Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. – (Sequestro di animali vivi) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 del codice penale e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.
4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è restituita ai soggetti che l'hanno versata.
5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».
2. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
« f-quinquies) delitti previsti dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 ».
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter ».
4. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« m-sexies): delitti di cui al libro secondo, titolo IX-bis, del codice penale ».
5. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».