Legislatura 18ª - Dossier n. 72 2
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SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM; SUO QUORUM (VALEVOLE ANCHE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO)
Se referendum sia stato indetto (per mancata approvazione parlamentare nel termine di diciotto mesi del progetto popolare, o per difforme approvazione parlamentare senza che i promotori rinunzino al proprio testo), esso si svolge sul progetto popolare.
Quest'ultimo risulta approvato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché “superiore a un quarto degli aventi diritto al voto”.
Ai sensi dell’articolo 48 della Costituzione “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. L’articolo 75 della Costituzione dispone (per il referendum abrogativo) espressamente che “hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati”.
Considerando i dati relativi alle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018) gli aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei deputati sono stati 46.604.925 (dati Ministero dell’interno).
Su quel dato, la soglia per l’approvazione del referendum corrispondente ad “un quarto degli aventi diritto al voto”, sarebbe pari a 11.651.231 voti validi favorevolmente espressi.
La formulazione del disegno di legge in esame circa l'oggetto del referendum approvativo è stata assai modificata rispetto a quella originaria (dell'A.C. n. 1173, non già dell'A.C. n. 726, l'altra proposta presentata su tale riforma costituzionale) durante l'esame presso la Camera dei deputati.
Quella originaria proposta infatti prevedeva - per il caso di approvazione da parte delle Camere di un testo diverso da quello d'iniziativa popolare qualificata e di non rinunzia al proprio testo da parte dei promotori - che il referendum fosse indetto su “entrambi i testi” (parlamentare e popolare).
E l’elettore esprimentesi a favore di ambedue i testi, avrebbe potuto indicare una preferenza per un testo.
Sarebbe stato promulgato il testo che avesse “ottenuto complessivamente più voti” (nel caso in cui entrambi i testi fossero stati “approvati” dal corpo referendario).
Era dunque previsto una sorta di ‘ballottaggio’ referendario tra i due testi, popolare e parlamentare.
Tale previsione è stata superata dalla deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati in prima lettura.
La nuova previsione è che il referendum approvativo abbia ad oggetto esclusivamente il testo popolare.
Qualora il referendum dia esito negativo - ossia a favore del testo popolare non si siano espressi almeno un quarto degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi espressi - si intende (tacitamente) approvato dal corpo referendario il testo parlamentare.
In base agli articoli 73 e 74 della Costituzione:
- “le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione”;
- “il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.
Parrebbe suscettibile di approfondimento se e in che termini tale previsione costituzionale circa il rinvio da parte del Presidente della Repubblica possa trovare applicazione per i progetti di iniziativa popolare che abbiano conseguito un esito favorevole nel referendum svolto ai sensi del nuovo articolo 71 della Costituzione.
UNA SUGGESTIONE SVIZZERA L’impostazione del ‘ballottaggio’ referendario tra i due testi, popolare e parlamentare, evocava il modello svizzero (su cui v. anche infra, entro la Parte V del presente fascicolo). Nell’ordinamento svizzero – per le iniziative di modifica della Costituzione –l’articolo 76 della Legge federale sui diritti politici disciplina il voto in caso di Controprogetto diretto approvato dal Parlamento (unitamente alle previsioni dell’art. 139b della Costituzione federale) disponendo che: “Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente. La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. La scheda elettorale è così formulata:
Più nel dettaglio, in Svizzera se i cittadini propongano una modifica della Costituzione federale, affinché tale iniziativa possa essere sottoposta a votazione è necessario raccogliere 100.000 firme ed è necessario istituire un Comitato d’iniziativa. Un’iniziativa può essere presentata sotto forma di testo già elaborato o di proposta generica, sebbene sia più frequente il primo caso. Il Parlamento decide se l’iniziativa rispetta i principi di unità della forma e di unità della materia, nonché le disposizioni cogenti del diritto internazionale. In caso contrario, può dichiararla nulla. Se il Parlamento la dichiara valida, l’iniziativa popolare è sottoposta al voto popolare. Il Consiglio federale e il Parlamento possono, tuttavia, decidere di contrapporle, direttamente o indirettamente, un altro progetto. Nel primo caso il Parlamento può proporre una diversa modifica della Costituzione. Se il Comitato d’iniziativa non ritira la sua iniziativa, il controprogetto è sottoposto a votazione contemporaneamente all’iniziativa popolare in questione. Nel secondo caso, il Parlamento non propone una modifica della Costituzione, ma