Legislatura 18ª - Dossier n. 104 1
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Introduzione
Con legge ordinaria il Parlamento può attribuire alle regioni "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Tale facoltà è prevista dall'articolo 116, terzo comma, Cost., introdotto con la riforma costituzionale del 2001, ma fino ad oggi mai attuato(1) .
Nella parte conclusiva della XVII legislatura si è registrato l'avvio dei negoziati con il Governo su iniziativa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il 28 febbraio 2018 si è giunti alla definizione di tre distinti accordi "preliminari"(2) , ciascuno sottoscritto dal rappresentante del Governo e dal Presidente della regione interessata, con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali, metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell'intesa per l'attribuzione dell'autonomia differenziata(3) .
Inoltre nelle altre regioni ordinarie si era registrata ampia attenzione sul tema: sette consigli regionali(4) avevano conferito al Presidente l'incarico di attivare il negoziato con il Governo per l'attuazione del regionalismo differenziato e altre tre(5) regioni avevano assunto iniziative preliminari, senza tuttavia giungere al formale conferimento di un mandato in tal senso.
Con l'avvio della XVIII legislatura il processo in atto rimane di attualità politico-istituzionale, tanto che nel programma di Governo è espressamente prevista l'attuazione del regionalismo differenziato (cfr. §7).
Il presente Dossier si propone di offrire un aggiornamento dello stato dell'arte del processo alla vigilia della presentazione della proposta di intesa che il Governo intende sottoporre ai Presidenti delle regioni interessate(6) .
Nello specifico, esso persegue i seguenti obiettivi(7) .
- Analizzare l'istituto del regionalismo differenziato, con particolare riferimento alle differenze con le forme e condizioni di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale ex art.116, primo comma, Cost..
- Esaminare la procedura prevista dalla Costituzione.
- Richiamare le modalità con cui le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno chiesto l'attivazione della trattativa con il Governo, evidenziandone i tratti comuni e le specificità, a partire dalla scelta di Lombardia e Veneto di fare ricorso allo strumento del referendum consultivo.
- Illustrare i contenuti degli accordi preliminari sottoscritti fra il Governo e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 28 febbraio 2018.
- Dare conto dello stato dell'arte del negoziato nelle XVIII legislatura, illustrando, in particolare, i contenuti delle Disposizioni generali delle bozze di intesa tra Stato e regioni interessate, che risultano condivise tra le Parti (§10).
- Operare un richiamo all'orientamento del Governo, della Conferenza delle regioni, e delle regioni interessate al processo.
- Evidenziare le più recenti iniziative assunte dalle regioni che non hanno sottoscritto gli accordi preliminari sul tema in esame.
1) Le iniziative regionali promosse negli anni immediatamente successivi alla riforma costituzionale si erano arenate senza giungere ad alcuna intesa con il Governo. Si veda in proposito il §5 del Dossier n.16 "Il regionalismo differenziato e gli accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" del maggio 2018, a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali-Servizio Studi del Senato.
2) I testi degli accordi sono allegati al citato Dossier n.16.
3) L'attenzione all'istituto del regionalismo differenziato si è registrata solo nella parte conclusiva della legislatura in concomitanza con l'esito del referendum popolare con cui non è stata confermata la riforma costituzionale (A.S. n.1429-D). Ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che con la riforma si intendeva perseguire un modello di regionalismo per molti aspetti alternativo rispetto a quello delineato dal rafforzamento autonomistico ex art. 116, terzo comma. Un modello basato, da un lato, sulla riduzione di talune competenze spettanti alle regioni ordinarie e, contestualmente, sulla previsione della loro partecipazione al nuovo procedimento legislativo, attraverso la presenza di loro rappresentanti nell'ambito del Senato, trasformato in Camera delle regioni. Si vedano le audizioni del Sottosegretario agli affari regionali pro tempore rese il 23 novembre 2017 e il 21 dicembre, rispettivamente, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali (nell'ambito della "Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., con particolare riferimento alle recenti iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna" svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Cfr. il Documento conclusivo).
4) Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. Si veda il Dossier n.45 "Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo" del luglio 2018, a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali - Servizio Studi del Senato.
5) Si tratta di Basilicata, Calabria e Puglia. Si veda il citato Dossier n.45.
6) Si veda il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.33 del 21 dicembre 2018, in cui si legge che è "stato delineato il percorso per il completamento dell'acquisizione delle intese [...] che prevede la conclusione della fase istruttoria entro il 15 gennaio e la definizione della proposta da sottoporre ai Presidenti delle regioni entro il 15 febbraio 2019". Successivamente, nel Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, sono state rese comunicazioni in merito ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. Nel comunicato stampa si informa che in tale sede "Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, dopo gli incontri bilaterali che ha avuto con i Ministri interessati, ha illustrato i contenuti delle intese. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito". I testi delle intese, informalmente circolati, non risultano ad oggi ufficialmente pubblicati.
7) I § 2, 3 e 4 del presente dossier riprendono alcuni contenuti della Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato", a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali-Servizio Studi del Senato, e del Dossier n.565 dei Servizi studi di Senato e Camera, "Il regionalismo differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto", anch'esso curato dall'Ufficio ricerche sulle questioni regionali.
Regioni ordinarie o regioni a statuto speciale?
L'attivazione dell'autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, della Costituzione non conferisce alle regioni interessate lo status di regioni speciali. Queste ultime sono infatti enucleate all'articolo 116, primo comma, della Costituzione(8) e hanno nello Statuto speciale, fonte di rango costituzionale, la propria fonte in cui sono delineate "forme e condizioni particolari di autonomia".
Rispetto alle regioni a statuto speciale, le regioni ordinarie cui è attribuita maggiore autonomia ai sensi dell'art.116, terzo comma:
- trovano nella legge ordinaria, sia pure rafforzata e atipica (cfr. §3.3), la fonte giuridica delle "forme e condizioni particolari di autonomia" ulteriori rispetto al quadro delle competenze delineato per le medesime regioni ordinarie dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'art.117);
- possono godere di maggiore autonomia in ambiti materiali circoscritti agli ambiti di legislazione concorrente e a limitate materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. §3);
- vantano una posizione giuridica peculiare, poiché le ulteriori forme e condizioni di autonomia, una volta concesse, non possono essere revocate unilateralmente, come in astratto potrebbe avvenire nei confronti di una regione a statuto speciale, previa approvazione di una legge costituzionale diretta a mutare le competenze ad essa attribuite. Trattandosi di una legge basata su un'intesa, le disposizioni in essa recate potrebbero essere incise solo(9) da una fonte primaria approvata, oltre che dalla maggioranza assoluta di Camera e Senato, sulla base di una nuova intesa fra le parti.
8) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ai sensi del secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9) Fatta salva, evidentemente, la possibilità che con legge costituzionale si proceda a modificare l'art.116, ad esempio sopprimendo il terzo comma o quanto meno il riferimento all'intesa con la regione interessata.
Il regionalismo differenziato
Alle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, limitatamente a determinate materie e seguendo uno specifico procedimento.
3.1 Le materie
Ambiti materiali su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":
- Tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.):
- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
- Le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
- organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
- norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).
3.2L'eventuale referendum consultivo antecedente l'avvio della procedura
La regione può autonomamente stabilire di far precedere la richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, dallo svolgimento di un referendum consultivo, per acquisire l'orientamento dei propri cittadini sull'opportunità di richiedere l'avvio dei negoziati con il Governo. Sebbene la Costituzione non contempli espressamente tale possibilità e si sia a lungo discusso della sua legittimità, la Corte costituzionale si è pronunciata in senso favorevole (sent. n. 118 del 2015)(10) .
Le regioni Lombardia e Veneto hanno chiesto al Governo l'avvio del negoziato solo in esito ad un referendum consultivo in cui si era registrata la volontà dei cittadini di avviare il percorso verso l'autonomia differenziata.
10) La Suprema Corte - in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro due leggi della regione Veneto volte ad indire referendum consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione - ha delineato l'ambito entro cui è ammissibile il referendum consultivo in materia: occorre che ci si limiti a chiedere ai votanti se siano favorevoli, o meno, all'attivazione della procedura, senza che esso costituisca un escamotage per perseguire finalità non realizzabili attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma. Per approfondimenti si rinvia alla citata Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato".
3.3 Il procedimento
Le fasi di cui si compone la procedura per l'attivazione del regionalismo differenziato sono ricavabili (quasi) esclusivamente dalla disposizione costituzionale, in assenza di un organico intervento legislativo di disciplina del procedimento attuativo dell'art. 116, terzo comma(11) . Si tratta delle seguenti:
- A chi spetta l'iniziativa
- La regione interessata è l'unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato.
- L'organo competente è stabilito dalla regione interessata, nell'ambito della propria autonomia statutaria e della propria potestà legislativa. In Emilia, Lombardia e Veneto la competenza spetta ai Consigli regionali.
- L'iniziativa è rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali (art.1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 - legge di stabilità 2014).
- In cosa consiste la consultazione degli enti locali
- Enti locali coinvolti: la disposizione costituzionale non specifica quali debbano essere gli enti locali da coinvolgere. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal Consiglio delle autonomie locali-CAL(12) (almeno laddove istituito), che l'art.123, ultimo comma, della Costituzione definisce "organo di consultazione fra la regione e gli enti locali"(13) .
- Valenza del parere: la regione è tenuta a consultare gli enti locali, ma il parere reso non è vincolante(14) .
- In quale fase: la disposizione costituzionale lascia ampio margine di discrezionalità alla regione, fermo restando che la ratio della norma dovrebbe escludere che la consultazione possa svolgersi in un momento successivo alla sottoscrizione dell'intesa, quando non è più possibile incidere sul suo contenuto. Stando alla lettera della disposizione costituzionale, il coinvolgimento degli enti locali sembrerebbe dover precedere la formulazione della proposta. Parrebbe tuttavia ammissibile il loro coinvolgimento anche in una fase più avanzata della procedura, purché non oltre la sottoscrizione dell'intesa.
- Come si perviene all'intesa fra lo Stato e la regione interessata
- Obbligo di avvio dei negoziati: nel silenzio della Costituzione, è l’articolo 1, comma 571, della legge n.147/2013 ad imporre al Governo, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento(15) .
- Chi negozia: per la regione, l'organo che conduce il negoziato è determinato nell'ambito dell'autonomia regionale; per lo Stato, la legge individua nel Governo il soggetto tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni ai fini dell'intesa.
- Non sussiste alcun obbligo di concludere l'intesa(16) , fermo restando che le parti sono tenute a procedere nel rispetto del principio di leale collaborazione.
- A chi spetta l'iniziativa legislativa
- L'iniziativa dovrebbe spettare in primis al Governo(17) (politicamente) tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge che recepisce l'intesa sottoscritta con la regione, nel rispetto della leale collaborazione, ovvero alla Regione interessata(18) . Nel silenzio dell'art. 116, terzo comma, pare non potersi escludere una presentazione del disegno di legge da parte degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale.
- Quali sono i contenuti del disegno di legge
- L'art.116, terzo comma, sancisce che la legge è approvata "sulla base di intese fra lo Stato e la regione interessata". Il tenore della disposizione esclude che il disegno di legge possa prescindere dai contenuti (e a fortiori dalla sottoscrizione) delle intese. Vi è peraltro chi ritiene che la norma costituzionale debba essere interpretata nel senso che alla legge spetti il mero recepimento dei contenuti dell'intesa(19) . Tale orientamento, peraltro oggetto di dibattito nella legislatura in corso, trova riscontro nei preaccordi sottoscritti tra il Governo e le Regioni il 28 febbraio 2018, i quali operano un espresso richiamo alla procedura di approvazione della legge di disciplina dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche, che ai sensi dell'art. 8 della Costituzione deve avvenire "sulla base di intese" (cfr. §5, v. in particolare la scheda "Le leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche").
- Deve rispettare i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
Fra questi si richiamano in particolare il rispetto dell’equilibrio di bilancio e l'obbligo di concorrere all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (primo comma); il principio della disponibilità di risorse autonome (secondo comma) o comunque non vincolate (terzo comma) e in ogni caso idonee all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite (quarto comma); l'impossibilità di ricorrere all’indebitamento se non per finanziare spese di investimento (sesto comma).
Sul tema della correlazione tra forme e condizioni particolari di autonomia e risorse, la legislazione ordinaria (legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale), all'art. 14,
prevede che con la legge adottata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provveda anche all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della medesima legge n. 42.
- La dottrina concorda sul fatto che il disegno di legge potrebbe prevedere l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a termine, anche al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle disposizioni legislative a conclusione di un determinato periodo di tempo(20) .
- Approvazione della legge a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta, pertanto, di una legge rinforzata.
11) Al termine della XIII legislatura, vi fu un tentativo da parte del Governo di definire una disciplina organica sul procedimento, che sfociò nell'approvazione di uno schema di disegno di legge che tuttavia non venne mai presentato dalle Camere. Per approfondimenti si veda il §2.3 del citato Dossier n.565.
12) In questo senso si è espresso il prof. Mangiameli nell'ambito della citata indagine conoscitiva sull'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. (Cfr. il Documento conclusivo).
13) La disposizione costituzionale non sembra tuttavia impedire alla regione di poter eventualmente consultare singolarmente gli enti locali ovvero le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale (ANCI e UPI).
14) Ciò, sempre che la regione, nell'ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente.
15) Tale obbligo parrebbe configurarsi come meramente ordinatorio. Va in proposito ricordato del resto che, ai sensi del secondo periodo del comma 571, analogo obbligo, cui il Governo non diede tuttavia seguito, era previsto anche in relazione alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa (in quel caso il termine di 60 giorni decorreva dalla data di entrata in vigore della legge).
16) Anche nel caso in cui il negoziato pervenga ad un testo condiviso tra i Governi regionale e statale, l'intesa potrebbe essere non sottoscritta in presenza di dissenso sul testo da parte del Consiglio regionale, qualora - nell'ambito dell'autonomia delle singole regioni - ad esso sia attribuita la decisione finale (come ad esempio è previsto all'art. 14, comma 3, lett g), dello statuto della regione Lombardia). Parrebbe invece non in linea con il principio di leale collaborazione la mancata sottoscrizione dell'intesa da parte del Governo, una volta che la stessa sia stata definita di comune accorso.
17) Questa è la soluzione che parrebbe essere stata prescelta dalle parti (regioni interessate e Governo) nei preaccordi siglati il 28 febbraio 2018 (§5).
18) Questa è la soluzione che parrebbe auspicare la regione Veneto (cfr. §5).
19) Al riguardo, nel corso della richiamata indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali, è stato sostenuto (D'Atena, Mangiameli) che al Parlamento spetta l’adozione di una legge di approvazione in senso tecnico, senza la possibilità di emendare i contenuti volti a recepire l'intesa, in modo analogo rispetto a quanto avviene con la definizione dei rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica (art.8 Cost.). Tale caratteristica consente di far rientrare tale legge, ad avviso del prof. Mangiameli, fra quelle atipiche.
