Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

4-ter. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Le disposizioni del presente comma si applicano ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente »;

4) il comma 4 è abrogato.