Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1

4.3 Veneto

Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost. da un referendum svoltosi (anch'esso) il 22 ottobre 2017.

  • Il quesito referendario(26) sottoposto agli elettori veneti, e da essi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?".

Una volta acquisito l'esito positivo dei referendum(27) , la regione, prima ancora di chiedere al Governo l'avvio dei negoziati, ha approvato un progetto di legge statale (pdls) n. 43, di iniziativa della Giunta, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto(28) .

Il progetto di legge statale n.43 del Veneto

Il progetto di legge enuclea le materie nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: esse corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e alle tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43).

All'articolo 2, il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle risorse necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione.

L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei beni e delle risorse umane e strumentali che dovranno essere trasferiti alla regione, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento.

Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):

  • Si specifica che deroghe o modifiche alla legge di differenziazione in commento possono essere introdotte solo nel rispetto della procedura prevista all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.66, comma 1).
  • Si introduce una norma interpretativa volta ad escludere che le disposizioni contenute nella legge di differenziazione possano essere interpretate come restrittive della competenza regionale attribuita da norme legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
  • Si dispone che le normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della regione continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
  • Si stabilisce che la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione del Veneto è contestuale a quella dell’effettivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro esercizio.

Con un ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame del pdls, il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.


26) La normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.

27) L'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato il 57,2% degli aventi diritto, è stato il seguente: numero di votanti: 2.328.949; hanno votato SÌ: 2.273.985 (pari al 98,1% dei votanti); hanno votato NO: 43.938 (pari al 1,9%); Schede bianche: 5.165 (pari allo 0,2%); Schede nulle: 5.865 (pari allo 0,3%).

28) L'art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (con cui era stato indetto il referendum) subordina esplicitamente l'avvio della trattativa con il Governo alla presentazione di un disegno di legge statale contenente la base e l'oggetto del programma dei negoziati.