Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1

3.2L'eventuale referendum consultivo antecedente l'avvio della procedura

La regione può autonomamente stabilire di far precedere la richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, dallo svolgimento di un referendum consultivo, per acquisire l'orientamento dei propri cittadini sull'opportunità di richiedere l'avvio dei negoziati con il Governo. Sebbene la Costituzione non contempli espressamente tale possibilità e si sia a lungo discusso della sua legittimità, la Corte costituzionale si è pronunciata in senso favorevole (sent. n. 118 del 2015)(10) .

Le regioni Lombardia e Veneto hanno chiesto al Governo l'avvio del negoziato solo in esito ad un referendum consultivo in cui si era registrata la volontà dei cittadini di avviare il percorso verso l'autonomia differenziata.


10) La Suprema Corte - in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro due leggi della regione Veneto volte ad indire referendum consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione - ha delineato l'ambito entro cui è ammissibile il referendum consultivo in materia: occorre che ci si limiti a chiedere ai votanti se siano favorevoli, o meno, all'attivazione della procedura, senza che esso costituisca un escamotage per perseguire finalità non realizzabili attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma. Per approfondimenti si rinvia alla citata Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato".