Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « Felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e Felis catus »;
b) al comma 2, le parole: « l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro ».