Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 97 del 30/07/2019

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

97ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BORGHESI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.      

 

            La seduta inizia alle ore 11,45.

 

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  

 

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Parrini, a nome del proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

Il senatore PARRINI (PD) chiede al Presidente come intenda organizzare i lavori, sottolineando l'opportunità di prevedere una breve pausa prima della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite, già convocata per le ore 13,30. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene preferibile rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089.

 

Si associa il senatore PAGANO (FI-BP).

 

Il PRESIDENTE propone di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1437 e di iniziare l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 99, sospendendo i lavori alle ore 13 circa.

 

La Commissione conviene.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)   

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

 

Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

 

Ha quindi inizio la discussione generale.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) critica innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritenendo che non vi siano i presupposti ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Secondo i dati del Ministro dell'interno, infatti, nell'ultimo anno sono diminuiti sia gli sbarchi di migranti sia i reati connessi all'immigrazione irregolare. Inoltre, il provvedimento non risponde neanche al requisito dell'omogeneità, dal momento che reca norme in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, personale delle forze di polizia e fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Esprime perplessità sull'impostazione complessiva del provvedimento, che considera i flussi migratori solo in una logica securitaria, come del resto già avvenuto con il decreto-legge n. 113 del 2018, finendo per criminalizzare le operazioni umanitarie di soccorso in mare.

Ritiene inopportuno sottrarre al Presidente del Consiglio il compito di coordinamento in sede di emanazione del provvedimento di limitazione o divieto dell'ingresso o del transito di navi nelle acque territoriali italiane. All'articolo 1, infatti, si prevede che tale misura sia adottata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, peraltro senza il coinvolgimento del Ministro degli affari esteri, che sarebbe indispensabile - a suo avviso - per concordare con gli altri Paesi europei la riallocazione dei migranti.

Sottolinea che il provvedimento sembra avere un intento punitivo nei confronti di chiunque presti soccorso in mare, dai pescatori alle ONG, finendo per applicare alcune limitazioni persino alle navi militari italiane. Ciò risulta in contrasto con le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra, che prevede il principio di non refoulement dei rifugiati, e le norme sul diritto d'asilo, nonché con gli articoli 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Quanto all'articolo 2 del decreto-legge, ritiene eccessive le sanzioni previste a carico del comandante della nave - nonché, in solido, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione - che abbia violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Ricorda, peraltro, che le operazioni di salvataggio non consistono solo nell'attività di recupero dei naufraghi, ma si esauriscono con lo sbarco di costoro in un luogo sicuro.

Rileva criticità anche all'articolo 3, che trasferisce alle procure distrettuali la competenza sul trasporto di stranieri, qualificato in ogni caso come reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ritiene molto grave che si apportino modifiche al codice penale attraverso un decreto-legge, in particolare con riferimento alla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, estesa a nuove fattispecie. Inoltre, giudica eccessivo l'inasprimento delle pene - previste dalla legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale) e dagli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale - per le condotte criminose poste in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Considera inopportuno, inoltre, ampliare i casi di esclusione della particolare tenuità del fatto, come previsto dall'articolo 16 per i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Segnala, infine, la necessità di precisare, all'articolo 12, che le risorse del fondo per le politiche di rimpatrio devono essere destinate a finanziare le operazioni di rimpatrio volontario assistito.

Conclude riservandosi di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

 

Il senatore MALAN (FI-BP) ritiene che la situazione attuale nel Mediterraneo, dove è ormai acclarata l'attività criminosa di organizzazioni dedite al traffico di esseri umani, giustifichi l'adozione di misure rigorose quali quelle previste dal provvedimento in esame. Senza venir meno all'obbligo di salvare vite umane in pericolo, occorre in effetti prevedere misure più efficaci del mero sequestro temporaneo delle imbarcazioni che abbiano violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane.

Tuttavia, tali misure potrebbero risultare non risolutive, senza un accurato controllo delle coste, per evitare che il trasporto di migranti avvenga non più sulle navi delle ONG ma attraverso imbarcazioni più piccole e di scarsa qualità, dal cui sequestro i trafficanti non sarebbero particolarmente penalizzati.

Concorda sull'opportunità di prevedere norme specifiche a tutela delle forze dell'ordine in occasioni di manifestazioni di piazza, purché si proceda all'applicazione concreta di tali disposizioni e, quindi, all'arresto dei violenti che arrechino pericolo all'integrità delle persone e delle cose. A tale scopo, occorre indubbiamente migliorare le condizioni delle forze dell'ordine: annuncia pertanto la presentazione di emendamenti per incrementare gli organici, rinnovare i contratti in essere e migliorare l'attrezzatura in dotazione.

