Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078

Art. 7.

(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento da adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.