Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078
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Art. 10.
(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)
1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi-strozzo.
2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.
3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.