'anno 2019. Andrebbe pertanto assicurato che il predetto utilizzo non comprometta le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Articolo 57, comma 2-quinquiesdecies e 2-sexiesdecies
(Estensione esenzione IRES alle unioni di comuni)
Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, modificano l’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi che, nel testo vigente, stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società. La modifica in esame include nel novero dei soggetti esenti le unioni di comuni.
Alle minori entrate derivanti dalla norma, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Comma 2-quinquiesdecies – esenzione IRES unioni comuni – minori entrate tributarie | 0,1 | 0,1 | ||||
Comma 2-sexiesdecies – riduzione FISPE – minore spesa corrente | 0,1 | 0,1 | ||||
La RT afferma che l'esenzione dall'IRES per le unioni di comuni, sulla base dei dati di gettito determinano effetti negativi IRES di non rilevante ammontare stimati nell’ordine di circa 55 mila euro in termini di competenza. Ipotizzando una decorrenza dall’anno d’imposta 2020, in termini di cassa, gli effetti finanziari determinano minori entrate IRES per circa 100 mila euro nell’anno 2021 e minori entrate IRES per 56 mila euro a decorrere dall’anno 2022.
Al riguardo, si segnala che la RT nel quantificare gli oneri derivante dall'esenzione IRES alle unioni di comuni non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della predetta quantificazione. Andrebbero dunque forniti maggiori elementi di dettaglio circa la determinazione dell'onere.
Con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sul FISPE, andrebbe altresì assicurato che nessun pregiudizio sarà arrecato alle finalizzazioni già presenti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Articolo 57-bis
(Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico)
Il comma 1, lettera a), proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La lettera b) del comma 1, fissa al 30 aprile il termine per la deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020, anziché alla data di deliberazione del bilancio di previsione.
Il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM.
Il comma 3 modifica l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevedendo che ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio idrico integrato.
Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la tariffa sociale del servizio idrico integrato comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Il comma 5 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ARERA definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'ARERA definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.
Il comma 6 demanda all'ARERA la stipula di un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integralo dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.
La RT con riferimento ai commi da 1 a 3 afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria sul piano del gettito tributario.
Relativamente al comma 4 la RT evidenzia che la disposizione integra il bonus idrico di cui al DPCM del 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuato con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tale bonus consente, agli utenti domestici residenti che versano in documentato stato di disagio economico sociale, di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:
•con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
•con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).
I titolari del Reddito di cittadinanza (Pensione di cittadinanza) possono richiedere anche il bonus idrico se l’ISEE non supera il valore di 8.170,5 euro.
Il bonus idrico è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale (50 l/a/g) per il SII determinato a tariffa agevolata. Per la RT il costo del bonus idrico è coperto attraverso meccanismi endotariffari (articolazione tariffaria).
La RT prosegue sottolineando che la disposizione in argomento mira ad estendere il bonus idrico anche ai segmenti della fognatura e della depurazione, rispondendo quindi alla necessità di sostegno alle famiglie disagiate piuttosto che alla sola necessità di garantire l’accesso ad un bene essenziale.
Sotto l’aspetto finanziario, la RT precisa che la politica tariffaria deve essere volta a garantire l’accesso a tutti alla fornitura idrica, il conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa e l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Pertanto, per la RT il costo dell’erogazione alle utenze disagiate a tariffe agevolate trova copertura attraverso meccanismi endotariffari idonei al contempo a garantire il principio del chi inquina paga e il principio della copertura dei costi, come sancito dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE. In tal modo, la tariffa concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla citata Direttiva, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alla quantificazione degli aspetti economico-finanziari derivanti dall’estensione delle agevolazioni tariffarie agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, la RT osserva che non sussistono profili finanziari in considerazione della possibilità di compensare dette agevolazioni con rimodulazioni tariffarie nei confronti delle restanti categorie di utenze del servizio rifiuti.
