Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 93 del 09/07/2019
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1089
Art. 1
1.1000
I Relatori
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «non meramente formali,»
- al secondo capoverso sostituire le parole: «, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e» con la seguente: «o».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.
Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:
a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
b)se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.
Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:
- in caso di inutile decorso del termine;
- se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.
Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a referendum e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.
Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.
Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.
Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».
1.2000
I Relatori
Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :
«Art.3-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:
a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;
b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;
c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;
d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;
e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.».
1.8 (testo 2)
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge», aggiungere le seguenti: «redatta in articoli»
1.11 (testo 2)
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge» aggiungere la seguente: «ordinaria e redatta in articoli»
1.12 (testo 2)
Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole:«una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»
1.13 (testo 2)
Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»
1.90 (testo 2)
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione» con le seguenti: «La proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali,»
1.92 (testo 2)
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta», inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione,»