Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 23/07/2019

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri.  -  Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1000 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

 

Il relatore GRASSI (M5S) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8 e 1.1000/9.

Invita i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/10 - altrimenti il parere è contrario - perché accolto nella sostanza dall’emendamento dei relatori con il quale si prevede che la Corte costituzionale accerti che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo.

Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.1000/11. A tale riguardo precisa che nemmeno l'articolo 138 della Costituzione prevede se una legge di revisione della Costituzione approvata con referendum possa essere rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica. Pertanto, il potere presidenziale resta formalmente intatto anche se non sarà utilizzato in concreto, salvi casi eccezionali non prevedibili a priori. Allo stesso modo, ritiene preferibile non intervenire sul potere presidenziale di rinvio di una legge di iniziativa popolare eventualmente approvata con referendum.

Il parere è contrario anche sui subemendamenti 1.1000/12, 1.1000/13, 1.1000/14 (testo 2), 1.1000/15 e 1.1000/16.

Invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/17, perché sostanzialmente accolto dall'emendamento dei relatori, altrimenti il parere è contrario. Sul subemendamento 1.1000/20, ritiene opportuna una ulteriore riflessione: pertanto, invita i proponenti a ritirarlo, per consentire di rivalutarlo per l'esame in Assemblea, ai fini di una eventuale approvazione.

Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento 1.1000/21.

 

Il sottosegretario SANTANGELO si rimette alla Commissione.

 

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/1.

 

Il senatore PARRINI (PD) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori. L'emendamento, infatti, è volto a favorire la collaborazione e il confronto tra il comitato promotore e il Parlamento, stabilendo che il testo approvato dalle Camere non sia sottoposto a referendum se le modifiche eventualmente apportate non incidono sui principi ispiratori o i contenuti essenziali della proposta d'iniziativa popolare. Tale verifica è rimessa a un organo terzo. A suo avviso, ciò evidenzia che la maggioranza in realtà intende sminuire il ruolo della democrazia rappresentativa.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea che la proposta trae spunto da un'osservazione emersa nel corso delle audizioni dei professori di diritto costituzionale, circa la necessità di chiarire l'espressione "non meramente formali", riferita alle modifiche apportate al testo d'iniziativa popolare. Tra l'altro, ritiene auspicabile la presenza di un rappresentante dei promotori alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto di legge, come proposto nel subemendamento in esame, sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

 

È posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/1.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8.

 

Il senatore VITALI (FI-BP), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.1000/9, e invita i relatori a riconsiderare il parere contrario. Ritiene, infatti, che la proposta di modifica sia coerente con i principi ispiratori della riforma, limitandosi a richiamare i limiti di materia già previsti dall’articolo 75 della Costituzione.

 

Il relatore GRASSI (M5S) conferma il parere contrario, dal momento i limiti di materia ex articolo 75, secondo comma, della Costituzione sono già compresi, seppure non esplicitamente, nella proposta dei relatori. L'unica differenza riguarda le leggi tributarie: sono ammesse, infatti, le disposizioni che incidono sulle spese e sulle entrate pubbliche, purché se ne preveda la copertura.

 

Il senatore PARRINI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, che è in linea con altre proposte di modifica a sua firma. Ritiene non convincenti le argomentazioni del relatore Grassi, poiché il testo proposto dai relatori finisce per introdurre un regime differenziato e agevolato per il referendum propositivo rispetto a quello abrogativo.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/9 è respinto.

 

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

 

Il senatore PARRINI (PD) ritiene che la formula proposta dai relatori, secondo cui la Corte costituzionale è tenuta ad accertare se la proposta d'iniziativa popolare abbia contenuto meramente abrogativo, lascia adito a diverse interpretazioni, introducendo nell'ordinamento un elemento di incertezza.

Sarebbe preferibile, invece, escludere in modo netto l'ammissibilità di disegni di legge d'iniziativa popolare aventi a oggetto l'abrogazione parziale o totale di una legge. Del resto, qualora i cittadini ritengano che una legge debba essere abrogata, possono ricorrere all'istituto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Pertanto, nel respingere l'invito del relatore a ritirare il subemendamento in esame, ne chiede la votazione.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/10 è respinto.

 

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/11.

 

Il senatore PARRINI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica in esame, ritenendo grave che - con riferimento ai disegni di legge d'iniziativa popolare - si intenda privare il Capo dello Stato del potere di rinvio alle Camere.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene che il subemendamento in esame sia meritevole di approvazione. Si rischia, infatti, di introdurre una evidente disparità, escludendo la prerogativa del Presidente della Repubblica di rinviare i progetti di legge popolari alle Camere, se sottoposti a referendum. A suo avviso, tale aspetto è suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/11 è respinto.