Segnala, infine, un refuso all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2).

 

Il senatore MIRABELLI (PD) sottolinea che il Partito democratico non condivide l'impostazione del decreto-legge all'esame, poiché esso reca misure di tipo propagandistico che non garantiranno affatto maggiore sicurezza ai cittadini italiani.

A suo avviso, infatti, l'emergenza è rappresentata dalla carenza degli organici delle forze di polizia da dislocare sul territorio per contrastare le mafie e la criminalità, soprattutto per quanto riguarda le rapine in appartamento, che destano particolare allarme nell'opinione pubblica.

Il Governo non ha mantenuto le promesse in tema di assunzioni, ancora ferme ai provvedimenti assunti dal precedente Esecutivo; nel decreto, invece, ci si limita a prevedere misure per i buoni pasto, il miglioramento e il ricambio delle divise e la riduzione di corsi di formazione.

Anche l'incremento delle pene, a suo avviso, non è sufficiente a garantire una maggiore tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Da questo punto di vista, sarebbe invece molto più proficuo, riavviare le politiche per favorire l'integrazione dei migranti, dopo lo smantellamento della rete SPRAR deciso con il decreto-legge n. 113 del 2018.

Nel complesso, il provvedimento è volto a disincentivare il salvataggio delle persone in mare, attraverso misure che colpiscono in modo significativo l'operato delle organizzazioni non governative. In realtà, le diverse inchieste giudiziarie circa i presunti legami delle organizzazioni con gli scafisti sono state archiviate o sono in via di archiviazione. In realtà, il traffico di esseri umani è gestito dalla criminalità organizzata, anche italiana, che continua a operare indisturbata, attraverso imbarcazioni più piccole che arrivano sulle coste siciliane e calabresi, spesso senza che ve ne sia notizia. Ciò dimostra la carenza di controllo del territorio e l'insufficienza delle misure adottate sotto il profilo della prevenzione e della deterrenza.

 

Il senatore GASPARRI (FI-BP) annuncia che Forza Italia presenterà alcune proposte migliorative - come del resto già avvenuto in riferimento al primo "decreto sicurezza", il decreto-legge n. 113 - finalizzate a tutelare le forze di polizia.

In particolare, ritiene necessario un diverso inquadramento della polizia locale, che dovrebbe essere maggiormente assimilata al comparto sicurezza e difesa. Sono indispensabili, inoltre, misure per migliorare le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco, la cui professionalità viene molto elogiata ma spesso non trova riscontro in provvedimenti concreti. Ricorda, altresì, che bisognerebbe provvedere al rinnovo del contratto del comparto sicurezza, già scaduto, e integrare le risorse stanziate per il riordino delle carriere, che dovrebbe essere implementato entro la fine di settembre. È altresì necessario affrontare il problema degli organici delle forze di polizia, rivedendo anche le procedure concorsuali.

Al di là di questi aspetti, da migliorare, restano alcuni problemi insoluti, che riguardano i rapporti con alcuni Paesi, in particolare con Malta, che ha ampliato la propria zona SAR (search and rescue), fino a farla corrispondere alla Flight Information Region senza avere le risorse per contrastare l'immigrazione clandestina, solo per mantenere vantaggi che quest'ultima assicura.

Decisiva è sicuramente la questione degli organici, considerato che attualmente il numero di unità è perfino inferiore alla pianta organica fissata dalla legge n. 124 del 2015, la cosiddetta riforma Madia, che - a suo avviso - aveva già determinato la dotazione di personale al di sotto del livello standard.

Auspica che il Governo rinunci a porre la fiducia sul provvedimento anche al Senato, per consentire un ampio confronto su pochi emendamenti selezionati, volti ad apportare i miglioramenti necessari. Peraltro, la copertura di tali misure, pari a un miliardo di euro, potrà essere garantita dalle risorse inutilizzate dai provvedimenti su quota 100 e reddito di cittadinanza, nonché dalle maggiori entrate recuperate attraverso la fatturazione elettronica.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

 

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile.

Ricorda che l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

La disposizione di delega consente l’adozione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice, di decreti legislativi "recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura" di cui alla disposizione di delega. Il termine per l’esercizio della delega in questione è dunque fissato al 7 ottobre 2019.

Il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi, originariamente fissato dalla disposizione di delega in due anni, è stato prorogato a tre anni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 128 del 2018. In particolare, l’esigenza di prolungare i termini per consentire modifiche al codice della giustizia contabile è stata sottolineata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l’esercizio della delega correttiva, evidenziando l’opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all’esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Lo schema di decreto in esame, composto da 98 articoli, reca novelle concernenti sia le disposizioni del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, sia le disposizioni di attuazione di cui all’allegato n. 2 del citato decreto legislativo sia, infine, le norme transitorie e di abrogazione di cui all’allegato n. 3.

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del codice di giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione e il processo contabile.

In particolare, gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono in materia di digitalizzazione e informatizzazione ed estendono al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile, se non espressamente derogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 apportano modifiche alle disposizioni concernenti gli organi; l'articolo 6 interviene in materia di giurisdizione, mentre gli articoli 7 e 8 modificano disposizioni relative alla competenza.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'astensione e ricusazione del giudice; l'articolo 11 modifica disposizioni relative al commissario ad acta e gli articoli 12 e 13 intervengono in materia di parti e difensori.

Gli articoli 14 e 15 incidono sulle norme relative agli atti processuali e gli articoli 16 e 17 su quelle relative ai provvedimenti.

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del codice.

Nello specifico, gli articoli da 18 a 33 intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale, mentre gli articoli da 34 a 41 modificano la disciplina delle azioni a tutela del credito erariale.

Relativamente alla denuncia di danno, lo schema assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di actio nullitatis proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità; con riguardo all'obbligo di denuncia, oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno; precisa l'attività del PM contabile e disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile.

Ulteriori disposizioni riguardano l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti, la disciplina dell'archiviazione nonché quella della riapertura del fascicolo.

Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività processuali di parte, viene modificata la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttorio e si interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte.

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale, con particolare riguardo al sequestro conservativo.

Gli articoli da 42 a 51 modificano la disciplina del giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. In base a queste ultime novelle, tra l'altro, si precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice e si esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria. Si specifica, inoltre, relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, che l'interesse all'intervento deve essere qualificato, al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità. Con riguardo all'udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, si specifica che, nel rito ordinario, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore a esporre per primo le ragioni delle proprie pretese.

Gli articoli 52 e 53 modificano la disciplina dei giudizi presso le sezioni riunite, mentre gli articoli 54 e 55 novellano le norme relative ad alcuni riti speciali.

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del codice, relativa al giudizio sul conto.

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la Parte IV del codice, relativa ai giudizi pensionistici. In particolare, con riferimento al giudizio di primo grado, vengono ammesse per tutti i ricorsi in materia di pensioni sia la possibilità della spedizione del ricorso mediante raccomandata sia la rilevanza del bollo dell’ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione; è soppressa la disposizione secondo cui, effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio della medesima amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere. Sono introdotte alcune modifiche relative alla fissazione dell'udienza e alla notifica del ricorso nonché alla costituzione del convenuto. Circa la trattazione della causa, è ampliato - da 10 a 30 giorni - il periodo temporale massimo intercorrente tra l'udienza e altra successiva ed è ugualmente ampliato il termine massimo che il giudice può concedere per il deposito di note difensive.

Sempre con riferimento ai giudizi pensionistici, ulteriori modifiche riguardano il reclamo al collegio contro l'ordinanza con la quale sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto.

Gli articoli da 77 a 79 modificano la Parte V del codice, relativa a specifici giudizi a istanza di parte, mentre gli articoli da 80 a 88 modificano la successiva Parte VI del codice, relativa alle impugnazioni. In particolare, la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre revocazione sia di un anno e il termine per proporre ricorso per cassazione sia di sei mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza. Ulteriori interventi riguardano il deposito dell'atto di impugnazione, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, la disciplina dell'appello e quella della revocazione.

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune modifiche alla Parte VII del codice, relativa all’interpretazione del titolo giudiziale e all’esecuzione.

Gli articoli da 92 a 94 e gli articoli 95 e 96 modificano, rispettivamente, le norme di attuazione del codice e le norme transitorie allegate al medesimo.

L’articolo 97 contiene un elenco di novelle formali al codice, prevalentemente di drafting, mentre l’articolo 98 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il senatore PAGANO (FI-BP) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, data la complessità dell'argomento.

 

Il senatore PARRINI (PD) concorda con il senatore Pagano, assicurando la propria disponibilità a indicare anche in tempi brevi un ristretto numero di esperti da convocare in audizione.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di indicare i nominativi delle persone che si intendono convocare in audizione entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 luglio.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI  

 

     Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1437 (dl 53/20919 - ordine e sicurezza pubblica), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattinata odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

 

 

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA  

 

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 31 luglio, non avrà luogo.

 

La Commissione prende atto.

 

 

 

La seduta termina alle ore 12,50.