Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 18/12/2018
Azioni disponibili
Emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge
N. 981
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1 º gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
29-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in Euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in Euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in Euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata dì iscrizione nell'anno.
29-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
29-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
29-sexies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari", sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".
b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
"5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO
Sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:
«33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "30 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
b) al comma 30 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente:
al comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 5.815 milioni di euro per l'anno 2021, 5.960 milioni di euro per l'anno 2022, 6.219 milioni di euro per l'anno 2023, 6.020 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028».
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;
b) al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.875 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;
c) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;
c) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 210.000.000;
2020: – 180.000.000;
2021: – 160.000.000;
alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 60.000.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000;
alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 50.000.000;
alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI
Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:
«58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato "Fondo Casa Italia Sicura".
59. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con mio o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato "Casa Italia Sicura". Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del –Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
61. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, dì difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
62. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" provvede in particolare a:
a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente comma:
«70-bis. Per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. È contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
Dopo il comma 225 inserire il seguente:
«225-bis. Al personale medico dell'Inail, già equiparato ai medici del SSN in forza dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996, si applicano integralmente gli istituti giuridici ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «con una dotazione pari a 7.439 milioni di euro per l'anno 2019, pari a 6.434 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.439 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.»;
e, sostituire il comma 272 con il seguente:
«272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è di 116.000 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro il 31 marzo 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «con una dotazione pari a 7 .000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
«276-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;
b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
276-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1º gennaio 2019 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
276-quater. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 276-bis, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
STEFANO, ASSUNTELA MESSINA, BELLANOVA
Al comma 374, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» e dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
«374-bis. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla Decisione di esecuzione UE 2018/927 del 27 giugno 2018».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 2.000.000.
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 422, aggiungere il seguente:
«422-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021.»;
e, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modifiche:
2019: – 58.000.000;
2020: – 58.000.000;
2021: – 58.000.000.
Dopo comma 642, inserire il seguente:
«642-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 136 del 2015 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'insieme composto dalla società capogruppo e dalle banche di credito cooperativo ad essa affiliate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, costituiscono un'unica entità consolidante ai fini della redazione dei conti consolidati».
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 608, inserire i seguenti:
«608-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 – nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 – alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nella zona logistica semplificata di Venezia e nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
608-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma 608-bis, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le Imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
608-quater. L'agevolazione di cui al comma 608-bis è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
608-quinquies. Il beneficio di cui al comma 608-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.
608-sexies. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto – previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati – i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del porto franco di cui al presente articolo"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019 – 10.000.000;
2020 – 10.000.000;
2021 – 10.000.000.
I RELATORI
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
63-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
63-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 63-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.
63-quinquies. I contributi di cui al comma 63-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 63-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
63-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 63-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 63-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
63-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 63-bis a 63-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".
63-opties. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 63-bis a 63-septies.
63-nonies. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato sul sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile».
Conseguentemente,
a) al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «di 2.380 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
I RELATORI
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali».
I RELATORI
I commi da 86 a 93 sono sostituiti dai seguenti:
«86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.
87. Ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 86, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
88. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura di cui al comma 86, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.
90. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento descritti al comma 87, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura di cui al comma 86, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 89 e 90 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63».
I RELATORI
Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
«93-bis. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";
2) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione";
b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Gli istituti nazionali di promozione, come definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15 anche in deroga a quanto previsto dal comma 17, con l'impegno, in caso di affidamento della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, a selezionare, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 ai fini dell'esecuzione dei lavori o servizi oggetto della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, nel rispetto del piano economico finanziario."».
I RELATORI
Dopo il comma 93, aggiungere i seguenti:
«93-bis. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: "ammessi al cofinanziamento comunitario" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti di partenariato pubblico privato"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente"; il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni" e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.";
b) al comma 55, le parole: "il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni." sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";
c) il comma 56 è sostituito dal seguente: "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un 'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici.";
d) il comma 56-bis è soppresso;
e) al comma 57 le parole: "con deliberazione del consiglio di amministrazione," sono soppresse.
93-ter. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
93-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.
93-quinquies. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è così riformulata: "Finanziamento della progettazione";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
c) al comma 5, le parole: "della progettazione preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo"; dopo le parole: "dalla legge 23 maggio 1997, n. 135," sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato" e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.".
93-sexies. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinques, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinques, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.».
I RELATORI
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-bis. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di un milione di euro, il personale già dipendente di ANPAL Servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dal comma 138».
I RELATORI
Dopo il comma 160, inserire i seguenti commi:
«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "presso la rimessa", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2019";
c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio' in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio' in formato elettronico deve riportare:
1) targa del veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.".
d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.".
160-ter. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-bis, è adottato entro il 30 giugno 2019.
160-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
160-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo ll-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 160-bis, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
160-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
160-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 160-quater, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, natante.
160-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato».
I RELATORI
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;
c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.
187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.
187-quater. Per le medesime finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.205 del 2017, le parole da "presta servizio" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato".
I RELATORI
Sostituire i commi da 311 a 320 con i seguenti:
«311. A decorrere dal 1º gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale (SSN), si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320-bis.
312. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.
313. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
314. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, a lordo di IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 316.
315. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo d'indicare nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.
316. Per la rilevazione di cui al comma 315, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:
a) il fatturato fino a tre milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dal gas medicinale;
b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
317. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisiti diretti, così come determinato del consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determina del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 315 e 316. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 315 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
320-bis. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato viene determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, vengono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 314 e 315. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 313, 314, 315, 317, 318 e 320».
I RELATORI
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 358, aggiungere in fine le seguenti parole: «e conseguentemente ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa»;
b) al comma 359 apportare le seguenti modificazioni:
– sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e Salute Spa e per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui al comma 361-bis»;
– al quarto periodo, sostituire le parole: «alle federazioni sportive nazionali,» con le seguenti: «ai soggetti di cui al terzo periodo»;
c) al comma 360 apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 360, sostituire le parole: «dell'autorità politica delegata» con le seguenti: «dell'autorità di Governo competente in materia di sport.»;
– dopo il comma 360, aggiungere il seguente:
«360-bis.Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 359, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.»;
d) al comma 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
– prima della lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8"»;
– dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, le parole: "CONI Servizi Spa" sono sostituite dalle seguenti: "Sport e Salute spa";
– la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.
4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma precedente gli organi in carica possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4-quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter."»;
– dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport.",
b-ter) sopprimere il comma 13».
e) dopo il comma 361, aggiungere i seguenti:
«361-bis. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
361-ter. Il provvedimento di cui al comma 361-bis definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:
a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 5: tra l'11 e il 13 per cento.
361-quater. Con il provvedimento di cui al comma 361-bis sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per le quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.
361-quinquies. A partire dal 1º luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i Concorsi pronostici sportivi e per le Scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:
a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-septies: 12,00 per cento.
361-sexies. A decorrere dal 1º luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono abrogati.
361-septies. Fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede a tutte le attività inerenti alla promozione del gioco, a forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché a proposte di sviluppo per la sua diffusione. A tal fine, non si rende applicabile il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»;
f) Sostituire il comma 362 con i seguenti:
«362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "una quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota del 28 per cento";
2) alla lettera c), le parole: "una quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota del 22 per cento";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;
b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;
c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947"»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
b) l'audience televisiva certificata;
c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre in serie C.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La quota prevista alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:
a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) nonchè i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;
c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui al comma 3, lettera c)».
362-bis. Le disposizioni di cui al comma 362 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale data le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
362-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
g) dopo il comma 365 aggiungere il seguente:
«365-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
365-ter. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai presenti commi da 365-bis a 365-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 365-bis, capoverso secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.
365-quater. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi e forniture,", sono inserite le seguenti: "nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,";
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:
"z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.";
c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:
"q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.";
365-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 365-bis a 365-quater si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 500.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
I RELATORI
Dopo il comma 365 aggiungere il seguente:
«365-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
2. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.
3. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire secondo quanto previsto nei precedenti commi, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'Autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi».
I RELATORI
Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:
«401-bis. All'articolo 4, comma 12, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n 150 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il Direttore Generale dell'Anpal, con contestuale decadenza del Presidente e del direttore generale in carica.
Il Presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi Spa. La competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Anpal di cui all'articolo 8, comma 2, è attribuita al Presidente";
4 01-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli statuti dell'Anpal e di Anpal Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del presente articolo».
I RELATORI
Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:
«526-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019».
I RELATORI
Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:
«526-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019 l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima di 20 milioni di euro, e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
I RELATORI
Dopo il comma 546, è inserito il seguente:
«546-bis. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta».
I RELATORI
Sostituire i commi da 611 a 620 con i seguenti:
611. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1/03/2019 al 31/12/2021, un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.
| CO2g/km | Contributo (euro) |
| 0-20 | 6.000 |
| 21-70 | 2.500 |
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.
| CO2g/km | Contributo (euro) |
| 0-20 | 4.000 |
| 21-70 | 1.500 |
612. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
612-bis. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 611.
612-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
612-quater. I veicoli usati di cui al comma 612-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
612-quinquies. Il contributo di cui al comma 611 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
613. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
614. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
615. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 16-ter.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma precedente devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile".
616. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 611 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 611 e del credito di imposta di cui al comma 615, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
617. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 611 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
618. All'onere derivante dal comma 615 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate eccedenti l'importo di 55 milioni di euro per il 2019 e di 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 derivanti dal sistema di imposta definito dai commi 619 e seguenti.
619. A decorrere dal 1º marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di
160 C02 g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
| CO2g/km | Imposta (euro) |
| 161-175 | 1.100 |
| 176-200 | 1.600 |
| 201-250 | 2.000 |
| Superiore a 250 | 2.500 |
620. L'imposta di cui al comma precedente è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml già immatricolato in altro Stato.
620-bis. L'imposta di cui al comma 619 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.
620-ter. L'imposta di cui al comma 619 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
620-quater. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
620-quinquies. Fino al 31/12/2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 611 e dell'imposta di cui al comma 619 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
620-sexies. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 611 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I RELATORI
Dopo il comma 625 sono aggiunti i seguenti:
«625-bis. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2.
625-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
625-quater. I veicoli usati di cui al comma 625-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
625-quinquies. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
625-sexies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sui valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
625-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 625-ter;
625-octies. Per la concessione del contributo di cui al comma 625-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per provvedere all'erogazione dei contributi nel rispetto dei limiti annuali di spesa indicati al primo periodo, si utilizza una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.
625-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 625-bis e seguenti.
I RELATORI
Dopo il comma 632 inserire il seguente:
«632-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 38 è sostituita con la seguente: «Art. 38 Obblighi di redazione (articolo 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE ) »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante.».
I RELATORI
Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da "e riserva, comunque," fino a "in tale ambito", sono sostituite dalle parole "riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestre".
651-ter. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è aggiunto il seguente comma:
"3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale".
651-quater. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "PNAF 2018", sono sostituite dalle seguenti: "PNAF";
b) dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al precedente periodo.";
c) le parole da "Le frequenze in banda III VHF" fino a " radiofonia digitale.", sono sostituite dalle seguenti: "Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF".
651-quinquies. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019";
b) al terzo periodo, le parole "30 settembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e le parole "in banda 470-694 MHz UHF" sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole "Entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019" e le parole da ", e assegna" fino a "medesimo contenente l'informazione a livello regionale" sono soppresse e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032.".
651-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti commi:
"1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 1º agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;
b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;
d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;
f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;
g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1031-ter La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 º agosto 2003, n. 259.
1031- quater Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, qualora il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente la gestione e l'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, e ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale".
651-septies. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole "PNAF 2018", sono sostituite dalle seguenti: "PNAF";
b) alla lettera c), le parole da "rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico" fino a "in ambito locale di cui al comma 1031;" sono sostituite dalle seguenti: "rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree ; «;
c) alla lettera d), le parole "nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c)," sono soppresse;
d) alla lettera d) dopo le parole "d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021";
e) alla lettera f), le parole da "individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021," fino a "rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).« sono sostituite dalle seguenti: »individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1 º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei CH 50 e 52 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a); della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alla lettera b), c) ed e).".
f) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2019 aggiorna il decreto di cui al periodo precedente".
651-octies. modificazioni:
all'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2019";
b) nell'ultimo periodo, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2019".
651-novies. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2019";
b) nell'ultimo periodo le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2019.
651-decies. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "35,5 milioni" sono sostitute dalle seguenti: "25,5 milioni"; le parole "293,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "344,3 milioni"; le parole "272,1 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "231,2 milioni'";
b) alla lettera a), le parole da "24, 1 milioni" fino a "228, 1 milioni" sono sostituite dalle seguenti "24, 1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 202,2 milioni";
e) alla lettera c), le parole da "25 milioni" fino a "2019-2022", sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022"».
I RELATORI
Dopo il comma 653, inserire i seguenti:
«653-bis. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, considerate le risultanze economico finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, euro 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per il 2021.
653-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 653-bis si provvede mediante:
a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i seguenti importi:
1) euro 110 milioni per il 2019;
2) euro 100 milioni per il 2020;
3) euro 100 milioni per il 2021;
b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio n. 38 e relative Modalità di applicazione, per i seguenti importi:
1) euro 50 milioni per il 2020;
2) euro 50 milioni per il 2021;
c) le risorse strutturali di cui alle precedenti lettere a e b sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:
1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2.
2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b) del comma 2;
d) utilizzo della maggiori entrate ai fini IRES per 173, 8 milioni per il 2020 e 147, 2 milioni per il 2021;
e) per l'anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrare derivanti dai commi 653-octies e 653-nonies pari a 176, 1 milioni di euro.
653-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 653-ter si provvede:
1) a fornire apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81.
2) a rimodulare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.
653-quinquies. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.
653-sexies. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis a decorrere dal 1º gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, comma 4, primo periodo, e comma 6 e di cui all'articolo 44, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.
653-septies. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza 1 gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 6, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo," e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";
b) all'articolo 10, comma 7, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma 1 lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000";
c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";
e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39« si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
f) All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: "a valere sul complessivo risarcimento dovuto" e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo";
g) all'articolo 11, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile";
h) all'articolo 106 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, al primo comma dopo le parole "agli effetti dell'articolo 85, la vivenza a carico è provata quando" sono soppresse le parole "risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto", che sono sostituite dalle seguenti "il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte". I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
i) all'articolo 85, terzo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 le parole: "di lire un milione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "di euro 10.000", mentre le parole "aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)" sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
j) il premio supplementare, previsto dagli articoli 153 e 154 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. non è più dovuto;
k) all'articolo 29 comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole "e all'INAIL" sono soppresse.;
l) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole "130 per mille" sono sostituite dalle parole "110 per mille".
653-octies. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, le parole "e del 95 per cento dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021".
653-nonies. All'articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "e al 95 per cento per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi"».
Conseguentemente:
a) il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 62,6 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed è ridotto di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e per l'importo di euro 26,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21 milioni di euro per l'anno 2027;
b) il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,1 milioni per l'anno 2026; Il medesimo fondo è incrementato di 47,4 milioni di euro per l'anno 2022.
Al comma 623, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2001, n. 448, », le parole: «sono pari entrambe all'8 per cento» sono sostituite dalle parole: «sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate»;
b) le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «è aumentata al 10 per cento».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 150 milioni di euro nell'anno 2019.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000.
Lo stanziamento di bilancio del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto, in termini di competenza e cassa, di 40 milioni di euro nell'anno 2020.
Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il Governo
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Per il periodo d'imposta 2019, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria».
Il Governo
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria».
Il Governo
Dopo il comma 125, sono inseriti i seguenti:
«125-bis. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
125-ter. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza di cui al protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 250.000;
2020: – 250.000;
2021: – 250.000.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 25.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
Il Governo
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
«181-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.750.000;
2020: – 3.750.000;
2021: – 3.750.000.
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 214, le parole da: «la Scuola normale superiore di Pisa», fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale»;
b) al comma 215, alinea, la parola: «normale», è soppressa ed alla lettera b), dopo le parole: «ricerca applicata», sono aggiunte le seguenti: «in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università»;
c) al comma 216 le parole: «dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II», sono sostituite dalle seguenti: «da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate»;
d) al comma 217, la parola: «normale», è soppressa;
e) al comma 218, primo periodo, la parola: «normale», è soppressa e dopo le parole: «statutaria e regolamentare.», sono aggiunte le seguenti: «Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.», e le parole: «dalla Scuola normale superiore di Pisa», sono sostituite dalle seguenti: «dall'Università degli studi di Napoli Federico II».
Il Governo
Dopo il comma 281, inserire il seguente:
«281-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, dopo le parole: "Regione interessata" sono inserite le seguenti: "e con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca"».
Il Governo
Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:
«349-bis. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 600.000;
2020: – 600.000.
Il Governo
Al comma 391 lettera a) dopo le parole: «di 110 e lode», aggiungere le seguenti: «e con una media ponderata di almeno 108/110,».
Il Governo
Al comma 433 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «e 2021» aggiungere le seguenti: «e 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
b) dopo il comma 433, aggiungere il seguente:
«433-bis. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 433, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il Governo
Dopo il comma 436, aggiungere il seguente:
«436-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, alla lettera h-bis) sostituire le parole da: "e comunque" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal comune interessato a carico del proprio bilancio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».
Il Governo
Dopo il comma 509, inserire i seguenti:
«509-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
509-ter. Le anticipazioni di cui al comma 509-bis sono concesse, per. gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017, relative al primo titolo di entrata del bilancio.
509-quater. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
509-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni dì cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
509-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 509-bis entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 509-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
509-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
509-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
509-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la Piattaforma elettronica di cui al comma 509-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al comma 509-sexies entro il termine di cui al comma 509-septies. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 509-quinquies.
509-decies. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies, sono raddoppiate nei con fronti degli enti di cui al comma 509-bis che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 509-sexies e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 509-septies.
509-undecies. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509-vicies quinquies costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
509-duodecies. A partire dall'anno 2020, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
b) le misure di cui ai commi 509-quindecies o 509-septies decies se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
509-ter decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 509-octies decies. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
509-quater decies. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 509-duodecies e 509-terdecies sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
509-quindecies. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni 'di cui al comma 509-duodecies riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
a) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.
509-sedecies. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 509-quindecies è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
509-septies decies. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:
a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi superiori a 60 giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.
509-octies decies. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi Direttori generali e dei Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:
a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 giorni;
c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;
d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.
509-novies decies. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 509-octies decies. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 509-octies decies.
509-vicies. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 509-quaterdecies, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1º al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.
509-vicies semel. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 509-quindecies, lettera a), al comma 509-septies decies, lettera a) e al comma 509-octies decies, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 509-duodecies e 509-ter decies che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 509-vicies e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
509-vicies bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quater decies;
b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quater decies.
509-vicies ter. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.
509-vicies quater. Le informazioni di cui al comma 509-vicies bis lettera b) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
509-vicies quinquies. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.
Il Governo
Al comma 510 sostituire le parole: «, Sicilia e Valle d'Aosta» con le seguenti: «e Sicilia».
Conseguentemente la tabella 8 è sostituita dalla seguente:
«(in milioni di euro)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Friuli Venezia Giulia | 716 | 836 | 836 |
| Sicilia | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| Sardegna | 536 | 536 | 536 |
| Totale | 2.253 | 2.373 | 2.373 |
».
Dopo il comma 510 sono aggiunti i seguenti:
«510-bis. Le disposizioni recate dai commi da 510-ter a 510-quinquies, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
510-ter. Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
510-quater. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
510-quinquies. In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
Conseguentemente,
al comma 64, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025» con le parole: «2.990 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.390,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.545 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.145 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.545 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.945 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.045 milioni di euro per l'anno 2025».
al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «120.317.000 per l'anno 2019».
Il Governo
Dopo il comma 582, è aggiunto il seguente:
«582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci».
Il Governo
Sostituire il comma 608 con il seguente:
«608. All'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "e per quello successivo";
b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività";
c) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45"».
Il Governo
Dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:
«651-bis. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006" sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019.
651-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2019.
651-quater. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».
Il Governo
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroghe di termini previsti da norme di legge)
1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" e le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;
f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2019";
g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2020";
h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre2019";
b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: "per l'anno 2018" sono soppresse.
3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:
a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019", e le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico è disposta la seguente proroga di termini:
a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "Prima del 31 dicembre 2018" sono soppresse.
5. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2019";
b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020";
2) all'articolo 7, comma 1, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020".
6. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini:
a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: "per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019";
b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".
7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: "Nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "Nel quadriennio 2016-2019";
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".
8. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2019";
2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2019";
3) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad euro 5,04 milioni per l'anno 2019 ed euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020";
c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019".
9. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "dopo il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 31 luglio 2019";
2) al comma 2, le parole: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º agosto 2019";
b) all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019";
c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
2) al comma 3, le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019";
d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2021";
e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette".
10. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019";
b) all'articolo 2188-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
11. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini:
a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.";
12. Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a) e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a) e 4, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2019";
b) agli articoli 44-bis, comma 2 e 44-quater, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole: "dal 1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2019"».
Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:
2020: – 500.000;
2021: – 1.500.000.
Il Governo
Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:
2019:
CP: 9.506.220;
CS: 9.506.220.
2020:
CP: 2.000.000;
CS: 2.000.000.
2021:
CP: 2.000.000;
CS: 2.000.000.
Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Missione 33-Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare – Ud V 23.1:
2019:
CP: – 175.000;
CS: – 175.000.
2020:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
2021:
CP: – ;
CS: – .
Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 2 – Fondi di riserva e speciali – U.d.V. 23.2:
2019:
CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.
2020:
CP: - 25.000.000;
CS: - 25.000.000.
2021:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.
Alla tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Missione 6 – Giustizia, Programma 1 – Amministrazione penitenziaria – U.d.V. 1.1:
2019:
CP: 15.000.000;
CS: 15.000.000.
2020:
CP: 25.000.000;
CS: 25.000.000.
2021:
CP: 25.000.000;
CS: 25.000.000.
Alla tabella n. 8 – Stato di previsione dell'interno – apportare le seguenti variazioni:
Missione 2 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 – Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio – U.d.V. 1.1:
2019:
CP: 2.015.380;
CS: 2.015.380.
2020:
CP: 2.000.000;
CS: 2.000.000.
2021:
CP: 2.000.000;
CS: 2.000.000.
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Ud V. 3.1:
2019:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2020:
CP: – 17.000.000;
CS: – 17.000.000.
2021:
CP: – 27.000.000;
CS: – 27.000.000.
Missione 7 –Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – U.d.V. 3.3:
2019:
CP: 15.200.000;
CS: 15.200.000.
2020:
CP: 22.000.000;
CS: 22.000.000.
2021:
CP: 27.000.000;
CS: 27.000.000.
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – U.d.V. 5.1:
2019:
CP: 2.465.839;
CS: 2.465.839.
2020:
CP: – ;
CS: – .
2021:
CP: – ;
CS: – .
Il Governo
Dopo il comma 27 inserire il seguente:
«27-bis. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti».
Il Governo
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel Mondo", programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"».
Al comma 521 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI
Al comma 521, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 521, inserire i seguenti:
«521-bis. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.
521-ter. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.
521-quater. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
521-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
521-sexies. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.
521-septies. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
521-octies. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento".
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023"».
PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "che presentano la maggiore incidenza dell'avanzo di amministrazione"».
SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il comune e la provincia hanno" sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».
Tesei, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni"».
PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 522, inserire il seguente:
«522-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 28 a 31-quinquies sono abrogati».
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. Il comma 880 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 viene così sostituito: "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici', di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nei risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. Al comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 164 del 12 agosto 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 2018, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato a qualsiasi titolo dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso stabilmente il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle suddette entrate finali"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 aggiungere, in fine, il seguente comma: "1-quater. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60,000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».
ACCOTO, PESCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Dopo il comma 524, inserire il seguente:
«524-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti alla presentazione del Documento unico di programmazione. Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"».
Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e dei settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 525, inserire il seguente:
«525-bis. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nelle limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge alle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».
Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali»;
b) sostituire le parole: «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», con le seguenti: «dell'anno successivo».
Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»;
b) sostituire le parole: «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», con le seguenti: «dell'anno successivo».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»;
b) sostituire le parole: «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», con le seguenti: «dell'anno successivo».
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
526-ter. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 526-bis, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
526-quater. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 526-ter, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 526, inserire i seguenti commi:
«526-bis. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
526-ter. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 526-bis, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
526-quater. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 526-ter, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20,000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
526-ter. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 1, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
526-quater. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
526-ter. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
526-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, 526-bis e 526-ter, hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
PRESUTTO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, TURCO
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. Nell'ambito dell'attuazione della Strategia per la crescita digitale ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal Ministro per la pubblica amministrazione, nonché del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, l'Agenzia per l'Italia digitale promuove lo sviluppo di un progetto per la creazione di un software unico di contabilità degli enti locali. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
526-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i requisiti e le modalità di attuazione e sperimentazione dell'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui al comma 526-bis, nonché le modalità tecnico-operative per consentirne la consultazione».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
526-ter. La disposizione di cui al comma 526-ter si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019».
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato dalla revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di scongiurare una disparità di trattamento, in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto sancito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 16 settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, gli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono autorizzati a valutare soluzioni di semplificazione fiscale per la tutela dei suddetti contribuenti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato"».
BONFRISCO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. All'articolo 9, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa"».
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, dopo le parole: "amministratori locali è" sono aggiunte le seguenti: "riconosciuto per tutte le spese connesse alle diverse fasi processuali dei giudizi conclusisi con sentenza definitiva, emessa a partire dalla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125, ed è".
Dopo insomma 526, inserire il seguente:
«526-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la parola: "annui"».
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 526, inserire il seguente:
«526-bis. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 529, inserire i seguenti:
«529-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche".
529-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 529-bis.
529-quater. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 529-bis è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,56».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";
le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 529, inserire il seguente:
«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";
le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";
le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";
le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel l'accertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di l'accertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."»
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."»
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dopo il comma 529, inserire il seguente:
«529-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36:
1) al comma 2, lettera a), le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";
2) alla lettera b) le parole: "40.000 euro" e: "150.000 euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "200.000 euro" e: "500.000 euro";
3) alla lettera c) le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro".
b) all'articolo 148, al comma 6 le parole: "500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";
c) all'articolo 32, comma 14, le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";
d) all'articolo 95, il comma 4, lettera c) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro"».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione"».
MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
Dopo il comma 529 inserire il seguente:
«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 530, sostituire le parole da: «sono revocate e rimangono acquisite» fino alla fine del comma con le seguenti: «rimangono acquisiti all'ente beneficiario per ulteriori interventi connessi al progetto».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 530, sostituire le parole: «sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.» con le seguenti: «rimangono acquisiti all'ente beneficiario per ulteriori interventi connessi al progetto.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 530, inserire il seguente:
«530-bis. I comuni al momento della chiusura della progettazione definitiva dei progetti relativi alle convenzioni di cui al comma 2, possono richiedere un acconto pari al 20 per cento del contributo dello Stato per la realizzazione di tali progetti.».
Conseguentemente, al comma 531, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, detratte le eventuali somme versate come acconto ai sensi del comma 1-bis», e al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «euro 24.317.000 per l'anno 2019».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 531, inserire il seguente:
«531-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 531, inserire il seguente:
«531-bis. In deroga a quanto previsto al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), dell'articolo 243-bis e all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis citato possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, necessari alla copertura di spese relative alle convenzioni di cui al comma 531-bis».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 532, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La parte residua della somma necessaria per completare il rimborso delle spese da sostenere per l'esecuzione dei programmi delle convenzioni di cui al comma 2, pari a 80 milioni di euro e quella eventualmente non ancora spesa a seguito ai ritardi conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02 e 03, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, rimangono a disposizione per tale scopo».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: «639-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:
"1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento"».
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 532 inserire i seguenti:
«532-bis. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
532-ter. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 532-bis.
532-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 532-bis e 532-ter si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».
Dopo il comma 533 inserire il seguente:
«533-bis. All'articolo 12 comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 sopprimere le parole: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia"».
Sostituire i commi 534 e 535, con i seguenti:
«534. In deroga alle norme vigenti ed alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuate in forma rateale entro un massimo di cinque anni, dal momento della richiesta da parte del contribuente, oltre agli interessi decorrenti dal 1º gennaio 2013 e dovuti fino al saldo.
535. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli Enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superflui superiori al metro quadro».
Al comma 534 sostituire le parole: «entro cinque anni» con le parole: «entro tre anni» e le parole: «è diventata definitiva» con le parole: «è stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione.».
Conseguentemente al comma 535 sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».
Al comma 534, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e le parole: «diventata definitiva» con le parole: «stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione».
Conseguentemente, al comma 535 sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».
Al comma 534, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e le parole: «diventata definitiva» con le parole: «stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione».
Al comma 534, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».
Conseguentemente, al comma 535, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
Gallone, Galliani, Conzatti, Misiani
Dopo il comma 534, inserire i seguenti:
«534-bis. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.