20) Si tratta di una scelta che trova riscontro negli Accordi preliminari sottoscritti fra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (cfr. §5).
Le proposte delle regioni nella parte conclusiva della XVII legislatura
Emilia-Romagna
L'iniziativa regionale ex 116, terzo comma, ha preso avvio con la risoluzione n.5321(21) dell'Assemblea legislativa regionale del 3 ottobre 2017, che ha impegnato il Presidente della regione ad avviare il negoziato con lo Stato nei seguenti ambiti:
- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale
- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione
- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture
- tutela della salute
- competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica.
L'Assemblea ha altresì conferito mandato al Presidente a trattare con l'Esecutivo, in una seconda fase, al fine di giungere ad un'intesa anche in materia di organizzazione della giustizia di pace, "fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati"(22) .
L'avvio del percorso per l'autonomia differenziata è stato formalizzato con la sottoscrizione, in data 18 ottobre 2017, di una dichiarazione di intenti da parte del Presidente della regione e del Presidente del Consiglio dei ministri.
In data 15 novembre, l'Assemblea legislativa ha adottato la risoluzione n.5600(23) , incentrata sull'esigenza di assicurare un'ampia sinergia fra Giunta regionale, Assemblea legislativa ed enti locali nell'ambito del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa(24) .
La risoluzione impegna inoltre il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, definendo "eventuali ulteriori competenze [si intende rispetto a quelle definite nella risoluzione n.5321] oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari".
Sulla base di detta risoluzione, la Giunta ha aggiornato il proprio documento di indirizzo e ha partecipato al negoziato che ha condotto alla definizione dell'Accordo preliminare con il Governo (cfr. §5).
Accordo la cui sottoscrizione da parte della regione è stata autorizzata con la risoluzione dell'Assemblea legislativa del 12 febbraio 2018, che ha altresì impegnato il Presidente a proseguire il negoziato con il nuovo Esecutivo nazionale, che si sarebbe insediato a seguito delle elezioni politiche, anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati con la risoluzione n.5321.
21) Recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione".
22) L'atto di indirizzo impegna inoltre la Giunta a comunicare tempestivamente il formale avvio del negoziato, nonché il Presidente a dare conto, con cadenza periodica, dell'andamento del negoziato, e, a conclusione di quest'ultimo, a trasmettere all'Assemblea lo schema di intesa prima della sua formale sottoscrizione. Alla Giunta è demandato il compito di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, che, come detto, impone di consultare gli enti locali.
23) "Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale".
24) A tale fine è prevista la formazione di "una delegazione assembleare" composta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un Consigliere delegato, nonché da rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci, delle Province, individuati dall'UPI, "tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti".
4.2 Lombardia
La Lombardia ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo dallo svolgimento di un referendum (che ha avuto luogo il 22 ottobre 2017).
- Il quesito referendario sottoposto agli elettori lombardi, e da essi approvato, è stato il seguente:
"Volete voi che la regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?".
- A seguito dell'esito favorevole(25) del referendum, il Consiglio regionale ha approvato in data 7 novembre 2018 la "Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione".
Con tale atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il Presidente della regione:
- ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti di un’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale anche mediante la partecipazione di suoi rappresentanti all’interno della delegazione trattante e sottoponendo al Consiglio regionale lo schema di intesa a conclusione della trattativa con il Governo;
- a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A alla risoluzione. Tale elenco non è peraltro esaustivo, sì da lasciare al Presidente un ampio margine di manovra nel caso in cui nel corso delle trattative dovessero emergere aspetti non considerati;
- a esplicitare, nell’intesa, "il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative", che dovrà contenere clausole di garanzia dell’autonomia ottenuta rispetto a successive leggi statali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Ciò anche al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite;
- a ottenere l'assegnazione di idonee risorse per il finanziamento integrale delle funzioni che saranno attribuite alla regione;
- ad assicurare "adeguata, costante e tempestiva informativa" al Consiglio regionale nel corso dei negoziati;
- a garantire "forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali" da realizzare prima della sottoscrizione dell'intesa. Tale coinvolgimento è anche mirato alla definizione di un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze che saranno attribuite alla regione ex art. 116, terzo comma, e, più in generale, a favorire la completa attuazione dell’articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà.
Le materie da porre a fondamento della trattativa con il Governo sono raggruppate nelle seguenti 6 aree principali, che tendono a ricomprendere tutti gli ambiti materiali di cui all'articolo 116, terzo comma, Cost.:
Rapporti internazionali e con l'UE delle regioni | ||
| Ordinamento della comunicazione | |
Organizzazione della giustizia di pace. | ||
Coord. della finanza pubblica e del sistema tributario | ||
Previdenza complementare e integrativa | ||
| Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale | |
Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione | ||
| Protezione civile | |
Governo del territorio | ||
territorio e infrastrutture | Produzione, trasporto e distribuzione nazionale energia | |
Grandi reti di trasporto e di navigazione | ||
Porti e aeroporti civili | ||
Tutela e sicurezza del lavoro | ||
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi | ||
| ||
Commercio con l'estero | ||
Professioni | ||
Norme generali sull'istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale | ||
| ||
Beni culturali: tutela e valorizzazione | ||
Ordinamento sportivo | ||
| Tutela della salute | |
Alimentazione |
25) L'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato circa il 38% degli aventi diritto, è stata la seguente: Numero di votanti: 3.025.707. Hanno votato SÌ: 2.882.531 (pari al 95,27% dei votanti); hanno votato NO: 119.420 (pari al 3,95%); Schede Bianche scrutinate: 23.151 (pari al 0,76%). Si veda il Comunicato 29 novembre 2017 - n. 175 del Segretario Generale relativo ai risultati del referendum, pubblicato nel BURL della regione Lombardia, serie generale, 11 dicembre 2017.
4.3 Veneto
Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost. da un referendum svoltosi (anch'esso) il 22 ottobre 2017.
- Il quesito referendario(26) sottoposto agli elettori veneti, e da essi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?".
Una volta acquisito l'esito positivo dei referendum(27) , la regione, prima ancora di chiedere al Governo l'avvio dei negoziati, ha approvato un progetto di legge statale (pdls) n. 43, di iniziativa della Giunta, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto(28) .
Il progetto di legge statale n.43 del Veneto Il progetto di legge enuclea le materie nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: esse corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e alle tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43). All'articolo 2, il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle risorse necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione. L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei beni e delle risorse umane e strumentali che dovranno essere trasferiti alla regione, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento. Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):
Con un ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame del pdls, il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale. |
26) La normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.
27) L'esito della consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato il 57,2% degli aventi diritto, è stato il seguente: numero di votanti: 2.328.949; hanno votato SÌ: 2.273.985 (pari al 98,1% dei votanti); hanno votato NO: 43.938 (pari al 1,9%); Schede bianche: 5.165 (pari allo 0,2%); Schede nulle: 5.865 (pari allo 0,3%).
28) L'art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (con cui era stato indetto il referendum) subordina esplicitamente l'avvio della trattativa con il Governo alla presentazione di un disegno di legge statale contenente la base e l'oggetto del programma dei negoziati.
Gli Accordi preliminari con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
Gli Accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano contenuti in gran parte sovrapponibili. Alcune differenze sono invece rintracciabili negli allegati che specificano con maggiore dettaglio dell'articolato le materie oggetto di autonomia differenziata.
