Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 16/07/2019
Azioni disponibili
(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che sono presentati 30 subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, pubblicati in allegato.
Dichiara quindi improponibili i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14, 1.000/18 e 1.1000/19, nonché l'emendamento 1.37, poiché prevedono la costituzionalizzazione di articolazioni interne ad altri organi.
Quanto ai subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14 e 1.1000/19 e all'emendamento 1.37, precisa che l'istituzione e le funzioni dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione sono disciplinate dalla legge n. 352 del 1970. A seguito di tali proposte di modifica, diventerebbe l'unica articolazione della Suprema Corte sottratta alla disciplina della legge ordinaria. Non sono invece state dichiarate improponibili le proposte che attribuiscono ulteriori funzioni alla Corte di Cassazione in quanto tale, organo previsto dalla Costituzione.
Il subemendamento 1.1000/18 mira invece a costituzionalizzare la Ragioneria generale dello Stato, articolazione interna al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, al pari degli altri Dicasteri, è stato istituito dalla legge sulla base della riserva di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione.
Il relatore GRASSI (M5S) si sofferma sulle principali tematiche affrontate nelle proposte di modifica, illustrando sinteticamente le ragioni del parere contrario.
Sottolinea, in primo luogo, che numerosi emendamenti e subemendamenti prevedono di non procedere all’indizione del referendum qualora le Camere approvino un testo che si basa sui "principi ispiratori" e i "contenuti normativi essenziali" della proposta di iniziativa popolare presentata, mentre il testo proposto dai relatori prevede che non si dia luogo a referendum quando le modifiche sono "formali o di coordinamento". Ritiene che la valutazione dei "principi ispiratori" e dei "contenuti normativi essenziali" della proposta - da demandare, peraltro, ad un organo terzo - introduca elementi di incertezza nel dialogo tra comitato promotore e Parlamento implicando di fatto un giudizio di merito. A suo avviso, è preferibile invece lasciare al comitato promotore la valutazione se accettare la proposta parlamentare, in modo da garantire che la soluzione normativa prescelta sia quella che ha maggiori possibilità di ottenere il consenso popolare. Negli emendamenti, invece, questa valutazione è sottratta alla interlocuzione tra Parlamento e comitato promotore e affidata ad un organo giurisdizionale. In tal modo, si rischia di alterare la dialettica tra le forze politiche e il comitato promotore e di politicizzare la natura dell’organo giurisdizionale chiamato a esercitare quella funzione.
Alcuni emendamenti, poi, prevedono di includere tra i limiti di ammissibilità del referendum propositivo le materie escluse dal referendum abrogativo ex articolo 75 della Costituzione, che comprende anche la materia tributaria. Sottolinea che tale materia non viene contemplata con riferimento al nuovo istituto, perché si prevede che i promotori si facciano carico di provvedere alle relative coperture. Includendo la materia tributaria tra i limiti del nuovo articolo 71 della Costituzione, si introdurrebbe una limitazione troppo estesa, in quanto le disposizioni tributarie possono incidere trasversalmente su tutte le materie. Per questa ragione, tra i limiti di ammissibilità è incluso il riferimento all'obbligo di individuare le coperture finanziarie, che devono rispondere al requisito dell’omogeneità per essere ammissibili e devono essere controllate dalla Corte costituzionale. A tale riguardo, precisa che la Corte già effettua un analogo controllo nei giudizi di legittimità promossi dallo Stato nei confronti delle leggi regionali.
Inoltre, il referendum è escluso in materia di bilancio, trattandosi di legge per la quale l’iniziativa è "riservata" al Governo ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. È altresì esclusa la materia dell'amnistia e dell'indulto, in quanto la legge che li concede deve essere deliberata con una maggioranza speciale. Ricorda, inoltre, che la materia dei trattati internazionali è esclusa, perché la legge che ne autorizza la ratifica "presuppone accordi" e per tale fattispecie è esplicitamente esclusa l’ammissibilità del referendum propositivo.
Sottolinea, quindi, che il richiamo al rispetto delle norme costituzionali consente di far riferimento sia alla Costituzione che alle leggi costituzionali e di escludere che il limite possa essere ristretto ai soli principi costituzionali che presidiano, tra le altre, materie rilevanti come quella penale. Il timore che eventuali referendum propositivi in materia penale possano incidere su diritti e libertà fondamentali, oltre quanto la Costituzione consenta, risulta a suo avviso infondato, posto che tutti i principi che connotano la materia penale hanno il loro fondamento proprio nella Costituzione. Escludere in toto la materia penale comporterebbe un divieto troppo esteso: come la materia tributaria, anche quella penale può toccare trasversalmente numerosi ambiti materiali. Si tratta essenzialmente, più che di una materia in senso stretto, di una tecnica legislativa attraverso la quale vengono sanzionati comportamenti vietati ovvero, viceversa, qualora si intenda legalizzare un comportamento vietato, vengono soppresse pene già previste. Tale materia peraltro non costituisce un limite neanche al referendum abrogativo e, anzi, i più noti referendum abrogativi hanno riguardato proprio la materia penale. Basti ricordare i referendum sull’aborto, sulla legalizzazione delle droghe leggere e sull'abolizione dell’ergastolo.
Per quanto concerne la procedura penale, il referendum propositivo in tale materia non potrà comportare rischi per l’ordinamento in quanto soggetto al controllo di ammissibilità che richiede il rispetto dell’intera Costituzione.
Alcuni emendamenti prevedono che il referendum propositivo non sia ammissibile se la proposta di iniziativa popolare incide sulle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, quali ad esempio la libertà personale e la libertà di riunione e di associazione. Osserva, tuttavia, che anche in questo caso il referendum propositivo non potrà comportare rischi per l’ordinamento, in quanto soggetto al controllo preventivo di costituzionalità.
Numerose proposte emendative hanno come oggetto l’introduzione di ulteriori ed eterogenei limiti di materia, che tuttavia risultano non possono essere accolti, in quanto la presenza di un parametro di ammissibilità esteso alle norme costituzionali garantisce, in ogni caso, il rispetto dei principi costituzionali.
Ritiene condivisibile l'obiettivo di impedire che un numero eccessivo di proposte popolari possa causare un "ingolfamento" dei lavori parlamentari. Si tratta tuttavia di una problematica complessa, come dimostra la pluralità di soluzioni tecniche proposte dagli emendamenti. Ritiene che la scelta più ragionevole sia quella contenuta nell’emendamento dei relatori 1.2000, che rinvia alla legge di attuazione del referendum l'individuazione e la disciplina del numero massimo di proposte di legge contestualmente pendenti presso le Camere e per le quali decorre il periodo di 18 mesi. Si potrebbe anche stabilire che, raggiunto quel numero, non si consenta la presentazione di ulteriori proposte popolari fino a quando le Camere non provvedano a licenziarne una. In questo modo, si garantirebbe anche che non arrivino al voto troppi referendum contestualmente.
Infine, ritiene opportuno rinviare alla legge attuativa sia la disciplina della procedura per la raccolta delle firme, compresa la documentazione necessaria per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, sia la questione dei termini per l'apposizione delle sottoscrizioni. Si tratta, infatti, di una normativa di dettaglio che riguarda profili essenzialmente tecnici che non possono essere inseriti in Costituzione.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si pronuncia sui due ordini del giorno nonché sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1089/1/1, invita i proponenti a modificare il dispositivo, nel senso di impegnare il Governo «a far sì che si preveda» - in luogo di «prevedere» - il supporto di «idonei organi tecnici» per la verifica dell'obbligo di copertura dei disegni di legge d'iniziativa popolare, eliminando il riferimento espresso all'Ufficio parlamentare di bilancio.
Anche con riferimento all'ordine del giorno G/1089/2/1, invita i proponenti a sostituire, nel dispositivo, le parole «farsi promotore» con le altre «a far sì che si realizzi».
Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.10 e 1.11 (testo 2), in quanto accolti nella sostanza dalla riformulazione dei relatori.
Il parere è favorevole, invece, sugli emendamenti identici 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), come anche sull'emendamento 1.90 (testo 2).
Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.111 e 1.248, in quanto sostanzialmente accolti dagli emendamenti dei relatori. Tra l'altro, nel caso dell'emendamento 1.248, che stabilisce l'inammissibilità del referendum se la proposta di legge ha a oggetto l'abrogazione parziale o totale di una legge, ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori, con la quale si prescrive che la proposta non deve avere contenuto meramente abrogativo.
Infine, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.405 e 1.406, anch'essi sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 1.1000 dei relatori.
Si riserva quindi di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, mentre sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 il parere è contrario.
Il ministro FRACCARO, sugli ordini del giorno e sugli emendamenti all'esame, si rimette alla Commissione.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), accogliendo l'invito del relatore, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/1089/1/1, pubblicato in allegato. Ricorda, tuttavia, che l'intento dell'atto di indirizzo era quello di non attribuire alla Corte costituzionale ulteriori compiti, peraltro estranei alle sue competenze istituzionali, investendo un organo tecnico quale l'Ufficio parlamentare di bilancio.
In considerazione dei rilievi del Presidente sul subemendamento 1.1000/14, chiede di poterlo riformulare in un testo 2, sopprimendo il riferimento all'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione.
Il PRESIDENTE acconsente alla presentazione del subemendamento 1.1000/14 (testo 2), preannunciando che in questi termini sarà considerato proponibile.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) presenta quindi il subemendamento 1.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito del relatore, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/1089/2/1, pubblicato in allegato.
Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono approvati gli ordini del giorno G/1089/1/1 (testo 2) e G/1089/2/1 (testo 2).
L'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.
Il senatore VITALI (FI-BP) sottolinea che l'emendamento è volto a sopprimere l'articolo 1 e quindi l'introduzione del nuovo istituto. Ribadisce, infatti, che la riforma costituzionale in esame, insieme alla riduzione del numero dei parlamentari, altera l'equilibrio del sistema democratico, a danno della democrazia rappresentativa. Si dà così la possibilità a lobby organizzate di incidere sull'agenda del Parlamento, le cui prerogative finirebbero compresse tra l'iniziativa legislativa popolare e quella governativa. Dà comunque atto ai relatori di aver cercato di migliorare il testo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.
Il senatore PARRINI (PD) precisa che l'emendamento riflette il giudizio critico del PD sulla riforma costituzionale, per le ragioni già espresse nel corso del dibattito. Si propongono, in ogni caso, alcuni correttivi, quali l'aumento del numero di firme necessario per la presentazione dei disegni di legge popolare e la fissazione nei Regolamenti parlamentari di tempi, forme e limiti di discussione e deliberazione di tali progetti.
Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.
Il senatore PARRINI (PD) osserva che l'emendamento in esame è volto a precisare il termine di diciotto mesi per la discussione e deliberazione conclusiva sui progetti di legge d'iniziativa popolare.
Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.
Il senatore VITALI (FI-BP) invita a riconsiderare la proposta di modifica in esame, che - insieme all'emendamento 1.7 - intende modificare le modalità di presentazione e approvazione della legge d'iniziativa popolare, nonché di richiesta del referendum, per un opportuno bilanciamento tra gli strumenti della democrazia diretta e quelli della democrazia rappresentativa.
Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.
In assenza del proponente, il senatore VITALI (FI-BP) fa proprio l'emendamento 1.6 che, posto ai voti, è respinto.
È altresì respinto l'emendamento 1.7.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.10 e 1.8 (testo 2).
Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) ritira l'emendamento 1.11 (testo 2).
Sono quindi posti ai voti gli emendamenti identici 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), che risultano approvati.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.14 e 1.15.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene opportuno aumentare a un milione il numero di firme necessarie per la procedura rinforzata. Per i gruppi di interesse organizzati, infatti, sarebbe troppo facile raccogliere cinquecentomila firme e condizionare l'attività del Parlamento.