534-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo il comma 534, inserire il seguente:
«534-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
Al comma 534 inserire il seguente:
«534-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».
Dopo il comma 535, inserire i seguenti:
«535-bis. Nelle more del riordino delle disposizioni normative in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche finalizzate al superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dalla Direttiva Bolkestein sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni previste dalla Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nonché i conseguenti effetti.
535-ter. Il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è soppresso».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536, inserire i seguenti:
«536-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".
536-ter. Agli oneri derivanti dal comma 536-bis si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 36-quater.
536-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 570 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delie spese fiscali».
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI, BOLDRINI
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Per l'anno 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo 2019 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:
a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;
c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;
d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
536-ter. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 536-bis.
536-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 536-bis e 536-ter, per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni";
b) al primo periodo, dopo le parole: "dalle città metropolitane" sono aggiunte le seguenti: "relativamente all'importo di cui al periodo precedente, una somma non inferiore a 50 milioni è destinata all'introduzione di imbarcazioni ad alimentazione ibrida o elettrica e alle relative infrastrutture di supporto.";
c) all'ultimo periodo, dopo le parole: "e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2019"».
Conseguentemente, al comma 653, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
Conseguentemente:
al comma 653, sostituire le parole: "57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022," con le seguenti: "7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 135,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 134,85 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023,";
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 0;
2020: – 50.000.000;
2021: – 0».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui"».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 150.000.000.
D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Al fine di promuovere misure di recupero e riqualificazione urbana per i comuni delle regioni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000».
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta nei paesi di origine dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non risulti locata o data in comodato d'uso."»
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 35.000.000;
2020: – 35.000.000;
2021: – 35.000.000.
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2019. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può estere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subita da ciascun comune».
Dopo il comma 536 inserire il seguente:
«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";
b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";
b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536 inserire il seguente:
«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";
b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.».
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».
Dopo il comma 536 inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 24 comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole: "dell'ordine pubblico", sono aggiunte le seguenti: "e della sicurezza urbana"; infine, dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", sono aggiunte le seguenti: "e alle attività di polizia locale"».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 536 inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 24 comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole "dell'ordine pubblico", sono aggiunte le seguenti: "e della sicurezza urbana"; infine, dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", sono aggiunte le seguenti "e alle attività di polizia locale"».
Dopo il comma 536 inserire il seguente:
«536-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, terzo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali."».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Sostituire i commi da 537 a 546 con il seguente:
«537. Le attività di natura ordinaria e straordinaria del commissario del debito pregresso di Roma Capitale si concludono al 31 dicembre 2018. Dal lo gennaio 2019 il comune di Roma assume con bilancio separato i crediti ed i debiti residui della gestione commissariale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è quantificato il debito certo liquido ed esigibile residuo al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, l'entità del fondo statale destinato al finanziamento del debito pregresso di Roma Capitale».
PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per l'esercizio finanziario 2019 sono destinati 55 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché 90 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma».
Conseguentemente, al comma 58, sostituire le parole: «2.750 milioni» con le seguenti: «2.605 milioni».
PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Il fondo di cui all'articolo I, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2019, per 50 milioni di euro per l'anno 2020, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento del rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma capitale.».
Conseguentemente, al comma 58 le parole da: «2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «2.700 milioni di euro per l'anno 2019, 2.950 milioni di euro per l'anno 2020, 3.250 milioni per l'anno 2021, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Ferro, Damiani, Fantetti, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dopo il comma 545-quater, inserire i seguenti:
«545-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
545-ter. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
545-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
545-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».
FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 545 aggiungere il seguente:
«545-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 c.c."».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 546, inserire i seguenti:
«546-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, l'Ispra, le Agenzie regionali per l'ambiente, definisce e individua le «aree ambientali complesse» presenti sul territorio nazionale.
546-ter. Per area ambientale complessa, si intende un territorio circoscritto che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a) una popolazione residente superiore a 100 mila abitanti;
b) la presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti impattanti sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (elenco IPPC ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
c) criticità ambientali, quali la qualità dell'aria e una concentrazione media elevata di PM10, come definite dal decreto legislativo 13 agosto del 2010, n. 155;
d) la presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
546-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2019-2021, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN o SIR; benefici per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 80 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: –80.000.000;.
Dopo il comma 546 inserire il seguente:
«546-bis. A decorrere dal 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo di 5 milioni di euro annui per le esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziate dall'articolo 1, commi 433,438 e 439, della legge di stabilità n. 232 dell'11 dicembre 2016».
Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:
«546-bis. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:
«546-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per Roma Capitale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 546 inserire il seguente:
«546-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "fino al 31 dicembre 2015," sono soppresse».
Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:
«546-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"; b) al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"; c) al comma 3 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 547, sostituire le parole: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «nell'ultimo anno».
Al comma 547, capoverso: «2-bis», le parole: «nell'ultimo triennio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno».
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter), sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;
b) dopo il comma 548 inserire il seguente comma:
«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».
c) al comma 560, lettera a) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;
d) al comma 560, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;
b) dopo il comma 548 inserire il seguente comma:
«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».
c) al comma 560, lettera a) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;
d) al comma 560, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».
Al comma 548 apportare le seguenti modificazioni:
a) alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni» sono soppresse;
b) le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali;
c) Dopo il comma 548 aggiungere il seguente:
«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».
Conseguentemente,
– al comma 560 al comma 1, lettera g-bis) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;
– al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».
Al comma 548 apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;
b) dopo il comma 548 inserire il seguente comma:
«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».
Dopo il comma 548 inserire il seguente:
«548-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 779, le parole da: per le regioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) i commi 780 e 781 sono soppressi.».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 548 inserire il seguente:
«548-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 779, le parole da: "per le regioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) i commi 780 e 781 sono abrogati.».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 548 inserire il seguente:
«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis. – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n, 123, è sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis. – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».
BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI
Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
«548-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture pubbliche"».
Dopo il comma 548 aggiungere il seguente:
«548-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture pubbliche"».
Dopo il comma 548 è inserito il seguente:
«548-bis. Sostituire l'articolo 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il seguente:
"Art. 6-bis – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».
Dopo il comma 548 è inserito il seguente:
«548-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", fino al 31 dicembre 2015," sono soppresse».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000;
2021: –50.000.000.
Al comma 549 dopo le parole: «I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio,» aggiungere le seguenti: «nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice,».
LONARDO, VITALI, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 551, aggiungere il seguente:
«551-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».
Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
«557-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere dal 1º gennaio al 31 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 3.800.000,00 si provvede mediante le somme stanziate sul capitolo Missione 2, Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)» (LB n. 232 del 2016 articolo 1, comma 565 «RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI-IRAP» – (Cap-pg: 2862/1).
Dopo il comma 558, aggiungere il seguente:
«558-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."; b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».
DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 559 aggiungere il seguente:
«559-bis. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 559 inserire il seguente:
«559-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario."».
Al comma 560, lettera a), sopprimere le parole: «solo alle regioni».
Al comma 560, lettera b), sopprimere le parole: «della regione».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 561 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della revisione degli accordi, gli enti locali si avvalgono del Tavolo di coordinamento nazionale costituito presso l'ANCI».
Al comma 561 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della revisione degli accordi, gli enti locali si avvalgono del Tavolo di coordinamento nazionale costituito presso l'ANCI».
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 561, inserire il seguente:
«561-bis. Al paragrafo 3.3, ottavo capoverso, dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo per gli enti locali per i quali il rapporto medio derivante dagli ultimi tre rendiconti approvati tra entrate riscosse ed entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del bilancio sia inferiore al 60 per cento."».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:
«561-bis. Le tariffe incentivanti e i premi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 e ai suoi allegati, del Ministro dello sviluppo economico, si applicano agli impianti aventi accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, alla condizione che siano entrati in esercizio fino alla data del 30 settembre 2017 e documentino di aver inviato la comunicazione di fine lavori al competente gestore di rete entro il 30 giugno 2017.».
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, ARRIGONI
Dopo il comma 561, inserire il seguente:
«561-bis. Fino all'adozione dei decreti di riorganizzazione e riordino della materia, da parte delle amministrazioni competenti, con l'obiettivo di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità climatica e ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile, in proporzione alle UBA disponibili, che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con il massimo del 20 per cento di sottoprodotti vegetali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, nonché della gestione del verde continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 30 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono stabilire, con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori disposizioni applicative. In ogni caso, la localizzazione degli impianti di biogas in zone vulnerabili di origine agricola costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi che resta condizionato all'utilizzo di calore comprensivo dell'energia termica necessaria ai processi aziendali e di impianto. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 561, inserire il seguente:
«561-bis. Tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012 e realizzati in base a titoli abilitativi efficaci e validi al momento dei lavori di costruzione, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi, i quali non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro EOLN_RG2012 con una decurtazione del 10 per cento dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. La riammissione avviene a condizione che i ricorsi pendenti vengono abbandonati dai soggetti responsabili.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:
«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le parole: "scambiata con la rete e" inserire le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».
Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:
«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole: "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le parole: "scambiata con la rete e" sono inserite le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».
Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:
«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole: "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le parole: "scambiata con la rete e" sono inserite le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 562, dopo le parole: «nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «e per la organica revisione dell'articolo 1, commi 5 e 51, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di consentire l'elezione diretta dei presidenti e dei sindaci nonché dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani per i rinnovi dei consigli provinciali e delle città metropolitane previsti nel 2021.».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
«563-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dai compimento delle operazioni di rettifica di cui al comma 2, nonché dall'adeguamento del regime fiscale di cui al comma 1, secondo l'interpretazione autentica del regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari, è istituito, in via transitoria per le annualità 2019, 2020 e 2021, un apposito fondo di dotazione a favore degli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni e chiamati ad adeguarsi al regime di esenzione di cui all'articolo 10, con una dotazione iniziale di 13.000.000 di euro per l'anno 2019, di 9.000.000 di euro per l'annualità 2020 e 5.000.000 di euro per l'anno 2021. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di accesso e di riparto del fondo di cui al presente articolo"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 13.000.000;
2020: – 9.000.000;
2021: – 5.000.000.
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 568 aggiungere il seguente:
«568-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane" aggiungere: "Province e Comuni"».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 568 aggiungere i seguenti:
«568-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazione, dalla legge 18 aprile 2017, n 48, le parole: "dai comuni" vanno sostituite con le parole: "dagli enti locali".
568-ter. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale in materia di sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 1092 del 1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».
TOFFANIN, GALLONE, MOLES, VITALI
Dopo il comma 568, aggiungere i seguenti:
«568-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
568-ter. Gli oneri di cui al comma 568-bis, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
568-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 568-bis e 568-ter quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 568, inserire il seguente:
«568-bis. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:
«568-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi».
MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:
«568. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 267/2000, le parole: "abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità," sono sostituite dalle seguenti: "evidenzi a rendiconto un fondo crediti di dubbia esigibilità congruo, secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili temporalmente vigenti,".»
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:
«568-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore e la società a capitale interamente pubblico locale accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso l'Agenzia delle entrate relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
b) l'accesso di cui alla lettera a) è garantito gratuitamente, anche in via telematica attraverso credenziali informatiche rilasciate dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla richiesta.»
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 569, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», nonché le parole: «le regioni a statuto speciale,» e le parole: «e le province autonome».
b) sostituire il comma 572 con il seguente:
«572. Qualora le regioni a statuto ordinario non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto ordinario inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi».
c) dopo il comma 572, aggiungere il seguente:
«572-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 569 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, MANCA
Al comma 569, sopprimere le parole: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale».
Al comma 569, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».
PAPATHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 569, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».
Al comma 569, dopo le parole «e del trasporto pubblico locale,» aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».
PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
«569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui comma 569 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data»;
b) sostituire il comma 570 con il seguente:
«570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 574 è definita dalle regioni e province autonome secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569-bis sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 con intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 gennaio 2019 le regioni e le province autonome procedono in ogni caso alla rideterminazione dei vitalizi di cui al comma 569.»
Dopo il comma 572 inserire i seguenti:
«512-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato «Osservatorio», presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
512-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività s'intende svolta in forma gratuita.
512-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512-bis e 512-ter si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 573, inserire i seguenti:
«573-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art, 54 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 54-bis.
(Rinnovo ordinario degli organi in due turni elettorali annuali)
1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in due turni elettorali annuali:
a) in un turno primaverile da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno;
b) in un turno autunnale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il turno primaverile si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.
3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Art. 54-ter.
(Rinnovo degli organi per motivi diversi dalla scadenza del mandato)
1. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono:
a) nella stessa giornata domenicale del turno primaverile se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente ed entro il 24 febbraio;
b) nella stessa giornata domenicale del turno autunnale se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.
c) Art. 54-quater. Data elezioni
1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
Art. 54-quater.
(Election day)
1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le elezioni dei consigli comunali che scadono nel semestre si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, le elezioni dei consigli comunali che scadono nel semestre si effettuano nella data stabilita per le elezioni politiche.
3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2, le elezioni dei consigli comunali che scadono nel semestre si effettuano nella stessa data stabilita per il referendum.
4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, le elezioni dei consigli comunali che scadono nel semestre si effettuano nella stessa data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso vi siano elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno, le elezioni dei consigli comunali che scadono nel semestre si effettuano nella data nella quale sono convocati alle urne per le elezioni comunali il maggior numero di elettori convocati anche per le elezioni regionali.".
b) all'articolo 141, il comma 4 è soppresso;
c) all'articolo 143, comma 10, sono soppressi i periodi secondo, terzo e quarto.
573-ter. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, le parole da "o nella domenica" fino alla fine del comma sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Qualora nei termini di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1,0 nei trenta giorni successivi o precedenti a tale periodo, gli elettori della regione, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, europee, per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, o per l'elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, i suddetti termini possono essere anticipati o prorogati di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente a una delle altre consultazioni.
3. Allo scopo del contenimento della spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei consigli regionali la possibilità di coordinare le date di svolgimento delle elezioni regionali al fine di effettuarle contestualmente alle altre consultazioni che devono svolgersi nel semestre.".
573-quater. All'articolo 21-ter decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data della dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio o in una parte di esso altre consultazioni elettorali, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere l'accorpamento a tali consultazioni".
573-quinquies. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 15:
1. al comma 1, le parole ", entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso" sono soppresse;
2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa in uno dei due seguenti turni elettorali:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno se l'ordinanza che lo ha ammesso è stata comunicata dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;
b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se l'ordinanza che lo ha ammesso è stata comunicata dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.
3. Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si effettua nella data stabilita per le suddette elezioni.
4. Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma precedente, il referendum si effettua nella data stabilita per le suddette elezioni."
3. al comma 5 le parole da "ritardare" fino a "articolo," sono sostituite dalle seguenti: "può rinviare al successivo turno";
b) all'articolo 34 dopo il primo comma è inserito il seguente comma: "Qualora nel periodo di cui al comma 1 siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si effettua nella data stabilita per le suddette elezioni.".
573-sexies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'articolo 7 è abrogato».
Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:
«573-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.»
PIANASSO, SAVIANE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Al comma 574, sostituire le parole da «sono sostituite dalle seguenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021". Al citato comma 1159, l'ultimo periodo e le lettere a) e b) sono abrogate.».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, valutati complessivamente in 5.000.000 euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.0 per l'anno 2019» e «euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti parole: «125.317.000 per l'anno 2019» e «euro 102.220.000 per l'anno 2021»;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: –5.000.000.
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 574 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021», con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;
b) dopo il comma 574 aggiungere il seguente: «574-bis. All'articolo 1, comma 1160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "dalla legge n. 127 del 2007", sono aggiunte le seguenti: "da emanare entro il 31 marzo 2019,".
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 575, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro» e, di conseguenza sostituire il comma 58, con il seguente:
«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.710 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.960 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Al comma 575, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 575 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; di questi 5 milioni di euro sono destinati in via esclusiva all'attuazione dell'articolo 16 della medesima legge n. 97 del 1994».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Al comma 575 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le previste risorse sono impiegate nella misura minima del 20 per cento per progetti per la sicurezza del turismo montano, con particolare destinazione al ripristino della rete sentieristica nei tenitori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«515-bis. Per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 575 è incrementato di 5 milioni di euro, destinati ad interventi per la sicurezza del turismo montano nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
Gallone, Testor, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dopo il comma 575, inserire il seguente:
«575-bis. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) altimetria;
b) rischio desertificazione economica e commerciale;
c) calo demografico nel quinquennio.
4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.
5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.
7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
8. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«575-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«575-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Dopo il comma 575, aggiungere i seguenti:
«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.675 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.974 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere infine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 575 inserire il seguente:
«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»
Dopo il comma 575 inserire il seguente:
«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»
Dopo il comma 575 inserire il seguente:
«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«575-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 896 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021.»
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 40.000.000.
All'articolo 1, dopo il comma 575, inserire i seguenti:
«515-bis. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché".
515-ter. All'onere di cui al comma 515-bis, valutato in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«515-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a lini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater.»
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 575 inserire il seguente.
«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».
Dopo il comma 575 inserire il seguente.
«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».
Dopo il comma 575 inserire il seguente.
«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:
«575-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA
Sopprimere i commi da 576 a 588.
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Sostituire i commi da 576 a 582 con il seguente:
«576. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2019-2021, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.»
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.900 milioni di euro per l'anno 2019, 8.820 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
PIZZOL, NISINI, PITTONI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 576, inserire il seguente:
«576-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.»
TIRABOSCHI, VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 578 inserire il seguente:
«578-bis. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole "ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" con le seguenti: "ai sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di cinque mandati consecutivi".».
GALLONE, TESTOR, TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, MANGIALAVORI, TOFFANIN
Dopo il comma 580 aggiungere i seguenti:
«580-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei territori ubicati all'interno dei Comuni interamente e parzialmente montani, con meno di mille abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".
580-ter. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
580-quater. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni e semplificazioni:
a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esenzione dal pagamento dell'aliquota del 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente i 15.000 euro;
b) ai fini dell'imposta sulle attività produttive, esenzione totale per i primi quattro anni di attività ed esenzione dal pagamento per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella ZES di cui al comma 1, di proprietà dei soggetti di cui al presente articolo, destinati all'esercizio dell'attività economica;
d) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta, di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);
f) esonero totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi;
g) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed, adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
580-quinquies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
580-sexies. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
580-septies. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta delle Regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
580-octies. Agli oneri derivanti dai commi 580-bis, 580-ter, 580-quater, 580-quinquies, 580-sexies, 580-septies si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati».
Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
«580-bis. Al fine di consentire il completamento delle opere di cui all'articolo 1 commi 675 e 676 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Padova.».
PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, SOLINAS, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO
Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
«580-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, primo periodo, le parole da: "nella misura fissata", fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "e di un contributo aventi la medesima misura fissata per il personale delle università statali."».
PITTONI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
«580-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva ma senza necessità di iscrizione ad albi professionali e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:
«582-bis. Il comma 256 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
582-ter. Ai professori e ricercatori universitari, e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 1º gennaio 2015, sono riconosciuti ai fini giuridici gli anni 2013 e 2014.
582-quater. Gli effetti economici di cui ai commi 582-bis e 582-quater, decorrono:
a) Per il personale in servizio al 1º marzo 2019, a partire da tale data;
b) Per il personale andato in quiescenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per quello che andrà in quiescenza entro il 28 febbraio 2019, dal 1º gennaio dell'anno del pensionamento.
582-quinquies. Per le finalità di cui ai commi precedenti il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.».
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:
«582-bis. Ai fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.942 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui al comma 583, è incrementato di ulteriori euro 30 milioni per il 2019 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui al comma 6, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui al comma 583, è incrementato di ulteriori euro 20 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari, utilizzando almeno il 90 percento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, il 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";
b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.001 euro" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro"».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
GALLONE, MOLES, TOFFANIN, GALLIANI
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Con riferimento al triennio 2019-2021, le Istituzioni universitarie statali che nell'anno precedente registrano un indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10, possono incrementare le proprie facoltà assunzionali, con oneri a carico del proprio bilancio. Tale incremento massimo, nel rispetto degli indicatori di cui al periodo precedente, è pari, rispettivamente:
a) al 10 per cento delle ordinarie facoltà attribuite ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis della legge n. 122 del 2008 se l'indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 è maggiore di 1,10;
b) al 25 per cento delle ordinarie facoltà attribuite ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis della legge n. 122 del 2008 se l'indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 è maggiore di 1,20;
c) fino al limite massimo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012 se l'indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 è maggiore di 1,30; Per le Scuole Superiori ad ordinamento speciale l'incremento massimo è comunque pari a quanto previsto dalla lettera b). Tale possibilità è concessa annualmente esclusivamente sulla base della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.
583-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.».
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Le risorse stanziate e non impegnate al 31 dicembre 2018, nel Patto per la Regione Lombardia di cui alle delibere CIPE n. 25 del 2016 del 10 agosto 2016 e n. 56 del 2016 del 1º dicembre 2016, esclusivamente per quanto concerne l'intervento riguardante il Campus dell'università Statale di Milano, sono revocate, in quanto dichiarate non di interesse nazionale. Tali risorse sono rese disponibili per interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree universitarie della città Metropolitana di Milano, esclusivamente per interventi di riqualificazione edilizia di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 3, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. Le risorse assegnate alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e ripartite con le delibere 1 dicembre 2016, n. 56 e 10 agosto 2016, n. 25 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2018, sono rese disponibili per interventi di riqualificazione edilizia e sviluppo delle aree Universitarie della città Metropolitana di Milano, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Sostituire il comma 584 con il seguente:
«584. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni a partire dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione e Ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Al comma 585, alla fine del periodo, sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.910 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.909 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Al comma 585, alla fine del periodo, sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 68 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.942 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 138,sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.970 milioni».
Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per favorire l'assistenza e l'orientamento agli studi per gli studenti di cui al periodo precedente, è istituito un fondo, denominato »Fondo per il tutorato«, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, da distribuire alle Università che attivano servizi di tutorato. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto finanziamento finalizzato ad estendere la platea delle borse di studio per gli studenti meno abbienti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1 per cento».
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 585, aggiungere i seguenti:
«585-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:
"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi".
585-ter. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del Territorio, ecceda 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".
3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";
b-ter) al comma 674, le parole: "o detentori" sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".
651-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal 2020. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2019».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 58 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per il 2020, di 116 milioni di euro a decorrere dal 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.642 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.913 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.884 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'anno 2022, a 6.883 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.884 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, in modo tale che l'importo minimo della borsa sia determinato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo INPS, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, Resta valido l'incremento massimo del 50 per cento dell'importo della borsa di dottorato in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.990 milioni di euro annui a decorrere dall'amo 2019».
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis.
a) Al comma 1, dell'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, abrogare il punto 1) della lettera b).
b) La lettera c) del comma 5, articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è riformulata come segue: "c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, assicurando in ogni caso la copertura totale delle posizioni bandite, per l'intera durata del corso di dottorato con adeguate forme di finanziamento e pari almeno all'importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca".
c) La lettera c), comma 1, articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, è sostituita dalla seguente: "c) per ciascun ciclo di dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio. In ogni caso è assicurata la copertura totale dei posti messi a bando con forme di finanziamento adeguate per l'intera durata del corso di dottorato, pari almeno all'importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.570 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.580 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.578 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis.
a) All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, al comma 2 abrogare le parole: "il contributo per l'accesso e la frequenza";
b) All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, al comma 5, abrogare la lettera b)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
Sopprimere i commi 586, 587 e 588.
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.642 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.942 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.941 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.942 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018";
b) dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui"».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.».
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa». Conseguentemente alla lettera e), le parole: «lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da a) a c)». In alternativa all'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370 del 2007.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1370 del 2007."».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni."».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" e dopo il primo periodo le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018 e 2019".
b) al comma 28, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2018" con le seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019" e le parole: "per gli anni 2016 e 2017" con le seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018."».
DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA
Dopo il comma 588, aggiungere i seguenti:
«588-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 aggiungere il seguente periodo: "E' fatto salvo l'obbligo di applicazione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 della legge 11/2/1992 n. 157"
588-ter. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 aggiungere il seguente periodo: "E' fatto salvo l'obbligo di applicazione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 della legge 11/2/1992 n. 157."».
Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:
«588-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed un Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 588 inserire i seguenti:
«588-bis. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitari, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato "Fondo ricerca, incubatori universitari, spin off e start-up", con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere anche la costituzione di start-up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
588-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.200 milioni.
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Al comma 589 sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2020».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.700 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
«589-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera a) dopo le parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,"
589-ter. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" ;sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,"
589-quater. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 589 inserire il seguente.
«589-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011."»
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dopo il comma 589 aggiungere il seguente:
«589-bis. Per l'anno 2019, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali».
Al comma 591, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «è incrementato di 1 miliardo di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri, pari a 640 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 64.»
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";
b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 70 per cento."».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000;
PAGANO, QUAGLIARIELLO, GASPARRI
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";
d) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento."».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.
Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Pesco, Patuanelli
Dopo il comma 591, inserire i seguenti:
«591-bis. Per far fronte, con immediatezza, alle esigenze di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), con uno stanziamento annuo di 150 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
591-ter. Per consentire l'immediato utilizzo delle risorse di cui al comma 591-bis, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è così sostituita: "f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.";
b) all'articolo 28 al comma 1:
i) le parole da: "al fine di" fino a "citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti: "Con delibera del Consiglio dei ministri"
ii) alla lettera c) la parola:"temporanea" è soppressa;
c) all'articolo 28 il comma 2 è abrogato».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: "57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021"
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000,000.
c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019: – ;
2020: – 45.000.000;
2021: – .
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito "Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n.189 del 2016, dopo le seguenti: "per l'anno 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019"».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno".
591-ter. Agli oneri derivanti dal capoverso 4-bis del precedente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:
«591-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
591-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:
«591-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
591-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591 aggiungere i seguenti:
«591-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 30.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:
591-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi per cittadini e imprese.
591-ter. Gli interventi di cui al comma 589 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo, nonché quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000";
b) al comma 5, le parole: "2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3, 4 e 4-bis"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 15.000.000;
2020: –
2021: –
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi";
b) al comma 1, le parole: "operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova" sono sostituite con le seguenti: "operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro";
c) al comma 4, le parole: "a 19 milioni" sono sostituite con le seguenti: "a 55 milioni"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 36.000.000;
2020:
2021:
PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. Dopo l'articolo 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:
"7-bis. – (Ulteriori misure per la città di Genova) – 1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione. 2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima: frazionabili dovuti per il periodo agosto2dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1º gennaio al 31 luglio 2020. 3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1º settembre 2018-31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova. 4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio"».
PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le parole da: la quota di riparto fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'l per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. Dopo l'articolo 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:
"6-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova) – 1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall1rticolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.
4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.
5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 7.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 25.000.000.
PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO
Dopo il comma 591, è aggiunto il seguente:
«591-bis. Dopo l'articolo 11, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente: "11-bis. – (Ulteriori misure per la città di Genova) – 1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della Casa della Salute. 2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 4.000.000;
2020: –
2021: –
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. Al fine di promuovere il ripristino della viabilità stradale e ferroviaria, delle strutture pubbliche portuali e delle attività economiche, delle aree della regione Liguria che sono state colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.850 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. In relazione alte esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0;
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. Il personale precario e quello assunto a seguito del concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli uffici per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tuttavia ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, non si dovrà tener conto del valore dei fabbricati oggetto di espressa dichiarazione di inagibilità sino a quando la predetta condizione non verrà a cessare"».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, inserire i seguenti:
«591-bis. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
591-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 593-bis la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
591-quater. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 593-bis, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».
ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 591, inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle attività di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,".».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 591 inserire il seguente:
«591-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019".».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 dei 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011».
Al comma 592, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota non inferiore ai cinquanta per cento di tale è importo è destinata, con modalità e criteri definiti con provvedimento dei Commissario straordinario, ad incrementare le risorse disponibili per l'attuazione degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.».
Al comma 592, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al cinquanta per cento di tale è importo è destinata, con modalità e criteri definiti con provvedimento del Commissario straordinario, ad incrementare le risorse disponibili per l'attuazione degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».
Dopo il comma 592 inserire il seguente:
«592-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera b) e lettera c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: –.
Dopo il comma 592 inserire il seguente:
«592-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera b) e lettera c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Dopo il comma 592 aggiungere il seguente:
«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».
Conseguentemente
a) al comma 593 sopprimere le parole: «, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018»;
b) alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 12.500.000;
2020: – 12.500.000;
2021: – .
Dopo il comma 592 inserire il seguente:
«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per fanno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018,2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».
Conseguentemente al comma 593 sopprimere le parole: «, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017,2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018,2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».
MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 592 inserire il seguente:
«592-bis. L'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è così modificato:
"Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:
'6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."'».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito «sisma bonus». Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto."».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 592-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, sostituire le parole: «0,5» con le seguenti: «0,6».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 592 aggiungere il seguente:
«592-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è soppresso».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:
«592-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente".
592-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari"».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2019-2020, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:
«592-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è apportata la seguente modifica: dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:
«592-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
592-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte dell'eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.
