Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 97 del 30/07/2019
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) critica innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritenendo che non vi siano i presupposti ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Secondo i dati del Ministro dell'interno, infatti, nell'ultimo anno sono diminuiti sia gli sbarchi di migranti sia i reati connessi all'immigrazione irregolare. Inoltre, il provvedimento non risponde neanche al requisito dell'omogeneità, dal momento che reca norme in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, personale delle forze di polizia e fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.
Esprime perplessità sull'impostazione complessiva del provvedimento, che considera i flussi migratori solo in una logica securitaria, come del resto già avvenuto con il decreto-legge n. 113 del 2018, finendo per criminalizzare le operazioni umanitarie di soccorso in mare.
Ritiene inopportuno sottrarre al Presidente del Consiglio il compito di coordinamento in sede di emanazione del provvedimento di limitazione o divieto dell'ingresso o del transito di navi nelle acque territoriali italiane. All'articolo 1, infatti, si prevede che tale misura sia adottata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, peraltro senza il coinvolgimento del Ministro degli affari esteri, che sarebbe indispensabile - a suo avviso - per concordare con gli altri Paesi europei la riallocazione dei migranti.
Sottolinea che il provvedimento sembra avere un intento punitivo nei confronti di chiunque presti soccorso in mare, dai pescatori alle ONG, finendo per applicare alcune limitazioni persino alle navi militari italiane. Ciò risulta in contrasto con le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra, che prevede il principio di non refoulement dei rifugiati, e le norme sul diritto d'asilo, nonché con gli articoli 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
Quanto all'articolo 2 del decreto-legge, ritiene eccessive le sanzioni previste a carico del comandante della nave - nonché, in solido, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione - che abbia violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Ricorda, peraltro, che le operazioni di salvataggio non consistono solo nell'attività di recupero dei naufraghi, ma si esauriscono con lo sbarco di costoro in un luogo sicuro.
Rileva criticità anche all'articolo 3, che trasferisce alle procure distrettuali la competenza sul trasporto di stranieri, qualificato in ogni caso come reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Ritiene molto grave che si apportino modifiche al codice penale attraverso un decreto-legge, in particolare con riferimento alla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, estesa a nuove fattispecie. Inoltre, giudica eccessivo l'inasprimento delle pene - previste dalla legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale) e dagli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale - per le condotte criminose poste in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Considera inopportuno, inoltre, ampliare i casi di esclusione della particolare tenuità del fatto, come previsto dall'articolo 16 per i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Segnala, infine, la necessità di precisare, all'articolo 12, che le risorse del fondo per le politiche di rimpatrio devono essere destinate a finanziare le operazioni di rimpatrio volontario assistito.
Conclude riservandosi di intervenire in sede di esame degli emendamenti.