Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 86 del 22/10/2019
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(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Esame e rinvio)
La relatrice L'ABBATE (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 111 del 2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (quest'ultima disposizione reca norme in materia di differimento di termini per adempimenti fiscali e contributivi a seguito degli eventi sismici del 2016).
L'articolo 1 reca misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Esso disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. In particolare, il comma 1 stabilisce che il programma strategico nazionale sia approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati. Nel programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria e a contrastare i cambiamenti climatici. Per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa. Il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria.
L’articolo 2 reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. Si istituisce un fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", per finanziare un "bonus mobilità" per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, con la finalità di riduzione delle emissioni climalteranti. Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di euro, così suddivisa: 5 milioni euro per il 2019, 70 milioni euro per il 2020, 70 milioni euro per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni euro per il 2023 e 10 milioni euro per l'anno 2024. A valere su questo stanziamento e fino ad esaurimento delle risorse, si riconosce ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria per non ottemperanza ai limiti di emissione ambientale, un "buono mobilità" pari a 1.500 euro per le autovetture ed a 500 euro per i motocicli, nel caso di rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni. Si prevede inoltre che il "buono mobilità" non costituisca reddito imponibile del beneficiario e non rilevi ai fini del computo del valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Le risorse per istituire il fondo sono una parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al Ministero dell'ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, per le finalità, contemplate dall’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra.
La norma demanda ad un apposito decreto ministeriale (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico), la definizione delle condizioni e delle modalità per l’ottenimento e l’erogazione del bonus mobilità. Si segnala che, ai sensi della disposizione, il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 2 dell’articolo 2 destina al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, una quota, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle risorse attribuite al Ministero dell'ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra e destinate alla finalità sopra citate di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. I progetti a tale riguardo dovranno essere presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte di uno o più dei comuni, anche in forma associata, che siano stati interessati dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Si rinvia ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, per quanto riguarda l'individuazione di modalità e termini di presentazione delle domande.
L’articolo 3 reca disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile; esso autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. Si tratta del trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. In relazione ai criteri per la selezione dei progetti, il comma 1, primo periodo, dell'articolo dispone che i progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Il comma 2 prevede che i progetti da finanziare siano presentati al Ministero dell’ambiente da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione citate per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti, mentre il comma 3 demanda ad un apposito decreto ministeriale - adottato dal Ministro dell’ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze - la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento.
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di azioni per la riforestazione. Si prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del Ministro dell’ambiente, tenendo conto, in particolare, dei criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione europea. Ciascuna città metropolitana presenta le progettazioni degli interventi, includendo i programmi operativi di dettaglio e i relativi costi, al Ministero dell’ambiente, che approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; quest'ultimo può avvalersi, a tal fine, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. È previsto altresì, al comma 4, che tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico siano introdotti quelli relativi al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di commissari unici nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale. Esso disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. I commi da 1 a 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive, prevedendo la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con determinati soggetti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale coinvolto nelle attività previste e la composizione della struttura di supporto. Si consente in particolare al Commissario unico, nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive, attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, la possibilità di avvalersi - sulla base di apposite convenzioni e nei limiti della normativa europea vigente - di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nonché di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica. Gli oneri per la stipula delle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il comma 2 prevede poi che il Commissario unico sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio, e sia collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. Il comma 3 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche, che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Al Commissario è corrisposto - in aggiunta al trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza - un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
I commi 6 e 7 disciplinano la nomina del Commissario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue e di due sub-commissari. Si prevede la nomina - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e il Ministro per il sud e la coesione territoriale - di un Commissario unico, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Si prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due sub commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi.
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dai concessionari di servizi pubblici. La norma richiama l'attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali. Al comma 2, si stabilisce che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti con modalità telematica dall’ISPRA; inoltre, l'ISPRA provvede ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente», sulla base di una specifica convenzione tra l'ISPRA e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 5, per le finalità di cui al comma 4 in materia di attività dell'ISPRA, autorizza quindi la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con copertura a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina; il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale ed è attribuito, nell'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro, a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia un contenitore monouso. Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, decreto che fisserà le modalità per l'ottenimento del contributo, da adottare nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il decreto ministeriale dovrà, tra l'altro, prevedere specifiche verifiche che permettano di rilevare che l'attività di vendita in parola sia svolta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. Sono quindi previste le norme per la copertura finanziaria, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato "de minimis". Il comma 1 indica la finalità della misura nel ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti.
L'articolo 8 prevede infine il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 (previsto dal comma 11 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016), nonché per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici. Con riferimento sia agli adempimenti tributari (di cui al comma 11 della norma novellata) sia a quelli contributivi (di cui al comma 13), le norme in esame dispongono, nel caso di opzione per il pagamento rateale - fermo restando il numero massimo di 120 rate mensili di pari importo - che i soggetti interessati versino l’importo corrispondente al valore della prima rata entro il 15 gennaio 2020 (in luogo delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019, previsto dalla norma finora vigente). L'articolo in esame provvede, quindi, alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019.
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni in merito alle tematiche oggetto del decreto-legge in conversione.
Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del senatore Arrigoni, ritenendo utili le audizioni anche in considerazione del fatto che l'approccio del decreto-legge gli appare parziale e insufficiente.
La presidente MORONESE, dopo aver ricordato i tempi ristretti previsti dalla Costituzione e dal Regolamento per l'esame dei decreti-legge, evidenzia che lo svolgimento delle audizioni potrà quindi avvenire solo tenendo conto degli stessi. Fissa pertanto alle ore 18 della giornata odierna il termine entro il quale i Gruppi dovranno far pervenire le indicazioni relative ai soggetti da audire, facendo altresì presente che le audizioni dovranno necessariamente aver luogo fra la giornata di lunedì prossimo e la mattinata del martedì successivo.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.