Legislatura 18ª - Dossier n. 35
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I disegni di legge in titolo introducono, attraverso modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.
Quadro normativo
L'art. 640 del codice penale - relativo al delitto di truffa - apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode".
L'art. 640 c.p. (Truffa) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma). La disposizione individua tre aggravanti speciali del reato, che comportano un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (il riferimento è alla cd. minorata difesa cioè l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) (secondo comma). La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate ovvero la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7) c.p. (ovvero l'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità). |
La truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e - pur in assenza di una specifica previsione - concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011).
Come accennato, il numero 2-bis del secondo comma dell'art. 640 c.p. ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (art. 61, n. 5, c.p.), costituisca aggravante speciale ad effetto speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze.
Infatti, l'art. 63 comma 3, c.p. prevede che: "Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo". In base, poi, al successivo comma 4 dell'art. 63: "Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla".
Va ricordato come concorde giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sent. n. 39023 del 2008). Su tale linea, Cassazione, II sez., sent. n. 35997 del 2010 ha confermato la necessità di accertare "se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile" verificando in particolare "se la capacità di percezione e reazione della condotta antigiuridica, da parte della vittima anziana, risulti in concreto menomata, avendo riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età. Con tale prova controfattuale sarà possibile determinare se, astrattamente, la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti, secondo criteri di normalità". La disciplina della minorata difesa è stata, quindi, uniformemente interpretata nel senso che l'avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v. Cassazione, sez. IV, sent. n. 1759 del 2013). In senso conforme, più recentemente, Cassazione, Sezione II, sent. n. 44951 del 2016.
L'art. 643 c.p. (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. |
La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo la Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Sul rapporto tra truffa (art. 640 c.p.) e circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.
Contenuto dei disegni di legge
L'Atto Senato n. 885
Il disegno di legge, di iniziativa del sen. Cangini (FI-BP) si compone di quattro articoli.
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce nel codice penale, all'articolo 643-bis, il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'art. 643-bis, nel titolo XIII - relativo ai delitti contro il patrimonio - e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode.
L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con artifizi o raggiri, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata ("in ragione") dall'età avanzata. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti.
Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è commesso secondo una delle seguenti modalità ("ovvero"):
- in luoghi pubblici o privati;
- simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.
Si tratta di un reato di pericolo, in quanto - diversamente dalla truffa (art. 640 c.p.) e dalla circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) non è espressamente richiesto il danno (che peraltro si realizza almeno nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità).
Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 412 a 4.130 euro.
La nuova fattispecie appare modellata sulla truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2-ter), della quale richiama il riferimento agli "artifizi e raggiri", omettendo tuttavia ogni richiamo all'errore indotto dall'autore del reato nonché quello all'ingiustizia del profitto e all'altrui danno.
Con riguardo alla nozione di "vulnerabilità" è opportuno ricordare che l'art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.
Il comma 2 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 640-quater c.p. prevedendo anche con riguardo al reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili l'applicabilità della confisca di cui all'articolo 322-ter c.p..
L'articolo 640-quater c.p., nella sua formulazione vigente, estende la disciplina della confisca obbligatoria e per equivalente dettata dall'art. 322-ter c.p., in quanto applicabile, ai delitti di truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico con esclusione della ipotesi in cui il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Ne deriva che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno di tali delitti, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato o, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo.
L'articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato introdotto dall'articolo 643-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L'articolo 3 reca la modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali:
- inserendo il reato di cui all'articolo 643-bis fra quelli per i quali, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p., è possibile applicare la custodia cautelare in carcere anche qualora il giudice ritenga che con la sentenza di condanna possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ovvero all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. fa espresso divieto di applicazione di una misura cautelare custodiale, qualora il giudice ritenga che con la sentenza di condanna possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ovvero che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni. Il terzo periodo del comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. prevede che tale divieto non si applichi (e quindi è possibile applicare la custodia cautelare in carcere) anche nei casi previsti dallo stesso 2-bis dell'art. 275, qualora si proceda per delitti di particolare gravità e allarme sociale, quali l'incendio boschivo, i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, il furto in abitazione, nonché in relazione ai delitti indicati nell'art. 4 O.P..
- inserendo il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili fra quelli per i quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Nel nostro sistema processuale, tra i criteri cui l’art. 275 c.p.p. àncora la scelta della misura cautelare da applicare – in presenza dei presupposti di legge (artt. 273, 274 e 280 c.p.p.) – nel caso concreto, figura il parametro della cd. adeguatezza, per cui la misura va raccordata alla natura e al grado delle esigenze predicabili a carico del prevenuto (art. 275, co. 1, c.p.p.). Il comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. conferma il carattere residuale del ricorso al carcere, infatti tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quanto all'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità lo stesso comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. prevede che la presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Per altri reati gravi – tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.
E' opportuno ricordare che (prima della riforma dell'articolo ad opera della legge n. 47 del 2015) il decreto legge n. 11 del 2009 (l. 23.4.2009, n. 38) aveva implementato il catalogo dei reati in relazione ai quali operava una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Tale scelta di dilatare la portata applicativa della presunzione assoluta non ha, però, incontrato il favore della Consulta che, infatti, attraverso una serrata sequenza di decisioni ( si vedano a titolo esemplificativo Corte Cost., Sentenze n. 265 del 2010; nn. 164, 231 e 331 del 2011; n.110 del 2012; n. 213 del 2013), ha dichiarato il regime de quo non conforme a Costituzione in relazione a gran parte dei reati di cui alla novella.
L'articolo 4 interviene modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza includendo in questo caso anche i reati di circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.).
L’Atto Senato n. 980
Il disegno di legge, di iniziativa dei sen. Ostellari e altri (L-SP-PSd'Az) reca anche esso disposizioni volte a contrastare le truffe perpetrate ai danni di persone anziane.
Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli.
L'articolo 1 - similmente all'AS 885- introduce nel titolo XIII del codice penale - relativo ai delitti contro il patrimonio - una nuova fattispecie penale volta a punire la circonvenzione di persone anziane. Il nuovo articolo 643-bis c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 500 a 2.000 euro chiunque- fuori degli indicati casi di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 c.p.- abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età della vittima ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.
La nuova fattispecie appare modellata su quella della circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), dalla quale riprende, fra le altre, anche il riferimento al compimento di un atto dannoso per la vittima o per altri. Sono elementi costitutivi del reato di cui all'art. 643-bis: la debolezza o vulnerabilità della vittima dovuta all'età ovvero la situazione di bisogno o la condizione emotiva; la condotta di abuso; l'atto dannoso. Diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). Non è, tuttavia, fornita una definizione di vulnerabilità, anche se, come ricordato (vedi supra) l'art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.
Il riferimento al "bisogno" e all'abuso della "condizione emotiva" alla "inesperienza" ricalcano quanto già previsto dall'articolo 643 c.p.
L'articolo 2 - similmente all'articolo 2 dell'AS 885- modifica l'articolo 165 c.p., prevedendo che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.
L'articolo 3 (analogamente all'articolo 3 dell'AS 885) modifica l'articolo 380 c.p.p. consentendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche con riguardo ai delitti di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di circonvenzione di persone anziane (art. 643-bis c.p.).
L'articolo 4 prevede che si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Quest'ultima disposizione - precisa la relazione illustrativa - appare necessaria in quanto spesso l'arresto in flagranza risulta difficile in relazione alla commissione del reato di circonvenzione "in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate".
In proposito è opportuno sottolineare come tale previsione ricalchi quanto previsto dall'articolo 8, comma 1-ter della legge n. 401 del 1989. Tale disposizione prevede che con riguardo ad alcuni reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Articolo 1, comma 1, dell'A.S. 885 (Cangini) | Articolo 1 dell'A.S. 980 (Ostellari) |
Articolo 643-bis c.p. (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili) | Articolo 643-bis c.p. (Circonvenzione di persone anziane) |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con artifizi o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luoghi pubblici o privati, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 412 euro a 4.130 euro | Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 2.000 |
Formulazione vigente | Articolo come modificato dall'A.S. 885 | Articolo come modificato dall'A.S. 980 |
Articolo 165 c.p. (Obblighi del condannato) | Articolo 165 c.p. (Obblighi del condannato) | Articolo 165 c.p. (Obblighi del condannato) |
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. | Identico | Identico |
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. | Identico | Identico |
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. | Identico | Identico |
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. | Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa. | |
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. | Identico | Identico |
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti | Identico | Identico |
Formulazione vigente | Articolo come modificato dall'A.S. 885 |
Articolo 640-quater c.p. (Applicabilità dell'articolo 322-ter.) | Articolo 640-quater. c.p. (Applicabilità dell'articolo 322-ter.) |
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter . | Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, e 643-bis si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter . |
Formulazione vigente | Articolo come modificato dall'A.S. 885 |
Articolo 275 c.p.p. (Criteri di scelta delle misure). | Articolo 275 c.p.p. (Criteri di scelta delle misure). |
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. | Identico |
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). | Identico |
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. | Identico |
2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. | 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 624-bis e 643-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. |
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. | Identico |
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. | 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 643-bis e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. |
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1. | Identico |
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. | Identico |
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure i n caso di detenzione in carcerejavascript:wrap.link_replacer.scroll('9'). | Identico |
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 . | Identico |
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. | Identico |
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. | Identico |
Formulazione vigente | Articolo come modificato dall'A.S. 885 | Articolo come modificato dall'A.S. 980 |
Articolo 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza.) | Articolo 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza.) | Articolo 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza.) |
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposohttp://entilocali.leggiditalia.it/ - id=05AC00003909,__m=document, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. | Identico | Identico |
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: | Identico | Identico |
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; | Identico | Identico |
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; | Identico | Identico |
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; | Identico | Identico |
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; | Identico | Identico |
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; | Identico | Identico |
Formulazione vigente | Articolo come modificato dall'A.S. 885 | Articolo come modificato dall'A.S. 980 |
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; | Identico | Identico |
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale javascript:wrap.link_replacer.scroll('4'); | Identico | Identico |
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; | Identico | Identico |
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; | Identico | Identico |
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 , primo comma, numero 4), del codice penale; | e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 , primo comma, numero 4), del codice penale, nonché di delitti previsti dagli articoli 643 e 643-bis del codice penale; | e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 , primo comma, numero 4), del codice penale, nonché di delitti previsti dagli articoli 643 e 643-bis del codice penale; |
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; | Identico | Identico |
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; | Identico | Identico |
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; | Identico | Identico |
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo javascript:wrap.link_replacer.scroll('10'); | Identico | Identico |
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; | Identico | Identico |
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; | Identico | Identico |
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; | Identico | Identico |
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; | Identico | Identico |
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; | Identico | Identico |
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale | Identico | Identico |
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo | Identico | Identico |
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni | ||
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale | Identico | Identico |
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. | Identico | Identico |