Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1078

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-bis, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

c) all'articolo 544-ter, primo comma:

1) dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali »;

2) le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro »;

d) all'articolo 544-quater:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro. »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

e) all'articolo 544-quinquies:

1) al primo comma:

1.1) dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia »;

1.2) le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

1.3) le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

2.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con persone con disabilità »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

f) l'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente:

« Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Le disposizioni del presente comma si applicano ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

g) dopo l'articolo 544-sexies sono ag­giunti i seguenti:

« Art. 544-septies. – (Uccisione o distruzione di specie protette) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-octies. – (Esche nocive o pericolose) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies.

La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce.

Art. 544-novies. – (Circostanze aggravanti speciali) – Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

1) l'aver agito alla presenza di minori;

2) l'aver agito a scopo di lucro;

3) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-decies. – (Circostanza attenuante) – Le pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa ».

2. Al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-quater) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ».

3. Al capo II del titolo I del libro terzo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 727:

1) al primo comma, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose »;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui al presente articolo sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per il reato di cui al presente articolo e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Le disposizioni del presente comma si applicano ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

b) l'articolo 727-bis è abrogato.

4. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».