Al riguardo, si osserva che la disposizione attribuisce una serie di accessi a condizioni tariffarie agevolate in favore di soggetti in condizioni economiche-sociali disagiate. Le norme in esame tuttavia non stabiliscono espressamente come avverrà la copertura delle agevolazioni disponendo solo per i rifiuti che l'Autorità di regolazione definisca le modalità attuative sulla base di principi e criteri individuati con DPCM mentre per gli altri settori (energia elettrica, gas, acqua) si rinvia all'Autorità di regolazione per le modalità applicative senza altro precisare(139) . La RT invece chiarisce che la copertura avverrà attraverso meccanismi endotariffari. Tuttavia, andrebbe valutato il rischio che si determinino contenziosi da parte degli altri utenti avverso le future delibere dell'Autorità e gli aumenti contrattuali visto che le norme non sono esplicite sul punto.
In ogni caso appare necessario che sia fornita una valutazione della stima della misura per verificare l’ordine di grandezza degli oneri e l’entità del possibile ricarico tariffario sulle altre utenze. Infatti, potrebbero determinarsi minori entrate per i soggetti che possono dedurre l'aumento dei costi dalle imposte da pagare come IRES, IRAP.
Inoltre, andrebbe chiarito se gli enti pubblici (INPS, ARERA, ANCI) destinatari di appositi compiti e funzioni da parte delle norme in esame potranno svolgere tali attività nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
139) Si segnala altresì che in un precedente intervento in materia all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente l'attribuzione di un bonus gas, era prevista una copertura, quantificata dalla relativa RT in circa 90 milioni annui, a carico del bilancio dello Stato e si prevedeva un aumento delle tariffe a carico delle utenze non domestiche solo come clausola di salvaguardia nell'eventualità che gli oneri eccedano le risorse.
Articolo 57-ter
(Organo di revisione economico-finanziario)
L’articolo, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali.
In particolare, si precisa che l’elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.
Si introduce una deroga alla scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, stabilendo che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente.
Infine, si dispone la modifica da parte del Governo del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, che disciplina la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei revisori, al fine di prevedere che l’inserimento dei soggetti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.M. avvenga a livello provinciale anziché regionale.
La RT afferma che l'articolo 16 del decreto-legge n. 138, 2011, al comma 30 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni di cui al medesimo articolo. Pertanto, dalla modifica apportata dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT aggiunge che l’insorgenza di eventuali oneri, potrà essere fronteggiata con le risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 3000 “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi”, destinato alle esigenze di funzionamento del Ministero.
Infine la RT evidenzia che dalla deroga alla scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, pur evidenziando una certa contraddittorietà della RT che da una parte afferma l'impossibilità di nuovi o maggiori oneri e dall'altra afferma che gli eventuali oneri potranno essere fronteggiati a valere delle ordinarie risorse disponibili, si rileva che gli unici potenziali oneri deriverebbero dal moltiplicarsi degli albi, non più regionali ma provinciali e si conviene che dovrebbero essere sostenibili attraverso le risorse già vigenti.
Articolo 57-quater
(Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità in esame, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015. Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno.
Inoltre, si stabilisce che il presidente della provincia (incarico attualmente a titolo gratuito) percepisca un’indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Fondo per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità ai sindaci – maggiore spesa corrente | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Riduzione autorizzazione di spesa inerente l'esenzione IMU terreni agricoli – minore spesa corrente | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dal punto di vista degli effetti finanziari, l’incremento dell’indennità dei sindaci, al netto della copertura a valere sul nuovo fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è posta direttamente a carico dei bilanci degli enti stessi, mentre gli oneri derivanti dall’istituzione della nuova indennità per i Presidenti delle province sono posti interamente a carico dei bilanci delle province.
Al riguardo, in base a quanto dichiarato dalla RT l'onere derivante dall'incremento dell'indennità spettante ai sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti non è integralmente compensato dal fondo di 10 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pertanto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione dell'onere. Sul punto si evidenzia che in base ad un sommario calcolo in cui si è presa in considerazione la differenza tra la misura dell'indennità attuale per i sindaci fino a 3.000 abitanti e l'85 per cento dell'indennità attualmente percepita dai sindaci fino a 5.000 abitanti, l'onere recato dalla disposizione sembra superiore alla copertura individuata dalla norma in esame(140) .