Ciascun Accordo presenta una parte motiva (premesse), una parte dispositiva (articolato) e un allegato.
In premessa:
- si richiamano le materie di prioritario interesse regionale oggetto del negoziato nella prima fase della trattativa. Si tratta delle seguenti:
- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
- Tutela della salute
- Istruzione
- Tutela del lavoro
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
- Si stabilisce che l'approvazione della legge debba avvenire, sulla base di intesa fra Stato e regione e "su proposta del Governo", in conformità al procedimento per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione (si veda la scheda a seguire(29) ).
Le leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche I rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge "sulla base di intese" con le relative rappresentanze (art. 8, terzo comma, Cost.). La formulazione è la medesima, come detto, che ricorre anche all'art.116, terzo comma, in cui si specifica che le leggi con cui sono attribuite forme e condizioni di autonomia sono approvate "sulla base di intesa" con la regione. La legge approvata sulla base di intese con le confessioni religiose è una legge rinforzata, e, come tale, può essere modificata, abrogata o derogata esclusivamente con leggi per le quali sia stato rispettato il medesimo procedimento bilaterale di formazione. Il procedimento presenta peraltro alcune analogie anche con quello di approvazione dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali(30) . Circa la titolarità dell'iniziativa legislativa dei disegni di legge di approvazione di intese con le confessioni religiose, la Costituzione non la riserva in via esclusiva al Governo, in quanto soggetto titolare del potere di condurre le trattative e stipulare le intese. L'articolato delle leggi di approvazione di intese riproduce sostanzialmente, con limitate modifiche formali, il testo dell’intesa, che viene anch'essa allegata alla legge. Il disegno di legge è approvato - al pari di ogni disegno di legge - con votazioni articolo per articolo. Quanto alla sua emendabilità, si è consolidata una prassi che limita gli emendamenti a modifiche di carattere non sostanziale (ad esempio, emendamenti volti a rendere il disegno di legge più fedele al contenuto dell'intesa). A differenza delle intese con le confessioni religiose, il disegno di legge ex art.116, terzo comma, richiede l'approvazione con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. |
- Tutte e tre le regioni si riservano la possibilità di estendere il negoziato - in un momento successivo - ad altre materie(31) .
Quanto alla parte dispositiva, essa riguarda i seguenti ambiti ed è identica nei tre Accordi.
- Oggetto dell'Accordo (art. 1): consiste nei principi generali, nella metodologia e nelle materie per l'attribuzione alle tre regioni di un'autonomia differenziata (art. 116, terzo comma, Cost.).
L'attribuzione dell'autonomia differenziata:
- deve corrispondere a specificità proprie della regione;
- deve essere "immediatamente funzionale" alla crescita e allo sviluppo della regione.
- Durata (art. 2, commi 1 e 2): 10 anni. Al termine, l'intesa cessa i propri effetti. In relazione alla "verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti" da effettuarsi nell'ultimo biennio, si potrà procedere al rinnovo dell'intesa o alla sua rinegoziazione.
Una volta sottoscritta la nuova intesa (anche nel caso in cui essa si limiti a riprodurre i contenuti della precedente) sarà necessaria la presentazione di un disegno di legge governativo. L'art.2, comma 2, stabilisce che detto disegno di legge contiene "le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria intesa"(32) .
- Modificabilità dell'intesa nel corso del periodo di vigenza (art. 2, comma 1): è ammissibile nell'ipotesi in cui "nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione" e a condizione che sulle modifiche ci sia accordo tra lo Stato e la regione interessata.
Nessuna modifica è quindi possibile in via unilaterale(33) .
- Verifiche e monitoraggio (art. 3): anche al di fuori dell'ipotesi di verifica dei risultati da effettuare nell'ultimo biennio (di cui all'art.2), sia lo Stato che la regione hanno facoltà di svolgere "verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa".
A tal fine, la struttura statale competente è il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che concorda le modalità di svolgimento delle verifiche con la Presidenza della regione. Nulla si prevede, invece, con riguardo alla struttura regionale competente, che pertanto potrà essere individuata autonomamente dalla regione (comma 3).
- Risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 4).
Una Commissione paritetica Stato-regione provvederà a determinare le risorse(34) da assegnare o trasferire alla regione. Nel far ciò, la Commissione è tenuta a rispettare i seguenti principi:
- le risorse finanziarie saranno determinate in termini di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale;
- le risorse dovranno essere quantificate in modo da consentire alla regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite (ai sensi dell'art.119, quarto comma, Cost.);
- in una prima fase occorrerà prendere a parametro la spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- tale criterio dovrà tuttavia essere oggetto di progressivo superamento (che dovrà essere completato entro il quinto anno) a beneficio dei fabbisogni standard, da definire entro 1 anno dall'approvazione dell'Intesa(35) .
I fabbisogni standard sono misurati in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, rimanendo inalterati gli attuali livelli di erogazione dei servizi.
Gli atti di determinazione delle risorse(36) provvedono anche a definire la data di decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle nuove competenze conferite. In tale data dovrà effettuarsi anche l'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
- Investimenti (art. 5): si assicura una programmazione certa del loro sviluppo, conferendo allo Stato e alla regione facoltà di determinare congiuntamente modalità per assegnare risorse (anche nella forma di crediti di imposta) disponibili sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Gli Allegati (che costituiscono parte integrante e sostanziale degli Accordi) hanno ad oggetto le materie in relazione alle quali alle regioni sono conferite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa(37) .
Resta comunque aperta la possibilità che il negoziato si estenda ad ulteriori profili delle materie indicate e ad altre differenti materie (art. 6).
29) Si veda altresì il §4.3.
30) In dottrina si è tuttavia evidenziato che le leggi di approvazione di intese differiscono dalle leggi di esecuzione dei trattati internazionali in quanto le confessioni religiose non cattoliche non si configurerebbero quali ordinamenti indipendenti e sovrani, al pari degli Stati o della Chiesa cattolica, ma quali "società intermedie" comunque sottoposte alla sovranità dello Stato. Anche nel caso dell'art.116, terzo comma, lo Stato non sottoscrive un'intesa con enti indipendenti e sovrani, sebbene gli artt. 5 e, soprattutto, 114 della Costituzione collochino le regioni (rectius tutti gli enti territoriali) al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e con pari dignità, sia pure nella diversità delle competenze.
31) L'Accordo con la Lombardia, a differenza di quelli con l'Emilia-Romagna e con il Veneto, fa espressa menzione - quale oggetto di un eventuale successivo accordo - di materie di interesse delle autonomie locali, quali il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; il governo del territorio. Invero alcuni elementi distintivi si rilevano anche nelle premesse all'Accordo preliminare con il Veneto (si rinvia in proposito al §7 del citato Dossier n.16).
32) Ciò parrebbe indicare che la legge approvata sulla base della originaria intesa, a differenza dell'intesa medesima, non debba recare un termine di cessazione di efficacia delle proprie disposizioni.
Se così fosse, potrebbe presentarsi il caso in cui Stato e regione non riescano ovvero non intendano addivenire ad un nuovo accordo e, sebbene sia cessata l'efficacia dell'accordo originario, continuino ad essere vincolati dalle vigenti ed efficaci disposizioni legislative con cui si sono attribuite maggiori competenze e funzioni alla regione. Le intese finali fra le regioni e il Governo potranno essere la sede propria in cui chiarire se la scadenza del termine - in assenza di un ulteriore accordo - condurrà all'automatica retrocessione dall'autonomia differenziata. A tal fine, occorre tener conto della complessità di un'eventuale retrocessione allo Stato delle competenze attribuite alla regione, che renderebbe opportuna la previsione di disposizioni transitorie volte a disciplinare il connesso (ri)trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali.
33) La formulazione dell'art.2 sembra orientata a far sì che l'Accordo e, successivamente, la legge che ne recepirà i contenuti consentano di modificare l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia senza che sia necessaria una contestuale modifica legislativa. Pare in proposito doversi intendere che tali modifiche siano ammissibili se circoscritte ad aspetti tecnici, non potendo incidere sugli ambiti che la Costituzione riserva alla legge rinforzata, quanto meno con riferimento agli ambiti materiali attribuiti ai sensi dell'art.116, terzo comma.
34) Al comma 1 si specifica che alla Commissione spetta la determinazione delle risorse "finanziarie, umane e strumentali". Fra queste ultime pare che si debbano far rientrare anche i beni patrimoniali. Ciò sebbene al comma 2 si disponga che la decorrenza dell'esercizio delle competenze conferite dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento "dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative", quasi a voler attribuire un rilievo autonomo ai beni (si ritiene patrimoniali).
35) Nel testo, in questa e in altre parti, si fa riferimento alla data di "approvazione dell'Intesa". Il termine risulta coincidente con quello di entrata in vigore della legge statale adottata sulla base dell'Intesa, come previsto dall'art.116, terzo comma.
36) Nel testo degli Accordi si fa espresso riferimento agli atti di determinazione delle risorse "ai sensi del comma 1, lettera c)" (che riguarda la determinazione dei fabbisogni standard entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa). Tale riferimento va con ogni probabilità riferito al comma 1 nel suo insieme, in cui si ha riguardo alla determinazione delle risorse.
37) Per la disamina dei contenuti degli allegati si rinvia al §8 del Dossier n.16.
Le iniziative nelle regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo
Oltre alle tre regioni che hanno sottoscritto gli accordi preliminari, ve ne sono altre che hanno deliberato di avviare i negoziati con il Governo.
Più precisamente(38) :
- 7 regioni ordinarie hanno formalmente conferito al Presidente l'incarico di chiedere al Governo l'avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria: con esse il Governo potrebbe avviare immediatamente i negoziati.
- 4 regioni hanno assunto iniziative preliminari (consistenti nell'approvazione di atti di indirizzo) senza tuttavia giungere ad una formale approvazione di un mandato. Si tratta di Basilicata, Calabria, Puglia e Molise.
- Soltanto la regione Abruzzo non risulta ad oggi aver intrapreso iniziative formali per l'avvio della procedura ex art.116, terzo comma, della Costituzione.
Le regioni(39) che hanno conferito mandato al Presidente ad avviare i negoziati con il Governo
Campania
Il Consiglio regionale ha approvato, in data 30 gennaio 2018, la mozione recante "Iniziativa, ai sensi dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della regione Campania"(40) .
L'atto impegna il Presidente della regione e la Giunta a "intraprendere tutte le iniziative utili al fine di avviare il percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla regione Campania, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione" e individua le materie su cui attivare la trattativa con il Governo(41) .
In una successiva lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della regione ha asserito l'imminenza della formalizzazione di una proposta di accordo preliminare e di intesa sulla base dell'atto di indirizzo consiliare del 30 gennaio 2018(42) .
Nella medesima lettera, il Presidente campano ha chiesto di essere audito dal Governo nell'ambito del procedimento instaurato dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna ex art. 116, terzo comma, Cost.
In data 5 febbraio 2019, il Consiglio ha approvato un ordine del giorno sul "Regionalismo differenziato".
In esso(43) - nell’esprimere la propria preoccupazione per il fatto che il percorso avviato dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possa tradursi in una iniqua redistribuzione di risorse tra le diverse aree territoriali - il Consiglio si impegna a rappresentare ai tavoli interregionali e nei momenti di confronto con il Governo nazionale le problematiche inerenti all’autonomia, affinché l’attuazione del regionalismo differenziato sia gestita con equilibrio ed equità.
I principi ispiratori del federalismo, nella loro attuazione concreta, non possono infatti prescindere - a giudizio del Consiglio campano - dalla salvaguardia della necessaria capacità di redistribuzione del reddito, tale da consentire l’esercizio dei diritti fondamentali (quali la salute e l’istruzione) di tutti i cittadini italiani.
Il Consiglio condivide e sostiene:
- l’impegno della Giunta regionale a sollecitare il Governo nazionale ad audire la regione Campania in via preventiva e, comunque, in tempo utile prima della conclusione del procedimento promosso da altre regioni ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione;
- la promozione, nelle sedute tematiche, di un ampio confronto e coinvolgimento delle forze politiche, delle parti sociali e del mondo culturale, scientifico ed associativo(44) , anche in raccordo con le altre regioni del Mezzogiorno;
- l’impegno della Giunta e del Consiglio regionale a proporre un’apposita intesa con il Governo nazionale volta a garantire alla regione Campania ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione;
- l’azione della Giunta e del Consiglio regionale volta a tutelare, nelle more della definizione dell’intesa di cui all’articolo 116 della Costituzione, gli interessi della Campania e dei suoi cittadini in tutte le sedi, politiche e giurisdizionali, anche mediante l’impugnazione degli atti amministrativi e normativi adottati e in via di adozione, in materia di autonomia regionale, che siano in contrasto con i suddetti legittimi interessi;
- la richiesta al Governo nazionale, sempre nelle more della definizione dell’intesa di cui all’articolo 116 della Costituzione, di non assumere azioni volte alla riduzione delle risorse già assegnate alla regione Campania in attuazione di norme statali ed atti di programmazione pluriennale(45) .
38) Per approfondimenti si rinvia al Dossier n.45.
39) Le regioni sono prese in considerazione seguendo un ordine meramente alfabetico.
40) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 1).
41) Sanità; beni culturali e paesaggistici; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; ulteriori materie "che verranno individuate nel corso del procedimento istruttorio".
42) http://www.regione.campania.it/assets/documents/lettera-de-luca-a-presidente-consiglio.pdf.
43) Come risulta dal resoconto della seduta del Consiglio regionale n.118 del 5 febbraio 2019. Si veda altresì il comunicato stampa pubblicato sul sito della Regione:
http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,10033&_dad=portal&_schema=PORTAL&i=2_1&com=21283
44) Al riguardo si ricorda che industriali di Napoli e accademici dell'Università Federico II hanno formulato una propria proposta di autonomia differenziata (inviata alle Camere e alla Presidenza del Consiglio), nella quale si chiede, tra l'altro: la preliminare definizione - per ciascuna delle competenze già assegnate o da trasferire agli enti locali - dei livelli essenziali delle prestazioni; la realizzazione di una completa perequazione; la previsione legislativa di un sistema di monitoraggio pubblico, che consenta al Governo di sostituirsi tempestivamente agli organi delle regioni e degli enti locali a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni; un ruolo del Parlamento nel monitorare e correggere il sistema federale, qualora non sia assicurato il rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà (https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-02-05/la-campania-si-mobilita-e-avanza-sua-proposta-autonomia--183826.shtml?uuid=AFccDeH).
45) Si chiede, nello specifico, il ripristino dell’assegnazione delle risorse già sottratte dalla legge nazionale di bilancio per il 2019 (tra l’altro, risorse destinate alla materia ambientale e quota parte del fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020).
Lazio
Nella seduta del 6 giugno 2018, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 2 su "Intesa Stato-Regione prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione italiana"(46) .
L'atto impegna il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato con il Governo.
In particolare, il Consiglio chiede che:
- siano attribuite alla regione competenze nelle seguenti materie: lavoro; istruzione; salute; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; governo del territorio; rapporti internazionali e con l'Unione europea, con particolare riferimento alle predette materie;
- sia istituita "un'apposita commissione paritetica Stato-Regione per determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, da trasferire o assegnare dallo Stato alla Regione";
- si tenga conto della finalità di assicurare "una programmazione certa dello sviluppo e degli investimenti, determinando congiuntamente modalità per assegnare risorse da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese".
In data 3 ottobre 2018, il Consiglio, in relazione alla proposta di legge "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", ha approvato l'ordine del giorno n. 75(47) , che impegna la Giunta regionale a chiedere al Governo la sospensione di trasferimenti di poteri risorse alle regioni finché non siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP). In ogni caso, il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle regioni dovrà essere "ancorato esclusivamente a oggettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza".
La Giunta regionale è altresì impegnata a sospendere qualsiasi attività propria e/o dei singoli assessori regionali per la negoziazione di materie in autonomia per conto della regione Lazio senza la preventiva discussione in Consiglio regionale e fin quando lo Stato non avrà definito i suddetti LEP.
Nella prospettiva di promuovere un percorso di regionalismo differenziato "non orientato alla ricerca di forme di autonomia competitive e tese all'accrescimento dei divari fiscali regionali", la Giunta regionale, in data 18 ottobre 2018, ha deliberato di presentare al Consiglio il "Documento di indirizzo ai fini dell'attivazione del percorso per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione"(48) , al fine di consentirne la discussione e l'eventuale deliberazione.
In esso sono individuati 5 ambiti di intervento per i quali avviare il negoziato con il Governo: sostenibilità della finanza pubblica territoriale e rilancio degli investimenti; qualificazione dei percorsi di accesso al mercato del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro e sostegno previdenziale dei lavoratori svantaggiati; cinema e audiovisivo; ambiente; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni.
La delibera di Giunta risulta allo stato in corso di esame presso il Consiglio.
A seguito della deliberazione del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, Cost.
46) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 2).
47) http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/ordinidelgiornoGR/TESTI_APPROVATI/75.pdf
48) http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/schemideliberaGR/TESTI_PROPOSTI/SD%2026.pdf
Liguria
La Giunta regionale ha approvato, in data 28 dicembre 2017, la deliberazione n. 1175, sull’"Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione"(49) .
La deliberazione impegna il Presidente della Giunta ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti dell'intesa, individuando le materie oggetto della contrattazione(50) .
Nella stessa data, il Presidente della Giunta regionale ha inviato una nota al Presidente del Consiglio dei ministri, con cui ha richiesto di fissare "un incontro volto a stabilire il percorso per la definizione dell'intesa tra Stato e Regione prevista dallo stesso articolo 116, 3° comma, valutando l'opportunità di unirci al percorso già avviato con la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna".
Sul tema del regionalismo differenziato è intervenuto anche il Consiglio regionale, approvando, nella seduta del 23 gennaio 2018, una risoluzione(51) che impegna il Presidente della regione a "proseguire il confronto con il Governo" per definire i contenuti di un'intesa, ex art. 116, terzo comma, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale "tramite una diretta partecipazione, all'interno della delegazione che condurrà la negoziazione, dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio regionale che condividano le modalità e i contenuti del confronto aperto con il Governo, sui Tavoli tematici Ambiente, Salute, Scuola e Lavoro, Infrastrutture, Logistica, Portualità, Reti di Trasporto, Governo del territorio, Demanio marittimo e montagna, Beni culturali, con riserva di individuare ulteriori aspetti che potrebbero emergere, anche nel corso delle trattative, e una più precisa definizione delle richieste sui temi individuati".
L'11 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario agli Affari regionali pro tempore e il Governatore della regione Liguria per discutere dei temi del regionalismo differenziato, cui ha fatto seguito un secondo incontro in data 21 giugno 2018.
Con decisione n. 23 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha confermato l’intenzione di proseguire la trattativa bilaterale con il Governo, individuando il Vice Presidente della Giunta quale ulteriore referente politico per la conduzione della medesima.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 475 del 26 luglio 2018 è stato istituito un Comitato tecnico scientifico con il compito di formulare contributi in relazione alla definizione dei contenuti delle proposte oggetto del negoziato.
In data 25 gennaio 2019, la Giunta regionale ha approvato il Documento di sintesi delle richieste di autonomia al Governo, predisposto dalle Strutture regionali interessate, confermando l'interesse della regione ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in relazione alle materie ambiente, salute, scuola e lavoro, infrastrutture, logistica e portualità, con riserva di estendere il negoziato alle ulteriori materie individuate nella deliberazione della Giunta regionale e nella risoluzione del Consiglio regionale sopra menzionate.
La deliberazione di approvazione del Documento prevede altresì - al termine delle necessarie consultazioni con il CAL e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali - l’approvazione di un documento finale per il negoziato con il Governo per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116 Cost.
Acquisito il parere favorevole del CAL, la Giunta - in data 8 marzo 2019 - ha approvato il Documento finale di sintesi delle richieste di autonomia al Governo, dando mandato al Presidente e al Vice Presidente della Giunta Regionale di proseguire il confronto con il Governo e alla Direzione Generale Affari Legali e Legislativi di predisporre una bozza di intesa avente ad oggetto l’attribuzione alla regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le materie e con i contenuti riportati nel Documento medesimo.
49) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 3A).
50) Tutela dell'ambiente; commercio con l'estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
51) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 3B).
Marche
L'Assemblea legislativa ha approvato, il 29 maggio 2018, la deliberazione n. 72, d'iniziativa della Giunta regionale, recante "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"(52) .
Le materie indicate nella proposta sono le seguenti: internazionalizzazione delle imprese e commercio con l'estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria; governo del territorio e rigenerazione urbana; tutela dell'ambiente; tutela della salute; protezione civile; tutela paesaggistica e dei beni culturali; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governance istituzionale; partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.
Nel corso della trattazione della proposta, l'Assemblea ha altresì approvato l'ordine del giorno n.38 (53) che impegna la Giunta:
- a tenere informata l'Assemblea legislativa, attraverso le commissioni competenti, dell'avvio e degli esiti del negoziato;
- a portare a conoscenza dell'Assemblea lo schema di intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione.
Unitamente alla regione Umbria, la regione Marche ha indirizzato una lettera (12 luglio 2018) al Presidente del Consiglio dei ministri nella quale è stato dato conto del parallelo avvio, nelle due regioni, del percorso previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, chiedendo al Governo l'attivazione, anche congiunta, dello specifico tavolo di confronto istituzionale.
All'invio della lettera ha fatto seguito l'incontro dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria con il Ministro per gli Affari regionali, volto a definire le modalità del percorso istituzionale che dovrà condurre alla definizione dell’intesa tra Stato e regioni per la concessione di una maggiore autonomia.
52) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 4A).
53) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 4B).
Piemonte
Con deliberazione n. 1 - 6323 del 10 gennaio 2018(54) , la Giunta regionale ha affidato al Presidente il mandato ad avviare il confronto con il Governo, sui contenuti del "Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione"(55) .
Il documento fornisce un quadro del contesto economico, sociale e istituzionale della regione e individua le materie oggetto di trattativa con il Governo(56) .
Nel dispositivo viene attribuita al Presidente della regione la facoltà di "procedere ad eventuali integrazioni o modifiche" e si fa un esplicito rinvio agli indirizzi del Consiglio regionale su cui si baserà il negoziato con il Governo.