una modifica di legge o una nuova legge. Se il Comitato non ritira la sua iniziativa, il controprogetto indiretto entra in vigore qualora l’iniziativa venga rifiutata. L’iniziativa viene quindi sottoposta al voto del popolo e dei cantoni (a meno che i fautori non la ritirino). Per essere accettata deve ricevere l’approvazione della maggioranza del corpo elettorale e dei cantoni (cosiddetta “doppia maggioranza”). Per la maggioranza dei Cantoni si considerano i risultati ottenuti nei singoli Cantoni. Se la maggioranza dei votanti di un Cantone ha votato sì, anche il voto del Cantone in questione sarà un sì. Maggioranza dei Cantoni significa che è stata raggiunta la maggioranza dei voti dei Cantoni. Qualora la maggioranza dei votanti e dei cantoni sia favorevole tanto all’iniziativa quanto al controprogetto, si applica una regola speciale. Determinante in questo caso è la cosiddetta “domanda risolutiva”, ossia la terza domanda posta sulla scheda di voto. Rispondendo a questa domanda, i votanti indicano se, nel caso in cui entrambi i progetti siano approvati, preferiscono l’iniziativa o il controprogetto. Entra in vigore il progetto a cui la maggioranza dei votanti e dei cantoni ha dato la preferenza nella domanda risolutiva. È possibile per l’elettore non rispondere alla domanda risolutiva, nel qual caso il voto dato all’iniziativa e al controprogetto rimane tuttavia valido(1) . Non è necessario raggiungere un quorum o una partecipazione minima al voto. Il risultato dell’iniziativa è giuridicamente vincolante e comporta la modifica della Costituzione. Il Parlamento conserva un margine di manovra nel momento di elaborazione delle leggi di applicazione dell’iniziativa. |
Il quorum previsto dalla novella disposizione - ossia l'approvazione a maggioranza dei voti validi espressi, purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto - è disposto valga anche per il referendum abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione.
Pertanto è soppressa la vigente previsione che richiede per quel referendum un quorum partecipativo pari alla “maggioranza degli aventi diritto”.
In luogo di essa, è introdotto - per l’approvazione della proposta soggetta a referendum - il requisito della maggioranza dei voti validi “purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto”.
Nella tabella che segue sono confrontati i dati relativi a corpo elettorale, votanti, voti validi e non, schede bianche, delle elezioni politiche svolte dal 2001 al 2018.
Quanto ai dati della partecipazione ai referendum abrogativi svolti dal 1974 ad oggi, si rinvia a successiva apposita sezione del presente dossier.
2001 | 2006 | 2008 | 2013 | 2018 | ||
Elettori | Camera | 49.256.295 | 46.997.601 | 47.041.814 | 46.905.154 | 46.604.925 |
Senato | 44.499.794 | 42.232.467 | 42.358.775 | 42.270.824 | 42.871.428 | |
Votanti | Camera | 40.085.397 | 39.298.497 | 37.874.569 | 35.270.926 | 33.923.321 |
(81,38%) | (83,62%) | (80,51%) | (75,2%) | (72,93%) | ||
Senato | 36.189.394 | 35.262.679 | 34.058.405 | 31.751.350 | 31.231.814 | |
(81,32%) | (83,50%) | (80,40%) | (75,11%) | (72,84%) | ||
Voti validi | Camera | 37.122.776 | 38.153.343 | 36.457.254 | 34.005.755 | 32.840.055 |
Senato | 33.871.262 | 34.162.615 | 32.774.339 | 30.617.901 | 30.213.874 | |
Voti non validi | Camera | 1.274.012 (3,17%) | 705.868 (1,79%) | 931.445 (2,45%) | 869.892 (2,46%) | 692.855 (2,04%) |
Senato | 1.035.616 (2,86%) | 637.709 (1,80%) | 835.559 (2,45%) | 761.148 (2,39%) | 644.686 (2,06%) | |
Schede bianche | Camera | 1.688.609 | 439.286 | 485.870 | 395.279 | 389.441 |
Senato | 1.282.516 | 462.355 | 448.507 | 369.301 | 376.765 |
Quanto alla disciplina vigente sul periodo di svolgimento del referendum abrogativo, si ricorda infine che in base all’articolo 31 della legge n. 352 del 1970, "non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime".
Inoltre "nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse". "I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365mo giorno successivo alla data della elezione" (articolo 34).
Andrà quindi valutato, da parte del legislatore attuativo, in quale modo le disposizioni che presiedono allo svolgimento del referendum abrogativo, come la citata prescrizione correlata alla piena ‘operatività’ delle Camere, trovino applicazione per il nuovo istituto referendario approvativo di iniziativa legislativa popolare qualificata.
Lo stesso può dirsi per la previsione della legge n. 352 del 1970 (articolo 38) secondo cui, in caso di esito negativo del referendum sul quale sia stato raggiunto il quorum di partecipazione, la medesima proposta di referendum non possa essere nuovamente presentata per cinque anni.
1) L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale fu introdotta nel 1891. Il Parlamento ha sempre avuto la possibilità di opporre un controprogetto all’iniziativa popolare. Fino al 1987 i votanti potevano respingere entrambi i progetti ma approvarne uno solo; dopo questa data, con la domanda risolutiva è stato introdotto il “doppio sì”.
