Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1
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Introduzione
Con legge ordinaria il Parlamento può attribuire alle regioni "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Tale facoltà è prevista dall'articolo 116, terzo comma, Cost., introdotto con la riforma costituzionale del 2001, ma fino ad oggi mai attuato(1) .
Nella parte conclusiva della XVII legislatura si è registrato l'avvio dei negoziati con il Governo su iniziativa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il 28 febbraio 2018 si è giunti alla definizione di tre distinti accordi "preliminari"(2) , ciascuno sottoscritto dal rappresentante del Governo e dal Presidente della regione interessata, con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali, metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell'intesa per l'attribuzione dell'autonomia differenziata(3) .
Inoltre nelle altre regioni ordinarie si era registrata ampia attenzione sul tema: sette consigli regionali(4) avevano conferito al Presidente l'incarico di attivare il negoziato con il Governo per l'attuazione del regionalismo differenziato e altre tre(5) regioni avevano assunto iniziative preliminari, senza tuttavia giungere al formale conferimento di un mandato in tal senso.
Con l'avvio della XVIII legislatura il processo in atto rimane di attualità politico-istituzionale, tanto che nel programma di Governo è espressamente prevista l'attuazione del regionalismo differenziato (cfr. §7).
Il presente Dossier si propone di offrire un aggiornamento dello stato dell'arte del processo alla vigilia della presentazione della proposta di intesa che il Governo intende sottoporre ai Presidenti delle regioni interessate(6) .
Nello specifico, esso persegue i seguenti obiettivi(7) .
- Analizzare l'istituto del regionalismo differenziato, con particolare riferimento alle differenze con le forme e condizioni di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale ex art.116, primo comma, Cost..
- Esaminare la procedura prevista dalla Costituzione.
- Richiamare le modalità con cui le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno chiesto l'attivazione della trattativa con il Governo, evidenziandone i tratti comuni e le specificità, a partire dalla scelta di Lombardia e Veneto di fare ricorso allo strumento del referendum consultivo.
- Illustrare i contenuti degli accordi preliminari sottoscritti fra il Governo e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 28 febbraio 2018.
- Dare conto dello stato dell'arte del negoziato nelle XVIII legislatura, illustrando, in particolare, i contenuti delle Disposizioni generali delle bozze di intesa tra Stato e regioni interessate, che risultano condivise tra le Parti (§10).
- Operare un richiamo all'orientamento del Governo, della Conferenza delle regioni, e delle regioni interessate al processo.
- Evidenziare le più recenti iniziative assunte dalle regioni che non hanno sottoscritto gli accordi preliminari sul tema in esame.
1) Le iniziative regionali promosse negli anni immediatamente successivi alla riforma costituzionale si erano arenate senza giungere ad alcuna intesa con il Governo. Si veda in proposito il §5 del Dossier n.16 "Il regionalismo differenziato e gli accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" del maggio 2018, a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali-Servizio Studi del Senato.
2) I testi degli accordi sono allegati al citato Dossier n.16.
3) L'attenzione all'istituto del regionalismo differenziato si è registrata solo nella parte conclusiva della legislatura in concomitanza con l'esito del referendum popolare con cui non è stata confermata la riforma costituzionale (A.S. n.1429-D). Ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che con la riforma si intendeva perseguire un modello di regionalismo per molti aspetti alternativo rispetto a quello delineato dal rafforzamento autonomistico ex art. 116, terzo comma. Un modello basato, da un lato, sulla riduzione di talune competenze spettanti alle regioni ordinarie e, contestualmente, sulla previsione della loro partecipazione al nuovo procedimento legislativo, attraverso la presenza di loro rappresentanti nell'ambito del Senato, trasformato in Camera delle regioni. Si vedano le audizioni del Sottosegretario agli affari regionali pro tempore rese il 23 novembre 2017 e il 21 dicembre, rispettivamente, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali (nell'ambito della "Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., con particolare riferimento alle recenti iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna" svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Cfr. il Documento conclusivo).
4) Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. Si veda il Dossier n.45 "Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo" del luglio 2018, a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali - Servizio Studi del Senato.
5) Si tratta di Basilicata, Calabria e Puglia. Si veda il citato Dossier n.45.
6) Si veda il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.33 del 21 dicembre 2018, in cui si legge che è "stato delineato il percorso per il completamento dell'acquisizione delle intese [...] che prevede la conclusione della fase istruttoria entro il 15 gennaio e la definizione della proposta da sottoporre ai Presidenti delle regioni entro il 15 febbraio 2019". Successivamente, nel Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, sono state rese comunicazioni in merito ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. Nel comunicato stampa si informa che in tale sede "Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, dopo gli incontri bilaterali che ha avuto con i Ministri interessati, ha illustrato i contenuti delle intese. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito". I testi delle intese, informalmente circolati, non risultano ad oggi ufficialmente pubblicati.
7) I § 2, 3 e 4 del presente dossier riprendono alcuni contenuti della Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato", a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali-Servizio Studi del Senato, e del Dossier n.565 dei Servizi studi di Senato e Camera, "Il regionalismo differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto", anch'esso curato dall'Ufficio ricerche sulle questioni regionali.