L'11 gennaio 2018, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte ha incontrato il Sottosegretario agli Affari regionali pro tempore per discutere dei temi del regionalismo differenziato.
Il Consiglio regionale ha quindi approvato, in data 17 luglio 2018, l'ordine del giorno n. 1424, recante "Autonomia differenziata per il Piemonte", mentre il successivo 29 luglio ha approvato il documento di indirizzo per l’avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione, ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione(57) .
Con la deliberazione del 29 luglio viene affidato alla Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo - in armonia con il principio di leale collaborazione - la definizione di un’intesa con riferimento alle seguenti materie: beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze.
In data 6 novembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato una deliberazione sui temi da portare al confronto con il Governo per la definizione di nuovi spazi di autonomia regionale sulla base dell’articolo 116 della Costituzione.
Otto le aree tematiche inserite: governo del territorio, beni paesaggistici e culturali; protezione civile e infrastrutture; tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria; politiche sanitarie; coordinamento della finanza pubblica e governance istituzionale; ambiente; fondi sanitari integrativi; rapporti internazionali e con l’Unione europea.
La deliberazione è stata illustrata al Ministro Stefani nel corso di un incontro tenutosi a Roma il 7 novembre.
54) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 5).
55) Il tema del regionalismo differenziato invero era stato già affrontato nello scorso decennio dalla regione Piemonte. Il Consiglio regionale aveva infatti approvato, con deliberazione n. 209 - 34545 del 29 luglio 2008, il testo unificato delle proposte di deliberazione 341, 208 e 273 recante "Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte". La deliberazione affidava al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo e impegnava la Giunta ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, nonché a riferire ogni due mesi alla VIII Commissione consiliare permanente lo stato della negoziazione con il Governo. Il "Documento per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, costituzione", approvato con la deliberazione, individuava le seguenti materie oggetto di trattativa con il Governo: beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze; tutela dell'ambiente. Il documento stabiliva anche l'iter procedurale che deve seguire l'amministrazione regionale: 1) fase di iniziativa (spettante alla regione attraverso la predisposizione di una delibera di Giunta, da adottare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale); 2) consultazione da parte degli enti locali, da effettuare in sede di Conferenza Regione-autonomie locali, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge regionale 7 agosto 2006, n. 30, a suo tempo non ancora operativo; 3) negoziazione e definizione dell'intesa; 4) approvazione della legge statale.
56) Governo del territorio; beni paesaggistici e culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria; politiche sanitarie; politiche per la montagna; coordinamento della finanza pubblica; governance istituzionale; ambiente; previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza; rapporti internazionali, rapporti con l'Unione europea e commercio con l'estero.
57) http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibint/servlet/documentExtractor?numAtto=80341
Toscana
Con risoluzione n. 163 del 13 settembre 2017 di "avvio delle procedure finalizzate all’attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione"(58) , il Consiglio regionale della Toscana ha impegnato la Giunta ad attivare l'iter necessario per dare impulso alla procedura di cui all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione(59) .
La risoluzione individua le seguenti materie su cui attivare la trattativa con il Governo: beni culturali e paesaggistici; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. A queste, si potranno aggiungere ulteriori materie "che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio".
Nel mese di maggio del 2018, la Giunta ha adottato il documento recante "Proposte di regionalismo differenziato per la regione Toscana"(60) , da sottoporre al Consiglio regionale.
Nell'atto, la Giunta arricchisce il quadro delle materie delineato dal Consiglio, che risulta così definito: governo del territorio; ambiente; beni culturali; istruzione e formazione; politiche del lavoro; autonomie locali; coordinamento della finanza pubblica; porti; salute; accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.
Nel luglio 2018 l'Assessore alla Presidenza V. Bugli ha reso una comunicazione al Consiglio recante "Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana".
Al termine del dibattito l'Assemblea ha votato una risoluzione (n. 217 del 17 luglio 2018)(61) (oltre che una mozione) che approva il contenuto della comunicazione della Giunta, con particolare riferimento alle materie individuate per l'attribuzione di maggiori forme di autonomia (salute, governo del territorio, ambiente, beni culturali, lavoro, autonomie locali, accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, istruzione, formazione, coordinamento della finanza pubblica e porti).
L'atto impegna l'esecutivo toscano a portare avanti i passaggi procedurali per l'intesa con il Governo (rendendo periodiche comunicazioni al Consiglio sull'andamento del procedimento) nonché ad attivare il coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e della società civile.
58) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 39 del 27 settembre 2017 e allegata al Dossier n.45 (All. n. 6A).
59) Il Consiglio regionale aveva in passato già dato avvio al procedimento con le proposte di deliberazione n. 1113 (in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e n.1237 (nel settore dei beni culturali e paesaggistici) del 2004, sulle quali erano stati acquisiti i pareri favorevoli (con condizioni il primo, con una raccomandazione il secondo) del CAL Toscana. In tali occasioni non si arrivò tuttavia all'avvio del negoziato con il Governo.
60) Testo disponibile nel Dossier n.45 (All. n. 6B).
Umbria
Nella seduta del 19 giugno l'Assemblea legislativa ha approvato la risoluzione n.1603, facendo propria la proposta di risoluzione presentata dalla Giunta(62) su "Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione".
Costituiscono parti integranti della proposta un documento istruttorio e il documento "Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione".
Quanto alle materie su cui si intende attivare il procedimento, vengono individuate le seguenti: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; formazione e istruzione; salute; protezione civile e prevenzione sismica; tutela dell'ambiente; rigenerazione urbana e infrastrutture; coordinamento della finanza pubblica e sistema di acquisizione delle entrate; governance istituzionale; partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.
Il Consiglio delle autonomie locali(63) ha espresso parere favorevole, rilevando l'opportunità che il processo di attribuzione di maggiore autonomia possa svolgersi in sinergia con le analoghe iniziative promosse dalle regioni Lazio e Toscana, oltre che Marche(64) .
In seguito, unitamente alla regione Marche, l'Umbria ha indirizzato una lettera (12 luglio 2018) al Presidente del Consiglio dei ministri nella quale è stato dato conto del parallelo avvio, nelle due regioni, del percorso previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, chiedendo al Governo l'attivazione, anche congiunta, dello specifico tavolo di confronto istituzionale.
All'invio della lettera ha fatto seguito l'incontro dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria con il Ministro per gli Affari regionali, volto a definire le modalità del percorso istituzionale che dovrà condurre alla definizione dell’intesa tra Stato e Regioni per la concessione di una maggiore autonomia, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.
62) Il testo della proposta (di cui alla deliberazione n. 372) è allegato al Dossier n.45 (All. n. 7A). Nel corso dell'esame presso la I Commissione dell'Assemblea legislativa in sede referente, tale testo è stato integrato con la previsione, risultante dall'approvazione di un emendamento, che della delegazione chiamata a negoziare con il Governo facciano parte la presidente della regione, la presidente dell’Assemblea legislativa, nonché il presidente e il vicepresidente della I Commissione.
63) Di cui alla deliberazione n.32 del 22 marzo 2018, allegata al Dossier n.45 (All. n. 7B).
64) La sinergia con la regione Marche era già prevista nel documento di Giunta.
Le regioni che non hanno ad oggi formalizzato la richiesta di avvio dei negoziati
Basilicata
Il Consiglio regionale ha approvato, in data 20 marzo 2018, la risoluzione recante "Autonomia Basilicata"(65) .
L'atto di indirizzo impegna:
- il Presidente della Giunta a predisporre un documento in merito "alle potenzialità/opportunità del regionalismo differenziato", da inviare alle competenti Commissioni consiliari;
- il Presidente del Consiglio regionale:
- a predisporre "un calendario delle attività delle Commissioni al fine di avviare un percorso di largo confronto e approfondimento con UPI, ANCI, parti sociali, associazioni e rappresentanze del modo del lavoro e delle imprese";
- "ad avviare un'attività di confronto e supporto sul documento di indirizzo in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni".
La Commissione consiliare permanente Affari istituzionali ha avviato un approfondimento sul tema del regionalismo differenziato con una serie di audizioni che hanno preso avvio con la seduta del 17 maggio 2018.
65) Il testo della risoluzione è allegato al Dossier n.45 (All. n. 8).
Calabria
Non risultano provvedimenti che conferiscano mandato al Presidente della regione ad avviare i negoziati con il Governo.
E’ stata tuttavia presentata, in data 31 maggio 2018, la mozione recante "Avvio negoziato con il Governo per la sottoscrizione intesa ex articolo 116, comma terzo, della Costituzione - Autonomia differenziata", di cui il Consiglio regionale ha deliberato, in data 4 giugno, l'inserimento all'ordine dei lavori. Ad oggi, non risulta tuttavia che la mozione sia stata discussa dal Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale, riunitosi in data 30 gennaio 2019, ha preso ufficialmente posizione sul regionalismo differenziato, diffidando il Governo a "predisporre atti che prevedano il trasferimento di poteri e risorse ad altre regioni sino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
Nella risoluzione approvata in tale data(66) il Consiglio ha espresso preoccupazione per i rischi connessi all'applicazione, sic et simpliciter, delle forme di autonomia previste dall'art. 116 Cost. nelle 23 materie oggetto della richiesta delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla quale - a giudizio del Consiglio calabrese - deriverebbero nel medio periodo conseguenze gravi in termini di mancata garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni a favore dei cittadini delle altre regioni italiane, con particolare riferimento all'Italia del Mezzogiorno e alla Calabria.
Al riguardo, viene chiesta al Governo una "moratoria immediata dell'iter procedimentale in corso" e la contestuale attivazione di una ridiscussione complessiva del regionalismo vigente.
Il Consiglio si impegna pertanto:
- a dare impulso a una iniziativa legislativa costituzionale da presentare alle Camere per l’istituzione di un "regionalismo solidale";
- a presentare richiesta per ottenere forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma, Cost.;
- a promuovere una Conferenza degli Uffici di presidenza dei consigli regionali di Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia al fine di perseguire eventuali convergenze tra le regioni del Meridione.
66) http://www.nicoirto.it/attachments/article/870/RISOLUZIONE%20n.%201%20del%2030%20gennaio%202019.pdf
Puglia
Non risultano atti della Giunta o del Consiglio regionale per l'avvio di trattative con il Governo ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost..
Tuttavia, il 24 luglio 2018, la Giunta si è espressa positivamente in ordine alla predisposizione di una proposta volta ad individuare forme e condizioni di autonomia, sulla base dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
Da ultimo (19 marzo 2019), il Consiglio regionale ha approvato due mozioni in ordine all'autonomia differenziata delle regioni del Nord.
Una delle mozioni conferisce mandato al Presidente della Giunta per intraprendere un'iniziativa politica per la costruzione di un fronte unitario con le regioni del Mezzogiorno e per l'istituzione di un Coordinamento permanente dei Presidenti delle regioni meridionali. Oltre a sostenere l'approvazione di una legge di attuazione del regionalismo differenziato, la mozione propone poi di introdurre, nei meccanismi previsti per la definizione del costo standard e del fabbisogno standard, il tasso di disoccupazione della popolazione attiva e l'indice di invecchiamento della popolazione; sostiene, infine, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo perequativo.
La seconda mozione impegna gli organi regionali ad intraprendere ogni iniziativa per contrastare il procedimento di autonomia differenziata avviato da alcune regioni italiane.
Inoltre la Presidenza della regione ha attivato l'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES)(67) al fine di ottenere un supporto per l'approfondi-
mento dei temi riferibili al regionalismo differenziato(68) .
67) Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n.1 del 2005, la "Regione Puglia si avvale dell'Istituto [...] per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico". L'IPRES è un'associazione a cui partecipano, ad oggi, oltre alla Regione, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; la Camera di Commercio di Taranto, la Camera di Commercio di Bari, l'ISPE, nonché i comuni di Bari, di Brindisi e di Taranto (si veda: www.ipres.it).
68) Tale coinvolgimento risulta a pag. 8 del programma triennale 2018-2020 dell'IPRES, in cui si richiama una nota del Capo di Gabinetto del Presidente dalla Giunta regionale (prot. N. 0006018 del 1° dicembre 2017). Nell'avviso "per la costituzione di una short list di esperti in materie afferenti al diritto costituzionale e al diritto pubblico" – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 51 del 12 aprile 2018 -, l'IPRES ha precisato, nelle premesse, di aver "avviato una specifica attività di studio e ricerca, a favore della regione Puglia, sui temi istituzionali connessi al “regionalismo differenziato”, al fine di delineare possibili percorsi e scenari di autonomia sulla base dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione". L’obiettivo è quello di acquisire la disponibilità di esponenti del mondo accademico ed esperti della materia a partecipare a uno specifico tavolo tecnico incaricato di predisporre "uno o più “policy paper” aventi ad oggetto la ricognizione e l’analisi delle possibili prospettive, per la regione Puglia, di attuazione delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ex art. 116 comma 3 Cost." (si veda il quarto capoverso delle premesse del bando).
Molise
Il Presidente della regione ha incontrato il Ministro per gli Affari regionali (luglio 2018) per un confronto sul ruolo strategico che le regioni hanno nel processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali e, in particolare, sulle forme di autonomia differenziata da attuare sulla base dell'art.116, terzo comma, della Costituzione.
In particolare, il Presidente ha rappresentato "la necessità, per una piccola regione come il Molise, che vengano assicurate azioni improntate alla adeguatezza e alla sussidiarietà, in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà economica e sociale, dignità e uguaglianza".
L'incontro ha fatto seguito alla condivisione con i Presidenti delle regioni meridionali dell'"imprescindibilità del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni con minore capacità fiscale. Ciò al fine di assicurare un corretto funzionamento del sistema di redistribuzione interregionale delle risorse ed evitare un decentramento che vada ulteriormente ad accentuare il divario tra Regioni"(69) .
Più recentemente - in data 19 febbraio 2019 - il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna il Presidente della Giunta:
- a rivolgersi al Governo al fine di ottenere determinate garanzie nei procedimenti in corso per la concessione dell'autonomia differenziata ad alcune regioni (fissazione e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., con particolare riguardo alle infrastrutture fisiche e digitali; trasferimento di risorse "ancorato esclusivamente a oggettivi fabbisogni territoriali"; salvaguardia dei trasferimenti finanziari a fini perequativi);
- a promuovere presso il Governo una ripresa e rivisitazione della legge n. 42 del 2009 e del complessivo sistema di finanza decentrata;
- a promuovere presso la Conferenza delle Regioni un accordo con il Governo volto a favorire un sistema per la gestione delle forme di autonomia regionale, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost..
L'Assemblea consiliare impegna inoltre il proprio Presidente ad assicurare il necessario coinvolgimento delle autonomie locali, nonché a promuovere una Conferenza degli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali di Campania, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Puglia al fine di perseguire eventuali convergenze tra le regioni del Meridione.
69) http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15839.