Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 90 del 03/07/2019
Azioni disponibili
(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
Il senatore PARRINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica che per le ore 12 è prevista una riunione del Gruppo del Partito democratico. Chiede pertanto se sia possibile rinviare alla seduta pomeridiana ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, nel caso che non fosse possibile concluderli nel corso della seduta antimeridiana.
Il senatore PAGANO (FI-BP) aderisce alla richiesta del senatore Parrini.
Anche la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) e il relatore GRASSI (M5S) convengono.
Il PRESIDENTE assicura che la seduta antimeridiana si concluderà in tempo per consentire ai senatori del Partito democratico di partecipare alla riunione del loro Gruppo. Qualora fosse necessario, la fase della illustrazione degli emendamenti potrà proseguire nella seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 17.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di anticipare eventualmente l'orario della seduta.
Il PRESIDENTE, nel convenire con il relatore Augussori, propone di anticipare il seguito dell'esame del disegno di legge alla prima seduta pomeridiana, ove necessario, al termine delle audizioni previste per l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, che avranno inizio alle ore 14,30.
La Commissione conviene.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea, preliminarmente, che molti degli emendamenti a sua firma recepiscono i rilievi formulati dagli esperti di diritto costituzionale nel corso delle audizioni informali.
Con riferimento all'articolo 1, illustra, innanzitutto, l'emendamento 1.12, volto a precisare che l'iniziativa legislativa rinforzata può riguardare solo disegni di legge ordinaria, escludendo quindi le norme di rango costituzionale.
L'emendamento 1.44 prevede che il testo approvato dalle Camere sia sottoposto a consultazione referendaria solo nel caso in cui le modifiche apportate al testo del progetto d'iniziativa popolare attengano ai principi ispiratori della proposta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti. Infatti, l'espressione "modifiche non meramente formali" appare eccessivamente vaga.
Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.46, il cui obiettivo è evitare un riconoscimento a livello costituzionale del comitato promotore.
Al fine di precisare le materie sottratte all'iniziativa popolare, ritiene che si possa elencarle in modo dettagliato, come proposto dagli emendamenti 1.86, 1.97, 1.98, 1.99 1.100, oppure rinviare al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, come prevede l'emendamento 1.91. Tra queste materie, l'emendamento 1.107 inserisce invece un'eccezione, quanto al referendum propositivo, per il trattato internazionale siglato e non ancora ratificato.
Ritiene opportuno, inoltre, fissare un limite al numero delle proposte di legge con procedura rafforzata che possono essere presentate, come prevedono gli emendamenti 1.444, 1.448 e 1.454.
Riguardo l'articolo 3, si sofferma innanzitutto sugli emendamenti 3.15 e 3.17, che mirano ad abbassare, rispettivamente, a 150.000 e 100.000 le sottoscrizioni necessarie per la richiesta del referendum confermativo, prima del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A suo avviso, infatti, la cifra di 200.000 prevista nel testo è eccessiva, anche in considerazione del fatto che la procedura per la raccolta delle firme è particolarmente onerosa.
Con l'emendamento 3.24 si sottraggono i disegni di legge approvati dalle Camere al vaglio preventivo della Corte costituzionale, per evitare disparità con gli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare. L'emendamento 3.23, invece, prevede che la verifica della conformità del testo approvato dalle Camere a quello presentato dal comitato promotore sia demandata all'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione.
Infine, illustra l'ordine del giorno G/1089/1/1, con il quale si impegna il Governo a prevedere che il controllo della copertura finanziaria del testo di iniziativa popolare sia effettuato con il supporto di un organo tecnico indipendente, quale l'Ufficio parlamentare di bilancio.
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.25, con il quale si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano intervenire nel giudizio preventivo di legittimità costituzionale.
Il senatore FARAONE (PD) sottolinea che l'obiettivo principale delle proposte emendative a firma propria e di altri senatori del Gruppo PD è quello di disciplinare e limitare il ricorso al referendum confermativo, proprio al fine di esaltarne l'importanza. A suo avviso, l'ampliamento eccessivo del ricorso allo strumento del referendum non è di per sé garanzia di una maggiore partecipazione dei cittadini, tanto è vero che la percentuale di astensionismo aumenta proprio in occasione delle consultazioni referendarie, rispetto alle elezioni politiche e amministrative. Al contrario, l'affluenza alle urne è stata significativa, in passato, quando oggetto dei quesiti referendari furono temi particolarmente rilevanti per la vita dei cittadini.
Il senatore PAGANO (FI-BP), riservandosi di illustrare nel dettaglio le proposte emendative in sede di dichiarazione di voto, ribadisce i rilievi molto critici di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame, che - a suo avviso - svilisce il ruolo delle Camere, ponendo a rischio lo stesso sistema parlamentare. Ritiene, infatti, che la riforma non stimoli l'attività legislativa del Parlamento, ma finisca invece per impedirla e sovrastarla.
Per questo motivo, gli emendamenti sottoscritti da tutti i componenti del Gruppo sono volti a ridurre la portata della riforma, per esempio prevedendo - con l'emendamento 1.83 - che non possono essere ammessi, tra gli altri, progetti d'iniziativa popolare rafforzata nelle materie tributarie e di bilancio, perché le leggi di spesa sono uno strumento di indirizzo politico, di cui il Governo deve rispondere davanti alle istituzioni dell'Unione europea.
Ritiene, peraltro, che i comitati promotori non rappresenteranno l'interesse generale, ma agiranno per conto di lobby organizzate.
Respinge, poi, l'ipotesi di un controllo di legittimità costituzionale preventivo sui disegni di legge d'iniziativa parlamentare: a suo avviso, tale verifica dovrebbe riguardare solo i progetti d'iniziativa popolare.
Risulta improprio il confronto con l'ordinamento svizzero, dove le proposte di modifica riguardano solo temi costituzionali. Con il progetto della maggioranza, invece, si determina una contrapposizione tra democrazia parlamentare e democrazia diretta, a danno dell'attività legislativa ordinaria di competenza delle Camere.
Auspica, pertanto, che i relatori siano disponibili ad accogliere quanto meno le proposte di modifica volte a tutelare l'assetto istituzionale del Paese.
Il senatore PARRINI (PD) ribadisce il proprio giudizio molto critico sul provvedimento, che attraverso una procedura farraginosa finisce per mortificare le prerogative parlamentari nello svolgimento dell'attività legislativa. In ogni caso, poiché il relatore Grassi ha preannunciato che saranno introdotte alcune modifiche, auspica che sia possibile apportare correttivi sostanziali.
In particolare, sarebbe opportuno precisare le materie che non possono essere oggetto di disegni di legge d'iniziativa popolare. Per esempio, il referendum non dovrebbe essere ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, come proposto con l'emendamento 1.124, di cui è primo firmatario, né per le leggi che incidono su norme penali e di procedura penale, come stabilito dall'emendamento 1.175. Su queste materie, quindi, è essenziale che il Parlamento conservi una competenza esclusiva.
Al fine di non incidere negativamente sul potere di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica, l'emendamento 1.427 precisa invece che il Capo dello Stato possa chiedere una seconda deliberazione, con messaggio motivato, come avviene per tutte le leggi approvate dal Parlamento.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei disegni di legge d'iniziativa popolare, sarebbe preferibile attribuire la competenza di svolgere tale verifica alla Ragioneria generale dello Stato, che offrirebbe maggiori garanzie sotto il profilo tecnico, come proposto dall'emendamento 1.447.
Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.431 e 1.432, con i quali si prevede che la sottoscrizione delle proposte di legge avvenga davanti a un pubblico ufficiale autenticante, mentre gli emendamenti 1.3 e 1.4 propongono di fissare una data certa per i disegni di legge d'iniziativa popolare che siano sottoscritti da 150.000 elettori, invece che 50.000, riservando però a tal fine due sessioni per ogni legislatura, in modo da non intralciare l'attività ordinaria del Parlamento. In alternativa, si potrebbe fissare un limite massimo annuo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura, come proposto con l'emendamento 1.457.
Infine, pur consapevole che alla Camera, proprio in accoglimento di una proposta del Partito democratico, è stato fissato al 25 per cento di voti favorevoli il quorum per l'approvazione del referendum propositivo, riterrebbe preferibile un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati o - meglio - alla media delle ultime tre elezioni, come previsto, rispettivamente, dagli emendamenti 1.412 e 1.411.
Auspica che alcune delle proposte di modifica siano accolte dai relatori, a dimostrazione della volontà della maggioranza di approvare un testo realmente efficace e non rispondente a mere finalità mediatiche.
Il senatore VITALI (FI-BP), riservandosi di intervenire sui singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto, precisa che l'orientamento contrario di Forza Italia non riguarda certo le forme di partecipazione attiva dei cittadini, ma discende dal rischio che si determini uno squilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, come evidenziato anche da alcuni esperti di diritto costituzionale. Per esempio, la diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per il referendum propositivo, a fronte della prevista riduzione del numero dei parlamentari, esporrebbe l'attività delle Camere al rischio di essere fortemente influenzata da minoranze organizzate, oppure da una maggioranza intenzionata a coagulare il consenso degli elettori a sostegno di iniziative plebiscitarie.
Oltre all'assenza di un potere di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica, già evidenziata dal senatore Parrini, ritiene inopportuno che si rimandi a una legge ordinaria la definizione delle modalità attuative della nuova disciplina prevista dalla riforma costituzionale.
Inoltre, non è previsto se il Parlamento abbia la facoltà di novellare successivamente la materia regolata da un disegno di legge d'iniziativa popolare approvato con procedura rinforzata.
Osserva che l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese non sarà favorita dalla riforma dell'articolo 71 della Costituzione, dato che solitamente proprio in occasione delle consultazioni referendarie si registra il più alto tasso di astensionismo. Segnala, tra l'altro, che l'organizzazione delle consultazioni popolari determina elevati costi per le casse dello Stato e questo appare in contraddizione con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, perseguito in particolare dal Movimento 5 Stelle.
Formula l'auspicio che i relatori accolgano quanto meno gli emendamenti più qualificanti del Gruppo di Forza Italia; in tal caso, si dichiara disponibile a ritirare quelli con finalità ostruzionistica.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il relatore GRASSI (M5S) premette che alcune delle criticità presenti nel testo licenziato dalla Camera saranno corrette, a conferma - a suo avviso - della validità del sistema bicamerale perfetto, che consente di affrontare in seconda lettura le questioni che non è stato possibile risolvere nell'altro ramo del Parlamento.
Respinge le critiche formulate sull'introduzione del referendum propositivo, che invece può integrare e completare gli strumenti della democrazia parlamentare. Del resto, nella dottrina giuridica il dibattito sulla conciliabilità tra strumenti di democrazia diretta e sistema parlamentare risale addirittura ai primi anni del Novecento, quando - in un'epoca di totalitarismi - si ipotizzavano modelli che avrebbero consentito una convivenza pacifica. Lo stesso Kelsen, conscio dei limiti della democrazia parlamentare, evidenziò che l’eventuale istituzione del referendum avrebbe portato vantaggi al principio di rappresentanza.
Richiama la validità dell'esperienza della Svizzera, paese nel quale si è recentemente recato in missione, dove il ricorso al referendum propositivo ha agevolato la mediazione tra posizioni contrapposte, che poi è il significato stesso della democrazia, in quanto consente di operare una sintesi della pluralità di interessi contrapposti. In Italia, invece, manca una capacità di dialogo e di conciliazione di posizioni differenti, tanto che la parola "compromesso" ha assunto un significato deteriore. In tal senso, lo strumento del referendum propositivo può rivelarsi utile e pertanto si dichiara convinto della validità del progetto di riforma costituzionale in esame.
Tuttavia, ritiene indispensabili alcuni miglioramenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, ovvero: esplicitare che la proposta d’iniziativa popolare rafforzata possa riguardare solo leggi ordinarie; eliminare il riferimento a un imprecisato organo terzo, attribuendo invece alla Corte costituzionale il controllo del carattere non formale o di coordinamento delle modificazioni parlamentari eventualmente apportate al testo dei promotori; prevedere che i requisiti di idoneità e omogeneità delle coperture finanziarie, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sussistano fino allo svolgimento dell’eventuale referendum.
Anticipa, quindi, per chiarezza di esposizione, il contenuto del testo definitivo, quale risulterebbe dall'approvazione delle proposte di modifica che i relatori intendono accogliere, o avanzare loro stessi.
In particolare, all'articolo 71 della Costituzione, resterebbero inalterati i primi due commi, riguardanti rispettivamente l'iniziativa legislativa in generale e l'iniziativa legislativa popolare, così come riconfermerebbe l'introduzione di quattro commi aggiuntivi. Si prevederebbe perciò che, quando l’iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge, che si specifica essere ordinaria, da parte di almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione: se le Camere la approvano con modifiche, il referendum è indetto sulla proposta presentata, ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere sarebbe invece sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non fosse approvata.
Si preciserebbe, inoltre, che la proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione o se non ha contenuto omogeneo. Si conferma che la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto. Il sesto comma prevederebbe più sinteticamente che l'attuazione del nuovo istituto sia disciplinata con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Si sofferma, quindi, sul nuovo articolo 2, non più volto a modificare l'articolo 75 della Costituzione, ma ad apportare modifiche alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, collocando in quella sede anche parti del contenuto dell'attuale articolo 1 del disegno di legge, al fine di salvaguardare la sinteticità e linearità del testo della Costituzione. Attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo, si dovrebbe stabilire che, prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell’ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo - per evitare interferenze con l'articolo 75 - e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non potrebbe essere presentata alle Camere.
Si prevederebbe poi che, nel caso le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione, con modifiche o l’abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento (superando l'espressione "non meramente formali"); o se l’idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri sia venuta meno. In quest'ultimo caso, la Corte costituzionale sospenderebbe il giudizio e assegnerebbe ai promotori un termine per riformulare le coperture. La Corte costituzionale dichiarerebbe allora che non si fa luogo al referendum: in caso di inutile decorso del termine, se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultassero idonei o fra loro omogenei o analoghi a quelli originariamente indicati.
Se invece non sussistessero le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a referendum e la proposta popolare fosse stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verificherebbe la conformità al nuovo quarto comma dell’articolo 71 della Costituzione, in assenza della quale la Corte costituzionale dichiarerebbe che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione. Qualora la Corte costituzionale dichiarasse che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere sarebbe sottoposta a promulgazione. Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si farebbe luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti. Le modalità di questi giudizi sarebbero stabilite dalla legge di cui al nuovo sesto comma dell’articolo 71 della Costituzione.
Si introdurrebbe poi, nella legge costituzionale, un nuovo articolo, che elenca i contenuti della legge attuativa, di cui al nuovo sesto comma dell'articolo 71, riformulati nei termini più sintetici già esposti dal relatore, ovvero le disposizioni: sul numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all’esame delle Camere; sul concorso di più proposte popolari sulla medesima materia; sul ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute; sulla sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi; sulle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.
In conclusione, ritiene che il testo così modificato recepirebbe molte delle indicazioni emerse nel dibattito, prevedendo un sistema più equilibrato, con il pregio di un linguaggio normativo chiaro e leggibile.
Il senatore VITALI (FI-BP) osserva che, a fronte delle modifiche illustrate dal relatore, sarebbe inutile procedere all'esame degli emendamenti. È perciò preferibile che i relatori presentino emendamenti interamente sostitutivi del testo, fissando un termine anche breve per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), a integrazione della illustrazione del relatore Grassi, precisa che sono stati previsti cinque interventi emendativi che accolgono in tutto o in parte alcuni degli emendamenti presentati.
Il primo intervento è volto ad accogliere la richiesta che la proposta sia redatta in articoli e riguardi solo la legge ordinaria. La riformulazione proposta mira ad allineare e rendere omogenea la disposizione che novella l’articolo 71 della Costituzione al secondo comma del vigente articolo 71, nel quale già si prevede che la proposta sia redatta in articoli. In questo modo si evita di ripetere la prescrizione della redazione in articoli, al fine di favorire una migliore leggibilità del testo costituzionale. Inoltre, si è esplicitato che sono ammissibili solamente proposte di legge che abbiano natura ordinaria.
Chiede, quindi, ai proponenti di riformulare nel senso indicato ovvero ritirare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.87, 1.92 e 1.111.
