Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 97 del 30/07/2019

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

 

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile.

Ricorda che l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

La disposizione di delega consente l’adozione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice, di decreti legislativi "recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura" di cui alla disposizione di delega. Il termine per l’esercizio della delega in questione è dunque fissato al 7 ottobre 2019.

Il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi, originariamente fissato dalla disposizione di delega in due anni, è stato prorogato a tre anni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 128 del 2018. In particolare, l’esigenza di prolungare i termini per consentire modifiche al codice della giustizia contabile è stata sottolineata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l’esercizio della delega correttiva, evidenziando l’opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all’esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Lo schema di decreto in esame, composto da 98 articoli, reca novelle concernenti sia le disposizioni del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, sia le disposizioni di attuazione di cui all’allegato n. 2 del citato decreto legislativo sia, infine, le norme transitorie e di abrogazione di cui all’allegato n. 3.

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del codice di giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione e il processo contabile.

In particolare, gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono in materia di digitalizzazione e informatizzazione ed estendono al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile, se non espressamente derogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 apportano modifiche alle disposizioni concernenti gli organi; l'articolo 6 interviene in materia di giurisdizione, mentre gli articoli 7 e 8 modificano disposizioni relative alla competenza.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'astensione e ricusazione del giudice; l'articolo 11 modifica disposizioni relative al commissario ad acta e gli articoli 12 e 13 intervengono in materia di parti e difensori.

Gli articoli 14 e 15 incidono sulle norme relative agli atti processuali e gli articoli 16 e 17 su quelle relative ai provvedimenti.

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del codice.

Nello specifico, gli articoli da 18 a 33 intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale, mentre gli articoli da 34 a 41 modificano la disciplina delle azioni a tutela del credito erariale.

Relativamente alla denuncia di danno, lo schema assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di actio nullitatis proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità; con riguardo all'obbligo di denuncia, oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno; precisa l'attività del PM contabile e disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile.

Ulteriori disposizioni riguardano l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti, la disciplina dell'archiviazione nonché quella della riapertura del fascicolo.

Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività processuali di parte, viene modificata la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttorio e si interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte.

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale, con particolare riguardo al sequestro conservativo.

Gli articoli da 42 a 51 modificano la disciplina del giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. In base a queste ultime novelle, tra l'altro, si precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice e si esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria. Si specifica, inoltre, relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, che l'interesse all'intervento deve essere qualificato, al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità. Con riguardo all'udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, si specifica che, nel rito ordinario, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore a esporre per primo le ragioni delle proprie pretese.

Gli articoli 52 e 53 modificano la disciplina dei giudizi presso le sezioni riunite, mentre gli articoli 54 e 55 novellano le norme relative ad alcuni riti speciali.

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del codice, relativa al giudizio sul conto.

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la Parte IV del codice, relativa ai giudizi pensionistici. In particolare, con riferimento al giudizio di primo grado, vengono ammesse per tutti i ricorsi in materia di pensioni sia la possibilità della spedizione del ricorso mediante raccomandata sia la rilevanza del bollo dell’ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione; è soppressa la disposizione secondo cui, effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio della medesima amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere. Sono introdotte alcune modifiche relative alla fissazione dell'udienza e alla notifica del ricorso nonché alla costituzione del convenuto. Circa la trattazione della causa, è ampliato - da 10 a 30 giorni - il periodo temporale massimo intercorrente tra l'udienza e altra successiva ed è ugualmente ampliato il termine massimo che il giudice può concedere per il deposito di note difensive.

Sempre con riferimento ai giudizi pensionistici, ulteriori modifiche riguardano il reclamo al collegio contro l'ordinanza con la quale sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto.

Gli articoli da 77 a 79 modificano la Parte V del codice, relativa a specifici giudizi a istanza di parte, mentre gli articoli da 80 a 88 modificano la successiva Parte VI del codice, relativa alle impugnazioni. In particolare, la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre revocazione sia di un anno e il termine per proporre ricorso per cassazione sia di sei mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza. Ulteriori interventi riguardano il deposito dell'atto di impugnazione, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, la disciplina dell'appello e quella della revocazione.

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune modifiche alla Parte VII del codice, relativa all’interpretazione del titolo giudiziale e all’esecuzione.

Gli articoli da 92 a 94 e gli articoli 95 e 96 modificano, rispettivamente, le norme di attuazione del codice e le norme transitorie allegate al medesimo.

L’articolo 97 contiene un elenco di novelle formali al codice, prevalentemente di drafting, mentre l’articolo 98 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il senatore PAGANO (FI-BP) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, data la complessità dell'argomento.

 

Il senatore PARRINI (PD) concorda con il senatore Pagano, assicurando la propria disponibilità a indicare anche in tempi brevi un ristretto numero di esperti da convocare in audizione.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di indicare i nominativi delle persone che si intendono convocare in audizione entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 luglio.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.