Inoltre, sempre ai fini della quantificazione dell'onere, occorre segnalare che, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 2000 la misura delle indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori è articolata in rapporto alla misura dell’indennità stabilita per il sindaco e sembrerebbe che all'aumentare dell'indennità dei sindaci in questione dovrebbero incrementarsi anche le indennità dei vice sindaci e degli assessori.
Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, occorre segnalare che la predetta disposizione non reca una vera e propria autorizzazione di spesa ma dispone l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli aventi date caratteristiche e non sembra idonea ad essere utilizzata come modalità di copertura per gli oneri recati dalla presente disposizioni, senza una modifica dei criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli che determini una maggiore entrata tributaria e una minore spesa per trasferimenti erariali tali da utilizzare le maggiori risorse per alimentare il fondo costituito presso il Ministero dell'interno.
Infine, con riferimento all'introduzione dell'indennità in favore dei Presidenti delle province, con oneri a carico dei bilanci provinciali occorre segnalare che l'articolo 19 della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. La norma sembrerebbe invece prevedere un nuovo onere senza approntare la relativa copertura, rinviata semplicemente al bilancio degli enti, senza che siano disposte riduzioni di altre voci di spesa. Circa dunque la correttezza della previsione recata al comma 4 della presente disposizione appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
140) Ai fini della quantificazione dell'onere la differenza tra le indennità attualmente previste dalla tabella A del DM n. 119/2000 e quelle stabilite dalla norma in esame (circa 497 euro su base mensile nei comuni con meno di 1.000 abitanti e circa 358 euro su base mensile nei comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti), rapportata su base annua, è stata moltiplicata per il numero dei comuni interessati (1950 comuni con meno di 1.000 abitanti e 2461 comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti). L'onere così determinato ammonta a circa 22 milioni di euro.
Articolo 57-quinquies
(Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)
L’articolo, inserito dalla Camera dei deputati, reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina per l’adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo, in particolare, che il relativo decreto del Ministro dell’economia sia adottato previa approvazione della nota metodologica e della stima da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard.
Il comma 2 introduce il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.
Il comma 3 trasferisce alla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
La RT non ascrive alla disposizione oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbe confermato che alle attività che è chiamata a svolgere la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, si possa provvedere mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 58
(Quota versamenti in acconto)
L'articolo prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame, che per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale(141) , i versamenti di acconto delle imposte sui redditi (persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRES)) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%(142) . La norma fa salvo l'eventuale acconto già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico(143) .
La RT evidenzia che sulla base del gettito acquisito alla scadenza del versamento del 30 settembre 2019 sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine anno per autoliquidazione e le imposte sostitutive ad essa collegate. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) e delle eventuali rate da versare entro il 16 novembre. Nel complesso, a livello di P.A., le proiezioni 2019 dei risultati dell'autoliquidazione, elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, evidenziano uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. In relazione alla natura strutturale e permanente di tali entrate, migliorano, per lo stesso importo, anche le previsioni tendenziali delle entrate tributarie del 2020 e degli esercizi successivi, di cui si terrà conto nelle previsioni a legislazione vigente di entrata del disegno di legge di bilancio 2020-2022.
Sottolinea che per i soggetti ISA la norma prevede la rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP nella misura del 50% ciascuna a partire dal secondo acconto 2019. Gli effetti in termini di gettito sono rappresentati nella tabella seguente:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Irpef | ||||
saldo | 708 | |||
I acconto | 708 | 708 | 708 | |
II acconto | -708 | -708 | -708 | -708 |
-708 | 708 | 0 | 0 | |
Ires | ||||
saldo | 449 | |||
I acconto | 449 | 449 | 449 | |
II acconto | -449 | -449 | -449 | -449 |
| -449 | 449 | 0 | 0 |
Irap | ||||
saldo | 303 | |||
I acconto | 303 | 303 | 303 | |
II acconto | -303 | -303 | -303 | -303 |
| -303 | 303 | 0 | 0 |
Totale | ||||
saldo | 1.460 | |||
I acconto | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
II acconto | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
-1.460 | 1.460 | 0 | 0 |
Conclude evidenziando che alla copertura dell'onere per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 59 del presente decreto.
Al riguardo si evidenzia che la RT suppone che il maggior gettito calcolato sulle proiezioni dei risultati dell'autoliquidazione rappresenti, per la metà, il minor gettito che i contribuenti interessati dalla disposizione verseranno a titolo di seconda rata (o quota relativa all'unica rata). La tabella evidenzia che dall'anno 2020 saranno considerate come maggiori entrate le somme che oggi rappresentano lo scostamento rispetto a quanto contenuto nella NADEF per il 2019. Quindi nell'anno 2020 si avrà il recupero del minor acconto versato nell'anno in corso per effetto della norma in esame.
Si rappresenta che la RT non fornisce i dati relativi alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione (sia soggetti ISA che i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale) e la suddivisione tra le diverse tipologie di imposte(144) .
141) Cioè i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. n. 34 del 2019.
142) A fronte del vigente articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 che stabilisce che i versamenti di acconto delle imposte in discorso sono effettuati in due rate; la prima rata è pari al 40% dell'acconto dovuto, mentre la seconda è pari al restante 60%.
143) Pertanto la seconda rata sarà dovuta nella misura del 50%; nel caso di versamento dell'unica rata questa sarà versata nella misura del 90% (40% prima rata e 50% seconda).
144) Rapportando i valori indicati in tabella con l'ammontare complessivo dello scostamento si ha che l'IRPEF rappresenta il 48% dello scostamento totale, l'IRES il 31% dello scostamento totale, e l'IRAP il 21%.
Articolo 58-bis
(Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese)
Il comma 1 consente di concedere ai Fondi pensione che, nell’ambito di apposite iniziative avviate dalle PP.AA., investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.
Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità e condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all’entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
Il comma 3 demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1.
Il comma 4 stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza, Italia", istituito in data 21 febbraio 2011. Ulteriori attribuzioni sono poi attribuite al predetto Comitato, come la realizzazione e promozione di iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, finalizzate a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
Il comma 5 stanzia un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per il funzionamento del comitato di cui al comma 4.
Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 14 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali, ricorrendo alla parte corrente per gli oneri relativi al Comitato e alla parte in conto capitale per quelli relativi all'istituzione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI.
La RT si limita ad illustrare le disposizioni.
Al riguardo, andrebbero fornite le fonti e le metodologie utilizzate per le quantificazioni degli oneri di cui ai commi 1 e 4.
Articolo 58-ter
(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell’attività produttiva)
Il comma 1 prevede una diversa allocazione delle risorse già stanziate per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà, destinandone una parte, pari a 45 milioni di euro per il 2019, per la proroga della CIGS per cessazione di attività.
Il comma 2, conseguentemente, riduce lo stanziamento previsto dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 145 del 2018 per la CIGS erogata negli altri casi (per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà) di un importo pari a 45 milioni di euro per il 2019, passando quindi a 225 milioni di euro in luogo dei 270 milioni attualmente previsti.
La RT esclude che l'articolo comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede esclusivamente una diversa allocazione di risorse già stanziate, con copertura a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Le risorse in questione, pari a 90 milioni di euro per il 2019, vengono divise in parti uguali (45 milioni di euro) fra le misure di proroga della CIGS di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e la CIG per cessazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.
Al riguardo, trattandosi di modifiche che intervengono sul 2019 e che quindi entreranno in vigore a pochi giorni dalla fine dell'esercizio, andrebbe chiarito se il relativo impatto potrà prodursi nel corrente anno.
Articolo 58-quater
(Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei)
L'articolo è stato introdotto durante l'esame parlamentare. Con il comma 1 si modifica il regime fiscale attualmente previsto per l'Accademia dei Lincei(145) ; in particolare si amplia la portata oggettiva delle esenzioni da imposizioni in quanto vi si ricomprendono, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali esercitate non in regime di impresa.
Il comma 2 stima le minori entrate derivanti dalle norme in esame in un milione di euro per l'anno 2019 e 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La RT integrativa evidenzia che la disposizione in commento modifica l’articolo 1, comma 328, della legge n. 205 del 2017 relativo al regime di esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei. Tiene conto dei dati di gettito IMU e del contenzioso in corso stimando così oneri in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 e pari a 0,49 milioni di euro su base annua dal 2020, di cui 0,35 milioni afferenti alla quota Stato.
Sottolinea che alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 1 milione di euro per l’anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo si osserva che la RT non consente di verificare la quantificazione presentata; infatti non si dispone di dati circa il valore delle attività strumentali esercitate non in regime di impresa, l'eventuale ammontare di imposte già pagate dall'Accademia che potrebbero essere richieste indietro o, per contro l'ammontare di imposte, in corso di definizione mediante procedure di contenzioso, che non sarà più recuperabile (partite pregresse), nonché i dati di gettito IMU. In particolare la disposizione sembra avere – e ciò è confermato anche dalla lettura della RT – una portata interpretativa della disciplina vigente che potrebbe generare modificazione di posizioni tributarie pregresse che andrebbero palesate al fine di verificarne la consistenza.
145) Si rammenta che ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. LGT del 1944 n. 359 – peraltro confermato nel suo tenore dall'articolo 1, comma 328 della L. n. 205 del 2017 – l'Accademia è esente da ogni imposta, tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.
Si ricorda che l’Accademia Nazionale dei Lincei è istituzione di alta cultura, che, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell’osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e, in particolare, si compone di due Classi: Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; Scienze Morali, Storiche e Filologiche.
Articolo 58-quinquies
(Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158)
[Coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti per gli studi professionali]
L’articolo 58-quinquies, introdotto durante l'esame dalla Camera, modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Per la legislazione vigente invece gli studi professionali sono considerati, sotto il profilo tariffario, come gli uffici e le agenzie. A tal fine modifica l’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
La RT aggiornata riferisce che la disposizione in commento modifica l’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 relativo al metodo normalizzato per definire le componenti dei costi di smaltimento dei rifiuti e la determinazione della tariffa. In particolare per gli studi professionali viene prevista l’applicazione degli stessi coefficienti utilizzati per banche e istituti di credito.
Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito atteso e che in ogni caso a legislazione vigente la TARI deve assicurare la copertura integrale del costo del servizio.
Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Articolo 58-sexies
(Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Il comma 1, sostituendo il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, stabilisce che gli statuti delle società quotate devono prevedere, per la composizione del consiglio di amministrazione, che almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere appannaggio del genere meno rappresentato, pena, previa diffida, l'erogazione di sanzioni da parte della Consob.
Il comma 2 reca analoga disposizione con riferimento al collegio sindacale.
La RT sottolinea il carattere ordinamentale dell'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 58-septies
(Fondo per le emergenze nazionali)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 40 milioni di euro per l’anno 2019.
Al relativo onere si provvede:
- quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia;
- quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia per 9 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 10 milioni di euro.
Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Saldo netto da finanziare | Fabbisogno ed Indebitamento netto | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Incremento fondo per le emergenze nazionali – maggiore spesa c/capitale | 40 | 25 | 7 | 8 | ||
Riduzione tabella A MEF – minore spesa corrente | 21 | 21 | ||||
Riduzione tabella B MEF – minore spesa c/capitale | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
Riduzione tabella B Ministero ambiente – minore spesa c/capitale | 10 | 2 | 4 | 4 | ||
La RT si limita a descrivere la norma.
Al riguardo, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, andrebbe assicurato che la quota dell'incremento del Fondo per le emergenze nazionali mediante risorse in conto capitale, sia effettivamente destinata a spese di natura in conto capitale.
Articolo 58-octies
(Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica)
L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento dei relatori approvato senza il parere favorevole del Governo(146) .
In particolare, il comma 1 istituisce un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.(147)
Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
Il comma 3 prevede che agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La RT di passaggio certifica che la disposizione è finalizzata ad istituire un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni annui dal 2020 al 2025, in favore degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici e quelli che a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, necessitano operazioni urgenti di ripristino delle infrastrutture.
Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa della presente disposizione verrà stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori in conto maggiori/minori oneri di spesa in conto capitale, come segue:
(mln di euro)
SNF | Fabb. | Indebitamento netto | ||||||||||||
norma | s/e | nat. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
F. ri.en.co.1 | >s | k | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
T.Bmefco.3 | <s | k | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa, non si hanno osservazioni.
Sui profili di copertura finanziaria, posto che agli oneri derivanti dal comma 1, connessi all’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica per le esigenze urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2019-2021 di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, andrebbe confermato che lo stanziamento di cui trattasi rechi le necessarie disponibilità nonché rassicurazioni in merito al fatto che le rimanenti risorse risultino adeguate a fronteggiare eventuali fabbisogni già programmati.
Per i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, richiamando nuovamente l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge di contabilità, posto che il maggior onere e il relativo strumento di copertura, interessano l'orizzonte cronologico 2019/2025, va sottolineato che il prospetto di sintesi classifica integralmente la maggiore spesa come in conto "capitale", corrispondendovi coerentemente la natura economica della copertura ivi indicata (Tabella B, accantonamenti MEF).
Per tali risorse, va altresì rilevato che il prospetto evidenzia la simmetria degli effetti per le singole annualità tra competenza finanziaria ed effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, contravvenendo ad una prassi consolidata che, a ragione del diverso coefficiente di spendibilità, che contraddistingue gli stanziamenti di spesa in conto capitale rispetto a quelli di parte corrente, determina di norma una diversa distribuzione degli effetti delle spese in conto capitale su Fabbisogno e Indebitamento netto, articolata su più esercizi. Sul punto, sembrerebbe necessaria la richiesta di un chiarimento.
146) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 1 dicembre 2019, pagina 48.
147) Il Fondo unico per l’edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 7105) dall’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012). In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Nei fatti, le linee di finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica sono numerose: si veda, al riguardo, la pagina web dedicata nell’ambito del sito del MIUR40.In base al ddl di bilancio per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022 (A.S. 1586) lo stanziamento del Fondo unico per l’edilizia scolastica ammonta a € 343,5 mln per il 2020, € 136,5 mln per il 2021 e 144,5 mln per il 2022.
Articolo 59
(Disposizioni finanziarie)
Il comma 1 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 in misura pari a 5.337,946 milioni di euro per il 2020, a 4.381,756 milioni di euro per il 2021, a 4.181,756 milioni di euro per il 2022, a 4.180,756 milioni di euro per il 2023, a 4.166,516 milioni di euro per il 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
Il comma 1-bis incrementa di 2,7 milioni di euro per il 2020 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 1-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater, nonché dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per il 2020, a 9,6 milioni di euro per il 2021, a 15,86 milioni di euro per il 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, nei seguenti termini:
- quanto a 12,3 milioni di euro per il 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 32-quater;
- quanto a 7,5 milioni di euro per il 2021, a 13,76 milioni per il 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE), come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.
Il comma 2 incrementa il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, in misura pari a 26 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per il 2019, a 5.436,296 milioni di euro per il 2020, a 4.493,216 milioni di euro per il 2021, a 4.289,976 milioni di euro per il 2022, a 4.290,236 milioni di euro per il 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per il 2020, a 4.526,716 milioni di euro per il 2021, a 4.319,476 milioni di euro per il 2022, a 4.319,736 milioni di euro per il 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nei seguenti termini:
- quanto a 3.089,310 milioni di euro per il 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
- quanto a 130 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
- quanto a 90 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
- quanto a 14,1 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018 (risorse per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA));
- quanto a 12 milioni di euro per il 2019, a 5.426,856 milioni di euro per il 2020, a 4.496,666 milioni di euro per il 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per il 2019, a 5.452,856 milioni di euro per il 2020, a 4.530,166 milioni di euro per il 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
- quanto a 30 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 848 del 1957 di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2019;
- quanto a 12,9 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019 con n.1-2304, per il triennio 2019/2021.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.
Al riguardo, si segnala innanzitutto che la clausola di copertura cita ancora espressamente al comma 3 l'articolo 54 (recante il prestito-ponte ad Alitalia) sebbene questo sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 137 del 2019, anche gli importi includono ancora i 400 milioni di euro in termini di maggiori oneri sul SNF e sul fabbisogno. Peraltro, la citata norma del decreto-legge 137/2019 prevede che agli oneri conseguenti al decreto-legge, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. Andrebbe quindi confermato che il decreto n. 137 pur abrogando l'articolo 54 del decreto n. 124 in esame abbia inteso fare salva la relativa copertura, prevista dal presente articolo. In ogni caso, si tratta di una modalità di copertura singolare, in quanto normalmente ogni provvedimento legislativo dovrebbe trovare al suo interno la fonte di copertura e non rinviare a norme contenute in altri provvedimenti.
A titolo meramente informativo, si rappresenta che l'articolo 99, comma 3, del disegno di legge di bilancio per il 2020 prevede la soppressione dei commi 1 e 2 del presente articolo, predisponendo in tal modo risorse per la copertura complessiva della medesima manovra di bilancio. In merito agli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che risultano leggermente superiori a quelli sul SNF, si evidenzia che tali differenze scaturiscono da alcune specifiche disposizioni del presente decreto-legge, trovando in esse piena giustificazione.
Per i profili di copertura, mentre non vi sono osservazioni in merito alla congruità delle risorse individuate rispetto alle esigenze richieste, si segnala l'opportunità di chiarimenti circa la natura delle risorse accantonate ai sensi della lettera a) del comma 3, relative ai programmi di spesa dei Ministeri specificando se riconducibili a fattori legislativi ovvero all'adeguamento al fabbisogno, assicurando che siano esclusi i cd. oneri inderogabili e fornendo informazioni, perlomeno di massima, circa gli interventi che verranno in concreto incisi dagli accantonamenti in questione.
Inoltre, considerando che la lettera a) richiede accantonamenti per circa 3,1 miliardi di euro anche per il 2019, si sollevano perplessità in merito alla possibilità di conseguire tale risultato nei soli due ultimi mesi del presente anno (il decreto-legge, infatti, è entrato in vigore a fine ottobre), soprattutto senza pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere su tali risorse.
Più in generale, poi, si rappresenta la possibilità – già prospettata in precedenti occasioni – che l'ampiezza della compressione finanziaria disposta si risolva, nei successivi esercizi, in un ampliamento delle necessità finanziarie, con conseguenti tensioni volte ad accrescere i connessi stanziamenti.
In relazione alla lettera b), si chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia considerando il gettito conseguito, che gli utilizzi già disposti, in termini di copertura di altri provvedimenti e di impegni già presi per le iniziative in favore dei consumatori alle quali tali risorse sarebbero istituzionalmente destinate.
Con riferimento alla lettera f), mentre non si hanno rilievi da formulare circa la capienza delle risorse indicate, allocate sul capitolo 3393, p.g. 3, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, appare necessario che il Governo assicuri l'effettiva utilizzabilità di dette risorse, in rapporto agli impegni internazionali assunti dall'Italia.
In merito alla lettera g), infine, atteso che il citato decreto 6 giugno 2019 non risulta pubblicato nella G.U., appare necessario un supplemento d'informazioni circa l'effettiva disponibilità dei quasi 13 milioni di euro richiesti per il 2019 sulla quota parte del Fondo per interventi in favore del settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 1, lettera d), dell'appena citato decreto, all'uopo considerando anche gli interventi già previsti o avviati su tali risorse (si ricorda che, nel suo complesso, sul Fondo sono appostati nel 2020 240 milioni di euro).
In merito ai commi 1-bis e 1-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati, si fa presente che non si dispone di elementi che consentano di valutare la correttezza degli effetti finanziari, sia onerosi che virtuosi, degli articoli 32-ter e 32-quater, non potendosi pertanto esprimere circa la congruità della clausola di copertura in questione.
Articolo 59-bis
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili agli enti a statuto speciale compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.
La RT descrive la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.