592-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle Soluzioni Abitative di Emergenza le aree espropriate rimangono destinate a finalità di Protezione Civile.
592-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:
«592-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 4.89, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 dicembre 2018.
592-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 593, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione di personale aggiuntive per un numero pari ai 50 per cento del personale attualmente impiegato presso gli stessi Uffici, con le medesime modalità e condizioni previste dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 33.500.000;
2020: – 3.500.000.
ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
593-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 593-bis.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000,000.
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, SACCONE
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 67 a 85 non trovano applicazione per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi delle opere pubbliche della ricostruzione per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
Calderoli, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Solinas
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare ad interventi per la sicurezza del turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse.
593-ter. Le risorse sono finalizzate nella misura di un milione di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016 e nella misura di 4 milioni di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia colpite dai gravi eventi atmosferici del mese di ottobre 2018.
593-quater. Il Club Alpino italiano acquisisce, attraverso i propri Gruppi regionali, sentiti gli enti locali e pubblici interessati, i progetti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse, e li trasmette ai Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, indicandone i costi. All'individuazione degli interventi da realizzare si provvede, entro sessanta giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Gli interventi sono realizzati dai singoli enti locali e pubblici competenti, che svolgono il ruolo di stazione appaltante. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'erogazione dei finanziamenti direttamente agli enti interessati.
593-quinquies. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Club Alpino Italiano, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione a conclusione della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma».
Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «125.317.000 per l'anno 2019».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di sostenere la realizzazione di opere pubbliche e la ricostruzione dei 138 Comuni nella Regione Marche danneggiati dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad autorizzare e a definire le modalità con cui ciascun comune può procede all'assunzione, motivata, con contratti a tempo determinato o di collaborazione di soggetti con professionalità tecnica o amministrativa. Il contingente di 500 unità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, è ripartito in quote per ciascun Comune in relazione all'entità dei danni riportati e al conseguente numero di procedimenti in carico ad esso. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64.».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "degli incarichi di progettazione" con le parole: "dei servizi di architettura e ingegneria"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 inserire i seguenti:
«593-bis. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è così sostituito:
"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I Comuni e le Province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi e i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione".
593-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50".
593-quater. All'articolo 1, comma 593,1º periodo, sono soppresse le parole "nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018"».
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:
"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di danni lievi' ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefìci previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:
"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di danni lievi' ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge, 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al presente articolo, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale"».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 593 aggiungere i seguenti:
«593-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole "dai comuni" con le seguenti "dagli enti locali".
593-ter. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR 1092/1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata"».
Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente;
"5-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui al presente articolo, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia"».
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:
"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».
Dopo il comma 593 inserire il seguente:
«593-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:
"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente:
"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2."».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico."».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo del comma 2, dopo le parole: "con la presenza di almeno la metà dei componenti" aggiungere le seguenti parole: ", ovvero con la trasmissione, anche invia telematica, dei pareri dei soggetti di cui al comma 1,"».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata"».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, nel rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza e i soggetti aggregatovi sono autorizzati ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."».
Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Pesco, Patuanelli
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo Sportello unico' la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.";
2-ter. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici o sub appaltatrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2-bis potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota dì contributo commisurata alle opere eseguite dalle stesse. Il direttore dei lavori in ogni caso attesta lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, il Commissario straordinario può promuovere intese con gli enti di cui al comma 2-bis, per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui al presente articolo."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. L'art. 44 comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del credito sportivo e dagli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. L'articolo 44 comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalia legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del credito sportivo e dagli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge dì conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alia data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2-bis, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2-bis, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis.
(Riduzione del tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1 ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari."».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "16 gennaio 2019" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di 60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate";
b) al comma 13, le parole: "allegati 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate"».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 12.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 12.000.000.
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
593-ter. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2019" ovunque, ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2019".
593-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2020".
593-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 593-ter e 593-quater del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
593-sexies. All'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, di cui 500.000 destinati alle spese per il personale transitato dagli uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi del presente comma.".
596-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 10 milioni di euro";
2) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.".
593-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono riviste le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei casi di immobile totalmente o parzialmente inagibile a causa di evento sismico.».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «55,16 milioni» e «205,9 milioni» con le seguenti: «193,9 milioni»;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – ;
2020: – 12.000.000;
2021: – .
Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco, Pesco, Patuanelli
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
593-ter. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2019".
593-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2020".
593-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 593-ter e 593-quater del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
593-sexies. All'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, di cui 500.000 destinati alle spese per il personale transitato dagli uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi del presente comma.".
596-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 10 milioni di euro";
2) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine-di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.";
593-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono riviste le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei casi di immobile totalmente o parzialmente inagibile a causa di evento sismico.».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «55,16 milioni» e «205,9 milioni» con le seguenti: «193,9 milioni»;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –;
2020: –12.000.000;
2021: –.
Patuanelli, Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco, Pesco
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "16 gennaio 2019" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di 60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate";
b) al comma 13, le parole: "allegati 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate"».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 12.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 12.000.000.
Dopo il comma 593 aggiungere i seguenti:
«593-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 gennaio 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 gennaio 2020".
593-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "ivi compresi quelli" sono aggiunte le seguenti: "delle regioni e", e le parole: "dal 1 ºgennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2020"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
MODENA, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere il seguente:
"3-sexies. Il personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 assegnato presso la Struttura del commissario straordinario o presso gli uffici speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 1-quinquies, anche in deroga del decreto-legge 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96. Le convenzioni di cui alle medesime lettere b) e c) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2019 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 1-quinquies."».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei ministri.";
b) al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) è soppressa la parola: "pubblici";
2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4."».
Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti."».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre del 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti."».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2.020";
c) al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".
d) alla fine del comma 3-quinquies aggiungere le seguenti parole: ", ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui"».
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Il comma 3-quinquies, dell'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta"».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
c) al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentali e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente articolo:
"50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing)
1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni.
3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.».
PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del Citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alla spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.».
PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "quinquennio 2016-2020" e le parole: "massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di 5 anni"».
ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».
PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Le aree dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia dal 24 agosto 2016, sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e le aree sulle quali insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, e qualora non siano già state avviate le procedure di esproprio da parte dei Comuni interessati in base al disposto dell'articolo 6 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016, sono espropriate a cura dei Comuni interessati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 previa valutazione d'intesa con le Regioni interessate dell'opportunità e della convenienza economica dell'esproprio per pubblica utilità.
593-ter. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle eventuali espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
593-quater. Per le aree ove siano già state avviate le procedure di esproprio ed emessi i relativi atti propedeutici (piano particellare di esproprio, decreto di occupazione di urgenza e verbale di immissione in possesso) i valori previsti per gli indennizzi dovranno comunque essere ricondotti, a cura dei comuni nella loro qualità di soggetti esproprianti e beneficiari, ai parametri di cui al comma precedente.
593-quinquies. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 593-bis, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile o di sviluppo socioeconomico del territorio ovvero sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, a fini di tutela dell'ambiente e del paesaggio sulla base di una delibera motivata del Consiglio comunale.
593-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 593-bis, si provvede nel limite massimo di euro 26.400.000 per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare ad interventi per la sicurezza del turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse.
593-ter. Le risorse sono finalizzate nella misura di un milione di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016 e nella misura di 4 milioni di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia colpite dai gravi eventi atmosferici del mese di ottobre 2018.
593-quater. Il Club Alpino Italiano acquisisce, attraverso i propri Gruppi regionali, sentiti gli enti locali e pubblici interessati, i progetti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse, e li trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, indicandone i costi. All'individuazione degli interventi da realizzare si provvede, entro sessanta giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Gli interventi sono realizzati dai singoli enti locali e pubblici competenti, che svolgono il ruolo di stazione appaltante. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'erogazione dei finanziamenti direttamente agli enti interessati.
592-quinquies. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Club Alpino Italiano, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione a conclusione della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma».
Conseguentemente, al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «125.317.000 per l'anno 2019».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal lo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal lo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: "746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione. In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal lo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal lo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'armo precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente:
"1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 ai 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".
593-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:
"746-bis. le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229."».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: –.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, MANCA
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione previsto all'articolo 43 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente:
al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019».
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021:-.
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».
D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";
b) al comma 4, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018" e la parola: "2018" è sostituita dalle seguenti: "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 23.900.000;
2020: – 23.900.000;
2021:- 0.
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:
"1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".
591-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma: 746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: –.
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal lo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal lo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: "746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal lo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal lo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229."».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis".
593-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 593-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di cui all'allegato 2" con le parole: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis"».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di cui all'allegato 2" con le parole: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis"».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Nelle suddette ricognizioni dei fabbisogni sono ricompresi i danni relativi alle pertinenze strettamente funzionali alle prime e seconde case e agli immobili delle attività economiche e produttive";
b) al comma 427, ovunque ricorra, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "gennaio".
593-ter. Le disposizioni di cui al comma 593-bis trovano applicazione dal 1º gennaio 2019».
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
"1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con "metodo convenzionale" e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con "metodo semplificato".
593-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzati alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di indagine statica e relativa alla consistenza del calcestruzzo sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal fatto che siano assegnati o meno.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022,» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7000 milioni di euro per il 2022,».
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza e intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 138, sostituite le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.
593-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma 593-bis, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.
593-quater. Per le finalità di cui ai commi 593-bis e 593-ter è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
593-quinquies. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 11, le parole: "60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate";
b) al comma 13, le parole: "sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate"».
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
593-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.
593-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma 4-bis, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.
594-quater. Per le finalità di cui ai commi 593-bis e 593-ter è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per l'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 12.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 12.000.000.
ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
593-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 593-bis».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: "purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato", la lettera: "e" è sostituita dalla lettera: "o"».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
593-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Dopo il comma 596, aggiungere il seguente:
«596-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "nonché per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno 2019 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli Sportelli Decentrati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 2,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 598, aggiungere i seguenti:
«598-bis. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.
598-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire al primo periodo le parole: "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019" e al secondo periodo le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018"».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «128.717.000 per l'anno 2019».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero Interno apportare le seguenti variazioni:
2020: – 1.600.000.
GALLICCHIO, ACCOTO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 602, aggiungere il seguente:
«602-bis. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018''.».
ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 602, aggiungere il seguente:
«602-bis. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018''.».
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 della del citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.».
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. All'articolo 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: ''triennio 2016-2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''quinquennio 2016-2020'' e le parole: ''massimo di tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''massimo di cinque anni''».
MORONESE, QUARTO, ORTOLANI, LA MURA, MANTERO, NUGNES, L'ABBATE, GALLICCHIO
Dopo il comma 605, aggiungere i seguenti:
«605-bis. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2019 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
605-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 605-bis sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
605-quater. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
605-quinquies. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.
605-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 605-bis a 605-quinquies si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 606, aggiungere i seguenti:
«606-bis. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
606-ter. La facoltà di cui al comma 606-bis può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo comma 606-bis, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
606-quater. I commi 606-bis e 606-ter non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.».
Dopo il comma 606, aggiungere i seguenti: «606-bis. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
606-ter. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
606-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:
«606-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge 21 giugno 2017, n. 91, all'articolo 27, al comma 1, capoverso ''534-quater'' aggiungere la seguente frase: '', a partire dall'anno 2019, le dinamiche di crescita del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico Locale, è legata al tasso di inflazione annua programmata.''».
Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:
«606-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2019».
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:
«607-bis Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Ionica Reggio Calabria – Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.
607-ter. Agli oneri derivanti dal comma 607-bis, si destina il ricavato derivante dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
GALLONE, BIASOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 607, aggiungere il seguente:
«607-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, compromesso a seguito del crollo del Viadotto Polcevera, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 15.000.000 per l'anno 2019 da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione andate perdute».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019 - 15.000.000;
2020 -;
2021 –.
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:
«608-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì » nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 « alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata » Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
608-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma 608-bis, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
608-quater. L'agevolazione di cui al comma 608-bis è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
608-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 608-bis e 608-ter sono notificate, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
608-sexies. Il comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
608-septies. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 608-bis, i presidenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale « previa intesa rispettivamente con i presidenti delle regioni Veneto e Liguria » adottano, i provvedimenti necessari all'eventuale integrazione dei relativi siti retroportuali.»
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:
«608-bis. 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 6:
1) la lettera b) è abrogata;
2) alla lettera d), le parole: «le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti» sono soppresse;
3) alla lettera e), dopo le parole: «ad adottare» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7,»;
4) la lettera f) è abrogata;
5) alla lettera g), le parole: «possono essere concesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono concesse»;
6) alla lettera h), le parole: «, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «sette anni e superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni» e le parole: «fino a un massimo di ulteriori sette anni,» sono soppresse.
2. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio corrispondente al numero delle».
608-ter.1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nelle ZES costituite ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dal 12 gennaio 2019, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.
4-ter. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili, a decorrere dal l9 gennaio 2019, sono quelle di cui al comma 4-bis, ridotte della metà.
4-quater. I canoni corrisposti per locazione di immobili funzionali all'esercizio di attività d'impresa in area ZES sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:
«608-bis: Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento».
608-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni» sono inserite le seguenti: «Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,».
608-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento.».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:
608-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate al 31 dicembre 2019. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
BOTTO, NOCERINO, CRUCIOLI, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO
Dopo il comma 609, aggiungere il seguente:
«609-bis. I lavoratori che siano stati licenziati dalle aziende aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, le quali non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, possono essere assunti dalle società partecipate degli enti locali, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 500.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 653.».
Dopo il comma 610, sono aggiunti i seguenti:
«610-bis.Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1º gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.
610-ter. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:
a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.
640-quater. La concessione dei benefici previsti dal comma 610-bis e 610-ter è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.
610-quinquies. Le disposizioni di attuazione dei commi da 610-bis a 610-quater sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
640-sexies. Le finalità di cui ai commi da 640-bis a 640-quinquies e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2019 e per i successivi anni 2020, 2021, 2022 e 2023 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 500 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:
''4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato''.»
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sui territorio nazionale, a partire dal 1º gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.
610-ter. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
610-quater. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 dei decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.»
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, RUSPANDINI
Dopo il comma 610 aggiungere i seguenti:
«610-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
610-ter. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN 13595, EN 1621-1, EN 1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
610-quater. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
Dopo il comma 610, inserire i seguenti:
«610-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
610-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
610-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
RIPAMONTI, PUCCIARELLI, BRUZZONE, RIVOLTA, ZULIANI
Dopo il comma 610 inserire i seguenti:
«610-bis. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale le realizza nell'ambito delle attività relative alla Piattaforma Logistica Nazionale di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27.
610-ter. Frale attività di cui al comma 610-bis è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.
610-quater. Agli oneri derivanti dai comma 610-bis e 610-ter si provvede mediante le somme previste dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, relative all'anno 2018.».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province. In favore dei predetti territori è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
610-ter. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 610-bis, per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 25.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – .
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:
«610-bis. All'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
''5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.
Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
OPCM 3978 del 08/11/2011
OPCM 4013 del 23/03/2014
D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
L. 125 del 15/08/2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa; devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.»
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 610, inserire il seguente:
«610-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.»
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale ''Fondo Speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».
D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre 2018 sui territori comunali di Verona, San Pietro in Cariano, Negrar, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna, Illasi (VR) per cui è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Vento con decreto n. 103 del 2 settembre 2009, sono stanziati, per l'anno 2019, 5 milioni di euro per consentire il superamento delle criticità e dei danni riscontrati.»
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro» con le seguenti: «52,16 milioni di euro».
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:
«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 17, dopo le parole ''Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente'' aggiungere le seguenti parole: ''Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà''.».
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:
«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole ''ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504'' aggiungere le seguenti parole: ''nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario''.».
SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 610 inserire il seguente:
«610-bis. A seguito di eventi catastrofali, i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rinnovabili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi catastrofali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.»
Dopo il comma 610, inserire il seguente:
«610-bis. Al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale, sono assegnati ai Comuni che abbiano già predisposto i progetti definitivi e che gli stessi siano stati approvati, contributi per la ristrutturazione delle Rocche Medievali, nel limite complessivi di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «317.000» e le parole: «107.220.000 per l'anno 2021», con le seguenti: «7.220.000 per l'anno 2021»;
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «30.317.000»;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 100.000.000;
NUGNES, MORONESE, ORTOLANI, MANTERO, QUARTO, L'ABBATE, LA MURA, GALLICCHIO
Dopo il comma 610, inserire il seguente:
«610-bis. Per il finanziamento di interventi di bonifica ambientale dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021.».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 55,9 milioni di euro per l'anno 2021»
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000.000.
c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 45.000.000;
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 610 inserire il seguente:
«610-bis. In considerazione degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 che hanno interessato la città di Imperia causando, in particolare, il danneggiamento e il crollo del Molo Lungo di Oneglia, ai fini della ricostruzione della messa in sicurezza dello stesso, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base diparte capitale ''Fondo Speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».
Dopo il comma 610, inserire il seguente:
«610-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 759 legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. La dotazione dei Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale ''Fondo Speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».
Dopo il comma 610 è inserito il seguente:
«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»
Dopo il comma 610 aggiungere, il seguente:
«610-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate al pagamento delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione, con particolare riferimento alle razze bovine della Murgia materana a rischio erosione genetica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 per l'anno 2020. A valere sulle suddette risorse, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo avvia in concorso con le regioni, nell'anno 2019, specifiche campagne di vaccinazione dei capi. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative del presente comma».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''e comunque per le imprese con danni accertati complessivi e finanziabili superiori a 1 milione di euro si provvede ad un indennizzo massimo del 50 per cento nel limite massimo di cui al comma 423''».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al fine di consentire il ripristino e il consolidamento della funzionalità delle opere portuali danneggiate dalle mareggiate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore dei Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – ;
2021: – .
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Allo scopo di garantire le condizioni necessarie alla ripresa delle attività turistiche nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 a causa delle eccezionali mareggiate, le concessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in attuazione del comma 4-bis del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, possono essere prorogate in funzione degli investimenti da realizzare in opere e infrastrutture per lo svolgimento dell'attività balneare».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. In considerazione dei danni subiti dalla Basilica di San Marco a Venezia e per gli indispensabili interventi di ripristino e recupero del patrimonio storico e artistico della città dovuti all'eccezionale acqua alta dell'ottobre 2018 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – ;
2021: – 0.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, al comma 138, sostituite le parole: ''9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019'' con le seguenti: ''8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.''
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
«610-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: ''Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, aggiungere il seguente periodo: ''per ciascuno degli anni 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro''».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: ''9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019'' con le seguenti: ''8.990 milioni di euro per l'anno 2019, 8.988 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, aggiungere, dopo il periodo: ''Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari,'' il seguente periodo: ''Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di Euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.''».
Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:
«610-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
610-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. L'articolo 1 comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: ''Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.''».
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
«610-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: ''Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro'', aggiungere le seguenti parole: ''Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro''».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.998 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
MODENA, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
«610-bis. All'articolo 37 della legge n. 130 del 16 novembre 2018 sopprimere il comma 1-bis.».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge n. 205 del 2017, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. 1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
Dopo il comma 610 aggiungere ii seguente comma:
«610-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''il 31 dicembre 2019''».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:
«610-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
610-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 610-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» con le seguenti: «51,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 720.000 euro per l'anno 2020, di 199,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 208,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 216,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 218,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 251,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 286,13 milioni di euro per L'anno 2026, di 284,19 milioni di euro per l'anno 2021, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 284,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 284,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, CONZATTI, SACCONE, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:
«610-bis. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
610-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 610-bis si provvedere a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE
Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
«610-bis. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di ''gelo e brina'' sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000.
PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 25.000.000;
2020: 0;
2021: –.
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ARIENZO, SBROLLINI
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Per consentire la più rapida rimozione del materiale vegetale abbattuto e l'avvio degli interventi di ripristino dei boschi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché il ripristino degli arenili ed i connessi interventi di ripascimento per la riduzione del rischio di erosione costiera, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo 25, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, che possono essere anche parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive danneggiati dai predetti fenomeni in attuazione delia lettera f) del medesimo articolo 25, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore ai Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i presidenti delle regioni interessate.».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019».
Dopo il comma 610, sono aggiunti i seguenti:
«610-bis. Al fine di garantire, su scala nazionale, analoghi livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e per l'attuazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo di perequazione per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).
610-ter. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 600.000 euro per il 2019 e di 800.000 euro a decorrere dal 2020. Le risorse non utilizzate in corso d'anno costituiscono residui utilizzabili negli anni successivi.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 610-bis e 610-ter, pari a 600.000 euro per il 2019 e 800.000 euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.
Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:
«610-bis. Al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi, nonché per evitare pregiudizio all'operatività del sistema portuale, si stabilisce quanto segue: a) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessioni demaniali marittime dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; l'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo, dal 1º gennaio al 31 luglio 2020; b) analogamente, in favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata per l'anno 2018 alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché per il biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione; c) l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio a copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui sopra.
610-ter. Allo scopo di salvaguardare la competitività del tessuto produttivo genovese e i livelli occupazionali, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissati rispettivamente al 28 per cento e al 15 per cento. La presente disposizione ha efficacia del 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 610-bis e 610-ter è autorizza la spesa, entro il limite di 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità attuative della presente norma.
610-quater. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri, che applicano i CCNL porti, logistica, trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazioni delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società. Il credito di imposta è riconosciuto quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi di lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, alle imprese di cui al comma 610-bis che adottano nuovi modelli organizzativi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione del credito di imposta.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000;
2021: – 6.000.000.
Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:
«610-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi, e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.».
Conseguentemente al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «52,16 milioni».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, SIMONE BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI
Sopprimere i commi da 611 a 620.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente emendamento, valutati complessivamente in 156.256.800 euro, si provvede come segue:
– al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti parole: «30.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 7.220.000 per l'anno 2021»;
– al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» e «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «euro 903.200 per l'anno 2019» e «euro 149.643.200 per l'anno 2021»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 80.000.000;
alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 8.000.000;
alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
– mediante corrispondente riduzione di 58 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Sopprimere i commi da 611 a 620.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente emendamento, valutati complessivamente in 156.256.800 euro, si provvede come segue:
– al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti parole: «30.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 7.220.000 per l'anno 2021»;
– al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» e «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «euro 903.200 per l'anno 2019» e «euro 149.643.200 per l'anno 2021»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 80.000.000;
alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 8.000.000;
alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000;
– mediante corrispondente riduzione di 58 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
I commi da 611 a 620 sono soppressi.
Sopprimere i commi da 611 a 620.
I commi da 611 a 620 sono soppressi.
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 611, 612, 613;
b) sostituire il comma 614 con il seguente: «614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:
1. veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;
2. per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500;
3. per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500»;
c) sopprimere il comma 620.
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 611, 612, 613;
b) sostituire il comma 614 con il seguente: «614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:
1. veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;
2. per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500;
3. per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500»;
c) il comma 620 è sostituito dal seguente: «620. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.».
Conseguentemente:
al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 619, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».
Sopprimere i commi 611, 612 e 613.
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.700 milioni di euro».
Misiani, Manca, Marino, Stefano
Sostituire i commi da 611 a 620 con il seguente:
«611. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo tecnico-politico, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze delle imprese costruttrici e importatrici del settore automobilistico, per la redazione di linee guida per una proposta di istituzione, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli di categoria M1 di nuova fabbricazione, di una imposta e di un contributo parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km)».
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Sono destinati 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021 ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali fomiti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare. La Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.
620-ter. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati fomiti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai comuni e ai prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.
620-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.».
Conseguentemente:
ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 620-bis valutato in 30 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
al comma 621 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,6 per cento».
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
620-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.
620-ter. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
a) la localizzazione e i dati catastali dei bene immobile;
b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo e se sono stati effettuati interventi per ridurre il rischio sismico;
e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
i) l'analisi, e la classe, energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.
620-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.
620-quinquies. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca ì rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.».
Conseguentemente:
ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 620-bis valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
al comma 621 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,56 per cento».
Dopo il comma 620 sono aggiunti i seguenti:
«621. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (2017/C 342/09) e dì anticipare l'attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, alle imprese che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019 effettuano investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica del tipo ultra veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, nelle aree di distribuzione dei carburanti con accesso al pubblico dislocate lungo la rete viaria extraurbana, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili indicate nel successivo comma 2 ed entro il limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascun beneficiario.
622. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture indicate nel comma 1 nonché le spese sostenute per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 350kW.
623. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 4.
624. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
625. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I dati concernenti la determinazione del credito d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.
626. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica dell'effettività e della congruità delle spese sostenute e di ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla tipologia e alle caratteristiche tecniche degli investimenti effettuati, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
627. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono indicate in dettaglio le caratteristiche tecniche degli investimenti agevolabili e gli altri elementi rilevanti per la corretta applicazione del credito d'imposta.
628. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 302 del 29 dicembre 2017, è ridotto di 24 milioni di euro.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
620-ter. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 620-bis sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per Io sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
620-quater. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 620-bis, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
620-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 620-quater si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
620-ter. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I comuni trasmettono con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 620-bis.
620-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il Prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
639-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela dei Territorio e dei Mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
620-ter. Le elargizioni di cui al comma 620-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
CAMPARI, ROMEO, SIMONE BOSSI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti commi:
«620-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)''.
620-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione delle modifiche apportate dal comma 620-bis nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, a 285.».
ZULIANI, BONFRISCO, CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente comma:
«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
''1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso di certificato di rilevanza storico di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso di certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli Enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285''.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 18.500.000;
2020: – 18.500.000;
2021: – 18.500.000.
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 30 milioni di euro per triennio 2019-2021, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
2020:
CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
2021:
CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza del fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. Le disposizioni di cui al presente comma 620-bis si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente al comma 619, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni».
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto I del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo «verrà messo a ruolo in cartella esattoriale con possibilità di rateizzazione fino a 72 mesi» oppure «potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili;
3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dai presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
620-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 15-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653».
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari».
Conseguentemente, al comma 653 le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.16 milioni».
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2019 e 2020, destinati ai comuni compresi nelle città metropolitane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede al riparto dei fondi tra i comuni, assicurando criteri di favore sulla base dell'indice di deprivazione sociale».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020.
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento''».
Conseguentemente, al comma 653, le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «55,66 milioni», le parole: «6,72 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5,22 milioni», le parole: «205,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «204,4 milioni» e le parole: «214,85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «213,35».
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: ''20'' è sostituita dalla seguente: ''10'';
b) alla quinta riga, la parola: ''centottantacinque'' è sostituita dalla seguente: ''duecento venticinque''».
Conseguentemente, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (2017/C 342/09) e di anticipare l'attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, alle imprese che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019 effettuano investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica del tipo ultra veloce, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, nelle aree di distribuzione dei carburanti con accesso al pubblico dislocate lungo la rete viaria extraurbana, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili indicate nel successivo comma 620-bis ed entro il limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascun beneficiario.
620-ter. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture indicate nel comma 620-bis nonché le spese sostenute per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 350kW.
620-quater. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quelli di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 620-quinquies.
620-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
620-sexies. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. I dati concernenti la determinazione del credito d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.
620-septies. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica dell'effettività e della congruità delle spese sostenute e di ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
Qualora, nell'ambito delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla tipologia e alle caratteristiche tecniche degli investimenti effettuati, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
620-octies. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono indicate in dettaglio le caratteristiche tecniche degli investimenti agevolabili e gli altri elementi rilevanti per la corretta applicazione del credito d'imposta.
620-novies. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 71 della legge n. 302 del 29 dicembre 2017, è ridotto di 24 milioni di euro».
Dopo il comma 620 è aggiunto il seguente:
«620-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:
''Art. 17-quardecies.
(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo si provvede mediante, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro''».
DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO
Dopo, il comma 620 è aggiunto il seguente:
«620-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, mi autoveicolo immatricolato a partire dal 1º gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:
a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo il comma 620 aggiungere il seguente:
«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: ''1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione dei loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente.''».
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. È trasferita alla regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale, per il parziale ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'isola nei mesi di ottobre e novembre, la somma di euro 100 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro» e sopprimere il comma 141.
GIAMMANCO, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
«621-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
621-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-bis pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
«621-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
621-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-bis pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
«621-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
621-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019,2020,2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
Candura, Iwobi, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dopo il comma 621, inserire i seguenti:
«621-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, gli importi dell'imposta di bollo per il rilascio della licenza prefettizia per la vendita di munizioni per arma comune da sparo sono incrementati del 5 per cento.
621-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno nonché presso i poligoni privati e campi di tiro costituitisi in Associazioni Sportive Dilettantistiche, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni e campi di tiro''.».
PAPATHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 621, è inserito il seguente:
«621-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato».
Conseguentemente: al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro a decorrere dall'amo 2019».
Dopo il comma 621, è inserito il seguente:
«621-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato».
Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. A decorrere 1º gennaio 2019 il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».
Conseguentemente al comma 521, sostituire la parola: «185» con la seguente: «85» e la parola: «430» con la seguente: «330».
Conseguentemente al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.
Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:
127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
622-bis. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tenuto conto degli indicatori di rischio di criminalità e infiltrazione maliosa, delle esigenze e delle emergenze di tensione e degrado sociale di ciascun territorio, sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro e degli altri punti di offerta gioco. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la riduzione progressiva del numero delle sale da gioco e degli altri punti di offerta gioco in tutto il territorio nazionale in relazione alla riduzione delle entrate da giochi.
622-ter. Ai fini di cui al comma 622-bis, le Regioni e gli enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti, criteri che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio delle sale da gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco, allo scopo di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta di gioco sia eccessivamente concentrata.
622-quater. Gli enti locali, previa intesa con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, hanno la facoltà di stabilire, per le diverse tipologie di gioco, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
622-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2021, i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale nei quali potranno essere presenti apparecchi AWPR sono fissati in 40.000, di cui:
a) 20.600 bar;
b) 7.000 tabacchi;
c) 2.250 sale vlt;
d) ISO sale bingo;
e) 7.000 agenzie o negozi;
f) 3.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
622-sexies. La riduzione del numero dei punti di offerta di gioco di cui al comma 622-quinquies è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1º gennaio 2020».
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 623 aggiungere i seguenti:
«623-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
Dopo il comma 623, inserire i seguenti:
«623-bis. Per piattaforma petrolifera installata nel mare territoriale si intende, ai sensi articolo 2, numero 19), della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, l'impianto costituito da una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
623-ter. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: ''21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle dodici miglia, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1º gennaio 2019 l'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere definite ai sensi dell'articolo 2, numero 19), della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 installate nel mare territoriale.''.
623-quater. All'articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la parola: ''pertinenza'' sono inserite le seguenti: '', nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale''.
623-quinquies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.
623-sexies. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sesto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.».
Dopo il comma 623, inserire il seguente:
«623-bis. Alla lettera c-bis) dei comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: ''dell'anno 2016'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'anno 2018''.».
VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 623, inserire il seguente:
«623-bis. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: ''dell'anno 2016'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'anno 2018''.».
Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
«623-bis. Gli immobili ad uso abitativo acquistati ma non utilizzati dal proprietario e non locati rilevano ai fini fiscali e tributari, previa richiesta dello stesso all'Agenzia delle entrate e al Comune ove e ubicato l'immobile, esclusivamente dal momento del loro effettivo utilizzo a fini abitativi o di locazione».
Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
«623-bis. A decorrere dall'anno 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui, finalizzato alla concessione di garanzie, nei confronti degli adottanti, a copertura delle spese, di rilevanza sociale, sostenute e documentate, ivi comprese quelle legali, per l'espletamento delle procedure di adozione di minore».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.990 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Sopprimere il comma 624.
Dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
«624-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e ss del decreto legislativo n. 206/2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo 460 del 1997), in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere F e W del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo».
Dopo il comma 626 sono aggiunti i seguenti:
«626-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
626-ter. La disposizione di cui al comma 626-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
626-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 626-quinquies.
626-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
All'articolo 1 dopo il comma 627 è inserito il seguente comma:
«627-bis. All'articolo 31 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica'' sono aggiunte le seguenti parole: ''anche per tramite le polizie locali,'';
b) dopo le parole: ''su aree a queste equiparate.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani''».
Dopo il comma 627 è inserito il seguente comma:
«627-bis. All'articolo 31 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalia legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ''Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica'' sono aggiunte le seguenti parole: '', anche per tramite le polizie locali,'';
b) dopo le parole: ''su aree a queste equiparate.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani''.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: ''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali''.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019 - 5.400.000;
2020 - 5.400.000;
2021 - 5.400.000.
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: ''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali''.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.400.000;
2020: – 5.400.000;
2021: – 5.400.000.
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: ''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019 – 5.400.000;
2020 – 5.400.000;
2021 – 5.400.000.
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo''.».
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.''.».
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.''».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
''5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, se effettuate nei limiti del 10 per cento del volume di affari dell'attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.''.
5-ter. Le disposizione di cui al comma 5-bis si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.''».
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
''5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, se effettuate nei limiti del 10 per cento del volume di affari dell'attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.''.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.''».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ''5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.''».
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ''5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.''.».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ''5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.''».
Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:
«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1º gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
628-ter. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del precedente comma 628-bis, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
Dopo il comma 628, inserire il seguente:
«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1º gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
628-ter. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del precedente comma 628-bis, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019, La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019.
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
Dopo il comma aggiungere i seguenti:
«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015; n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019.».
Dopo il comma 632, aggiungere il seguente:
« 632-bis. Al comma 48, articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
1. Alla lettera a), sostituire le parole: ''1.000.000 di euro'' con le seguenti: ''3.000.000 di euro'' e le parole ''4 per cento'' con le seguenti: ''15 per cento'';
2. Alla lettera a-bis), sostituire le parole: ''6 per cento'' con le seguenti: ''20 per cento'';
3. Alla lettera b), sostituire le parole: ''6 per cento'' con le seguenti: ''20 per cento'';
4. Alla lettera c), sostituire le parole: ''8 per cento'' con le seguenti: ''30 per cento''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui al comma 138.
Dopo il comma 632, aggiungere il seguente:
«632-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2033, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013.».
Dopo il comma 632 inserire il seguente:
«632-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, allegato l, tabelle3a e 3b, i Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche della voce ''Uffici, agenzie e studi professionali'' sono equiparati a quelli di cui alla voce ''Banche ed istituti di credito''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
Dopo il comma 632 inserire il seguente:
«632-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: ''e-quater. Le spese legali sostenute per la difesa in un procedimento giudiziale ovvero per l'assistenza stragiudiziale, certificate dalla fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento. Le spese sostenute nel procedimento penale si detraggono integralmente.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
Dopo il comma 632 inserire il seguente:
«632-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''nella misura del 75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''integralmente'', e le parole: ''al 2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 4 per cento'';
b) al quarto periodo, le parole: ''1 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''2 per cento'';
c) al sesto periodo, le parole: '', entro il limite annuo di 10.000 euro,'' sono soppresse;
d) al settimo periodo le parole: ''entro il limite annuo di 5.000 euro'' sono soppresse».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 633 , apportare le seguenti modificazioni:
«alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: ''1-bis) alla lettera b), le parole: ''euro 30'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 32''».
Conseguentemente sostituire il comma 634 con il seguente: «634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce – ''Tabacchi lavorati'', le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite rispettivamente del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.».
Dopo il comma 633, aggiungere il seguente:
«633-bis. Gli aumenti annuali delle tariffe per i servizi essenziali, in particolare le tariffe per l'energia elettrica delle famiglie, non possono superare il tasso di inflazione annua.».
Moles, Battistoni, Berutti, Berardi
Dopo il comma 635, aggiungere il seguente:
«635-bis.All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''cinquanta per cento'' sono sostituite dalle parole: ''venticinque per cento''».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: -35.000.000.
Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso ''a)'', sostituire le parole «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6,», con le seguenti «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso ''a)'', sostituire le parole «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6,», con le seguenti «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso ''a)'', sostituire le parole: «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a) e dal comma 6,» con le seguenti: «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a)»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 637, inserire i seguenti:
«637-bis. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello stato nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
637-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le prestazioni dei servizi da ricomprendere nella definizione di cui al comma precedente.
637-quater. L'imposta di cui ai commi 637-bis e 631-ter si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 637-ter, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
637-quinquies. L'imposta di cui ai commi 637-bis e 637-ter si applica ai soggetti che effettuano le prestazioni di cui al comma 637-ter e che superano entrambi i seguenti limiti dimensionali:
a) importo totale dei ricavi a livello mondiale realizzati dal prestatore per il periodo d'imposta di superiore a 500 milioni di euro;
b) importo totale dei corrispettivi relativi ai servizi di cui al comma 2 realizzati nel territorio dello Stato durante il periodo d'imposta di riferimento superiore a 50 milioni di euro.
Se il prestatore appartiene ad un gruppo consolidato, i suddetti limiti vanno verificati a livello di gruppo nel suo insieme.
637-sexies. I corrispettivi derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al comma 637-ter non sono considerati imponibili ai fini della presente imposta se gli stessi concorrono alla formazione di un reddito imponibile assoggettato ad un livello congruo di tassazione, indipendentemente dallo Stato in cui tali corrispettivi siano stati dichiarati ai fini fiscali. L'individuazione dei parametri per la corretta identificazione del livello congruo di tassazione del reddito a cui abbiano concorso i corrispettivi in oggetto è demandata al decreto di cui al comma 637-ter, che individuerà altresì i casi di automatica esclusione dall'imposta basati su oggettive presunzioni di congrua tassazione dei corrispettivi.
637-septies. L'imposta di cui ai commi 637-bis e 637-ter è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al successivo comma 637-octies.
637-octies. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui ai commi 637-bis e 637-ter, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono pagati nei termini e modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi mediante un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
637-novies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 637-bis e 637-ter, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, in quanto compatibili.
637-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 637-bis a 637-novies.
631-undecies. Dall'attuazione della disciplina di cui ai commi da 637-bis a 637-decies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
631-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 637-bis a 637-undecies. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina di cui ai commi da 637-bis a 637-undecies anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
631-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 637-bis a 637-duodecies si applicano a decorrere dal 1º aprile 2019.
631-quaterdecies. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati».
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 637, aggiungere il seguente:
«637-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
''3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito, della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
637-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354'';
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
''7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica''».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sopprimere il comma 639.
Conseguentemente,
– sopprimere i commi da 23 a 29;
– al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.772 milioni di euro per l'anno 2019 e 8.574 di milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Sopprimere il comma 639.
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che non risulti presentata la dichiarazione rettificativa del contribuente prima della comunicazione di cui all'articolo 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa di cui al precedente periodo, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sanzione minima riducibile ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definiti i criteri per l'irrogazione della predetta sanzione tra il minimo di euro 250 e il massimo di euro 2.500. Con lo stesso provvedimento verranno altresì individuati i casi di particolare gravità della sanzione e saranno inoltre definiti i parametri idonei a ritenere ripetute le violazioni commesse, tenuto conto del numero complessivo dei visti di conformità apposti dal Centro di assistenza fiscale o dal professionista''.
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
639-ter. Le sanzioni previste dalla lettera a) del precedente comma 639-bis, che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
639-quater. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: ''e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1º luglio 1997, n. 241'' sono soppresse; b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: ''e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241'' sono soppresse; c) nell'articolo. 26 sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater e le seguenti parole contenute nel comma 3: ''salvo quanto previsto nel comma 3-bis.».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
«639-bis. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 16 comma 1-bis: il comma 1-bis è sostituito dal seguente: ''I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) entro il 23 luglio di ciascun anno''».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Qualora i contratti di locazioni di beni, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominati, vengano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate e siano oggetto di scarto da parte di quest'ultima, intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato il rigetto, è tenuto a ripetere la trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di scarto. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno dell'invio del file scartato.».
TOFFANIN, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE
Dopo il comma 639, inserire il seguente:
«639-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono sospesi sino alla data del 30 novembre 2019 tutti i procedimenti di riscossione coattiva, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso sino alla data del 26 novembre 2018 da parte dei titolari di concessioni di beni pertinenziali del demanio marittimo e tutti i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima avviati ovvero da avviare dalle amministrazioni competenti. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
«639-bis. L'art. 1 comma 87, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 639, inserire i seguenti:
«639-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole ''ai sensi dell'articolo 2359'' aggiungere le parole '', comma 1, numeri 1) e 2)'';
b) agli articoli 8 e 13, nel comma 2 alla lettera b) alla fine aggiungere le parole ''e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2).'';
c) all'articolo 18, comma 12 le parole ''Nel caso previsto dal comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7'';
d) all'articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente comma 15: ''Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività''.
639-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
639-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128».
Dopo il comma 642, aggiungere i seguenti:
«642-bis. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
''4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.
4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionario dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota''.
642-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 642-bis, quantificati in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
642-bis. All'articolo 7.1, legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo li comma 4 sono aggiunti i seguenti:
''4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.
4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota''».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
642-bis. All'articolo 7.1, legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.
4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota''».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole: «aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «in qualunque forma» e dopo le parole: «a quindici giorni.» è stato aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.»;
b) All'articolo 7.1:
i) al comma 1, dopo le parole: «dell'autorità competente», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prenditore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale»;
ii) al comma 2, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti»;
iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «conversione di parte dei crediti», sono eliminate le seguenti: «del cedente»;
2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 1, comma 1-ter»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole: «società veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o una o più società veicolo di appoggio»;
2) dopo le parole: «esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.»;
3) dopo le parole: «effettuati dai debitori ceduti» è inserito il seguente inciso «, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,»;
v) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
''4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.
4-quater. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
4-sexies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000
2020: – 30.000.000
2021: – 30.000.000
Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
«642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole: ''aperture di credito'' sono aggiunte le seguenti: ''in qualunque forma'' e dopo le parole: ''a quindici giorni.'' è stato aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dai relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.'';
b) All'articolo 7.1:
i) al comma 1, dopo le parole: ''dell'autorità competente'', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione de! merito di credito del prenditore effettuata dal cedente secondo i sistemi dì valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale'';
ii) al comma 2, dopo le parole: ''possono concedere finanziamenti'' sono aggiunte le seguenti: ''anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti'';
iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: ''conversione di parte dei crediti'', sono eliminate le seguenti: ''del cedente'';
2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e dell'articolo 1, comma 1-ter'';
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile'';
iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole: ''società veicolo'' sono aggiunte le seguenti: ''o una o più società veicolo di appoggio'';
2) dopo le parole: ''esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione.'' sono aggiunte le seguenti: ''direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articoio 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.'';
3) dopo le parole: ''effettuati dai debitori ceduti'' è inserito il seguente: '', insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,'';
v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni dì credito''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.675 milioni eli euro per l'anno 2019, a 6.975 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.974 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.975 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole: «aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «in qualunque forma» e dopo le parole: «a quindici giorni.» è stato aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.»;
b) All'articolo 7.1:
i) al comma 1, dopo le parole: «dell'autorità competente», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prenditore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale»;
ii) al comma 2, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti»;
iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «conversione di parte dei crediti», sono eliminate le seguenti: «del cedente»;
2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 1, comma 1-ter»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole: «società veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o una o più società veicolo di appoggio»;
2) dopo le parole: «esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.»;
3) dopo le parole: «effettuati dai debitori ceduti» è inserito il seguente inciso «, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,»;
v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito''».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
«642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole ''aperture di credito'' sono aggiunte le seguenti ''in qualunque forma'' e dopo le parole ''a quindici giorni.'' è stato aggiunto il seguente periodo ''Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.''».
b) all'articolo 7.1:
i) al comma 1, dopo le parole ''dell'autorità competente'', sono aggiunte le seguenti ''ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prenditore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale'';
ii) al comma 2, dopo le parole ''possono concedere finanziamenti'' sono aggiunte le seguenti ''anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti'';
iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole ''conversione di parte dei crediti'', sono eliminate le seguenti: ''del cedente'';
2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole '' e dell'articolo 1, comma 1-ter'';
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ''Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile''.
iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole ''società veicolo'' sono aggiunte le seguenti ''o una o più società veicolo di appoggio'';
2) dopo le parole ''esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione,'' sono aggiunte le seguenti: ''direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.'';».
3) dopo le parole ''effettuati dai debitori ceduti'' è inserito il seguente inciso '', insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,''.
v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.''».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Dopo il comma 642 inserire il seguente:
«642-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 136 del 2015 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: ''Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante.''».
Dopo il comma 642 inserire il seguente:
«642-ter. La sentenza che accoglie la domanda trascritta ai sensi dell'art. 2652, comma 1, c.c. non pregiudica i diritti sugli immobili acquisiti dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo o estinzione, anche parziali, del mutuo bancario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 intervenuta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.».
Sopprimere il comma 643.
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con pari a 8.250 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019.
Al comma 643 sopprimere la parola «2020».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.''».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 6.135 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.435 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.434 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 643 inserire il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.''».
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.''».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, 1'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023'';
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018''».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 643, inserire il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023'';
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''nelle more dì una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018''».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per lanno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: ''il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l '80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023'';
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018''».
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023'';
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018''».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 643, inserire il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''Per l'armo 2018'' sono sostituite dalle parole ''a decorrere dall'anno 2018'' e dopo le parole ''300 milioni di euro'' è inserita la parola ''annui''».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.''».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''Per l'anno 2018'' sono sostituite dalle parole ''a decorrere dall'anno 2018'' e dopo le parole ''300 milioni di euro'' è inserita la parola ''annui''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.699 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Dopo il comma 643 è inserito il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''Per l'anno 2018'' sono sostituite dalle parole ''a decorrere dall'anno 2018'' e dopo le parole ''300 milioni di euro'' è inserita la parola '' annui''.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 643 inserire il seguente:
«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''Per l'anno 2018'' sono sostituite dalle parole ''a decorrere dall'anno 2018'' e dopo le parole ''300 milioni di euro'' è inserita la parola ''annui''.».
PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 643, inserire il seguente:
«643-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni. Il beneficio attribuito non può superare il 30 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.».
Dopo il comma 644 inserire i seguenti:
«644-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati ''enti''.
644-ter. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola ''spontaneo'' è abolita;
b) alla fine dei comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi a! di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per controllarne i flussi. Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602''. All'articolo 53 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997''. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.».
644-quater. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi dì cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dal conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro I successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme dì spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali''.
L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto de! Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del decreto stesso.
L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'art 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.
Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
All'articolo 7, comma 2, de! decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
''gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o de! soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti diposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dai prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario, il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile delia riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e ì processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze''.
Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.
Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, dì un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dei successivo comma 8.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo Ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del-pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata ''oneri di riscossione a carico del debitore'', pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica delia ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata ''spese di notifica ed esecutive'', correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.
Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.
Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, deile attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.
I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) comma 2-sexies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) lettera gg-septies) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:
«644-bis. Le istanze è le segnalazioni certificate dà presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.»
644-ter. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.
644-quater. II compenso di cui al punto 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.
644-quinquies. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
644-sexies. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.».
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare-che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica delia regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
644-ter. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dì richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 de! citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 dei 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.''.
644-ter, Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
''1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.''»
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.
644-ter. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delie città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.''»
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.''.
644-ter. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.''»
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:
«644-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
644-ter. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
644-quater. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 644-bis vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole ''dello Stato,'' sono aggiunte le seguenti parole ''le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,''.
644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole ''al contributo unificato il processo già esente ''sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo unificato il processo e le parti già esenti''.».
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole ''dello Stato,'' sono aggiunte le seguenti parole ''le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,''.
644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole ''al contributo unificato il processo già esente'' sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo unificato il processo e le parti già esenti''».
Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:
«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole ''dello Stato,'' sono aggiunte le seguenti parole ''le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,''.
644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole ''al contributo unificato il processo già esente'' sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo unificato il processo e le parti già esenti''».
«Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. Nelle more dell'attuazione delie disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla ne! rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che sì tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data In cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui Insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;
b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.
Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;
5) un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delia residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione dei presente comma.
c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalia legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non sì applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delie circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1º gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale dì usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per I quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delie procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delie norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico dì cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai finì dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n, 133 è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per ì quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.
16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che ii valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.
19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per (a presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli Immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma,
20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze dì ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.
22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, sì applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n, 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione dì cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede dì prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delie finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile su) Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato Inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.
26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dì tutti i condomini.
28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere b), c) e d), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello In cui il possesso degli immobili ha avuto Inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.
31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, dì cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo dì durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello dì sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalie precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.
37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte de! soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;
e) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità dì attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:
a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane, Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di Imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dì cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio delia città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine dì intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delie Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):
''A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):
''A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11'' sono eliminate.».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11'' sono eliminate.».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2020:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
2021:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, al terzo periodo le parole: ''per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle parole: ''per gli anni dal 2014 al 2020'';
b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
''683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, al terzo periodo le parole: ''per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle parole: ''per gli anni dal 2014 al 2020''; .
b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
''683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.''».
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«644-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2018 e 2019''.».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
''691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici''».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
''691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore dei servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici''».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:
«644-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:
«644-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 l'imposta municipale unica relativa alle strutture ricettive è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire la parola: ''9.000'' con la parola: ''8.500''.
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
645-ter. I voucher di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
645-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
645-ter. I voucher di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
645-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017.».
Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
645-ter. I voucher di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
645-quinquìes. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all1 applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
645-ter. I voucher di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
645-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».
FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, CC)M(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
654-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».
Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».
Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui atta comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5 G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze.».
Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione,
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:
«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM (2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga. 1-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi X-bis e X-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».
PEROSINO, BERGESIO, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 645, è aggiunto il seguente:
«645-bis. All'articolo 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34 comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole ''o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico'' vengono aggiunte le seguenti: ''o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche''.».
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile''.».
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile''.».
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016. n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile''.».
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016. n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile''.».
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: ''1º giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º giugno 2020'';
b) al secondo periodo le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021''.».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:
«645-bis. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF, di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riservate tre frequenze in banda UHF al servizio pubblico radiotelevisivo della Provincia autonoma di Bolzano per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691.».
MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Sopprimere i commi da 646 a 649.
Conseguentemente:
– al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.800.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Sopprimere il comma 646.
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «39,16 milioni di euro per l'anno 2019».
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 646, dopo le parole: «procedura di selezione» aggiungere le seguenti: «concorrenziale sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».
MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Sopprimere il comma 647.
Conseguentemente:
– al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.800.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
Dopo il comma 647, aggiungere il seguente:
«647-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: ''euro 7.500'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 3.000'' e le parole ''euro 3.500'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 1.350''. L'imposta unica per le tipologie di giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, con partecipazione a distanza, è conseguentemente ridefinita nella misura del ventidue per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore».
MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Sopprimere il comma 648.
MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Sopprimere il comma 649.
Sopprimere i commi 650 e 651.
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Sopprimere i commi 650 e 651.
Sopprimere i commi 650 e 651.
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 650 sopprimere la lettera c);
b) Al comma 651 all'alinea 545-bis le parole: «la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi» sono sostituite da «il cambio di nominativo»;
c) Al comma 651, l'alinea 545-quater è sostituita dal seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati, i siti internet ufficiali dell'evento e le piattaforme online di soggetti terzi assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i soggetti sopra menzionati di addebitare congrui costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e/o di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive»;
d) Al comma 651, l'alinea 545-quinquies, è soppressa.
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 650 sopprimere la lettera c);
b) Al comma 651, all'alinea 545-bis, le parole: «la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi» sono sostituite da: «il cambio di nominativo»;
c) Al comma 651, l'alinea 545-quater, è sostituito dal seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati, i siti internet ufficiali dell'evento e le piattaforme online di soggetti terzi assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari, ferma restando la possibilità per tali soggetti di addebitare congrui costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive»;
d) Al comma 651, l'alinea 545-quinquies, è soppresso.
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Al comma 650, sopprimere la lettera c).
Dopo il comma 650, inserire il seguente:
«650-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: ''2-bis. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.'';
b) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
''Art. 7-bis.
(Ulteriori verifiche)
1. Per gli obblighi relativi agli articoli 4, comma 4, articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilità tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa.
2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.''».
RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, GALLONE
Sostituire il comma 651 con i seguenti:
«651. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio Decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedano la definizione di un ''Responsabile pubblico dell'evento'', indicato dal Prefetto per ogni evento che si tiene nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che ospita più di 200 persone, cui spetta la responsabilità di controllare e il potere di inibire, per la durata dell'evento, l'ingresso in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre il numero previsto per la capienza consentita, verificando che siano stati attivati tutti i meccanismi di sicurezza.
651-bis. Il decreto prevede inoltre che i responsabili dell'organizzazione di qualsiasi evento aperto al pubblico, che ospita più di 200 persone, devono fare preciso riferimento al ''Responsabile pubblico dell'evento'', indicato dal Prefetto.
651-ter. A decorrere dal 1 maggio 2019 per ogni evento aperto al pubblico, che ospita almeno 200 persone è prevista l'emissione di biglietti elettronici di accesso nominativi, numerati progressivamente, cui devono essere aggiunti i biglietti elettronici delle cosiddette drink card, da conteggiare nel numero massimo delle capienze di qualsiasi locale aperto al pubblico. Il Questore può accedere in ogni momento al database dei biglietti elettronici e delle drink card, disponendo i più adeguati controlli. Il Questore, per ragioni di sicurezza, può adottare misure di Divieto di Accesso ai Locali Pubblici (DALPU) ovvero divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali.
651-quater. Il Ministro dell'interno, sentite le associazioni più rappresentative dei gestori di locali pubblici di intrattenimento, con il Decreto previsto al comma 651, prevede, inoltre: a) una disciplina organica e di immediata applicazione idonea a definire l'ambito dell'attività di pubblico spettacolo; b) la creazione di un apposito Albo professionale nazionale in cui siano registrati gli imprenditori del settore dei locali di intrattenimento in luogo pubblico; c) le disposizioni per consentire i controlli dei biglietti elettronici di accesso nei locali o degli eventi pubblici e i controlli personali, nel rispetto delle norme del codice in materia di dati personali, da parte degli addetti alla sicurezza dei locali o degli eventi pubblici, modificando in tal senso il Decreto ministeriale del 6 ottobre 2009; d) disposizioni per stabilire i termini per la rimborsabilità, la cessione o l'annullamento dei biglietti elettronici di accesso nei locali o degli eventi pubblici.»
Al comma 651, capoverso 545-bis, primo periodo le parole: «5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 spettatori».
RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI
Al comma 651, capoverso 545-bis, primo periodo le parole: «5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 spettatori».
Al comma 651, sostituire le parole: «5.000 spettatori» con le seguenti: «12.000 spettatori».
PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 651, capoverso 545-bis, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «È ammessa la variazione dell'intestazione nominativa del titolo, fermo restando l'obbligo di indicare sul medesimo le nuove generalità del fruitore.».
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Al comma 651, sopprimere l'alinea 545-quinquies.
Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:
«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva CE n. 112 del 2006 e del Regolamento UE n. 282 del 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:
«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni, e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:
«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI
Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:
«545-sexies. Le disposizioni di cui al capoverso 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva CE n. 112 del 205 e del Regolamento UE n. 282 del 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Coloro che danno in locazione o in sublocazione alloggi o porzioni di alloggi con contratti di locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 nonché i gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi in un registro nazionale, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività. L'iscrizione nel registro comporta l'assegnazione di un Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN).
651-ter. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza alle comunicazioni che vengono rese alla clientela e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle offerte di cui al comma 651-bis, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) di ogni singolo alloggio o unità ricettiva.
651-quater. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l'offerta descritta ai commi precedenti, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sugli strumenti utilizzati.
651-quinquies. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 651-bis non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.
651-sexies. Coloro che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 651-bis, ovvero che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 651-ter e 651-quater di riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN), o che Io riportano in maniera errata o ingannevole, ovvero che contravvengono al divieto di cui al comma 651-quinquies, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 al giorno per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività.
651-octies. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 651-bis, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e la conseguente iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.
651-novies. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 651-bis, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 651-bis, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.
651-decies. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
d) ai fini dell'applicazione degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile;
e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».
Dopo il comma 651, sono aggiunti i seguenti:
«651-bis. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
651-ter. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
651-quater. La definizione di cui ai commi 651-bis e 652-ter si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 651-ter.
651-quinquies. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1º maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
651-sexies. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
652-septies. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
652-octies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.
2020:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.
2021:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000;
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.
2020:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.
2021:
CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
651-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
651-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
651-quinquies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
651-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dopo il comma 651, sono aggiunti i seguenti:
«651-bis. Sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.
651-ter. Agli oneri di cui al comma 651-bis, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
''6-bis. Gli indici non si applicano ai soggetti che, anche su base volontaria, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri ed emettono esclusivamente fatture elettroniche ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni''».
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1º gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1º gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a ''aree scoperte'' e ''specchi acquei''.
651-ter. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, versano le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
651-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: ''6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024'' con le seguenti ''6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.''».
Dopo il comma 651, è aggiunto il seguente:
«651-bis. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: ''ma ricorrente'' aggiungere le seguenti: ''tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno''».
Dopo il comma 651, è aggiunto il seguente:
«651-bis. Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere il seguente 652-bis:
''Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni''.».
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Le somme derivanti dai pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:
a) in misura pari al 50 per cento alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle attività di cui al comma 85, lettera a) e b), dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
c) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica».
Mirabelli, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde lotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 0.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Al comma 652 apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2019: + 25.000.000;
2020: + 33.000.000;
2021: + 30.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 25.000.000;
2020: – 33.000.000;
2021: – 30.000.000.
Renzi, Patriarca, Laus, Nannicini, Parente, Misiani, Valente, Fedeli, Cirinnà, Manca, Marino, Stefano, Boldrini
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 6.000.000;
2020: – 6,000,000;
2021: – 6.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;
2020:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;
2021:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000.