 

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

 

Il senatore PARRINI (PD) ribadisce la propria contrarietà alla differenziazione dei due istituti referendari, propositivo e abrogativo. A suo avviso, bisognerebbe stabilire con chiarezza che il referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, come già previsto dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. Vi è il rischio, altrimenti, che il nuovo istituto favorisca iniziative legislative finalizzate al mero conseguimento del consenso elettorale, che potrebbero anche causare disavanzi nel bilancio statale.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) segnala, in primo luogo, che le leggi tributarie hanno contenuto ben più complesso rispetto alla mera individuazione delle coperture finanziarie.

Inoltre, ritiene contraddittorio che, da un lato, si consenta la presentazione di iniziative legislative popolari capaci di incidere sul bilancio dello Stato e, dall'altro, si introducano puntuali controlli della copertura finanziaria dei progetti di legge, attribuendo tale compito addirittura alla Corte costituzionale, che - a suo avviso - non possiede le competenze tecniche necessarie per svolgere tale verifica. Ritiene peraltro incongruo che la Corte verifichi la rispondenza all'articolo 81 della Costituzione di un disegno di legge approvato da entrambe le Camere.

Auspica, quindi, una ulteriore riflessione da parte dei relatori su tali aspetti, ribadendo la necessità di parificare i due istituti referendari quanto a quorum, numero di firme e limiti di materie: saranno poi i cittadini a scegliere lo strumento più idoneo, a seconda della finalità, abrogativa o propositiva.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/12 è respinto.

 

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/13.

 

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/14 (testo 2).

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea che la procedura introdotta per l'iniziativa legislativa popolare rafforzata risulti eccessivamente complessa. Sarebbe preferibile, pertanto, semplificare i nuovi meccanismi, facendo riferimento a quelli già sperimentati per il referendum abrogativo.

Il subemendamento in esame riduce a centomila le sottoscrizioni necessarie per attivare il giudizio di ammissibilità ex ante della Corte costituzionale, al fine di rendere meno oneroso questo passaggio per il comitato promotore.

Inoltre, propone di attribuire alla Corte di Cassazione la verifica della congruenza tra il testo approvato dalle Camere e i principi ispiratori della proposta d'iniziativa popolare e alla Corte dei conti il controllo della copertura finanziaria. In questo modo, si potrebbe sollevare la Corte costituzionale di parte dei compiti che le sono stati impropriamente attribuiti con la proposta dei relatori.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia un voto di astensione.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/14 (testo 2) è respinto.

 

A seguito di distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) non accoglie l'invito del relatore a ritirare il subemendamento 1.1000/17 e insiste perché sia posto in votazione.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia un voto di astensione.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/17 è respinto.

 

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/18 e 1.1000/19.

 

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo l'invito del relatore, ritira il subemendamento 1.1000/20, con la precisazione che sarà ripresentato per l'esame in Assemblea.

 

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/21 è respinto.

 

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1000 dei relatori.

 

A seguito della precedente votazione, il PRESIDENTE  dichiara preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.96, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.248, 1.252, 1.405, 1.406, 1.458, 1.459, 1.460 e 1.461, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.40.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori, in quanto l'emendamento si limita a precisare che il quesito referendario abbia un contenuto chiaro, omogeneo e corrispondente al titolo. L'intento è favorire la comprensione delle disposizioni normative. Annuncia quindi un voto favorevole.

 

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva che, se l'intento è facilitare la comprensione della norma, la proposta di modifica dovrebbe riguardare il testo dell'iniziativa legislativa, piuttosto che il quesito referendario.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.40 è respinto.

 

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.41, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.

 

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene irragionevole la rinuncia a fissare già in questa sede il numero massimo di proposte di legge che è possibile presentare in un anno. A suo avviso, l'esercizio della democrazia partecipativa non deve ostacolare l'ordinaria attività del Parlamento, che è comunque espressione del corpo elettorale.

Osserva che la previsione di un limite di due proposte d'iniziativa popolare l'anno, come previsto dall'emendamento in esame, non stravolge di certo l'impianto del disegno di legge.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene opportuno fissare subito il numero massimo di proposte d'iniziativa popolare, evitando di rinviare a una successiva legge ordinaria. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante ai fini della funzionalità delle Camere, la cui attività già adesso è quasi totalmente assorbita dall'esame di provvedimenti d'iniziativa governativa, a danno di quelli d'iniziativa parlamentare

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.