Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1

Le proposte delle regioni nella parte conclusiva della XVII legislatura

Emilia-Romagna

L'iniziativa regionale ex 116, terzo comma, ha preso avvio con la risoluzione n.5321(21) dell'Assemblea legislativa regionale del 3 ottobre 2017, che ha impegnato il Presidente della regione ad avviare il negoziato con lo Stato nei seguenti ambiti:

  • tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale
  • internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione
  • territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture
  • tutela della salute
  • competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica.

L'Assemblea ha altresì conferito mandato al Presidente a trattare con l'Esecutivo, in una seconda fase, al fine di giungere ad un'intesa anche in materia di organizzazione della giustizia di pace, "fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati"(22) .

L'avvio del percorso per l'autonomia differenziata è stato formalizzato con la sottoscrizione, in data 18 ottobre 2017, di una dichiarazione di intenti da parte del Presidente della regione e del Presidente del Consiglio dei ministri.

In data 15 novembre, l'Assemblea legislativa ha adottato la risoluzione n.5600(23) , incentrata sull'esigenza di assicurare un'ampia sinergia fra Giunta regionale, Assemblea legislativa ed enti locali nell'ambito del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa(24) .

La risoluzione impegna inoltre il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, definendo "eventuali ulteriori competenze [si intende rispetto a quelle definite nella risoluzione n.5321] oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari".

Sulla base di detta risoluzione, la Giunta ha aggiornato il proprio documento di indirizzo e ha partecipato al negoziato che ha condotto alla definizione dell'Accordo preliminare con il Governo (cfr. §5).

Accordo la cui sottoscrizione da parte della regione è stata autorizzata con la risoluzione dell'Assemblea legislativa del 12 febbraio 2018, che ha altresì impegnato il Presidente a proseguire il negoziato con il nuovo Esecutivo nazionale, che si sarebbe insediato a seguito delle elezioni politiche, anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati con la risoluzione n.5321.


21) Recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione".

22) L'atto di indirizzo impegna inoltre la Giunta a comunicare tempestivamente il formale avvio del negoziato, nonché il Presidente a dare conto, con cadenza periodica, dell'andamento del negoziato, e, a conclusione di quest'ultimo, a trasmettere all'Assemblea lo schema di intesa prima della sua formale sottoscrizione. Alla Giunta è demandato il compito di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, che, come detto, impone di consultare gli enti locali.

23) "Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale".

24) A tale fine è prevista la formazione di "una delegazione assembleare" composta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un Consigliere delegato, nonché da rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci, delle Province, individuati dall'UPI, "tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti".

4.2 Lombardia

La Lombardia ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo dallo svolgimento di un referendum (che ha avuto luogo il 22 ottobre 2017).

  • Il quesito referendario sottoposto agli elettori lombardi, e da essi approvato, è stato il seguente:

"Volete voi che la regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?".

  • A seguito dell'esito favorevole(25) del referendum, il Consiglio regionale ha approvato in data 7 novembre 2018 la "Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

Con tale atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il Presidente della regione:

  • ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti di un’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale anche mediante la partecipazione di suoi rappresentanti all’interno della delegazione trattante e sottoponendo al Consiglio regionale lo schema di intesa a conclusione della trattativa con il Governo;
  • a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A alla risoluzione. Tale elenco non è peraltro esaustivo, sì da lasciare al Presidente un ampio margine di manovra nel caso in cui nel corso delle trattative dovessero emergere aspetti non considerati;
  • a esplicitare, nell’intesa, "il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative", che dovrà contenere clausole di garanzia dell’autonomia ottenuta rispetto a successive leggi statali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Ciò anche al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite;
  • a ottenere l'assegnazione di idonee risorse per il finanziamento integrale delle funzioni che saranno attribuite alla regione;
  • ad assicurare "adeguata, costante e tempestiva informativa" al Consiglio regionale nel corso dei negoziati;
  • a garantire "forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali" da realizzare prima della sottoscrizione dell'intesa. Tale coinvolgimento è anche mirato alla definizione di un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze che saranno attribuite alla regione ex art. 116, terzo comma, e, più in generale, a favorire la completa attuazione dell’articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà.

Le materie da porre a fondamento della trattativa con il Governo sono raggruppate nelle seguenti 6 aree principali, che tendono a ricomprendere tutti gli ambiti materiali di cui all'articolo 116, terzo comma, Cost.:

Rapporti internazionali e con l'UE delle regioni

  1. Area istituzionale

Ordinamento della comunicazione

Organizzazione della giustizia di pace.

Coord. della finanza pubblica e del sistema tributario

Previdenza complementare e integrativa

  1. Area finanziaria

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione

  1. Area ambiente e prot. civile,

Protezione civile

Governo del territorio

territorio e infrastrutture

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale energia

Grandi reti di trasporto e di navigazione

Porti e aeroporti civili

Tutela e sicurezza del lavoro

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

  1. Area economica e del lavoro

Commercio con l'estero

Professioni

Norme generali sull'istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

  1. Area cultura, istruzione e ricerca scientifica

Beni culturali: tutela e valorizzazione

Ordinamento sportivo

  1. Area sociale e sanitaria (welfare)

Tutela della salute

Alimentazione


25) L'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato circa il 38% degli aventi diritto, è stata la seguente: Numero di votanti: 3.025.707. Hanno votato SÌ: 2.882.531 (pari al 95,27% dei votanti); hanno votato NO: 119.420 (pari al 3,95%); Schede Bianche scrutinate: 23.151 (pari al 0,76%). Si veda il Comunicato 29 novembre 2017 - n. 175 del Segretario Generale relativo ai risultati del referendum, pubblicato nel BURL della regione Lombardia, serie generale, 11 dicembre 2017.


4.3 Veneto

Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost. da un referendum svoltosi (anch'esso) il 22 ottobre 2017.

  • Il quesito referendario(26) sottoposto agli elettori veneti, e da essi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?".

Una volta acquisito l'esito positivo dei referendum(27) , la regione, prima ancora di chiedere al Governo l'avvio dei negoziati, ha approvato un progetto di legge statale (pdls) n. 43, di iniziativa della Giunta, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto(28) .

Il progetto di legge statale n.43 del Veneto

Il progetto di legge enuclea le materie nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: esse corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e alle tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43).

All'articolo 2, il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle risorse necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione.

L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei beni e delle risorse umane e strumentali che dovranno essere trasferiti alla regione, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento.

Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):

  • Si specifica che deroghe o modifiche alla legge di differenziazione in commento possono essere introdotte solo nel rispetto della procedura prevista all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.66, comma 1).
  • Si introduce una norma interpretativa volta ad escludere che le disposizioni contenute nella legge di differenziazione possano essere interpretate come restrittive della competenza regionale attribuita da norme legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
  • Si dispone che le normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della regione continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
  • Si stabilisce che la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione del Veneto è contestuale a quella dell’effettivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro esercizio.

Con un ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame del pdls, il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.


26) La normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.

27) L'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato il 57,2% degli aventi diritto, è stato il seguente: numero di votanti: 2.328.949; hanno votato SÌ: 2.273.985 (pari al 98,1% dei votanti); hanno votato NO: 43.938 (pari al 1,9%); Schede bianche: 5.165 (pari allo 0,2%); Schede nulle: 5.865 (pari allo 0,3%).

28) L'art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (con cui era stato indetto il referendum) subordina esplicitamente l'avvio della trattativa con il Governo alla presentazione di un disegno di legge statale contenente la base e l'oggetto del programma dei negoziati.