2020: –;
2021: –.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2020:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2021:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
GARAVINI, TURCO, CONZATTI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, ALFIERI, MARINO, MANCA, STEFANO, STEGER, BOLDRINI, ROJC, CASINI
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 4.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3 ''Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo'', programma 3.2 ''Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy'', apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2021:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000.
2020: – 1.000.000.
2021: – 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2021:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6: Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2021:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9: Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 800.000;
CS: + 800.000.
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6: Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2021:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 400.000;
2020: – 400.000;
2021: – 400.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2020:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2021:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 400.000;
2020: – 400.000;
2021: – 400.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2020:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
2021:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000;
2020: – 30.000;
2021: – 30.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 30.000;
CP: + 30.000.
2020:
CP: + 30.000;
CP: + 30.000.
2021:
CP: + 30.000;
CP: + 30.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –;
2020: –;
2021: – 4.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: + 4.500.000;
CS: + 4.500.000.
GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –;
2020: –;
2021: – 2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.
Al comma 653, sostituire le parole: è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205.9 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni per l'anno 2021».
Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma: Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2021:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 653, inserire i seguenti:
«653-bis. Il ''Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici'', di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
653-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 653-bis e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
653-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro annuì a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.».
Dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
«654-bis. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di novembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.».
Conseguentemente al comma 619, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. In attesa del completamento dei lavori di manutenzione sulla pista 35R dell'aeroporto di Milano Linate, al fine di riequilibrare lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta e la programmazione dell'attività stessa, svolta a favore del traffico aereo civile, tra le regioni Piemonte e Lombardia e di ridurre l'inquinamento acustico nei territori coinvolti dalle attività aeroportuali dell'Ovest Ticino, sulla base delle rilevazioni dell'Arpa Piemonte, la provincia di Novara, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a partecipare all'attività svolta dalla Commissione aeroportuale di Malpensa, di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei traporti, del 25 luglio 2005.».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 20, comma C, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la frase: ''abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso'' è aggiunto: ''ovvero, se si tratta di regioni, i 3 anni possono essere stati maturati, dai soggetti attualmente in servizio presso l'ente che bandisce il concorso, anche in regioni diverse purché abbiano svolto le medesime mansioni attuali ed inquadrati con la medesima figura professionale''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. L'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, può essere corrisposto direttamente al coniuge dell'avente diritto, su sua domanda, qualora risulti sprovvisto di reddito autonomo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. A partire dall'anno 2019 è incrementata di 600.000.000,00 euro nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017.».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''tesoreria della provincia'' inserire le parole: ''o della città metropolitana'';
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1º giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1º gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre, n. 240, dopo le parole: ''comporta il collocamento'' aggiungere: ''facoltativo''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), punto 2) aggiungere, il punto: ''2-bis) La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019, relative agli interventi per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano nel limite massimo di duemila euro per unità immobiliare.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''bacini di mobilita'' aggiungere le seguenti: ''regionali ovvero aventi una superficie superiore a 3.500 KM2''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.
654-ter Il credito d'imposta di cui al precedente comma 654-bis, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi dì bonifica. Ai fini della finizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate Fondi di bilancio''.».
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. A partire dal 1º gennaio 2019, al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy e favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica CO2, nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 10 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel limite di un contingente annuo di 500.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.».
Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo pari a 800 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1º e 2 settembre 2018 sui territori di Verona, Negrar, S. Pietro in Cariano, Colognola ai Colli, S. Martino Buon Slbergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte D'Alpone, Cazzano di Tramigna e Illasi, per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi dalla regione Veneto, sono stanziati 10 milioni di euro fino al 2020 per la copertura dei danni accertati.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Per i contributi assegnati alla regione Veneto con decreto ministeriale n. 25 del 2017, in deroga a quanto in esso stabilito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 228 dei 2012 di modifica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
«Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
''654-bis. 1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008.».
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. 1. Al comma 70, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: ''di 75 milioni di euro per l'anno 2018'' con le seguenti: ''di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado''.
2. Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis: ''A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.''».
Gallone, Toffanin, Damiani, Vitali, Conzatti
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: ''in mercati regolamentati'' sono inserite le seguenti: '', ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: ''sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi'' sono sostituite con le seguenti: ''indipendentemente dal modello di gestione prescelto ai sensi del successivo comma 7, non possono comunque adottare misure di esclusione o discriminazione dei soggetti assicurati in ragione dello stato di salute, dell'età e del genere. Eventuali esclusioni di particolari tipologie di prestazioni devono avere carattere di generalità e formare oggetto di esplicita comunicazione all'atto dell'adesione ovvero entro 90 giorni dalla delibera dell'organo di amministrazione del fondo sanitario integrativo ed in ogni caso al momento del rinnovo dell'adesione stessa''.
b) dopo il comma 3, è introdotto il seguente comma 3 bis: ''3-bis. I Fondi Sanitari integrativi sono contitolari con i propri aderenti del diritto alla contribuzione e sono pertanto legittimati, anche mediante il ricorso a modalità dì riscossione coattiva, a rappresentare i propri aderenti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento delle prestazioni sanitarie dovute. I Fondi Sanitari Integrativi che gestiscono i rischi relativi ai piani sanitari garantiti nel proprio nomenclatore mediante la stipula di contratti di assicurazione possono cedere, nel termine massimo della durata dei predetti contratti, all'impresa assicurativa la titolarità del diritto alla contribuzione anche rispetto alla conseguente legittimazione alle controversie ed alla riscossione coattiva dei contributi omessi. L'AVS mediante apposito Regolamento individuerà, indipendentemente dal modello di gestione prescelto da ciascun Fondo Sanitario Integrativo, un periodo minimo entro il quale, in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, deve essere comunque garantita l'erogazione delle prestazioni, salvo il diritto di percepire le quote di contribuzione stabilite''.
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. I fondi sanitari integrativi gestiscono i rischi relativi ai piani sanitari garantiti nel proprio nomenclatore:
a) mediante la stipula di contratti di assicurazione con imprese di assicurazione autorizzate dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 2 dell'assicurazione danni stipulati nel territorio dello Stato o in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi;
b) in regime di autogestione, limitatamente ai rischi riferibili alla propria platea di riferimento, nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi e dagli articoli 52 e 308 del Codice delle Assicurazioni Private.
I fondi sanitari integrativi devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni assunti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da imprese assicurative selezionate dai fondi in base al successivo comma 7-bis. In particolare, i fondi costituiscono riserve tecniche sufficienti a garantire, per quanto ragionevolmente prevedibile, le obbligazioni assunte rispetto agli aderenti, ivi incluse quelle che risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione.
I fondi sanitari integrativi che operano in regime di autogestione devono detenere altresì attività patrimoniali supplementari calcolate in rapporto all'ammontare annuo dei contributi ed in linea con le disposizioni vigenti in materia di solvibilità nel settore assicurativo. Qualora il fondo sanitario integrativo non disponga di mezzi patrimoniali adeguati e/o di attività patrimoniali supplementari ne sarà, fino alla costituzione o al ripristino di tali mezzi, sospesa l'iscrizione all'anagrafe dei fondi e ne sarà vietata la disponibilità dell'attivo.
d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:
''7-bis. Per la stipula dei contratti di assicurazione di cui al precedente comma 7, i fondi sanitari integrativi che non risultino già costituiti da imprese assicurative selezionano, nel rispetto dei prìncipi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le imprese assicurative autorizzate dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 2 dell'assicurazione danni nel territorio dello Stato o in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. Analoga selezione nel rispetto dei medesimi principi di evidenza pubblica deve essere indetta dai fondi sanitari integrativi autogestiti nel caso di esternalizzazione dell'attività di gestione del regime rimborsuale e/o del regime di assistenza diretta delle proprie prestazioni a Società specializzate (Claims Provider e/o Network Provider) in maniera da consentire una valutazione analitica delle proposte ricevute e favorire un'adeguata comparabilità.''
e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 8 bis:
''8-bis. Tale regolamento prevede inoltre:
a) i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti a ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo dei fondi sanitari integrativi'';
b) le modalità che i fondi sanitari integrativi dovranno adottare nella redazione dei bilanci al fine di assicurarne omogeneità, confrontabilità e pubblicità;
c) le modalità con le quali i fondi sanitari integrativi dovranno dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni assunti nonché detenere attività patrimoniali supplementari;
d) le eventuali condizioni alle quali un fondo sanitario integrativo può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti«.
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
''9. I Fondi Sanitari Integrativi sono sottoposti ad un'unica Autorità di Vigilanza. L'Autorità di Vigilanza sulla Sanità Integrativa (per brevità ''AVS''), controlla che i Fondi operino secondo principi di sana e prudente gestione, trasparenza e correttezza del comportamenti, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema della sanità integrativa, alla tutela degli aderenti e dei beneficiari, all'informazione ed alla protezione dei consumatori. L'attività dell'AVS è diretta ad accertare, altresì, il corretto uso della denominazione di ''Fondo Sanitario Integrativo del S.S.N.'' le modalità di svolgimento dell'attività dei Fondi, la riconducibilità della stessa all'ambito di attività definito dalla legge e degli atti regolamentari, il rispetto delle regole relative all'affidamento in gestione e/o all'autogestione e dell'obbligo di non adottare politiche discriminatorie e di selezione dei rischi. La AVS ha personalità giuridica dì diritto pubblico. Il Ministero della Salute vigila sulla AVS ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della sanità integrativa, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di direttive generali alla AVS, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di sanità integrativa. La AVS è composta da un presidente e da quattro membri scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministrò del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della AVS. La AVS può avvalersi di esperti nelle materie di competenza: essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. Le deliberazioni della AVS sono adottate collegialmente, salvo casi d'urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della AVS tiene informato il Ministro della Salute sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La AVS delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislative 30 marzo 2001, n.165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974. n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavora e delle politiche sociali, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della AVS è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione dì comando o di distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla AVS per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla AVS per assolvere i propri compiti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della AVS.''
g) dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis:
''9-bis. I Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N. devono essere iscritti in un apposito albo denominato ''Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi del S.S.N.'', tenuto a far data dal 1 gennaio 2019 a cura dell'AVS.
In conformità agli indirizzi generali del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata sulle Imprese Assicurative da parte dell'IVASS, la AVS esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutti i Fondi Sanitari Integrativi, in tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, i Fondi Sanitari Integrativi devono soddisfare per poter essere ricondotti nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N.;
b) approva gli statuti e i regolamenti dei Fondi Sanitari Integrativi, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati: nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'iscrizione delle forme sanitarie integrative e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei Fondi, nonché delle relative modifiche, la AVS individua procedimenti dì autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la AVS può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti forme sanitarie Integrative fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
c) verifica per i Fondi Sanitari Integrativi che gestiscano in autoassicurazione i propri Piani Sanitari l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali adottati, la congruità delle riserve tecniche appostate in relazione all'effettiva entità degli impegni assunti e la disponibilità di attività patrimoniali supplementari calcolate in rapporto all'ammontare annuo dei contributi ed in linea con le disposizioni vigenti in materia di solvibilità nel settore assicurativo.
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati ad assicurare i rischi relativi ai Piani Sanitari garantiti dai Fondi Sanitari integrativi, i criteri di redazione delle convenzioni cui devono attenersi i medesimi Fondi e le Imprese Assicurative nella stipula dei relativi contratti:
e) verifica le linee di indirizzo della gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e vigila sull'adeguatezza delle convenzioni per la gestione dei rischi;
f) detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutti i Fondi Sanitari Integrativi circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la gestione dei Piani Sanitari; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di Incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il bilancio annuale dei Fondi Sanitari Integrativi; il bilancio annuale, che deve essere oggetto di revisione esterna ed indipendente, è considerato quale comunicazione sociale agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutti i Fondi Sanitari Integrativi alfine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità tra i vari Fondi Sanitari Integrativi, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di distribuzioni assicurativa, le modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti Fondi, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, anche affine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme sanitarie integrative; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principio di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei Fondi Sanitari Integrativi, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione del documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro della Salute, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di sanità integrativa;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi sanitari;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della Sanità integrativa anche in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, i Fondi Sanitari Integrativi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la AVS può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro.
Per l'esercizio della vigilanza, l'AVS può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei Fondi Sanitari Integrativi.
L'AVS può altresì:
a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo dei Fondi Sanitari Integrativi;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei Fondi Sanitari integrativi, fissandone l'ordine del giorno.
Nell'esercizio della vigilanza la AVS ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla AVS nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro della salute e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla AVS nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla AVS tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
Accordi di collaborazione possono intervenire tra la AVS, l'IVASS e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato alfine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
Entro il 31 maggio di ciascun anno la AVS trasmette al Ministro della Salute una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro della Salute trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
h) dopo il comma 10 è aggiunto il comma 10-bis:
''10-bis. I Fondi Sanitari integrativi sono tenuti in occasione dell'iscrizione ovvero del rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe di cui al comma 9-bis, al versamento di un contributo di vigilanza e di gestione all'AVS.
Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei contributi incassati in ciascun esercizio escluse le tasse e le imposte al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'AVS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato d'intesa con il Ministero della Salute ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e sentita la AVS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui Fondi Sanitari Integrativi, il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'AVS.
Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per gli oneri di gestione, è versato direttamente all'AVS entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.''».
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Alla Tabella A – Parte II, n. 31, dopo le parole: ''all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f);'', ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ''ed m)''».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.
2020:
CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.
2021:
CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla missione 2: ''Relazioni finanziarie con le autonomie locali'', programma 2.5 ''Rapporti finanziari con gli enti territoriali'', azione: ''Interventi di settore a favore delle Regioni'' apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
2020:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
2021:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: + 28.252.000;
CS: + 28.252.000
2021:
CP: + 28.252.000;
CS: + 28.252.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 3: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: – 28.252.000;
CS: – 28.252.000;
2021:
CP: – 28.252.000;
CS: – 28.252.000.
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo delta coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
2020:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
2021:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2020:
CP: – 50.000;
CS: – 50.000.
2021:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.
Renzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Misiani, Manca, Marino, Stefano, Boldrini
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 – Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000;
2020:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
2021:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
Conseguentemente, alla Tabella 11, Stato di previsione Ministero della difesa, Missione 5 Difesa e sicurezza, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6),. 2 apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000;
2020:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;
2021:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;
Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 – Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 400.000;
CS: – 400.000;
2020:
CP: – 0;
CS: – 0;
2021:
CP: – 0;
CS: – 0;
Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000;
2020:
CP: – 0;
CS: – 0;
2021:
CP: – 0;
CS; – 0;
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 30 Giovani e Sport, Programma 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
2020:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
2021:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
2020:
CP: – 30.000000;
CS: – 30.000.000.
2021:
CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, primo periodo, le parole ''sono riassegnati nella misura del 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono riassegnati nella misura del 50 per cento''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, alla missione 3 ''Ordine pubblico e sicurezza'', programma 3.3 ''Pianificazione e coordinamento Forze di polizia'', apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000;
2020:
CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000;
2021:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 11.000.000;
2021: – 8.000.000.
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, alla missione 4 ''Soccorso civile'', programma 4.1 ''Gestione del sistema nazionale di difesa civile'', apportare le seguenti variazioni:
CP: + 22.000.000;
CS: + 22.000.000;
2020:
CP: + 22.000.000;
CS: + 22.000.000;
2021:
CP: + 22.000.000;
CS: + 22.000.000;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 22,000.000;
2020: – 22.000.000;
2021: – 22.000.000.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art-bis.
(Detrazione per i canoni di locazione)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1996, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
''01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 1.260.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 780.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) lire 2.220.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 1.260.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.''
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il personale di categoria C (ex CCNEELL), assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 1º gennaio 2018 nelle STO delle ex Autorità di Bacino Nazionali, istituite con exlege n. 183 del 1989 e confluite nelle Autorità di Bacino Distrettuali, istituite con decreto-legge n. 152 del 2006 modificato ed integrato con exlege n. 221 del 2015, in considerazione dell'alta professionalità acquisita e della specificità delle attività svolte al seguito dei numerosi eventi calamitosi di dissesto idrogeologico che hanno colpito l'Italia, è autorizzata la progressione verticale nella categoria D (ex CCNEELL) anche in deroga alla dotazione organica dell'Ente. La progressione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma previa presentazione domanda da parte del personale. Requisito necessario, ai fini della progressione, è la presenza in servizio in modo continuativo, presso le STO delle Autorità di Bacino Nazionali, in data antecedente il 31 dicembre 2012, Alla maggiore spesa per il personale (cap. 3011 – Tabella n. 9), si farà fronte attingendo dalle spese di funzionamento (cap. 3021 – Tabella n. 9) delle rispettive Autorità di Bacino Distrettuali per il solo anno 2019 per entrare poi a regime nell'anno 2020».
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. Dopo l'articolo 614 2-bis del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente: ''articolo 614 3-bis – Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze annate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui ai presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'art 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94''.
9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 9-bis, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e del turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019, di 7 milioni di euro per il 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'incentivazione e il potenziamento del ''turismo di ritorno'' degli italiani all'estero e degli italodiscendenti.
6-ter. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e del turismo.
6-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi''.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – 7.000.000;
2021: – 10.000.000.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«1-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».
MANCA, COLLINA, RICHETTI, FERRARI
Dopo il comma 20 inserire il seguente:
«20-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2018, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.».
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 22, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.».
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
secondo l'articolo 20, comma I-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore .dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;
secondo il DM 27 aprile 2018, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità;
dal 2014 al 2017, anche grazie alle norme approvate nel corso della XVII legislatura, il numero delle fusioni è quasi raddoppiato e nel 2017 sono stati assegnati complessivamente contributi per 37.549.370 milioni di euro;
a legislazione vigente a decorrere dal 2019 le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario alle fusioni attraverso le principali autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 446 della legge n. 232/2016; articolo 1, comma 164 della legge n. 662/1996; articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 n. 232; articolo 1 comma 869 della legge n. 205 del 2017) ammontano a 46.549.370 euro;
alla data attuale, tenendo conto delle fusioni già istituite e quelle dì nuova istituzione a decorrenza 2019, il contributo da erogare si aggira intorno ai 58 milioni di euro, con il grave rischio quindi che il contributo promesso – e sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi referendum – risulti ex post ridotto per mancanza di capienza nel corrispondente capitolo di bilancio,
impegna il Governo:
ad incrementare le risorse previste per i comuni che danno luogo a fusioni per non limitare il carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente ed evitare che i comuni che stanno pianificando questi processi non percepiscano in misura piena il contributo dedicato.
Il Senato,
premesso che:
Roma è la capitale della Repubblica, come sancito dall'articolo 114 della Costituzione; la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;
l'articolo citato identifica Roma Capitale quale «ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione»;
ai sensi del medesimo articolo a Roma Capitale, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione;
la regione Lazio non ha ancora emanato la legge regionale necessaria per devolvere a Roma Capitale i poteri di propria competenza nelle materie elencate dalla legge citata;
il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, disciplina le «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale», e prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Assemblea capitolina disciplini l'esercizio delle predette funzioni con propri regolamenti «in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale»;
con deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, l'Assemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che costituisce l'atto fondamentale di esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa dell'ente;
l'approvazione dello Statuto ha rappresentato un contributo determinante nell'opera di completamento dell'assetto istituzionale di Roma Capitale, avviata con il decreto legislativo n. 156 del 2010 e destinata a proseguire con ulteriori interventi, in particolare sotto il profilo regolamentare, per l'armonizzazione del proprio ordinamento;
appare necessario portare avanti l'opera di perfezionamento dello status di Roma Capitale, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;
Roma, al pari delle altre metropoli e capitali europee, deve essere in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti;
la città di Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;
la città di Roma, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare,
impegna il Governo:
1) a riconoscere la centralità della capitale attraverso la previsione e lo stanziamento di fondi e risorse speciali;
2) ad assumere le iniziative necessarie a rafforzare le prerogative e i poteri di Roma in un quadro di maggiore attenzione alle problematiche di rilievo nazionale che inevitabilmente ricadono sulla città;
3) ad adottare ogni iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano trasferiti poteri e risorse utili a dare concreta attuazione al dettato normativo e costituzionale rispetto alla città di Roma Capitale.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 al comma 164 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) prevede, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, di autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale,
considerato che:
a oggi oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per Assistenti Giudiziari, del novembre 2016, non hanno ancora trovato collocazione nell'organico dei tribunali;
che continuano a persistere gravi carenze di personale nell'organico degli uffici giudiziari che incidono negativamente sullo svolgersi dell'attività giudiziaria, arrecando grave danno ai cittadini,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare con attenzione, nelle more delle normative vigenti, per le prossime assunzioni negli uffici giudiziari, coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per assistente giudiziario.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 164 reca disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono individuati i soggetti che partecipano ai tirocini formativi presso l'ufficio per il processo;
è nota la carenza di personale negli uffici giudiziari nonché presso le pubbliche amministrazioni in generale;
sono, altresì, note le competenze che tali soggetti acquisiscono nel corso dei tirocini formativi cui partecipano attivamente nello svolgimento delle mansioni dei tutor che di fatto affiancano,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
riconoscere il tirocinio formativo quale titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine di poter impiegare la professionalità acquisita per l'accesso al pubblico impiego ove richiesti i requisiti in loro possesso.
PUGLIA, MOLLAME, FATTORI, NATURALE, AGOSTINELLI, DE BONIS, TRENTACOSTE, ABATE
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
i commi 381-383 recano misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»;
nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 97, reca disposizioni circa l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola, anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi sociali dei consorzi stessi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, mediante precipue modifiche normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela, specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza – in capo al componente medesimo – di sentenze penali definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-ter, 648-bis, 648-ter del Codice penale, nonché per i delitti contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo mediante frode, per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio nonché per i delitti previsti dalle norme in materia di sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 981) Premesso che,
il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;
tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;
negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore,
impegna il Governo:
ad individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.
TURCO, CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2019 intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale;
in tale direzione volgono il complesso le misure volte, tra l'altro, alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina al comma 4, l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi fino a un massimo di 65.000 euro ai commi 5 e 6, nonché l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, prevista dai commi da 12 a 17,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire alle imprese fornitrici di beni e/o servizi nei confronti di aziende sottoposte a commissariamento da parte dello Stato, le quali siano state ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria in via chirografaria, di richiedere, nelle more della definizione del giudizio, il rimborso dell'Iva già versata in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'azienda in amministrazione straordinaria.
PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
in materia di Imu, i commi 589 e 590 prorogano al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; inoltre il comma 7 prevede il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali;
il mancato gettito derivante da queste misure potrebbe essere compensato da misure redistributive ispirate al principio della capacità contributiva e della progressività delle imposte.
considerato che:
con la sentenza cause riunite C-622/16 P e a., la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha imposto allo Stato italiano di recuperare l'Ici non pagata da enti non commerciali, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale U e del 2016 che avevano sancito «l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative» nei confronti di determinate tipologie di enti non commerciali. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere «difficoltà interne» all'Italia.
Sulla base della sentenza, la Commissione europea dovrà emanare una nuova decisione valutando, insieme allo Stato italiano, le modalità di recupero delle imposte non riscosse dal 2006, anno in cui è entrata in vigore l'esenzione anche per le attività di natura commerciale, fino al 2012, anno di entrata in vigore dell'Imu.
Lo Stato dovrà quindi attivarsi con i Comuni per stabilire l'entità degli importi da recuperare. Nel caso questo non accadesse, la Commissione può deferire lo Stato italiano alla Corte di giustizia per mancato adempimento all'obbligo di recupero con una procedura d'infrazione accelerata.
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di mettere in atto, con i Comuni, tutte le attività necessarie al monitoraggio e censimento degli immobili di cui in premessa per i quali non è stata pagata l'Ici dal 2006 al 2012 al fine di procedere al recupero delle somme non incassate valutare l'opportunità di individuare, in caso di immobili adibiti ad attività miste, ai sensi del comma 2 art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, un criterio oggettivo ed univoco per la quantificazione dei proventi derivanti dall'uso commerciale dell'immobile che, in quanto tali, sono assoggettabili alla ordinaria imposizione fiscale.
PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 12 a 17 dell'articolo 1 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; tale misura rientra nell'ottica di un fisco sempre più vicino alle esigenze del cittadino contribuente,
considerato che:
l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;
l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della «ricchezza novella» o il possessore «di redditi» (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;
la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: «il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva» (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;
di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'11 gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;
si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora «il sostituto» venga «iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti», pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;
un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo»;
in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituito decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituito in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'acqua rappresenta un bene di primaria importanza per la collettività ed è dovere di ogni Paese assicurare a tutti il diritto di accedere a questa preziosa risorsa assicurando condizioni di favore alle fasce di popolazione più deboli,
considerato che:
con particolare riferimento alle utenze domestiche, il sistema tariffario adottato nel nostro Paese disattende i principi sopra enunciati. Le tariffe sono, infatti, caratterizzate da un sistema a scaglioni dalla cui applicazione scaturiscono prezzi inferiori per le utenze che presentano livelli di consumo bassi, a prescindere dal numero di soggetti che a quell'utenza attingono e senza alcun riferimento alla situazione reddituale del nucleo stesso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'approvvigionamento idrico degli immobili adibiti a residenza del nucleo familiare, stabilendo, eventualmente, una soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente entro la quale riconoscere la suddetta detrazione.
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le statistiche confermano come nel nostro Paese il numero di scioglimenti dei rapporti coniugali sia in costante crescita. Il fenomeno non è riconducibile in via esclusiva alla crisi del rapporto di coppia. Sempre più spesso, infatti, lo scioglimento è riconducibile alla volontà, concordata fra i coniugi, di dichiarare solo formalmente la separazione allo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale (deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento, agevolazioni prima casa, riduzione delle imposte sugli immobili, riduzione dell'ISEE, ecc.);
tale prassi è certamente da considerarsi fraudolenta ed elusiva. Tuttavia l'attuale ordinamento giuridico non contempla specifiche sanzioni per coloro che dichiarano di volersi separare spinti dal solo scopo di conseguire un risparmio fiscale,
considerato che:
anche la giurisprudenza ha trattato solo marginalmente il problema e non è possibile rinvenire fra le sporadiche sentenze una ferma presa di posizione sull'argomento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni interventi utili ad arginare tale , subdola prassi prevedendo specifiche sanzioni, adottando piani di controllo mirati ad individuare atti simulati, introdurre una o più modifiche alla normativa fiscale che rendano neutro o svantaggioso lo scioglimento del matrimonio.
