Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1

Regioni ordinarie o regioni a statuto speciale?

L'attivazione dell'autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, della Costituzione non conferisce alle regioni interessate lo status di regioni speciali. Queste ultime sono infatti enucleate all'articolo 116, primo comma, della Costituzione(8) e hanno nello Statuto speciale, fonte di rango costituzionale, la propria fonte in cui sono delineate "forme e condizioni particolari di autonomia".

Rispetto alle regioni a statuto speciale, le regioni ordinarie cui è attribuita maggiore autonomia ai sensi dell'art.116, terzo comma:

  • trovano nella legge ordinaria, sia pure rafforzata e atipica (cfr. §3.3), la fonte giuridica delle "forme e condizioni particolari di autonomia" ulteriori rispetto al quadro delle competenze delineato per le medesime regioni ordinarie dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'art.117);
  • possono godere di maggiore autonomia in ambiti materiali circoscritti agli ambiti di legislazione concorrente e a limitate materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. §3);
  • vantano una posizione giuridica peculiare, poiché le ulteriori forme e condizioni di autonomia, una volta concesse, non possono essere revocate unilateralmente, come in astratto potrebbe avvenire nei confronti di una regione a statuto speciale, previa approvazione di una legge costituzionale diretta a mutare le competenze ad essa attribuite. Trattandosi di una legge basata su un'intesa, le disposizioni in essa recate potrebbero essere incise solo(9) da una fonte primaria approvata, oltre che dalla maggioranza assoluta di Camera e Senato, sulla base di una nuova intesa fra le parti.


8) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ai sensi del secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9) Fatta salva, evidentemente, la possibilità che con legge costituzionale si proceda a modificare l'art.116, ad esempio sopprimendo il terzo comma o quanto meno il riferimento all'intesa con la regione interessata.