Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 06/03/2019
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(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 modifica l’articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l’iniziativa legislativa popolare. In particolare, dopo il secondo comma sono inseriti quattro nuovi commi che introducono una procedura rinforzata per i progetti di legge di iniziativa popolare che siano sottoscritti da almeno 500.000 elettori. In sintesi, a seguito della presentazione della proposta legislativa popolare, si avvia un procedimento che prevede l’approvazione del testo da parte delle Camere entro 18 mesi oppure - nei casi in cui, nello stesso arco di tempo, le Camere non abbiano concluso l’iter parlamentare, abbiano approvato un testo diverso o abbiano respinto il testo - a una consultazione referendaria per deliberarne l'approvazione. Qualora le Camere approvino la proposta in un testo diverso da quello presentato, il referendum è indetto sulla proposta originariamente presentata, salvo che i promotori non rinuncino alla consultazione referendaria; in tal caso la proposta approvata dal Parlamento è promulgata qualora quella sottoposta a referendum non sia approvata.
I parametri di ammissibilità dell’eventuale referendum, rispetto ai quali la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, sono individuati dal nuovo quarto comma dell’articolo 71 della Costituzione. Nello specifico, è esclusa l'ammissibilità del referendum se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non rispetta l'obbligo di copertura finanziaria e se non ha contenuto omogeneo.
La proposta sottoposta a referendum è quindi approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché siano superiori a un quarto degli aventi diritto al voto.
Per rendere omogeneo il sistema, con l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale in esame, tale quorum approvativo è stato esteso anche al referendum abrogativo, mediante una modifica dell'articolo 75, quarto comma, della Costituzione.
L'ultimo comma dell’articolo 71 della Costituzione, introdotto dal provvedimento in esame, affida a una legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, la disciplina dell'attuazione del nuovo articolo 71, facendo espresso riferimento alla necessità che vengano disciplinati: le ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare uguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.
Infine, all'articolo 3, la legge costituzionale n. 1 del 1953 è integrata con l’attribuzione alla Corte costituzionale della competenza sul giudizio di ammissibilità sul referendum previsto dal nuovo articolo 71 della Costituzione. In relazione alla tempistica del controllo di costituzionalità, si prevede che la Corte costituzionale intervenga prima della presentazione alle Camere della proposta di legge popolare, purché siano state raccolte almeno 200.000 sottoscrizioni. Spetta inoltre alla Corte costituzionale valutare la conformità della proposta approvata dal Parlamento all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. La valutazione della natura meramente formale delle modifiche apportate dalle Camere, ai fini dell'esclusione del referendum, è invece demandata a un organo terzo da individuarsi tramite la legge attuativa di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione.
Il relatore GRASSI (M5S) esprime un giudizio positivo sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che introduce una procedura rinforzata per l'iniziativa legislativa popolare sottoscritta da almeno 500.000 elettori. Si prevede, infatti, che il progetto di legge d'iniziativa popolare - qualora sia respinto o modificato dalle Camere - sia sottoposto a consultazione referendaria, al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità. In tal caso, sarà rimessa agli elettori la scelta tra il progetto di legge popolare e il testo licenziato dal Parlamento.
Pur ritenendo che il procedimento sia snello e compatibile con le norme costituzionali, assicura la propria disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative, soprattutto dal punto di vista tecnico, al fine di rendere l'iter quanto più possibile efficiente.
Si sofferma, infine, sull'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, ritenendo preferibile una formulazione più sintetica e chiara, pur mantenendo inalterato il contenuto della norma: in particolare ritiene che l'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 potrebbe essere modificato, più che aggiungendo ulteriori commi, integrando le disposizioni esistenti con i riferimenti all'articolo 71.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) anticipa che sarà necessario approfondire alcuni aspetti, in particolare con riferimento alle materie che possono costituire oggetto di un quesito propositivo, anche tenendo conto della disciplina del referendum abrogativo.
Inoltre, rileva l'opportunità di verificare se, con la nuova procedura applicata anche al referendum abrogativo che prevede un giudizio ex ante di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale una volta che siano state raccolte 200.000 firme, il vigente termine complessivo di tre mesi per il loro deposito possa ritenersi, alla luce di questo nuovo passaggio procedurale, ancora sufficiente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,20.