Del resto, occorre considerare che, nel corso di una legislatura, non si riesce a iniziare l'esame di numerosi progetti di legge non solo d'iniziativa popolare, ma nemmeno di iniziativa parlamentare.
Auspica che i relatori intendano mostrare una maggiore disponibilità nei confronti delle proposte di modifica delle opposizioni.
Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) rileva il rischio di un'alterazione degli equilibri istituzionali, soprattutto qualora si intenda prevedere requisiti meno stringenti per l'istituto del referendum propositivo che finisce invece per incidere in modo più significativo sull'ordinamento, rispetto al referendum abrogativo.
Occorre considerare, del resto, la differente situazione sociale dell'Italia del 1947, quando l'Assemblea costituente decise di fissare in cinquecentomila il numero di firme necessarie per il referendum ex articolo 75 della Costituzione. Infatti, attualmente, ci sono circa 60 milioni abitanti e gli strumenti di comunicazione e di informazione di massa consentono di raccogliere agevolmente le firme richieste. Per questo motivo, sarebbe opportuno elevare quel numero almeno a un milione.
Il senatore PARRINI (PD) dichiara che voterà a favore degli emendamenti in esame, anticipando che anche l'emendamento 1.17, a sua prima firma, prevede comunque un aumento a settecentomila delle sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa legislativa popolare qualificata.
Secondo il testo proposto dai relatori, infatti, si delinea uno schema nel quale è più agevole il ricorso al referendum propositivo rispetto a quello abrogativo, considerato che è richiesto lo stesso numero di sottoscrizioni, ma per il nuovo istituto è previsto un quorum deliberativo limitato a un quarto degli aventi diritto al voto.
A suo avviso, tali disposizioni finiranno per avere un effetto dirompente sull'istituto del referendum abrogativo, che tanta parte ha avuto nella storia istituzionale italiana, condannandolo all'irrilevanza.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, concordando con le considerazioni del senatore Quagliariello sulla maggiore possibilità, rispetto al passato, di raccogliere il numero di sottoscrizioni richieste.
Pur condividendo l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il nuovo strumento di partecipazione diretta, ritiene indispensabile un'equiparazione dei requisiti richiesti per il referendum propositivo e per quello abrogativo, al fine di evitare di privilegiare il primo ed esautorare indirettamente il secondo. A suo avviso, saranno i cittadini a dover scegliere di volta in volta tra i due istituti, a seconda della rispettiva efficacia.
Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene che le modifiche costituzionali proposte dalla maggioranza, in particolare quella in esame e la riduzione del numero dei parlamentari, finiscano per alterare gli equilibri dell'architettura costituzionale del Paese, tra l'altro in assenza di un dibattito pubblico. Del resto, l'introduzione di modifiche puntuali della Carta costituzionale rende difficile la comprensione del quadro complessivo.
A suo avviso, vi sono gravi rischi per la libertà e la democrazia, se si riducono gli spazi della rappresentanza, a vantaggio di strumenti di democrazia diretta che si avvalgono della rete. Pertanto, voterà a favore degli emendamenti in esame, così come dei successivi, volti ad aumentare il numero di sottoscrizioni richieste
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene che il numero di sottoscrizioni necessarie per il referendum propositivo sia un aspetto marginale, a fronte del limite di tempo necessario per la raccolta delle firme.
Il relatore GRASSI (M5S) sottolinea che, nell'Assemblea costituente, l'iniziativa legislativa popolare fu oggetto di un ampio dibattito. Ricorda, a tale proposito, che Costantino Mortati, esponente della Democrazia cristiana, di cui riprende un intervento, riteneva che tale istituto fosse opportuno allo scopo di limitare l'arbitrio della maggioranza, che non sempre è espressione della volontà popolare.
Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.14 e 1.15 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.16.
Il senatore VITALI (FI-BP), replicando anche al relatore Augussori, ritiene preferibile modificare il numero delle sottoscrizioni dell'iniziativa popolare qualificata, aumentandolo a ottocentomila, come previsto dall'emendamento in esame, piuttosto che i tempi per la loro raccolta. Solo in questo modo, infatti, si potrà verificare l'effettiva volontà di partecipazione dei cittadini.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ribadisce la necessità di allineare il quorum per i due tipi di referendum, abrogativo e propositivo, come peraltro era previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, elevando al contempo il numero di firme necessario per la loro richiesta. Si eviterebbe così, a suo avviso, di svilire il ruolo della democrazia rappresentativa.
Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) riconosce la necessità, per la democrazia rappresentativa, di innovarsi, al mutare delle condizioni sociali e storiche, che hanno inciso in particolare sulla velocità del processo politico.
Nel replicare al relatore Grassi, ricorda che alcuni degli orientamenti emersi nell'Assemblea costituente si modificarono successivamente, con l'avvento della guerra fredda e la cacciata del Partito comunista dal Governo.
A suo avviso, il referendum propositivo è condivisibile, purché non impatti in modo eccessivo sull'ordinamento, togliendo spazio e rilevanza al referendum abrogativo, anche perché vi è il rischio che sia utilizzato in modo spregiudicato da lobby organizzate e gruppi di potere.
Pertanto, sarebbe opportuno intervenire sul numero delle sottoscrizioni, sui limiti di materia e sul quorum per la validità della consultazione referendaria. Chiede un'apertura al confronto da parte della maggioranza su questi aspetti.
Il senatore PARRINI (PD), con riferimento alle considerazioni del relatore Grassi, ricorda che l'onorevole Mortati era esponente di un partito che poi ostacolò per molti anni, fino al 1970, il ricorso allo strumento referendario.
Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.
Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.17 e 1.18 sono respinti.
A seguito di distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.24.
Il senatore VITALI (FI-BP) chiede ai relatori di riconsiderare il parere sull'emendamento in esame, ritenendo necessaria la precisazione che per non dar corso al referendum la proposta di legge debba essere esaminata e successivamente posta in votazione.
Anche il senatore PARRINI (PD) ritiene che la formulazione proposta con l'emendamento 1.24 sia più corretta, anche al fine di garantire un maggiore approfondimento da parte delle Camere.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) conferma il parere contrario, in quanto con l'emendamento in esame, sarebbe sufficiente respingere la proposta entro diciotto mesi per non dare luogo al referendum.
Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.25, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.26.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene opportuno prevedere un termine più ampio - fino a 36 mesi - per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare, anche per non condizionare in modo eccessivo l'attività del Parlamento.
Posto ai voti, l'emendamento 1.26 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.27, che risulta respinto.
Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.28 e 1.29.
Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.30 e 1.31.
Il senatore VITALI (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente di tenere conto che è ormai imminente l'avvio della seduta dell'Assemblea.
Il PRESIDENTE fa presente che è possibile proseguire fino alle ore 16,25, dato che l'Assemblea si riunirà alle ore 16,30.
Il senatore PARRINI (PD) propone di concludere i lavori alle ore 16,15.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di sospendere l'esame del disegno di legge costituzionale in titolo dopo la votazione dell'emendamento 1.36.
Il PRESIDENTE accoglie la proposta del relatore, su cui conviene la Commissione.
Si riprende, quindi, la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.35.
Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) ritiene inopportuno limitare le prerogative del Parlamento, che, con l'attuale formulazione del testo, sostanzialmente può solo accogliere o respingere la proposta del comitato promotore. A suo avviso, sarebbe opportuno sottoporre a referendum, sia la proposta presentata dagli elettori sia quella approvata dalla Camere.
Posto ai voti, l'emendamento 1.35 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.36.
Il senatore PARRINI (PD) ritiene che dovrebbe essere consentito al Parlamento di apportare correttivi alla proposta d'iniziativa popolare senza dar luogo al referendum. L'indisponibilità della maggioranza ad accogliere modifiche a suo avviso ragionevoli, come quella indicata dall'emendamento in esame, lascia prefigurare una deriva plebiscitaria rischiosa per la democrazia.
Posto ai voti, l'emendamento 1.36 è respinto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.