Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 16/07/2019

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1089

 

G/1089/1/1 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

        premesso che:

            il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa popolare e di referendum prevede, al nuovo comma quarto dell'articolo 71, la inammissibilità della richiesta referendaria qualora la proposta di iniziative popolare, non provveda «ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi»;

            il giudizio di ammissibilità ex ante è effettuato dalla Corte Costituzionale, prima della presentazione della proposta alle Camere, che deve verificare il rispetto dell'obbligo di copertura ai sensi della 81 della C, ovvero la corretta determinazione degli oneri derivanti da ciascuna norma, in termini sia quantitativi che qualitativi, spesa corrente o di capitale, e temporali, esercizi finanziari in cui si manifestano gli oneri;

            viene demandata alla legge ordinaria l'attuazione delle nuove disposizioni e in particolare le modalità di verifica dei mezzi per far fronte alla copertura soprattutto in relazione al loro eventuale aggiornamento necessario al termine dei 18 mesi, occorrenti alle camere per approvare il progetto di legge di iniziativa popolare, per indire il referendum;

        impegna il Governo:

            a far sì che si preveda, sia in sede di vaglio preventivo della Corte Costituzionale, di verifica del rispetto dell'obbligo di copertura, che in sede di aggiornamento, il supporto di idonei organi tecnici.

G/1089/2/1 (testo 2) (già em. 2.0.1)

Pirovano, Calderoli, Saponara

Il Senato,

  in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum,

      considerato che:

  il disegno di legge costituzionale in esame apporta modificazioni all'articolo 71 della Costituzione, al fine di introdurre l'istituto del referendum propositivo, nel quadro dell'iniziativa legislativa popolare da parte di cinquecentomila elettori;

   l'articolo 71 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in esame, prevede che su una proposta di legge presentata alle Camere da almeno cinquecentomila elettori, non approvata dalle medesime entro diciotto mesi dalla sua presentazione o approvata con modifiche non meramente formali, sia indetto un referendum per deliberarne l'approvazione;

   l'articolo 71 prevede altresì che la proposta sottoposta a referendum si consideri approvata qualora ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto;

                 impegna il Governo:

a far sì che si realizzi un intervento di revisione costituzionale che apporti modificazioni all'articolo 132 della Costituzione, in tema mutamento delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali al fine di prevedere che la proposta si consideri favorevolmente accolta qualora il referendum popolare sia approvato a maggioranza dei voti validamente espressi dalle popolazioni interessate, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Art. 1

1.1000/1

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto. Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata.''».

        Conseguentemente:

        al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            - al secondo comma, sopprimere la lettera a);

            - al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/2

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata.».

        Conseguentemente:

        al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            - al secondo comma sopprimere la lettera a);

            - al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/3

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata''.».

        Conseguentemente:

        al capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

            - al secondo comma, sopprimere la lettera a);

            - al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/4

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: ''con modifiche non meramente formali'' con le seguenti: ''con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta''».

        Conseguentemente:

        al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            - al secondo comma sopprimere la lettera a);

            - al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/5

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: ''con modifiche non meramente formali'' con le seguenti: ''con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta''».

        Conseguentemente:

        al capoverso «Art. 1-bis.», secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) se le modifiche introdotte dalle Camere non incidono sui principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata;».

1.1000/6

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo capoverso, sostituire le parole: ''modifiche non meramente formali'' con le seguenti: '' modifiche ai principi ispiratori della proposta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti''».

1.1000/7

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1» sopprimere dalla lettera b) fino alla fine dell'emendamento.

1.1000/8

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) sostituire il secondo capoverso, con il seguente: ''Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non ha contenuto omogeneo, se riguarda le materie di cui al secondo comma dell'articolo 75, la tutela delle minoranze, la materia penale, le leggi che danno attuazione alle intese con le confessioni religiose acattoliche e le leggi ordinarie sulle modificazioni territoriali che richiedono il consenso o la consultazione delle popolazioni interessate. Il referendum è ammissibile se la proposta riguarda un trattato siglato ma non ancora ratificato''».

1.1000/9

Quagliariello

All'emendamento 1.1000, al primo capoverso, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) al secondo capoverso dopo le parole: ''non rispetta la Costituzione,'' inserire le seguenti: ''se proposto sulle materie già escluse dall'articolo 75 della Costituzione, secondo comma,''».

1.1000/10

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha ad oggetto l'abrogazione, parziale o totale, di una legge''».

        Conseguentemente al capoverso «Art. 1-bis», al primo comma sopprimere le parole: «che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e».

1.1000/11

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: ''Dopo lo svolgimento del referendum il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione della legge approvata con referendum o approvata dalle Camere, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata''».

