Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1146

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:

a) al momento della prima pubblicazione, oppure

b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni con modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati gestite, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche di dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi software. Il decreto individua altresì il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;

c) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, il parere del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a un milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 42-bis.1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle ».