Legislatura 18ª - Dossier n. 121
Azioni disponibili
Contenuto del disegno di legge
L'Atto Senato n. 1200
Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, già esaminato dalla Camera dei deputati ed approvato senza modifiche dalla Commissione giustizia del Senato, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.
La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma);
Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:
- che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta (articolo 1).
Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, co. 2, lett.a), n. da 1 a 6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza;
- che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (articolo 2).
Viene a tal fine inserito nell'art. 362 c.p.p., relativo all'assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere;
- che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).
Viene a tal fine integrato il contenuto dell'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).
L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-bis c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).
L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:
- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.
I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.
L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.
L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.
La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:
- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Il nuovo articolo 558-bis c.p. reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena:
- è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
- è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
E' opportuno ricordare che sono attualmente all'esame della Commissione giustizia i disegni di legge nn. 174 (Ginetti e altri) e 662 (Pucciarelli e altri), i quali introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.
L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio (vedi infra) e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.
Le risorse sono così ripartite:
- 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Deve essere assicurato che almeno il 70 percento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia utilizzata per finanziare gli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti (lett. a);
- 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono destinati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Ad esse si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La legge n.10 del 2011 all’art.1 comma 6-sexies ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi: il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99. Successivamente con l’art. 14 della legge n. 122 del 2016 il Fondo è stato destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. La legge n. 4 del 2018, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, poi, è intervenuta sul Fondo incrementandone la dotazione di due milioni di euro annui a partire dal 2017. L'articolo 11 della legge del 2018, nella sua formulazione vigente, precisa che tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse erano demandati ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 16 maggio 2018. Da ultimo il comma 492 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - senza apportare modifiche all'articolo 11 della legge n. 4 del 2018- ha incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di rotazione destinando 2 milioni di euro all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa e 3 milioni di euro a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.
L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 612-bis) prevedendo:
- l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.
Si ricorda che l'art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (primo comma). Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 (secondo comma).
- una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà.
Si ricorda che attualmente, in base all'art. 61, primo comma, n. 11-quinquies tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza. Per coordinamento, dunque, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti;
- l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.
Si ricorda che l'art. 612-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (primo comma). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma); la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (quarto comma).
- l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.
Viene a tal fine modificato l'art. 4 del Codice antimafia (d.lgs n. 159 del 2011) che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori. Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.
- che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.
L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del c.d. revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter c.p., rubricato " Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.
L'articolo 612-ter c.p. punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito- di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La disposizione si propone di punire la condotta degli eventuali “condivisori” delle immagini diffuse dall’autore del reato. A ben vedere, infatti, ciò che rende il revenge porn tanto più grave e pericoloso è, infatti, la eventuale condivisione che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Con riguardo a tale previsione si segnala la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.
La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.
In particolare la pena è aggravata:
- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà).
Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale. La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d'ufficio.
È opportuno ricordare che sono attualmente all'esame della Commissione giustizia i disegni di legge nn. 1076 (Evangelista e altri) e 1134 (Aimi e altri), i quali introducono analoghe fattispecie nel codice penale.
L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.
In particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso:
- di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne.
La disposizione, nella sua formulazione vigente, punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.
La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato.
La lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114(1) , concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.
L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.
Attualmente, infatti, l'art. 583 c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime, tra le quali è inserita la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso e a tale ipotesi equipara anche la malattia insanabile, la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto o mutilazione permanente.
La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-quinquies c.p., dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma).
Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.
Il provvedimento, inoltre:
- interviene sull'art. 576 c.p. per prevedere l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso.
L'art. 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2);
- per coordinamento, sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime (comma 3);
- interviene sull'art. 585 c.p., per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).
L'art. 585 c.p. richiama le circostanze elencate dagli articoli 576 e 577 c.p.: in particolare, l'art.576 individua aggravanti quando il fatto è commesso col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
L'art. 577, invece, contempla l'aggravante del fatto commesso nell'ambito di una relazione personale (v.sopra), col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso, con premeditazione, col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
- modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1- quater).
Inoltre, si prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1- quinquies). Il provvedimento, dunque, riconduce alla disciplina della concessione dei benefici penitenziari per i condannati per reati sessuali in danno di minori il nuovo delitto di cui all'art. 583-quinquies commesso in danno di minori.
L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).
In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1).
Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):
- sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;
- prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);
- rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).
L'articolo 13 inoltre:
- modifica il delitto di atti sessuali con minorenne (comma 3), di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo.
- interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;
- modifica l'art. 609-septies c.p. (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, numero 5). E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;
- modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: all' attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».
L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.
Gli ulteriori commi dell'articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.
In particolare, la riforma:
- modifica l'art. 90-bis c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato;
- modifica l'art. 190-bis c.p.p., che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.
Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.
La disposizione:
- modifica l'art. 90-ter c.p.p. per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (v. reati di cui all'art. 1) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione;
- modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter c.p.p., per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'art. 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 2013;
- interviene sull'art. 282-quater c.p.p. per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;
- modifica l'art. 299 c.p.p., per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa;
- modifica l'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.
L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.
Il comma 2-bis prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati: l'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) e lo stalking (art. 612-bis c.p).
L'articolo 16 aggiunge ai reati su citati anche il nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter c.p.
L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'art. 12, v. sopra), intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).
L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
L'articolo 19 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia
L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.
L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.
L'esame in Commissione
La Commissione giustizia ha avviato, il 7 maggio u.s., l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo (che è stato nel corso dei lavori adottato come testo base), congiuntamente alle proposte n. 174 e 229, di iniziativa della senatrice Ginetti ed altri; n. 295, di iniziativa della senatrice Giammanco ed altri; n. 335, di iniziativa del senatore Bertacco ed altri; n. 548, di iniziativa della senatrice Fedeli ed altri e n. 662, di iniziativa della senatrice Pucciarelli ed altri.
Su richiesta di un quinto dei componenti è stata successivamente richiesta la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. L'esame dei provvedimenti è quindi proceduto in sede referente e si è concluso, il 9 luglio u.s., con l'approvazione del disegno di legge n. 1200, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati.
Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali.
Sono stati, in particolare, ascoltati i rappresentanti del Movimento femminile per la parità genitoriale; dell'Unione delle Camere penali; della Società Morrigan; dei principali sindacati; del Telefono rosa; dell'Unione Donne in Italia; del Centro di Ascolto uomini Maltrattanti; della Associazione DIRE – Donne in Rete contro la Violenza; dell'Associazione Genitori Separati Dai Figli; dell'Associazione italiana studio prevenzione analisi crimini (AISPAC); dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA); del Consiglio nazionale forense; del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; del Consiglio dell'ordine dei medici di Roma; nonché la dottoressa Maria Monteleone, Procuratore aggiunto Tribunale di Roma e la dottoressa Lucia Russo, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna.
1) La disposizione in commento prevede due circostanze attenuanti. La prima opera nel caso in cui l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; la seconda è prevista a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità mentale.