1.1000/12

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell'emendamento con  le seguenti: «Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali''».

1.1000/13

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente » fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio''».

1.1000/14

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il seguente:

    -    «Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        ''Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

        Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica che la proposta approvata non abbia apportato modifiche ai princìpi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti e dichiara che non si fa luogo a referendum.

        Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

        Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

        Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte dei Conti verifica l'idoneità delle coperture finanziane ed eventualmente assegna ai promotori un termine per riformularle.

        In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indicati, non si dà luogo al referendum.

        Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione''».

1.1000/14 (testo 2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il seguente:

    -    «Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        ''Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

        Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, la Corte di Cassazione verifica che la proposta approvata non abbia apportato modifiche ai princìpi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti e dichiara che non si fa luogo a referendum.

        Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

        Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

        Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte dei Conti verifica l'idoneità delle coperture finanziane ed eventualmente assegna ai promotori un termine per riformularle.

        In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indicati, non si dà luogo al referendum.

        Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione''».

1.1000/15

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centomila firme».

1.1000/16

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centocinquantamila firme».

1.1000/17

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «meramente abrogativo» con le seguenti: «esclusivamente abrogativo».

1.1000/18

Zanda, Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1-bis.», dopo il terzo comma inserire il seguente: «La Corte costituzionale, ai fini della verifica dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri e in relazione al loro eventuale adeguamento, nell'ambito dei giudizi di cui al primo comma, al secondo comma, lettera b) e al terzo comma, lettere b) e c) del presente articolo, acquisisce entro trenta giorni il parere della Ragioneria generale dello Stato».

1.1000/19

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il quarto comma, con il seguente:

        «L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo approvato dalle Camere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione, abbia apportato modifiche ai principi ispiratori del testo originario e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della proposta di iniziativa popolare presentata».

1.1000/20

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

            1) All'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis, dopo il sesto comma inserire il seguente:

        «Nei giudizi di cui al primo comma del presente articolo è ammissibile l'intervento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

            2) All'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis, al settimo comma dopo le parole: «Le modalità dei giudizi» inserire le seguenti: «e di intervento».

1.1000/21

Parrini, Faraone, Ferrari

Al emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme'';».

1.1000

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «non meramente formali,»
  2. al secondo capoverso sostituire le parole: «, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e» con la seguente: «o».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il  seguente:

        «Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.
Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:
a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
b)se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.
Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

  1. in caso di inutile decorso del termine;
  2. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
  3. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

     Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a referendum e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

    Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

     Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

    Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000/1

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.2000, dopo il capoverso: «Al comma 1», inserire il seguente:

        «Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire i seguenti:

        ''La proposta è sottoposta a referendum nell'ultimo anno della legislatura.

        Nel caso in cui la legge di iniziativa popolare sia presentata negli ultimi diciotto mesi della legislatura e le Camere non l'approvino prima del loro scioglimento, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione delle nuove Camere. In caso di scioglimento anticipato delle Camere antecedente alla data fissata per lo svolgimento del referendum nell'ultimo anno della legislatura, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione delle nuove Camere.''».

        Conseguentemente, al capoverso: «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:

            «d) alla fissazione della data per lo svolgimento dei referendum sulle proposte di iniziava popolare nell'ultimo anno della legislatura;

            d-bis) all'interruzione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere e al decorso del nuovo termine di diciotto mesi, in modo di assicurare alle Camere elette dopo lo scioglimento un tempo per l'esame e l'approvazione del progetto conforme al dettato dell'articolo 71, terzo comma, della Costituzione;».

1.2000/2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità di presentare un numero massimo di una proposta all'anno e di due a legislatura nonché il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più di una proposta all'anno,»:

            2) sopprimere la lettera e).

1.2000/3

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono essere, in ogni caso, superiori a due».

1.2000/4

Parrini, Faraone, Ferrari

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al numero massimo annuo, comunque non superiore a due, delle proposte che possono essere presentate all'esame delle Camere».

1.2000/5

Parrini, Faraone, Ferrari, Cerno

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al numero massimo annuo delle proposte che possono essere presentate all'esame delle Camere».

1.2000/6

Parrini, Faraone, Ferrari

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al divieto di presentare per ciascun anno solare, più di una proposta di legge popolare se avanzata dallo stesso comitato promotore».

1.2000/7

Parrini, Faraone, Ferrari

All' emendamento 1. 2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare;».

1.2000/8

Parrini, Faraone, Ferrari

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura;».

1.2000/9

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al divieto della concorrente presentazione di più proposte popolari;».

1.2000

I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

            a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

            b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

            c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

            d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

            e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente».