Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 544-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».