Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 8.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, le parole: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite alle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;
3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;
4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;
c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila »;
d) all'articolo 6, comma 4, le parole: « è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila ».