Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 9.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata ».
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2 ».