Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché di sanzioni sulla pesca illegale)
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore »;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo la parola: « c), » è inserita la seguente: « c-bis), » e le parole: « con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro »;
2) al comma 2, le parole: « con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro ».
2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera f), dopo le parole: « della maglia » sono inserite le seguenti: « ovvero per quantità »;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'autorità competente »;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole da: « al comma 2 » fino a: « due anni o » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e »;
2) il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni »;
d) al comma 6, le parole: « e f) » sono sostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;
e) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: « e le sanzioni amministrative » sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: « pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;
f) al comma 8, le parole: « sanzioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « pene pecuniarie »;
g) al comma 9, la parola: « amministrative » è soppressa.