In secondo luogo, al fine di rispondere alle esigenze emerse nel corso del dibattito parlamentare nonché delle audizioni informali, si è scelto di lasciare nel testo dell’articolo 71 solo i limiti sostanziali alla nuova iniziativa legislativa rafforzata, spostando i limiti di carattere procedurale o le specificazioni di quelli contenuti in principio nel testo dell’articolo 71, nella legge costituzionale n. 1 del 1953. In questo modo si potrà rendere più chiaro e snello il testo costituzionale e, al contempo, disciplinare in modo più puntuale e dettagliato il giudizio di ammissibilità della proposta popolare e del referendum che vi può conseguire.
In particolare, quindi, si propone di sopprimere l’espressione "non meramente formali" e di spostare il riferimento all’articolo 81 della Costituzione nella legge costituzionale n. 1 del 1953, che disciplinerà altresì le fasi procedurali in cui si articola il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. Nell’ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta che la proposta di iniziativa popolare non abbia contenuto meramente abrogativo. Inoltre, si intende prevedere che la Corte costituzionale, nel caso che il Parlamento abbia modificato il testo dei promotori, controlli il carattere non formale o di coordinamento delle modificazioni parlamentari.
A tale proposito, gli emendamenti 1.248, 1.405 e 1.406 risulterebbero sostanzialmente accolti. Limitatamente a quanto concerne l’individuazione dell’organo terzo nella Corte costituzionale, risulterebbero parzialmente accolti nella sostanza gli emendamenti 1.35 e 1.42.
Il terzo intervento emendativo è volto a precisare che il giudizio della Corte riguarda l’ammissibilità dell’iniziativa rafforzata e non del referendum in quanto tale e che la nuova procedura non si applica alle proposte d'iniziativa popolare semplice, cioè sottoscritte da 50.000 elettori. Inoltre, si vuole introdurre un richiamo più ampio al rispetto delle norme costituzionali, così da escludere che il limite possa essere ristretto ai soli principi costituzionali. Conseguentemente, invita a riformulare in tal senso o a ritirare gli emendamenti 1.90, 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251.
La quarta modifica è volta a sopprimere il richiamo di tutti gli aspetti che la legge attuativa, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, deve disciplinare. A tale riguardo, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.442 e 1.457.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, che - sopprimendo l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale - fa venire meno la modifica del quorum per il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione. Nella stessa ottica, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.0.1, che estenderebbe il quorum approvativo del 25 per cento anche ai referendumex articolo 132 della Costituzione, in linea con l'intenzione della maggioranza di apportare modifiche puntuali al testo della Carta costituzionale.
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito dei relatori, ritira l'emendamento 2.0.1 e presenta l'ordine del giorno G/1089/2/1, pubblicato in allegato.
Il senatore VITALI (FI-BP) ribadisce che il Gruppo di Forza Italia potrebbe ritirare i propri emendamenti e valutare se subemendare gli eventuali emendamenti dei relatori, sostitutivi dell'attuale testo.
Il senatore PARRINI (PD), nel concordare con il senatore Vitali, propone di rinviare il seguito dell'esame a domani per consentire un'attenta valutazione delle proposte di modifica dei relatori.
Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene opportuno un rinvio più ampio, anche alla prossima settimana.
Il senatore VITALI (FI-BP) chiede che nel pomeriggio di oggi siano resi disponibili i testi anticipati dai relatori.
Il relatore GRASSI (M5S) assicura che saranno distribuiti, informalmente, i testi di cui ha illustrato il contenuto, in un'ottica di piena collaborazione, al fine di giungere a un testo quanto più possibile condiviso. Auspica un atteggiamento parimenti collaborativo anche da parte delle opposizioni nella richiesta di rinviare l'esame del provvedimento.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) conferma che, nelle prossime ore saranno inviate informalmente le proposte di riformulazione, con l'indicazione degli emendamenti in parte o del tutto accolti e di quelli di cui si chiede il ritiro, accompagnate da una nota illustrativa. Per quanto non fatto proprio dai Gruppi, i relatori presenteranno invece proprie proposte.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) osserva incidentalmente che sarebbe inopportuno aprire un dibattito su un testo non ancora depositato.
Il PRESIDENTE propone quindi di sconvocare la seduta pomeridiana già convocata per le ore 17 e di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.