LONARDO, CONZATTI, MODENA, PAGANO, BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, MASINI, TESTOR, DAMIANI, GIAMMANCO, VITALI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
a seguito di accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società autostradali aderenti all'iniziativa, nel 2014 fu introdotta un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20 per cento per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass family e Telepass business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile;
trattandosi di una iniziativa a termine, la riduzione era prevista dal 1 febbraio 2014, sino al 31 dicembre 2015;
dopo varie proroghe, la riduzione è stata applicata sino al 31 dicembre 2017; l'agevolazione è riservata a persone fisiche titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass Family e Telepass Business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile. Condizione per usufruire dell'agevolazione è che gli apparati Telepass siano abbinati a veicoli di classe A. Gli utenti Telepass sopra definiti possono usufruire dell'agevolazione se, nell'arco di un mese e per non più di due volte al giorno:
nel sistema chiuso, effettuano percorrenze di una determinata tratta autostradale con percorso massimo di 50 chilometri (con origine e destinazione fissa dichiarata al momento della richiesta dell'agevolazione);
nei sistemi aperti, utilizzano uno o in alternativa due stazioni attraversate durante il transito e dichiarate al momento della predetta richiesta;
l'agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1 per cento (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un massimo del 20 per cento (in caso di 40 transiti/mese), ed è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria già in essere. Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21 º transito, lo sconto sarà pari all'1 per cento su tutti i transiti effettuati e crescerà linearmente (2 per cento del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3 per cento per 23, e così via) fino al 20 per cento del pedaggio complessivo che scatta al 40º transito. Dal 41 º transito e fino al 46º, lo sconto sarà sempre del 20 per cento su tutti i transiti effettuati. Per i transiti successivi al 46º si pagherà la tariffa intera.
tale iniziativa, almeno economicamente, agevola chi per lavoro è costretto giornalmente a spostarsi da una città all'altra,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare prosecuzione all'agevolazione, elevando la percorrenza massima prevista dei 50 chilometri ed eliminando i limiti di transiti mensili per accedere allo sconto.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,
premesso che:
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, non è riuscito a soddisfare pienamente le esigenze delle regioni interessate e delle loro popolazioni;
la pressione fiscale ha concesso ai comuni e agli abitanti dei Comuni terremotati solamente un'attenuazione di natura temporanea;
si registrano ancora strade non praticabili, macerie riverse al suolo e centri storici interdetti ai cittadini per motivi di sicurezza; le pratiche amministrative sono in buona patte ferme o procedono a rilento per motivi derivanti dagli eventi occorsi;
un numero elevato di persone ha visto la propria abitazione, o bene immobile, crollare o subire danni tali da richiedere per l'abitabilità considerevoli lavori di consolidamento e di straordinaria manutenzione. Molti di questi beni oramai inesistenti o non fruibili sono stati acquistati a fronte di un mutuo,
impegna il Governo:
a valutare la fattibilità di un intervento che possa prevedere che per i beni acquistati mediante mutuo concesso da istituti finanziari o banche, cioè di beni non ancora in pieno possesso del debitore, di poter sterilizzare il mutuo stabilendo che l'importo dovuto sia estinto ponendo la somma concessa dal mutuo per un terzo a carico del debitore, un terzo a carico dell'istituto finanziario/banca e un terzo a carico dello Stato.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;
secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;
le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;
le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;
detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;
oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità – quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;
la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante nocumento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie,
preso atto che:
in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;
detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;
le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;
il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;
i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee,
impegna il Governo:
ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,
secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un pet: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4, 1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;
secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;
queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,
considerato che:
tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;
ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;
i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;
è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,
impegna il Governo:
ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo superticket;
detto superticket allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre; tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,
impegna il Governo:
a promuovere l'abolizione del cosiddetto superticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunna e ciascun alunno possano fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. Anche quello del pasto è considerato momento educativo in senso generale e, più specificatamente, un'opportunità offerta alle alunne ed agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare;
il dibattito relativo alle mense scolastiche da giugno del 2016 si è animato intorno alla questione relativa alla possibilità di consumare a scuola il pasto domestico. Tale alternativa è stata resa possibile da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riconosciuto il diritto degli alunni ricorrenti di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, del pasto preparato a casa, in alternativa al servizio mensa. In senso contrario è invece successivamente intervenuto il Tribunale di Napoli che con ordinanza ha espresso parere negativo alla richiesta di una famiglia di portare il pasto da casa sostenendo che: «al diritto alla libertà di scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, anch'essi di rango costituzionale, come il diritto all'uguaglianza e alla salute, alla partecipazione a una comunità sociale, quale appunto quella scolastica». Da quel giorno il tema dell'accesso alla mensa scolastica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nell'ambito del dibattito sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
il Governo stesso, nel corso della passata legislatura, ha più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con riferimento ai minori, in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all'articolo 6 definisce il servizio di refezione scolastica come «un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio», limitandosi però a disciplinare la possibilità per gli Enti locali di prevedere la gratuità totale o parziale dell'accesso al servizio, lasciando così alla loro discrezionalità l'individuazione dei criteri di compartecipazione economica da parte delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la normativa, infatti, definisce ancora oggi la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, ovvero un servizio che l'ente locale non ha l'obbligo di fornire, ma che può garantire solo compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio. Di contro la mensa dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità ad ogni alunno, in qualsiasi comune abiti, di accedervi con le stesse possibilità. Con il sistema attualmente vigente purtroppo si riscontra una forte disomogeneità sia in termini di offerta del servizio che di tariffe, agevolazioni, restrizioni ed esclusioni;
inoltre, occorre evidenziare che la differenza di livello del servizio offerto tra enti locali non riguarda soltanto l'ammontare dei loro investimenti, ma anche la percentuale di compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie. Anch'essa infatti è lasciata alla scelta degli enti locali, i quali, di volta in volta, possono stabilire la percentuale di copertura finanziaria da garantire rispetto al costo complessivo del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo, così, diversi livelli di spesa da parte dell'utenza. L'unico vincolo legislativo attualmente vigente, al contrario, pone il limite del 36 per cento come soglia minima di contribuzione da parte dell'utenza, per quei comuni che sono riconosciuti come strutturalmente deficitari, così come previsto all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
ad assumere iniziative al fine di tutelare il diritto alla ristorazione degli alunni, considerata la mensa quale strumento di inclusione, integrazione ed educazione alimentare, la cui offerta non è garantita in modo uniforme sul territorio;
a prevedere un investimento opportuno di risorse economiche, destinato alla copertura del costo del servizio di refezione scolastica.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
La Commisione,
premesso che:
i commi dal 440 al 442 prevedono l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2020;
nello specifico il comma 440 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici; dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora con requisiti specifici; dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
il comma 441 dispone l'abrogazione anche del comma quattro dell'articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981 che prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;
il comma 442 stabilisce l'abrogazione: dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della citata legge n. 67 del 1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge citata n. 416 del 1981 e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite; dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 250 del 1990, che ha esteso alle radio locali con requisiti specifici le riduzioni tariffarie dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, compresa l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica; del riferimento all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, contenuto nell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, che prevede che le agevolazioni degli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche;
il comma 443 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripensare alle misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico di un settore fondamentale per il pluralismo dell'informazione, fondamentale elemento della nostra democrazia repubblicana.
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il Parlamento italiano ha approvato la Legge 12 ottobre 2017, n.153 recante «Disposizioni per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
nel 2019 si inizierà con le celebrazioni per il quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci, nel 2020 si avranno quelle per Raffaello Sanzio e nel 2021 quelle per Dante Alighieri,
i compiti di ciascun Comitato nazionale, istituito con la summenzionata legge, sono quelli di promuovere i luoghi e le opere anche con interventi di restauro sia per beni mobili e immobili, attività di ricerca, editoriali, formative, espositive anche di elevato contenuto tecnologico finalizzate a divulgare in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero, dell'opera e della cultura dei personaggi italiani,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di poter destinare ulteriori risorse per rifinanziare le attività dei Comitati Nazionali istituiti con la Legge 153 del 2017.
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
premesso che:
la città di Parma è stata proclamata «Capitale italiana della Cultura 2020» il 16 febbraio 2018 con la seguente motivazione: «Esempio virtuoso e di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale. I suoi punti di forza sono rappresentati in particolare:
– dalla capacità di attivare e coordinare un sistema estremamente complesso di soggetti, allargato su base territoriale estesa. Il progetto infatti enfatizza un forte, attivo, coinvolgimento dei privati e delle imprese del territorio, una stretta relazione con il mondo dell'università e della ricerca, con il mondo della cultura e del welfare;
– dalla presenza di un rapporto consapevole tra rivitalizzazione urbana, integrazione sociale e produzioni culturali con riferimento esplicito all'attivazione di distretti;
– da un sistema di offerta culturale di ottimo livello realizzato con una esplicita attenzione ai giovani, all'integrazione tra discipline artistiche, con particolare riferimento alla tradizione musicale;
– da una forte capacità di infrastrutturazione culturale e di gestione dei sistemi di accoglienza e gestione della attrattività in vista della sostenibilità complessiva».
considerato che:
– l'evento si celebrerà dopo Matera Capitale europea della cultura 2019;
– a Parma si è costituito il «Comitato per Parma 2020 (con Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali)», con lo scopo di sostenere il raggiungimento degli obiettivi e delle iniziative contenute nel Dossier di candidatura, rappresentando così un esempio di eccellenza di collaborazione tra pubblico e privato attraverso la mobilitazione di tutte le energie della città, le forze produttive e il sistema economico, per sostenere e arricchire il programma di Parma 2020, per fare della fruizione culturale uno strumento di crescita della comunità e d'inclusione sociale;
– il Dossier di candidatura propone oltre alle attività culturali anche un progetto in corso di realizzazione – per la ristrutturazione del suo patrimonio storico artistico di importanza mondiale, che riguarda i Complessi della Pilotta, che quest'anno compie 400 anni, di San Giovanni e di San Paolo, beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici locali,
– la realizzazione del progetto consentirà il rilancio del sistema cittadino che include anche importanti beni della provincia, le residenze ducali e i suoi castelli, nonché un importante patrimonio culturale ed eno-gastronomico;
– le locali associazioni degli imprenditori industriali, le fondazioni bancarie nonché un gruppo di aziende private stanno dando un rilevante contributo al cofinanziamento del progetto di restauro del patrimonio sopra menzionato attraverso la legge Art Bonus (D.L. n. 83 del 2014, convertito in Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e ss. mm. ii.);
– nelle precedenti edizioni, la Capitale Italiana della Cultura 2020 riceverà dal Governo un contributo pari ad un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato, a seguito del completamento degli adempimenti attualmente in itinere,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nei piani di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali ulteriori fondi per completare il progetto di restauro e rilancio del patrimonio storico parmense, in tempi compatibili con le attività previste.
TESTOR, MOLES, GIRO, VITALI, GALLONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,
premesso che:
nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;
ad oggi, il decreto 1º luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;
questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;
si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2;
in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera e) dell'articolo 2, essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nel professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e al comma 5. B) lettere 4) 6) 7) dell'articolo 3, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;
sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo settore» non consente alle Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Mibact di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67 comma m) del Testo Unico delle imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e le 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche ampliando le possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, estendendolo alle Bande Musicali-legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact;
a valutare la possibilità dì adottare ogni opportuna iniziativa volta ad applicare alle Bande Musicali la medesima disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante legge di bilancio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca – un Progetto – stipulato tra un'Università o un Ente di Ricerca e un vincitore di un concorso in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato. In questi anni gli assegni di ricerca vengono sostenuti economicamente soprattutto da parte delle stesse strutture universitarie dove gli assegnisti di ricerca operano e i finanziamenti provengono da: fondi derivanti dalle sperimentazioni; fondi europei; privati; associazioni di volontariato; Fondazioni o Enti (es.: AIRC, fondazioni bancarie ...); Aziende (farmaceutiche o altro);
è imminente la scadenza della proroga di 2 anni per la cumulabilità degli assegni di ricerca, fissata in 4 anni dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché'delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» c.d. legge Gelmini – e successivamente innalzata a 6 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge n. 11 del 2015;
il decreto-legge 192 del 2014, convertito dalla legge 11 del 2015, infatti, non modifica la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, ricercatore a tempo determinato di tipo a e ricercatore a tempo determinato di tipo b, fissata dall'articolo 22, comma 9, della legge 240/2010 in 12 anni;
migliaia di assegnisti rischieranno seriamente di essere espulsi dall'Università, dopo sei anni di lavoro e senza alcuna concreta prospettiva di carriera nel mondo della ricerca;
nel 2016, a fronte di 13 mila assegnisti, sono stati banditi appena mille contratti da RTDa (che non danno alcuna garanzia di stabilità) e meno di 500 passaggi da RTDa a RTDb, che sono gli unici contratti che consentono l'assunzione come professori. Secondo le proiezioni elaborate nella VI indagine ADI sul post-doc, con le cifre del reclutamento attuale, più del 93 per cento di ricercatori non strutturati sarà costretto ad abbandonare l'università al termine di percorsi di lavoro precario,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ampliare la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, al fine di garantire continuità di ricerca ai numerosi assegnisti.
MININNO, CASTALDI, ANGRISANI, ORTIS, DELL'OLIO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO, ACCOTO, ROMANO, TRENTACOSTE, FENU, DONNO, MARCO PELLEGRINI, CORRADO, DI MICCO, VANIN, CASTIELLO, FEDE, ROMAGNOLI, TURCO, GARRUTI, L'ABBATE, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, DRAGO, DI PIAZZA, DI MARZIO, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca numerosi interventi a sostegno delle imprese nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie quale, al comma 45 dell'articolo 1, l'estensione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
altrettanto rilevante è il successivo comma 102 volto al rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024;
tale misura è volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0»;
il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico,
considerato che:
attualmente, vi sono numerose imprese beneficiarie di precedenti finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca in campo scientifico, tecnologico, industriale e che quota parte del finanziamento è stata concessa a titolo di credito agevolato e quindi da restituire in aggiunta ad un interesse;
tra questi, rilevano in particolare i finanziamenti agevolati che erano stati erogati in passato a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
molti dei soggetti beneficiari, tuttavia, non sono attualmente nelle condizioni di restituire il dovuto e pertanto risultano gravati da ingenti debiti nei confronti dello Stato;
il debito non dipende da omesso versamento di imposte o sanzioni correlate, ma da omessa restituzione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti cli ricerca;
le cause della mancata restituzione sono addebitabili non solo alla paralisi dell'economia reale dovuta alla crisi economica, ma anche all'impossibilità di tradurre in attività economica e remunerativa i risultati ottenuti dalla ricerca, che in molti casi hanno prodotto brevetti dalle enormi potenzialità sociali oltre che commerciali, per l'assenza del sostegno istituzionale, anche da un punto di vista normativo, nella fase di valorizzazione del progetto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di concedere, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento, oppure che siano in regola con detto rimborso, ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
con i commi 407 e 408 del provvedimento in esame si dispongono misure finalizzate all'incremento del tempo pieno e al reclutamento di insegnanti nella Scuola primaria,
considerato che:
entro l'ambito dell'offerta formativa riservata a ciascuno studente non deve essere sottovalutata l'importanza delle discipline artistiche, nelle sue diverse forme e manifestazioni, per lo sviluppo della personalità, nonché per favorire e sviluppare in alunni e studenti quella sensibilità alla bellezza necessaria per formare adulti responsabili, custodi del nostro patrimonio artistico e culturale,
considerato inoltre che:
occorre coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento esperienziale di tecniche e saperi e nello sviluppo delle attitudini, tradizionalmente parte essenziale e irrinunciabile della purtroppo declinante cultura umanistica, quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
appare opportuno porre in essere le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare, fin dall'infanzia, le competenze e la disposizione in materia di teatro, arti, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per le finalità sopra espresse, vòlti all'istituzione di un percorso-pilota denominato «Pieno delle Arti», finalizzato alla frequenza di ore settimanali pomeridiane curricolari con personale docente specializzato in canto e musica, espressione corporea e drammatizzazione, nonché in espressioni grafico-plastiche e pittoriche.
GRANATO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 457, 458 e 459 del provvedimento in esame prevedono la trasformazione dell'alternanza Scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento», da definire attraverso linee guida adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
l'alternanza Scuola-lavoro rischia di divenire una mera dichiarazione di intenti se non una scatola vuota, qualora non la si coordini con un'idea partecipata e aperta di didattica e di offerta formativa che sappia coniugare il potenziamento delle competenze e l'inclusione con il contrasto alla dispersione scolastica e alle discriminazioni, l'educazione alla cittadinanza e la parità di genere con la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'attenzione per le difficoltà di apprendimento con la continuità didattica,
impegna il Governo,
nell'ambito della definizione delle suddette linee guida, per ciò che concerne sia i licei sia gli istituti tecnici e professionali, a prevedere che:
a) quota parte di tali percorsi sia specificatamente dedicata all'orientamento agli studi universitari;
b) quota parte sia destinata ad attività finalizzate a fornire una conoscenza di base relativamente ai linguaggi e alle moderne tecnologie applicati al mondo del lavoro e delle attività produttive.
GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 299 del provvedimento in esame autorizza un incremento di 25 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio;
l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016 – qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali –, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;
tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto del contributo erariale si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
per gli anni 2016 e 2017 il trasferimento delle risorse, che ammontavano rispettivamente a 70 e 75 milioni di euro, è avvenuto con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2016 e 28 settembre 2017,
valutato che:
per il triennio 2019-2021, come rilevato in premessa, nella sezione II del disegno di legge di Bilancio per il 2019, si è provveduto all'opportuno rifinanziamento del contributo, per un importo pari a 75 milioni di euro, allocati presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca,
considerato che:
per l'anno 2018, l'articolo 1, comma 70, della legge 205 del 2017 ha previsto un rifinanziamento di 75 milioni di euro;
nonostante l'avvenuta approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il 2018, in seguito alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nel Consiglio dei ministri n. 20 del 24 settembre 2018, si registra un forte ritardo nel trasferimento delle risorse;
per tale ragione si ritiene opportuno stabilire un timing più certo per i trasferimenti, che contribuiscono in modo fondamentale ad assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale il trasporto scolastico dei disabili, anche in considerazione dei tempi «lunghi» per l'intesa in Conferenza unificata, la trasmissione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
impegna il Governo:
a provvedere affinché lo schema di decreto, per il triennio di riferimento, sia approvato entro termini congrui, e comunque entro la prima metà dell'anno, con l'obiettivo di assicurare che il trasferimento alle Regioni del contributo statale, anche ai fini dei successivi trasferimenti delle risorse agli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, avvenga entro e non oltre la data di avvio di ogni anno scolastico.
FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi da 576 a 582, recano disposizioni in materia di fabbisogno finanziario delle Università;
è necessario rispondere all'esigenza oramai conclamata delle Università statali di fare ricorso al personale non dipendente (Co.Co.Co. occasionali) per sopperire alla carenza di organico tra il personale tecnico-amministrativo e all'assenza di quelle professionalità necessarie al corretto perseguimento degli obiettivi statutari e di public engagement;
l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto misure di salvaguardia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
la circolare ministeriale n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito gli «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»,
considerato che:
è necessario tutelare il personale non dipendente che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, da anni svolge la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso le Università statali;
risulta vantaggioso per le Università statali valorizzare l'esperienza professionale di detto personale qualificato, con apposite procedure che consentano il superamento del precariato e l'immissione in ruolo di unità di personale già adeguatamente formate,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché:
a) le Università statali provvedano a una ricognizione dell'effettivo numero di personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti come previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) siano reperite le risorse necessarie alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro flessibile presso delle Università statali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
c) le Università statali si impegnino a indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo solo dopo aver dato seguito alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 350-357 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prorogano al 2019 il c.d. Sport Bonus, vale a dire il credito d'imposta, già previsto per il 2018, finalizzato alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive,
considerato che:
il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva – di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata – è stato istituito il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;
nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;
annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso di un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale datato 24 gennaio 2014 (poi, in Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92),
valutato che:
nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport,
valutato in particolare che:
sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni (teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative...);
per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituto, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 409 dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce un incremento nelle dotazioni organiche dei licei musicali;
tuttavia, anche a fronte di tale incremento, continuano a essere disattese le istanze ripetutamente avanzate dai docenti di strumento jazz, attualmente esclusi dall'insegnamento nei licei musicali, con danno evidente comminato a parte della comunità scolastica italiana,
considerato che:
il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì sia ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, sia, nel medesimo tempo, a offrire percorsi di studi musicali professionalizzanti in linea con l'offerta formativa degli istituti per l'alta formazione artistica e musicale (Afam),
valutato in particolare che:
nonostante l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado da ultimo rivista, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e, quindi, al Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, a oggi non esistono classi di concorso espressamente finalizzate all'insegnamento di strumenti jazz nei licei musicali, con evidente «disvalore» dei titoli jazz e della loro spendibilità;
la preclusione della possibilità per chi è in possesso di un diploma accademico Afam nelle materie jazzistiche di essere inserito in graduatoria, è causa primaria della progressiva eliminazione della formazione jazzistica dagli ordinamenti scolastici dei licei musicali,
impegna il Governo:
a provvedere tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, affinché:
a) siano integrate le relative classi di concorso, di cui all'Allegato A, codice A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), del Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, con l'istituzione dei codici specifici per gli strumenti jazz opportunamente classificati;
b) siano riattivati corsi di strumento jazz nell'ordinamento scolastico dei licei musicali in conformità con i corsi proposti dai conservatori, affinché gli studenti possano ricevere una adeguata e completa formazione vòlta ad affrontare gli esami d'ammissione.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 349 dispone la spesa di 1 milione di euro per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti vòlti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale;
con riferimento specifico all'immenso patrimonio di beni culturali e archeologico-industriali si deve invece constatare come, purtroppo, buona parte di tale patrimonio versi a oggi in uno stato di abbandono e progressivo degrado: mancanza e inadeguata gestione di risorse finanziarie, strumentali e umane, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione intesi anche come recupero e possibile riuso del bene sono tra le principali cause dello stato di abbandono,
considerato che:
nell'ambito dello stato di previsione del Mibac il programma che registra gli incrementi più rilevanti è quello relativo alla Tutela del patrimonio culturale, con un investimento superiore ai 327 milioni di euro;
tra le priorità dichiarate e gli obiettivi da realizzare nelle linee programmatiche presentate dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali, rientra nello specifico la mappatura dei Beni culturali abbandonati o non utilizzati, inclusi il patrimonio architettonico industriale dismesso e i beni culturali immateriali;
è del tutto evidente che, per poter procedere a un'adeguata, concreta pianificazione di risorse e interventi mirati di recupero, sia necessario innanzitutto conoscere e «censire» i beni in stato di abbandono; tale mappatura si rende quanto più urgente e indispensabile considerando che allo stato attuale non è possibile stabilire quali e quanti siano i beni in stato di abbandono che necessitano di interventi,
valutato che:
attualmente non esiste all'interno del Ministero una struttura preposta alla realizzazione di una simile mappatura, che si rivelerebbe meritoria non solo per il fondamentale censimento e la classificazione dei dati ma perché propedeutica all'opportunità per i cittadini di poter fruire del patrimonio che tuttora versa in stato di degrado, contribuendo in tal modo sia al recupero in termini di tutela e valorizzazione, sia soprattutto in termini di utilità, riuso e riattivazione di una funzione sociale nel rispetto della vocazione culturale dei luoghi in abbandono,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a:
a) individuare un nucleo (o unità operativa) di personale qualificato e con formazione e competenze specifiche da dedicare appositamente al lavoro di mappatura dei beni culturali e dei siti archeologico-industriali in stato di abbandono;
b) individuare risorse finanziarie e strumentali adeguate ai fini sopra elencati;
c) sostenere politiche di recupero e riuso del patrimonio pubblico in stato di abbandono o di sottoutilizzo, finalizzati a progetti di valorizzazione culturale e innovazione sociale, in sinergia con gli Enti locali, le associazioni e i soggetti interessati, provvedendo affinché gli interventi non siano lesivi degli eventuali vincoli di interesse imposti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
I commi 303-305 del provvedimento in esame dispongono una ricognizione, finalizzata al controllo di prevenzione incendi, per gli istituti e i luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
valutato che:
la manutenzione ordinaria di tutti i luoghi e istituti della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali è una problematica di rilievo e di sicuro impatto per il Legislatore. L'assenza di manutenzione ordinaria programmata ed efficace si ripercuote e condiziona inevitabilmente anche la conservazione, la fruizione e la valorizzazione oltre che compromettere la sicurezza tanto dei lavoratori quanto dei fruitori dei luoghi e istituti della cultura di cui sopra;
le risorse finora assicurate allo scopo della prevenzione e del recupero spesso non appaiono sufficienti e, alle situazioni di degrado che potrebbero utilmente essere affrontate in contabilità ordinaria, si è costretti a ricorrere con interventi straordinari spesso ben più onerosi;
le risorse derivanti da introiti propri legati alla fruizione, quali ad esempio i ricavi da bigliettazione, spesso non sono sufficienti a sostenere interventi di cui sopra;
un esempio di tali criticità è rappresentato anche dal Parco archeologico dell'Appia antica, un immenso patrimonio esposto all'aperto e a ogni genere di rischio dove, in condizioni di degrado, gli Acquedotti, segno inconfondibile del paesaggio sono a rischio di perdita di parti importanti. Il parco è frequentato quotidianamente da moltissimi cittadini, famiglie e turisti e, oltre a rivestire un importante valore storico archeologico, riveste per i Romani e non solo, un significato simbolico nella salvaguardia e restituzione di un bene comune all'uso collettivo. Tutti gli interventi realizzati nel corso degli anni (scavi, restauri, allestimenti, nuove acquisizioni per la fruizione pubblica) necessiterebbero quindi di manutenzione con un piano di conservazione programmata,
tutto ciò premesso e valutato, impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti a garantire la manutenzione ordinaria degli istituti e dei luoghi della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali assicurando risorse certe e costanti, nonché una ricognizione preventiva e una strategia di verifica e attuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza, ad arginare lo stato di degrado e a conseguire la piena valorizzazione e fruizione al pubblico.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019- 2021,
premesso che:
il comma 471 del disegno di legge in esame prevede che, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in merito ai crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge saranno stabilite le quote percentuali di fruizione di detti crediti d'imposta, in proporzione tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
nello specifico è prevista, a decorrere dal 2020, per una somma pari a complessivi 1.250.000 euro, una riduzione da operare sui crediti d'imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1), sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018),
considerato che:
il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite la procedura in essere sul portale dedicato, definita con decreto interministeriale (recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7 giugno 2018), ha potuto acquisire n. 1196 istanze, tra cui 778 sono risulte beneficiarie,
impegna il Governo:
a operare un'ampia valutazione quantitativa, qualitativa e comparativa dei risultati fin qui conseguiti dall'applicazione del cd tax-credit in favore delle librerie, istituito con lo scopo di incentivare la diffusione del libro allargando nel contempo la platea dei beneficiari;
a considerare tra i parametri dell'analisi qualitativa le realtà territoriali osservate nel loro complesso, anche attraverso la presenza di biblioteche, spazi museali e istituzioni culturali, nonché di librerie, specie se indipendenti o «storiche», quali veri e propri poli identitari di numerose realtà locali.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 470 riduce, a far tempo dall'esercizio finanziario 2019, lo stanziamento di spese per il funzionamento degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale. Nel contempo, tuttavia, stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di attuare procedure e iniziative, premianti dal punto di vista economico, che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali, con riferimento alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,
considerato che:
in tutte le città italiane sono presenti beni pubblici, spesso di particolare importanza per la storia delle proprie comunità, il cui stato di abbandono coniugato all'impossibilità di intervenire con processi dismissivi di interesse del mercato, o manutentivi, per limitatezza di risorse, determinano fratture urbane nonché un vero e proprio vulnus nella coesione sociale e nell'identità cittadina e territoriale,
valutato che:
il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) prevede che «Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile» (comma 2). Altresì i «beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore [ ... ] con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»,
valutato inoltre che:
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, «i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali»;
occorre sottolineare come i Comuni spesso siano sprovvisti di un regolamento finalizzato a stabilire l'entità degli oneri concessori, e pertanto fanno ricorso ai canoni di mercato;
d'altro canto i pochi casi in cui l'istituto della «concessione di valorizzazione» – ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 – è stato applicato a beni del patrimonio culturale, quasi mai hanno avuto finalità esplicitamente culturali, essendo state privilegiate per lo più funzioni tipicamente commerciali, come alberghi, ristoranti e centri benessere,
considerato infine che:
alla luce di quanto fin qui esposto, è sempre più avvertita la necessità di un diverso approccio normativo tale da garantire agli Enti locali la possibilità di valorizzare il proprio cosiddetto «patrimonio culturale diffuso», privilegiando quelle funzioni e quei soggetti che sono in grado di «generare identità e produzione culturale, coesione ed innovazione sociale nelle proprie comunità, piuttosto che la redditività economica»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti a modificare il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) consentendo anche la possibilità della concessione in comodato d'uso gratuito di beni pubblici, compresi i beni culturali, per i quali attualmente non sia corrisposto alcun canone, agli enti del Terzo Settore, ivi comprese le imprese sociali, in relazione alla valutazione del valore sociale, culturale, occupazionale, del processo di valorizzazione avviato.
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
con il comma 338 del provvedimento in esame, al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, viene incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019,
considerato che:
appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare l'importante tradizione italiana in materia di teatro, prosa, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,
considerato inoltre che:
fra gli effetti della riforma, mai giunta a compimento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, vi è la mancata, quanto sempre più avvertita e necessaria armonizzazione dei curricoli dei licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nonché dei programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione artistica e musicale di base;
le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) possono attivare specifiche attività formative per «giovani talenti musicali», ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 15 luglio 2015, n. 107, e dell'articolo 7 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, a favore di studenti ancora in età minore ma precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti all'istituzione di un «Fondo per la formazione di giovani talenti», espressamente finalizzato all'erogazione di premi e borse di studio per giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età, così da incentivare e sostenere l'apprendimento, lo studio e la specializzazione nel campo della danza, del teatro e della musica.
GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 576-582 dispongono in merito al fabbisogno finanziario delle Università, garantendo che detto fabbisogno, da esse complessivamente generato in ciascun anno, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
considerato che:
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, prevedendo, nello specifico, l'elenco di macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari, nonché le declaratorie dei settori concorsuali e le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 compresi quelli rideterminati dal medesimo decreto;
l'articolo 2 del decreto disciplina le modalità del reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei nuovi settori concorsuali; l'articolo 3 riguarda, invece, i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro;
in particolare l'articolo 3 stabilisce che tali passaggi possano essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento e che la richiesta debba essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare che è ricompreso nel settore concorsuale in cui si richiede di essere inquadrati; alla richiesta si provvede con decreto rettorale, previa acquisizione del parere (non vincolante) del Consiglio universitario nazionale (CUN); nel caso di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi, invece, in ragione della evidente non affinità tra materie, l'accoglimento della richiesta è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN;
il 29 maggio 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha diramato una nota, rivolta a CUN e Università inerente i passaggi di settore scientifico-disciplinare di settore concorsuale e di macrosettore: in particolare, viene richiamata l'attenzione degli Atenei sulla illogicità di richieste di passaggi di professori immessi da poco in ruolo a settori concorsuali diversi da quello in cui essi sono stati assunti, 'aggirando'di fatto l'eventuale esito negativo dell'abilitazione scientifica nazionale da conseguire per il passaggio al ruolo superiore nel settore concorsuale originario (quindi, dalla seconda alla prima fascia). Nella medesima nota, per le richieste di passaggio di settore concorsuale, si richiede di tenere in debito conto «la produzione scientifica dell'interessato oppure il possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato»,
impegna il Governo:
a intervenire, con atti di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di rendere obbligatoria per i passaggi di settore concorsuale appartenenti a macrosettori diversi, l'esigenza di considerare adeguatamente la produzione scientifica del candidato o il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato.
VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,
considerato che:
nell'entroterra veneziano è situata l'area archeologica dell'antica città veneta e romana di Altino, abbandonata in tarda età antica a causa dell'impaludamento dei luoghi e del venir meno dei confini settentrionali dell'Impero romano. Gli abitanti di Altino – riparati nella vicina Laguna di Venezia – dettero vita a una serie di insediamenti che sono all'origine della Città di Venezia e della sua plurimillenaria civiltà: a ragione, pertanto, Altino si può definire «La prima Venezia»;
l'area archeologica di Altino, insieme con l'antica città di Pompei, rappresentano due dei maggiori agglomerati urbani romani in Europa su cui non sia stata costruita nei secoli successivi una città consolidata,
considerato inoltre che:
negli anni passati indagini di telerilevamento condotte dal dipartimento di Geografia dell'Università degli studi di Padova (v. in particolare, "Science", vol. 325, n. 5940, 31 luglio 2009, p. 577) hanno provato che l'impianto urbano è ancora perfettamente leggibile e definito sotto il terreno e, con esso, le fondazioni del Foro, della Basilica, dell'Odeon, del Teatro e dell'Anfiteatro;
con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 10 marzo 2015, n. 57) il «Museo archeologico di Quarto d'Altino» è entrato a far parte degli istituiti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;
con successivo decreto ministeriale, 7 febbraio 2018 (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 26 marzo 2018, n. 71), anche l'«Area archeologica di Altino – Quarto di Altino (Venezia)» è entrata a fra parte del Polo museale del Veneto: tuttavia, tale area rappresenta solo una minima parte dell'antica città romana, poiché la maggior parte insiste su una proprietà privata;
con atto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna del 26 luglio 2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'intera città veneta e romana cosicché, a far tempo dall'agosto 2018, l'area privata su cui insiste gran parte della città è stata alienata e, denunciato il trasferimento ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
tuttavia il Ministero per i beni e le attività culturali non ha esercitato il diritto di prelazione,
valutato infine che:
per valore scientifico e possibilità di valorizzazione futura, anche attraverso l'impiego di risorse private, tale area non ha eguali nel panorama culturale internazionale;
l'utilizzo e la fruizione pubblica del sito potrebbe non solo dare nuovo e significativo risalto al complesso dei parchi archeologici nazionali, ma contribuire a decongestionare, nel contempo, la vicina area cittadina di Venezia d'una parte dei flussi turistici, contribuendo a promuovere nei visitatori una conoscenza del patrimonio culturale più ampia, diversificata e interdisciplinare, ponendo in relazione le vicende storiche con i luoghi e l'ambiente in cui sono avvenute,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dell'intera città romana di Altino, compresa l'espropriazione per pubblica utilità e l'impiego delle misure compensative del MasterPlan 2021 del vicino Aeroporto Marco Polo di Venezia per una preliminare e propedeutica messa in sicurezza delle aree.
VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, premesso che:
alla luce della Nota di variazione del Bilancio, per l'attuazione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», sono stati stanziati euro 113,6 milioni, cifra notevolmente superiore rispetto allo stanziamento originario, in seguito all'afflusso di risorse provenienti dalle contabilità speciali;
nel contempo, il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,
considerato che:
l'Isola del Lazzaretto Vecchio nella Laguna di Venezia costituisce il primo lazzaretto al mondo, voluto dalla Repubblica di Venezia nel 1423 per la cura dei malati di peste e per l'attuazione di pratiche di contumacia e di «quarantena» allo scopo di ridurre la diffusione del morbo;
la Conferenza di Servizi (Regione Veneto) del 30 ottobre 1997 ha istituito l'Isola quale «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» e, in seguito a tale decisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato ingenti lavori di restauro che, tuttavia, sono stati interrotti nel 2008;
con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 10 marzo 2015, n. 57) è stato definitivamente istituito il «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», che è entrato a degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;
nel 2017 l'Isola del Lazzaretto Vecchio è stata inserita nel «Piano strategico Grandi Progetti beni culturali» e sono stati stanziati 5 milioni di euro per la prosecuzione dei lavori, ma, a oggi, i lavori non sono ancora ripresi,
valutato inoltre che:
l'Isola del Lazzaretto Vecchio è parte della storia della Sanità mondiale (riconosciuta anche dalle innumerevoli visite dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS) ed è «Sacra alla Città di Venezia» per le decine di migliaia di cittadini morti di peste che vi hanno trovato sepoltura;
la realizzazione nell'isola del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» appare la destinazione più consona per garantire la conservazione e la fruizione pubblica di un così importante complesso monumentale, anche perché consentirebbe di dotare la stessa città di Venezia di un vero e proprio «museo della città» che permetterebbe di spiegare a cittadini e visitatori la singolare genesi della città lagunare, la sua struttura urbana formata da insulae e palificate, le difese a mare, le deviazioni dei fiumi, fino alle più moderne tecniche per fronteggiare subsidenza ed eustatismo (MOSE compreso);
eventuali usi non museali dovrebbero avere, viceversa, carattere di reversibilità e marginalità, e comunque non dovrebbero, in alcun caso, compromettere le attività espositive istituzionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla compiuta realizzazione del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», anche mediante l'adozione di apposito MasterPlan e il rifinanziamento degli interventi destinati allo scopo.
Il Senato,
premesso che:
la Convenzione Rai – Unione Industriali Roma – Usigrai – FNSI
per l'estensione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico al paragrafo «Politiche attive», comma b, punti 1-2-3, impegna la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad avviare immissioni in organico di giornalisti attraverso una nuova selezione pubblica essendo la graduatoria del 2015 scaduta secondo quanto previsto dal bando- salvo ulteriori modalità regolamentate da accordi sindacali, nonché a ridefinire il ruolo e le finalità della scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia al fine di valorizzare le professionalità in essa formate;
l'AD della RAI Fabrizio Salini ha ribadito nel suo intervento in Commissione di Vigilanza del 15 novembre scorso la volontà di reperire nuove risorse giornalistiche senza pregiudicare l'inserimento in azienda dei 74 allievi formati presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia che rappresenta un centro di eccellenza e che ha consentito alla Rai di acquisire negli anni professionisti eccellenti;
la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, fondata e finanziata dalla RAI, costa ogni anno circa un milione di euro di denaro pubblico;
nel 2014 la RAI ha avviato una procedura di selezione di 100 giornalisti professionisti per far fronte a future esigenze, tutti regolarmente assunti, e che la graduatoria finale è scaduta, come indicato espressamente nel bando di concorso, il 16 ottobre 2018 e inoltre non si tratta di una graduatoria ma di una lista di tutti giornalisti che hanno preso parte ad una serie di prove professionali senza peraltro superarle tutte con risultati ritenuti sufficienti;
nel corso del prossimo anno, una serie di giornalisti andranno in quiescenza e sarà necessario integrare l'organico al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
si ritiene opportuno attingere dal bacino di giornalisti professionisti formati dalla RAI attraverso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia, fondata dalla RAI nel 1992, attraverso la quale sono stati immessi negli ultimi tre lustri decine di eccellenti giornalisti e dirigenti dell'azienda titolare del servizio pubblico radiotelevisivo,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a prendere le opportune iniziative per consentire che la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. possa procedere per il triennio 2019-2021 all'immissione in organico di personale in sostituzione dei giornalisti che accedono al pensionamento, attingendo prioritariamente al bacino di giornalisti professionisti formatisi presso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia a partire dal biennio Xl, al fine di valorizzare le risorse formate direttamente dalla RAI sia di evitare un inutile sperpero di denaro pubblico.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2019,
premesso che:
– l'art. 96 del decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, riconosce il collocamento a riposo per limiti di età al compimento dei 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi in volo e traffico aereo;
– con successivo decreto legislatiovo 149/1997, è stata confermata, per i suddetti profili professionali, l'età anagrafica a 60 anni ma con coefficiente a 65 (+ aliquota di solidarietà del 5 per cento);
– l'art. 10 del DPR 28 ottobre 2013 n.157 ha fatto salvi dalle regole di accesso alla pensione previste dalla riforma Fornero (confermando dunque l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso alla pensione i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della propria attività lavorativa per raggiunti limiti di età. Tale norma ha trovato validità per gli appartenenti al Fondo Volo, ma non per il personale Enav iscritti all'INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– anche la Circolare lnps n.86 del 03.07.2014 riconosce l'applicazione dei requisiti di accesso previgente ai dipendenti Enav (controllori di traffico aereo e piloti) iscritti ex lnpdap;
– l'ultimo intervento normativo di cui all'art. 12-bis Legge 4 dicembre 2017, n. 172 intervenendo sull'art. 10 del DPR n. 157/2013, ha esteso la portata della norma anche «ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990», cioè a controllori traffico aereo e piloti Enav;
– di fatto accade, dunque, che, nonostante un intervento normativo riparatore che equipara i lavoratori i lavoratori dipendenti di ENAV spa (controllori e assistenti al volo di cui all'art. 5 della legge 248/1990), al personale dello stesso profilo professionale iscritto all'ex INPDAP, ai fini della possibilità di andare in pensione a 60 anni per perdita del titolo abilitante, l'lnps disattende non consentendo agli iscritti Enav detta facoltà,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa per risolvere la questione di cui in premessa.
SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;
attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;
sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio 'Calabria tra quelli di carattere «strategico»,
impegna il Governo:
ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».
SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'Italia nel 2016 dispone, secondo i dati Eurostat, di 16.788 km di rete ferroviaria, distribuita per 7.533 Km nel Nord, 3.457 nel Centro ed i restanti 5.730 nel Mezzogiorno. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore;
nell'area meridionale della penisola ci sono infatti 45 km di ferrovie per 1.000 Kmq di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;
un gap rispetto al resto d'Italia che non può essere ignorato e che rende urgente prendere in considerazione lo sviluppo di una rete ferroviaria dell'alta velocità che non si fermi a Salerno ma che possa raggiungere Reggio Calabria in tempi rapidi;
attualmente la tratta Salerno-Reggio Calabria contempla tempi di percorrenza medi di 5 ore e mezza con ovvi limiti di viaggio;
l'obiettivo dovrebbe essere quello di dimezzare i tempi di tragitto e consentire una maggiore facilità di spostamento pendolare in entrambi le direzioni;
affinché le politiche infrastrutturali possano produrre effetti sul livello degli investimenti e sulla crescita economica, occorre rimuovere gli ostacoli che impediscono la spesa effettiva delle risorse disponibili e, al tempo stesso, dare continuità alle scelte intraprese sostenendo e alimentando le misure, finanziarie e normative, previste,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere un grande piano infrastrutturale che colleghi attraverso l'alta velocità, Salerno a Reggio Calabria con tempi di percorrenza allineati agli altri grandi paesi europei.
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 102 rifinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle agricole, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;
purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,
considerato che:
altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;
a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;
le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;
le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,
considerato inoltre che:
diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;
non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,
impegna il Governo:
a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;
a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
DE BONIS, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, ABATE, MOLLAME
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 136 reca modifiche dei limiti all'uso del denaro contante;
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;
è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;
ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;
valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 374 incrementa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 il Fondo per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio;
la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;
ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;
malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio Xylella fastidiosa e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocumento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,
considerato che:
il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a Xylella Fastidiosa oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di Xylella e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;
secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;
per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,
impegna il Governo:
a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti, in un'ottica di salvaguardia dell'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.
MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 376 prevede l'istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022;
appare altresì necessario, sempre in tema agricolo, istituire un fondo avente la finalità di favorire la gestione sostenibile, il recupero e l'ottimizzazione della risorsa idrica nazionale;
riveste un ruolo prioritario, infatti, il supporto del settore primario anche nella fase di adattamento ai nuovi scenari climatici aventi un forte impatto sulle risorse idriche, assicurando le disponibilità necessarie al mantenimento e allo sviluppo economico del territorio e dell'agricoltura italiana,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, mediante appositi interventi normativi, di istituire, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, un fondo finalizzato a finanziare la progettazione delle opere per il completamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 giugno 2002, n. 41, 27 maggio 2005, n. 74 e 29 marzo 2006, n. 117, e successive integrazioni, nonché, conseguentemente, a prevedere i requisiti, i criteri e le modalità relativi all'accesso al fondo.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilanci di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
premesso che:
il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, ha tra le maggiori finalità quella di promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
il citato decreto prevede l'attuazione della Strategia forestale nazionale che, in attuazione degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola;
il decreto rimanda per l'attuazione di tale strategia a diversi decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
a distanza di più di sei mesi dall'approvazione di tale norma non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, emanando ed approvando in tempi rapidi i relativi decreti attuativi;
ad adottare un Piano forestale nazionale che preveda un'opera di riforestazione che consenta di ripristinare il soprassuolo montano altrimenti a rischio erosione.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;
purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,
considerato che:
altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;
a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;
le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;
le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,
considerato inoltre che:
diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;
non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,
impegna il Governo:
a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;
a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;
ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;
malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio Xylella fastidiosa e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocumento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,
considerato che:
il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a Xylella Fastidiosa oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza diXylella e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;
secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;
per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,
impegna il Governo:
a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti. Solo così riusciremo a salvare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di :finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», cosi come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;
è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;
ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;
valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.
RIPAMONTI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
tra il 2013 e il 2015 si sono verificati eventi calamitosi e alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni;
la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 ha istituito un fondo di 60 milioni annui riconoscendo un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e alluvionali sopra citati;
il contributo previsto dalla legge n. 208/2015 si è reso necessario in quanto ha integrato lo stanziamento finanziario previsto, in maniera esigua, dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, che ha consentito il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificati si tra il 2013 e il 2015;
tale fondo di solidarietà nazionale ha, infatti, coperto meno del 5 per cento del volume dei danni quantificati,
considerato che:
la regione Liguria, a differenza di altre regioni, ha inoltrato la documentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento dei danni in agricoltura, in quanto da una parte i danni interessano le aziende agricole e dall'altra, in un primo momento sembrava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà nazionale;
questo fatto ha impedito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle imprese agricole, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «è» già menzionata, comportando una situazione di disparità nei confronti delle altre regioni che hanno avuto accesso ai fondi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015;
le segnalazioni dalla regione Liguria sono state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016, nonostante anche la modulistica prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 indica il quadro esatto dei danni subiti;
in risposta ad un'interrogazione nel settembre del 2016, anche l'ex Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è dichiarato disponibile a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole liguri,
impegna il Governo:
a valutare risolvere la situazione delle imprese agricole
a valutare l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di uniformare la situazione delle imprese agricole liguri, colpite dalle alluvioni del mese di ottobre 2014, con le imprese agricole delle altre regioni che hanno avuto accesso ai contributi previsti dalla legge n. 208/2015.
RIPAMONTI, CASTALDI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto legge 83/2012, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma;
i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;
le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del paese;
Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali,
considerato che:
i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un importante successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;
si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale dei diversi territori e ripercussioni sul piano degli occupati,
impegna il Governo:
a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei territori in questione, una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti.
CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 334 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina della misura di sostegno «Resto al Sud», di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, ed in particolare, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste alle attività libero professionali, ha colmato una delle principali criticità caratterizzanti tale misura;
la relazione tecnica, nella parte riferita al citato comma, afferma che le modifiche introdotte esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali, con delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;
il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 91 del 2017, il soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia,
considerato inoltre che:
sono emerse nel corso del tempo una serie di criticità applicative riferite a tale strumento incentivante che hanno reso «Resto al Sud» meno efficace di quanto potrebbe e dovrebbe essere;
tra le principali criticità si ravvisano, in particolare, la mancata la promozione sul territorio, diversi elementi di criticità per la assistenza per i soggetti che vorrebbero accedere alla misura e di tutoraggio per i neo imprenditori una volta ottenuto il finanziamento;
parte delle criticità dipendono anche dalle modalità di gestione della misura da parte di Invitalia la quale, ampliando le sue attività, ma dismettendo i punti di contatto sul territorio ha, di fatto, ridotto l'assistenza ai potenziali neo imprenditori e, conseguentemente, l'efficacia della misura stessa,
valutato che:
dette criticità potrebbero essere superate tramite un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura «Resto al Sud», incentrato su azioni concrete attività di promozione rivolte ai soggetti interessati, anche presso le Università delle Regioni interessate alla misura, volte ad approfondire la conoscenza delle opportunità offerte, il sostegno all'azione degli enti accreditati, nonché l'organizzazione di servizi reali di tutoring post-ammissione e di affiancamento consulenziale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rispondere alle criticità di cui si è detto in premessa e rilanciare concretamente la misura «Resto al Sud», anche mediante l'adozione di un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurarne l'accesso ad un più vasto e qualificato numero di potenziali beneficiari;
b) accelerare il flusso di presentazione delle domande, diffondendo la conoscenza della misura;
c) qualificare la progettualità d'impresa dei proponenti, attraverso sistemi di accompagnamento degli stessi;
d) sostenere il tasso di sopravvivenza e di successo delle iniziative imprenditoriali finanziate assistendole con forme di tutorship.
CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 45 dell'articolo 1 del provvedimento in esame estende la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
il comma 121 del predetto articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;fondo che ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico;
i successivi commi da 240 a 241 stabiliscono che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), siano ripartite tra le regioni e assegnate – entro il 30 settembre di ciascun anno – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015;
si prevede l'integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
la relazione tecnica aggiornata evidenzia che la norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017 lasciandone, tuttavia, invariati l'importo e i destinatari. Muta anche la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno,
impegna il Governo:
al fine di promuovere il programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, a valutare l'opportunità di incrementare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di promuovere convenzioni a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
FATTORI, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 150 prevede un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, in un'ottica di lotta al disagio sociale, promozione dell'integrazione e riconoscimento della parità di diritti, ivi compresi quelli legati allo svolgimento di attività lavorative;
il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;
con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto «caporalato», introducendo modifiche al quadro normativo penale e prevedendo misure di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;
le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è stato commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo,
considerato che:
il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva agroalimentare che va combattuto con tutti gli strumenti possibili al fine di uscire, una volta per tutte, dalla cosiddetta «ghetto economy»;
la portata del fenomeno è aggravata dallo sfruttamento di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla connessa penuria di strumenti di regolarizzazione del lavoro e della sua emersione e dal vulnus di tutela nel quale riversano numerosi soggetti che godevano di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
impegna il Governo:
ad istituire, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un tavolo per il contrasto del caporalato, avente la denominazione di «Tavolo Caporalato» e la durata di tre anni, prorogabile di un ulteriore triennio, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai rappresentanti dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per la lotta al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura;
ad incrementare i controlli di competenza su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e, in raccordo con le Regioni, le ASL;
a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni subite durante il lavoro o nell'ambito della conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato, la tutela da ogni atto ritorsivo e la pronta trasmissione delle segnalazioni ai competenti organi per gli opportuni accertamenti;
a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di segnalazioni e denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento, nonché sulle violenze perpetrate e subite durante il lavoro;
a realizzare, fatte salve le prerogative dello Stato e delle Regioni, una campagna divulgativa volta ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inviolabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia a disposizione delle potenziali vittime, mediante l'utilizzo di una formula comunicativa che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e gli enti locali, al fine di stimolare la crescita e la diffusione di una cultura collettiva che stigmatizzi qualsivoglia comportamento illecito;
a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
a prevedere, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una «matrice multicriteri» da apporsi sui singoli prodotti e che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a 4, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con il precipuo obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo ove partecipino attivamente le aziende agricole virtuose, attualmente escluse dalla grande distribuzione organizzata;
a porre in essere, tenuto conto delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e alle Province autonome, opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi mobili e portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali, in particolare, la durata, la mansione e il compenso;
a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego nel reclutamento della manodopera attraverso iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;
a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni ed iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;
a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del «garante del lavoro agricolo», da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciali o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;
a stabilire, mediante appositi criteri, e fatte salve le competenze regionali, i compiti del «garante del lavoro agricolo» e le modalità di svolgimento del relativo ufficio in ambito territoriale presso appositi sportelli comunali, anche attraverso l'ausilio di sedi itineranti;
ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, al fine di consentire la ricerca di una nuova occupazione;
a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016;
ad implementare: a) un sistema di sostegno alle imprese produttrici che consenta loro di legare il prezzo di vendita ai costi complessivi di produzione; b) un sistema di controllo sulla filiera che impedisca lo svolgimento e lo sviluppo delle «aste a doppio ribasso»; c) una politica di trasporto pubblico efficiente che consenta le operazioni di raccolta e di raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei braccianti impiegati stagionalmente in agricoltura;
a tracciare un percorso sia istituzionale che legislativo che porti, anche attraverso specifiche modifiche di disposizioni vigenti, a normare l'emersione del lavoro irregolare, in un'ottica di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché di repressione dei fenomeni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dei lavoratori, ivi compresi quelli provenienti da paesi terzi.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 7 della legge n. 3 dell'u gennaio 2018 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata e della professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;
permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334, che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatore e capo bagnino e la legge 19 maggio 1971, n. 403, recante nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;
l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali cosi individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/ 2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state sopprese) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo universitario abilitante rilasciato dallo Stato per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;
permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;
il Ministero della Salute ha riconosciuto la qualifica di PROFESSIONE SANITARIA ai corsi di diploma triennale per Massofisioterapista sino a giugno del 2013 e, pertanto, per oltre venti anni successivi al d.lgs. del 1992., è proseguita la formazione di Massofisioterapisti come «professione sanitaria non riordinata» ma prevista da norme vigenti;
con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni„ anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;
il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IV A, include la figura del «massaggiatore»;
è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,
impegna, quindi, il Governo:
a promuovere un riordino di queste professioni sanitarie anche prevedendo il titolo di Massofisioterapista in ruolo ad esaurimento;
a rivalutarne i percorsi formativi riconoscendo crediti per l'iscrizione ai corsi universitari eventualmente con riserva o in sovrannumero;
a riaprire le procedure di riconoscimento dell'equipollenza per gli aventi diritto;
a riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma1. lettera c) del T.U.I.R. per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99, solo se accompagnate da prescrizione medica;
a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura del massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999;
ad operare affinché enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi autorizzino il rimborso delle spese per prestazioni effettuate previa indicazione del percorso riabilitativo da parte del medico specialista, dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99;
a provvedere affinché tutte le regioni operino la soppressione dei corsi di formazione per massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino.
ACCOTO, PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, introduce molteplici misure, quali, al comma 102 la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
particolare attenzione è dedicata anche al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, disponendo al comma 103, lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l3ttuazione del Piano medesimo;
il provvedimento in esame, ai commi 106 e 107, provvede anche a incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020, la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa;
considerato che:
l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 prevedeva che: «in attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali»,
preso atto del fatto che:
il summenzionato intervento è stato abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed è gestito a stralcio dal Ministero dello Sviluppo economico;
resta inalterata la necessità di incentivare gli investimenti e l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune modifiche normative al fine di considerare «aree economicamente depresse» i territori delle province nei quali si registri un tasso di disoccupazione, secondo lo specifico indicatore ISTAT superiore al 20 per cento o che sono riconosciute come aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
a valutare, altresì, l'opportunità di riconoscere, nel limite di spesa di 150 milioni annui a decorrere dal 2019, alle imprese che avviano un'attività nelle aree di cui precedente impegno tra il lo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, nei settori di cui al quinto punto, la possibilità di fruire delle seguenti agevolazioni:
a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento,
a condizione che rispettino i seguenti obblighi:
a) l'assunzione almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al secondo punto per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;
b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;
c) il possesso di almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
d) investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 euro;
e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento,
unicamente nei seguenti settori:
a) farmaceutico e chimico (produzione e commercio all'ingrosso);
b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni;
c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente;
d) servizi per le imprese, le aziende e le persone;
e) formazione, sicurezza, editoria, trasporti;
f) industrie alimentari;
g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
Il Senato,
in sede dì discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'articolo 485 del testo unico sulla scuola, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce il riconoscimento del servizio agli effetti di carriera per il personale docente;
si rende necessario chiarire che tale riconoscimento comprenda anche l'insegnamento nelle università italiane in qualità di professore a contratto, su incarico conferito ai sensi dell'articolo 100, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980, n. 382, ed ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 142;
vi sono taluni docenti, difatti, che hanno espletato la funzione di docenza universitaria a contratto per lunghi periodi, con l'incarico conferito all'inizio di ogni anno accademico su deliberazione dell'organo preposto (consiglio di facoltà o consiglio di corso di laurea) e che, entrati in ruolo nella scuola secondaria superiore, si sono visti non riconoscere tale funzione ai fini della ricostruzione della carriera, a causa di un'interpretazione restrittiva della normativa predetta;
difatti, l'articolo 485, comma 5, del testo unico sulla scuola non cita espressamente le norme alla base del conferimento dell'incarico di docenza universitaria ma rinvia genericamente al «servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università»,
impegna il Governo:
ad intervenire, anche con atti di natura amministrativa, al fine del riconoscimento dei servizi di docenza universitaria a contratto espletati su incarico conferito ai sensi della normativa richiamata per la ricostruzione di carriera dei docenti.
MANTOVANI, MATRISCIANO, NOCERINO, AIROLA, RICCARDI, PIRRO, CORBETTA, CROATTI, VONO, GUIDOLIN, VANIN, MONTEVECCHI, AUDDINO, CAMPAGNA, MAIORINO, ORTIS
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 253 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (smart working), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale,
considerato che:
il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;
il lavoro agile altresì comporta un beneficio per l'ambiente e la qualità dell'aria riducendo la necessità degli spostamenti, che oggi avvengono soprattutto attraversi veicoli privati. Di conseguenza, la sua diffusione determinerebbe una minore congestione delle strade e minori emissioni inquinanti, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, talvolta, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
tale modalità di lavoro, nonostante l'approvazione della legge n. 81 del 2017 e l'incremento di iniziative in materia da parte di imprese private e della pubblica amministrazione, rimane ad oggi ancora fortemente limitata,
impegna il Governo:
prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di provvedimenti contenenti misure atte ad incentivare progetti strutturati di smartworking sia nel settore del mercato del lavoro pubblico che in quello privato del nostro Paese.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di dipendenti delle imprese editoriali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di riconoscere l'applicazione delle disposizioni in materia dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35 , terzo comma, della legge 5 agosto 1981 n. 416, collocati in cassa integrazione straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il l gennaio 2014 e il 31 maggio 2015 , ancorché dopo il periodo di godimento di cassa integrazione straordinaria, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 219 e 220 recano disposizioni in materia di personale dell'INAIL,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL;
con il comma 5 del medesimo articolo era stato stabilito che al personale transitato dall'ISPESL si continuasse provvisoriamente ad applicare «il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII»;
come segnalato da numerosi dipendenti ex ISPESL, la riorganizzazione dei moli interni dell'INAIL attualmente in corso e che si dovrebbe concludere al 31 dicembre 2019, nel portare al superamento della normativa transitoria di cui sopra potrebbe comportare per tali dipendenti ad un diverso ed inferiore inquadramento ed al peggioramento delle attuali condizioni contrattuali,
impegna il Governo:
al fine di superare la precarietà contrattuale del personale interessato, salvaguardando e valorizzando importanti professionalità della ricerca, a valutare l'opportunità di prevedere il superamento del carattere di transitorietà della disciplina di cui comma 5, dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continuando ad applicare al personale ex ISPESL trasferito in INAIL il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza, nell'ambito del comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti pubblici di ricerca.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 161 a 163 disciplinano l'erogazione dei fondi per consentire le varie assunzioni nella Pubblica Amministrazione;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'articolo 1, comma 1148, lettere a) e h), ha disposto la proroga delle graduatorie e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
preso atto che:
al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del DPR n. 465 del 1997, ed in attuazione della deliberazione della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 109 del 21 luglio 2010, sarebbe opportuno che il Ministero dell'interno, già Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ammettesse gli idonei risultanti dalla graduatoria del COA 3 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso, pubblicato su G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007, a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di mesi 6 con tirocinio di mesi 3 presso gli Enti Locali, per una spesa complessiva da porre nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'ex Agenzia, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del d. Igs. 267/2000, nella prima fascia professionale;
è nota la carenza di iscritti presso le sezioni regionali degli albi dei Segretari Comunali, il cui accesso alla carriera è disciplinato sia dall'articolo 98 del D.Lgs. 267/2000 che dal DPR 465/1997 «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare delle misure tese al riconoscimento dell'idoneità conseguita a livello concorsuale nelle edizioni precedenti del Corso-Concorso per l'abilitazione alla figura di segretario comunale, nonché delle professionalità acquisite nell'ambito della pubblica amministrazione, soprattutto quella locale, da coloro che posseggono i requisiti per l'accesso alla Dirigenza di cui al DPR n. 70/2013.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 413-415 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in merito al rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici,
considerato che:
la percentuale prevista ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, circa le assunzioni dei lavoratori Co.Co.Co. del personale ATA, nei profili di assistente amministrativo e tecnico, è inadeguata rispetto allo spirito della norma sulla loro stabilizzazione;
dai provvedimenti emanati su tale questione si ricava che quello dei lavoratori ex Co.Co.Co è una sorta di organico speciale – fissato per legge – che dovrà coesistere con quello di diritto del restante personale ATA e che posti e risorse devono restare in dotazione a quel gruppo di lavoratori;
la disparità di trattamento tra lavoratori che prestano la medesima attività lavorativa da anni, con le stesse responsabilità, non può trovare ulteriori giustificazioni, e soprattutto merita di trovare una definizione immediata,
impegna il Governo a:
verificare quali siano gli ostacoli che impediscono di risolvere positivamente e definitivamente l'annosa questione de qua attraverso l'impego di ulteriori risorse qualora il totale delle risorse stanziate dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si dimostri insufficiente.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 148 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materi di ammortizzaztori sociali,
considerato che:
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1º maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto ranno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;
al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;
l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori,
impegna il Governo:
a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normative volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;
a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziate in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai dipendenti di imprese del settore editoriale,
considerato die:
si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità;
l'ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine;
il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti,
rilevato che:
come noto, in molte Amministrazioni non viene applicato il CNLG, ma la contrattazione collettiva di comparto prevista per gli altri dipendenti. Ed invero, con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore apre all'autonomia sindacale prescrivendo che «negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti»;
ciò nonostante, dopo l'intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n, 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava «il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...», non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito. Pertanto Fattuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di «contrattualizzazione» del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993;
ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) che svolgono attività giornalistica nella pubblica amministrazione (e ciò avviene principalmente negli Uffici stampa) e applicato, in certi casi, il contratto collettivo nazionale di lavoro FNSI – FIEG mentre in altri casi è applicato il contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (autonomie locali, ministeri, ecc.);
come più volte enunciato dalla giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa – istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari – delle Regioni a Statuto Ordinario svolgono una prestazione di natura giornalistica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di applicare a coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa – istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari – delle Regioni a Statuto Ordinario i testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
a valutare l'opportunità di applicare al personale che svolge funzioni giornalistiche la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,
considerato che:
il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);
tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;
tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;
come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;
l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-bis dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 137 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di occupazione,
considerato che:
una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il part time ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di part time ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;
il part time ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;
può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,
tenuto conto inoltre che:
con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del part time ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività – ossia quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico – non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro part time ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.
PUGLIA, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, CAMPAGNA
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,
considerato che:
con la riforma Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;
oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra,
tenuto conto inoltre che:
le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura – ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» – non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;
sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui – nell'ultimo periodo – si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle « disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata;, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne – all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 – mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psico-fisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;
c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021, al comma 436 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
affinché l'entità di tali risparmi sia valutata adeguatamente rispetto all'effettivo andamento dei flussi migratori;
affinché i risparmi previsti non incidano nella condizione dei centri per l'immigrazione, che devono essere adeguati per la permanenza in condizioni di dignità e giusta assistenza per i migranti e di sicurezza per loro e le popolazioni dei comuni dove i centri sono presenti;
affinché attivi tutti gli strumenti di controllo per garantire che le condizioni lavorative di coloro che sono impegnati nella gestione dei centri rientrino in tutte le garanzie previste dalla legge.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
dalle modifiche introdotte ai commi 233 e 234 che concernono l'ispettorato nazionale del lavoro dispone nello specifico che l'ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021; l'incremento da 2 a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'ispettorato; l'ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale. Inoltre, si prevede un incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
sono diminuite le assunzioni di personale ispettivo previste per il 2021 e introdotte assunzioni per dirigenti generali e non generali, nonché diminuiti gli importi delle sanzioni in materia di violazione norme prevenzione (da 15 a 10 per cento) rispetto al testo originario,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori misure mirate a sostenere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando ulteriormente il numero degli ispettori del lavoro per controlli più efficaci e abbassando la contribuzione assicurativa e previdenziale a chi promuove contratti stabili.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
attualmente, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) viene corrisposta per una durata pari alla metà dei periodi lavorati e contribuiti in un quadriennio. Tale sistema di calcolo, adottato per ragioni di contenimento della spesa non più giustificabile, penalizza soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività caratterizzate da cicli stagionali;
l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n, 240 prevede per detti lavoratori, un inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. A parziale deroga di ciò e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni per i soli dipendenti con contratto di lavora a tempo indeterminato;
l'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha escluso da detto trattamento i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
l'abolizione della mobilità a partire dal 1º gennaio 2017 sommata all'esclusione dalla NASpI fa sì che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, non sia riconosciuta alcuna copertura in caso di disoccupazione,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare misure al fine di estendere il diritto della prestazione NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'occupazione femminile rappresenta un tasto dolente per il nostro Paese, specialmente se rapportato alla media europea. Come risulta, infatti, dal database di Eurostat, l'occupazione femminile italiana calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 49 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 62 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;
secondo i calcoli di Eurofund, il sotto utilizzo del capitale umano femminile nel sistema produttivo italiano ammontava, nel solo 2017, a 88 miliardi di euro, ossia il 5,7 per cento di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Detto in altri termini (fonte Banca d'Italia), un aumento del tasso di partecipazione femminile al lavoro dal 49,1 per cento al 60 per cento comporterebbe, quasi automaticamente una crescita fino al 7 per cento del PIL. Ad analoghe conclusioni sono giunti il FMI ed altri organismi internazionali;
ai suddetti dati, in sé drammatici, occorre affiancare quello del gap salariale, poiché a parità di mansioni, le donne spesso guadagnano meno degli uomini, essendo loro riservati ruoli inferiori, in settori a basso reddito, con contratti part-time o a tempo determinato che fanno loro raggiungere più difficilmente ruoli di vertice, nonostante quello femminile sia il capitale umano più formato e scolarizzato;
a questo scenario si aggiunge un altro aspetto non irrilevante a livello di impatto sulla ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro: una bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura legata, strettamente connessa all'arretrata definizione dei ruoli all'interno delle mura domestiche ancora fortemente condizionata da un retaggio culturale di stampo patriarcale ed una carenza cronica e strutturale di servizi pubblici per l'infanzia – e più in generale per la cura della famiglia – che obbliga troppo spesso le donne ad abbandonare il lavoro o a limitare le ambizioni di crescita e di sviluppo perché non adeguatamente sostenute nella gestione famigliare;
la questione della partecipazione femminile al mercato del lavoro è, inoltre, intimamente legata alla crisi demografica italiana: bassi livelli di occupazione femminile intrecciati alle condizione di precarietà lavorativa sono, infine, i principali responsabili della denatalità che affligge ormai da tempo il nostro Paese;
tale scenario impone un brusco e significativo cambio di rotta, di cui non vi è minima traccia neanche nel provvedimento all'esame dell'aula, che l'agenda politica di governo continua a disconoscere, con gravi ripercussioni sull'economia italiana e sulla tenuta sociale del Paese;
solo un piano straordinario per l'occupazione femminile, che contempli nuovi strumenti contrattuali per la parità di genere ed il potenziamento dei servizi sociali e del welfare sarebbe in grado di: incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita; contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi; salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico; garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere; sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia;
occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di:
1. favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche family friendly (smart working, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) e favorire forme di congedo che coinvolgano anche i padri;
2. incentivare i datori di lavoro al fine dì aumentare la domanda di lavoro femminile attraverso sgravi contributivi;
3. implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori famigliari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità;
4. favorire e premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere sia a livello di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia a livello di parità retributiva.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il lavoro, in questa manovra, è stato il «convitato di pietra» nonostante il governo si fosse imposto, in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2018, l'ambizioso obiettivo di orientare oltre 9 dei 22 miliardi di euro di spesa previsti in deficit dalla manovra verso politiche di indirizzo innovative e misure concrete capaci di contrastare la straordinaria situazione di disagio economico in cui versa un'ampia fascia del Paese, ricorrendo ad una misura di sussidio, il reddito di cittadinanza, che potrebbe paradossalmente scoraggiare la ricerca di un lavoro o addirittura favorire quello sommerso;
inoltre la manovra per il triennio 2019-2021 traccia un percorso diverso ove rimangono carenti le risorse per gli investimenti, poiché si è preferito privilegiare la spesa corrente ed introdurre misure che non determinano maggiore e migliore occupazione, ma che rischiano di tradursi in mere politiche assistenzialistiche;
stando alle anticipazioni del governo il reddito di cittadinanza costituirebbe un'integrazione al reddito familiare fino a 780 euro mensili, estremamente rilevante per chi è in condizioni di povertà e che rispetto ai tagli di trasferimenti ed investimenti pubblici registratisi negli ultimi due decenni, rappresenterebbe un salto di qualità politico ed economico;
di contro la medesima misura rappresenterebbe una resa sul fronte occupazionale, facendoci rassegnare all'assistenza per milioni di persone, in specie giovani qualificati, in particolare nel Mezzogiorno, potenzialmente in grado di contribuire attivamente alla propria comunità drammaticamente sofferente per tanti bisogni insoddisfatti;
la stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha progetti canteriabili e gli investimenti pubblici, nonostante le litanie degli editorialisti liberisti impermeabili alla realtà, sono la componente più efficace per dare ossigeno all'economia reale;
pertanto 1 miliardo all'anno della dotazione finanziaria prevista dall'ex articolo 21 per il cosiddetto «Reddito di Cittadinanza», potrebbe essere allocata su programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno;
i suddetti programmi di lavoro di Cittadinanza sarebbero promossi e gestiti da enti locali ed associazioni di cittadinanza attiva. Sugli enti locali ricadrebbero le spese organizzative, i programmi beneficiari di finanziamenti verrebbero selezionati attraverso un bando nazionale. L'importo spettante per la prestazione di «Lavoro di Cittadinanza» sarebbe pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiungerebbe la contribuzione previdenziale ordinaria;
i programmi finanziabili devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, in aggiunta a quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come; 1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro; 2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive; 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche; 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente; 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani; 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico; 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini; 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare i programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno, finalizzati alle attività indicate in premessa.
Il Senato,
premesso che:
l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);
le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;
le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera,
le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:
la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefìci riservati ai propri cittadini;
il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delIe prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale Ì periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;
i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,
impegna il Governo:
ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
Il comma 138 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (Rei) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 (2.198 milioni nel 2019), le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al Rei sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza;
dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º maggio 2015;
si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;
la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione;
verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Se la durata della Naspi è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Aspi e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l'inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016);
l'indennità Naspi introdotta con il Jobs Act è da tempo oggetto di una forte battaglia da parte dei lavoratori e dei sindacati per via di una modalità di calcolo e di durata che allo stato attuale penalizza diverse categorie ed è in particolare fortemente incisiva in termini negativi per i lavoratori del settore turismo, commercio e servizi, i cui contratti brevi – ridottisi ormai alla sola stagione estiva – rischiano in tanti casi di non essere più sufficienti neppure per maturare i requisiti essenziali al percepimento della Naspi;
richieste e proposte di correzione del sussidio sono state avanzate sinora, senza esito risolutivo, sia al precedente che all'attuale Governo. Rimane, altresì, irrisolta la problematica evidenziata da numerosi lavoratori stagionali per i quali si palesa una drammatica condizione economica, specie nel periodo invernale, e sussiste un'emergenza sociale a causa delle conseguenti difficoltà in essere per tante famiglie;
si consideri che, in alcune realtà territoriali nella quali il turismo è la principale fonte di economia, come nel caso della regione Sicilia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmente finalizzate alla ricettività, tuttavia in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è progressivamente ridotto a pochi mesi – in media ad 8 al massimo e per lo più a 6 – e in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare ì requisiti contrattuali minimi, essenziali per poter percepire l'indennità di Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere dal momento in cui le aziende chiudono (per la maggior parte a fine di ottobre) e riaprono poi l'anno successivo (in primavera);
allo stato attuale, molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà e i riflessi negativi dell'attuale sistema di calcolo della Naspi, rischiano inoltre, di determinare dinamiche altrettanto negative in ambito pensionistico. La Naspi è stata oggetto – sia per quanto concerne il Governo precedente che quello in attività – di una serie di richieste correttive, anche da parte dei sindacati, rimaste inascoltate, sino anche a petizioni popolari, relative alla revisione della Naspi e con istanze per la modifica della riforma pensionistica, alla luce delle prevedibili difficoltà che molti lavoratori avranno in futuro per l'accesso alla pensione, nel quadro delle relative stime previsionali sugli importi ad essi spettanti all'atto della futura conclusione per anzianità del periodo lavorativo,
impegna il Governo
a prevedere esplicitamente, con i prossimi provvedimenti legislativi ritenuti opportuni per i lavoratori stagionali richiamati in premessa, ovvero quelli del settore turismo, commercio e servizi, il mantenimento nell'ordinamento giuridico del loro diritto a richiedere e percepire la Naspi, proprio in ragione del lavoro stagionale svolto, connotato da contratti brevi, spesso ridottisi alla sola stagione estiva, rischiando così di non poter più maturare il diritto al percepimento della Naspi, rimanendo, nei periodi di riposo forzato, senza la possibilità di avvalersi di alcuna politica attiva del lavoro o se intenda prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi ritenuti idonei allo scopo, a estendere il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza anche ai lavoratori stagionali del comparto turistico, attualmente esclusi dal diritto di richiedere tale misura.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i farmaci detti «orfani» sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse decine di milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una sola può avere effetto terapeutico). Commercializzare un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara consente raramente di recuperare il capitale investito per la sua ricerca;
i farmaci orfani possono essere definiti Farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica. Accade anche che una sostanza, utilizzata per il trattamento di una malattia frequente, possa avere anche un'indicazione orfana, che non è stata ancora sviluppata. Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per le quali non esiste una cura è stimato tra 4000 e 5000 circa; e da 25 a 30 milioni sarebbero le persone interessate da queste malattie in Europa;
ma i pazienti affetti da malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia, in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci orfani, occorre adottare incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. Hanno inizio negli Stati Uniti, nel 1983, con l'adozione dell'Orphan Drug Act, poi in Giappone e in Australia nel 1993 e 1997; l'Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci orfani unificata per tutti i Paesi. Sono passati 20 anni ma molto resta ancora da fare. Soprattutto per le piccole aziende che si occupano di ricerca innovativa e non hanno alle spalle i grandi colossi, in grado di supportare ricerche senza risultati positivi commerciabili in tempi relativamente brevi. Nella scorsa legislatura sono stati esclusi dal payback ospedaliero i farmaci orfani attivi nel registro EU, ma non quelli che, pur avendo ancora le caratteristiche di farmaco orfano, erano stati registrati prima che venisse approvata la normativa sugli orfani. Anche la attuale Politica Farmaceutica tutela solo gli orfani in lista EU, escludendo altre categorie di farmaci che in larghissima parte sono costituita da farmaci con fatturati al di sotto di 5 milioni, trattandosi per l'appunto di farmaci orfani destinati a malattie rare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare le particolari condizioni in cui versano le piccole aziende che si occupando di ricerca e commercializzazione di farmaci rari, per sostenere il loro impegno anche con misure amministrative che non penalizzino ulteriormente questo settore, per cui c'è invece bisogno di risorse economiche, ma anche di normative più adeguate.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
dopo una lunga attesa, durata anni di confronto tra il MIUR, il Ministero della Salute, La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Medicina, finalmente gli studenti di medicina hanno ottenuto la cosiddetta «laurea abilitante» in Medicina e Chirurgia, che consente agli studenti che si sono iscritti al quinto anno nell'attuale anno accademico 2018-2019 di poter espletare il tirocinio «abilitante» durante il quinto e sesto anno, così come previsto dal decreto ministeriale, accorciando così la durata complessiva del corso di studi. In realtà i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stanno segnalando una serie di difficoltà pratiche, per cui chiedono che il nuovo esame abilitante entri in vigore nell'anno 2020, invece che nel 2019;
non a caso il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole rispetto allo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione sull'esame di Stato e l'anticipo del tirocinio per l'abilitazione alla professione medica, ma aveva dato alcuni suggerimenti rispetto all'anticipo del tirocinio abilitante. Una delle questioni centrali riguardava l'inserimento del tirocinio e dell'esame di stato all'interno del corso di studi e la necessità che non si sovrapponesse all'attività teorico-didattica che gli studenti devono svolgere negli ultimi anni del corso di laurea. Il passaggio alla laurea abilitante in definitiva rende necessario non solo inglobare il rimodellamento complessivo dei tirocini, per poter introdurre il tirocinio abilitante, ma anche potenziare lo schema del Progress test, sulla cui falsariga saranno predisposti i quiz dell'esame abilitante. Fino ad ora il tirocinio trimestrale valido per l'idoneità all'esame di Stato, della durata di tre mesi, uno per ogni area (medica, chirurgica, medicina generale), poteva essere effettuato solo dopo la laurea;
l'obiettivo è introdurre la novità, tanto attesa, nel migliore dei modi, tenendo conto che lo stesso DM suggerisce di dedicare al tirocinio in questione gli ultimi due anni di corso. Il rischio è che gli attuali studenti, iscritti al VI anno, debbano completare i tirocini curriculari, inserire il tirocinio abilitante, soprattutto quello da svolgere presso i medici di MG, sostenere gli esami in corso, preparare la tesi e affrontare la parte di Esame abilitante che prevede 200 quiz sul modello del Progress Test. Infatti è previsto il passaggio dall'utilizzo delle domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'esperienza del cosiddetto progress test, più efficaci per valutare le conoscenze delle candidate e dei candidati;
del tavolo che sta elaborando le metodologie per lo svolgimento del tirocinio e i test per il nuovo esame di abilitazione fa parte anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi, considerando che tra i crediti previsti per il tirocinio ci sono anche quelli che gli studenti dovranno ottenere frequentando gli ambulatori dei medici di MG. Ma il reclutamento dei Medici di MG non appare facile né scontato, anche se è stato firmato un protocollo d'intesa tra gli Ordini, l'Università e il Ministero per il reclutamento dei Medici di Medicina generale che andranno a fare da tutor sul territorio e per la determinazione degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione;
la soluzione definitiva non può prescindere da un rimodernamento complessivo dei corsi di laurea in Medicina al cui interno siano contenuti tutti gli elementi necessari alla formazione completa del giovane medico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di spostare la prima sessione dell'esame abilitante del corso di Laurea in Medicina e chirurgia a luglio 2020.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'epatite C rappresenta ancora oggi un grave problema di Sanità Pubblica, a causa dell'elevata percentuale di cronicizzazione dell'infezione che può portare a un danno epatico più severo e alla morte, nonché per l'alta percentuale di casi clinicamente non manifesti che rappresentano una importante fonte di contagio;
per tale ragione, a seguito di un impegno globale sulla patologia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rinnova continuamente l'impegno ai Governi e la consapevolezza della popolazione ad affrontare, attraverso azioni sinergiche e un approccio integrato, i problemi di Sanità pubblica correlati all'epatite C e a stimolare ulteriori attività di controllo e prevenzione;
in Italia attraverso il Piano di eradicazione per le epatiti B e C, l'allargamento dei criteri di reclutamento introdotti da AIFA e, successivamente, lo stanziamento di specifiche risorse dedicate con il fondo per i farmaci innovativi non oncologici, è aumentato il numero dei pazienti trattati;
è opportuno tuttavia sottolineare come recenti indagini abbiano registrato ancora migliaia di pazienti cui è già stata diagnosticata la patologia ma non ancora indirizzati ad una cura definitiva e un'ampia platea di soggetti che non hanno ancora scoperto l'infezione, da identificare e avviare alle terapie innovative disponibili,
impegna il Governo:
a proseguire il Piano di eradicazione dell'epatite C facendo il più ampio ricorso alle risorse rese disponibili all'interno del fondo per i farmaci innovativi non oncologici;
attivare campagne di sensibilizzazione e screening sia all'interno delle strutture ospedaliere che nei bacini dove si concentrano soggetti esposti a specifici fattori di rischio quali carceri e SERD, anche attraverso l'implementazione di piani regionali in grado di coinvolgere e motivare tutti gli stakeholders interessati.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;
la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;
sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;
la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;
la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie,
premesso, inoltre, che:
un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia famigliare;
nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema e dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare-riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;
si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologco deriva della necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita,
considerato che:
la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;
ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario,
preso atto che:
le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;
si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;
per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;
è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;
è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,
impegna il Governo:
a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;
ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;
a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;
a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;
a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;
il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;
sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,
impegna il Governo:
a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;
a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;
in particolare, l'ictus celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;
nel1'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;
la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca e ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;
la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale,
considerato che:
l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,
impegna il Governo:
ad adottare misure atte a:
1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;
2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;
3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;
4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;
5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Pese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;
non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,
impegna il Governo:
a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;
ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;
a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata, che include quella intermediata da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente sostenuta dai cittadini;
in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà, la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;
nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico,
considerato che:
se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;
occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica evidence – value-based e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa,
preso atto che:
quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,
impegna il Governo:
a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;
a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;
a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali ( extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;
a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;
a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;
ad affidare anche agli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;
più di 3 .400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;
i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;
in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,
impegna il Governo:
1) ad adottare misure volte a istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla sclerosi multipla che monitori e lavori, in accordo con tutti gli stakeholder, sulle grandi priorità sanitarie e socio-assistenziali della SM, come il riconoscimento e la promozione della rete dedicata alla presa in carico delle persone con SM, la diffusione, anche attraverso un atto di indirizzo nazionale, di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) per una presa in carico continuativa e unitaria;
2) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;
3) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;
4) ad istituire un registro nazionale sclerosi multipla con funzione di governo, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria, garanzia di accesso uniforme e trasparente ai farmaci modificanti la malattia e ai farmaci sintomatici, prevedendo l'opportuno coordinamento e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017;
5) a garantire l'accesso ad un'adeguata riabilitazione per le persone con SM sull'intero territorio nazionale;
6) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;
7) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;
8) ad adottare una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari, in attuazione dell'articolo 1, commi 254-256, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse stanziate nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in materia;
9) ad adottare delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'inserimento mirato nella filiera delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, garantendo certezza nei meccanismi di certificazione, ai fini dell'esercizio da parte delle persone con SM del diritto al part time di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015;
10) a promuovere e a sostenere l'accesso allo smartworking per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 in materia di lavoro autonomo, anche con riferimento ai bisogni di flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;
11) a sostenere e ad incentivare la contrattazione collettiva di primo e secondo livello per l'introduzione e applicazione di misure di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata a dicembre 2017;
12) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, 1'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;
alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;
preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,
impegna il Governo:
1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);
2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health technology assessment);
3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;
si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);
il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;
gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;
affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);
i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,
impegna il Governo:
1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;
2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;
in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «Make Sense Campaign»;
tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;
l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;
si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;
le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati e, laddove non presenti, attivati centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;
2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;
3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;
4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;
5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;
gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce, hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più di tumore, ma con il tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;
il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,
impegna il Governo,
ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;
a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;
a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo-laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;
attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;
entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, la Legge 20 novembre 2017 n. 167, cd Legge Europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12 dicembre 2017), con l'articolo 3, ha modificato gli artt. 89 e 118 del D.Lvo 193/06 (TU Medicinali Veterinari) e l'articolo 8 del D.Lvo 90/93 (relativo ai mangimi medicati), introducendo il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'articolo 40 della Legge n. 39 del 1º marzo 2002 e attraverso le modifiche all'artucolo 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 e all'articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 90, è stato stabilito che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica (REV), a partire dal 1º settembre 2018 (di seguito Ricetta Elettronica);
la Legge 21 settembre 2018 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91», è stata approvata con modifiche dei commi 1 e 2 dell'articolo 8, che modifica gli articoli 118 del D.Lvo 193/06 e 8 del D.Lvo 90/93, prorogando ulteriormente l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2019 e, per estensione, quello della tracciabilità,
l'introduzione di tali norme, e nello specifico della ricetta elettronica veterinaria (REV), apporterà benefici in termini di:
a) tracciabilità: mediante la condivisione dei dati reali di consumo con tutti gli attori della filiera del medicinale veterinario: veterinari, farmacisti, distributori, allevatori, autorità competenti;
b) efficienza: con la semplificazione e la riduzione delle procedure e degli obblighi;
c) risparmio economico: col contenimento dei costi, derivanti anche da sanzioni per errori formali;
d) tutela della salute pubblica, in ottica ONE HEALTH: col miglioramento dei controlli e la rielaborazione dei dati per il contrasto dell'antimicrobico resistenza, che rappresenta una minaccia crescente per l'uomo,
tuttavia, sono state sollevate da parte di diversi operatori del settore richieste di ulteriore proroga, soprattutto nel caso degli animali d'affezione, cioè non destinati alla produzione alimentare umana, in considerazione di alcune criticità riscontrate, come:
1) la mancata emanazione, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, del decreto attuativo del Ministero della Salute previsto dalla Legge Europea;
2) l'incompleta implementazione delle banche dati necessarie al corretto espletamento della REV sia dei medicinali veterinari disponibili, sia relative ai codici delle realtà coinvolte;
3) la rilevazione di problematiche tecniche sulle funzionalità dell'applicativo REV (lentezza del sistema, errore di connessione etc.);
alla luce di quanto espresso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere la proroga per l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria; molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;
l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;
quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;
sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;
vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura; a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o per il risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;
l'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;
l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;
nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;
il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;
con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;
nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di IIº livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di IIº livello,
impegna il Governo:
a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, attraverso la reintroduzione dei numeri di emergenza precedentemente utilizzati che garantirebbero personale qualificato e risparmio di risorse.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
le conseguenze drammatiche delle catastrofi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni quasi tutte le regioni italiane hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Un problema che non ha ancora prodotto e sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale della conservazione del suolo non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche;
per questo tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante e animali. Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento mille chilometri quadrati di suolo fertile, un'estensione quasi pari all'intera città di Roma;
il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un trend che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana;
l'Unione europea, con la proposta di direttiva COM(2006) 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, cosi come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione: la Gran Bretagna, ad esempio, ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (brownfield), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento;
i dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno;
una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici, e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni '50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale;
il dossier «Suolo minacciato, ancora cemento oltre la crisi», realizzato da Legambiente, a cui fanno da cornice i dati dell'ISPRA ha confermato che il consumo di suolo in Italia è in aumento anche nel 2017. La superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 kmq l'anno scorso: ogni due ore viene costruita un'intera piazza Navona, ogni secondo vengono coperti con cemento o asfalto 2 metri quadrati di territorio;
quasi un quarto, il 24,61 per cento, del nuovo consumo dì suolo netto tra il 2016 e il 2017 avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza dì cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati, non necessariamente abusivi, o altre coperture permanenti nel corso dei prossimi anni;
i nuovi edifici rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno. Sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;
il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili;
per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i territori maggiormente urbanizzati corrispondono al quadrante nord-ovest del Paese (8,6 per cento), sebbene le dinamiche espansive più vivaci riguardino il nord-est e l'Italia centrale. Alla Lombardia compete il «record nazionale» di superfici urbanizzate, stimate al 12,8 per cento del territorio;
le tante storie italiane di spreco di territorio, frutto della mancanza di regole nazionali e comunitarie sulla tutela del comparto ambientale del suolo ci raccontano di autostrade, aeroporti, ville e insediamenti e centri commerciali;
questa malattia che affligge l'Italia deve essere affrontata in tempi rapidi e con azioni strutturali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare, al fine della riduzione del consumo del suolo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, l'istituzione di un Fondo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, alimentato da un contributo parametrato ai proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Un Fondo per destinare risorse ad interventi per: a) minimizzare il rischio idrogeologico e sismico; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare; d) l'acquisizione delle aree da espropriare; nonché, una quota delle risorse dell'eventuale fondo, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni degli enti locali.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito sia delle politiche di spesa pubblica sia della politica fiscale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Suddetta legge, nota come Collegato ambientale, oltre a promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse, all'articolo 68 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare predisponga, con cadenza annuale, un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;
la conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce un elemento fondamentale per il disegno di politiche ambientali ed economiche efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG) che rappresentano un impegno da inserire nella programmazione politica ed economica del Governo e il Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile;
a tal riguardo, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia, che collima con quella dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente;
in linea di principio tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere favorevoli all'ambiente, tuttavia, con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dei sussidi, il Catalogo (pubblicato nel dicembre 2016) individua 57 forme di sussidio dannoso per l'ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di euro 16,2 miliardi, a fronte di 46 forme di sussidio favorevole all'ambiente, per un valore di euro 15,7 miliardi; inoltre, dall'analisi emergono 27 sussidi «incerti» (che richiedono ulteriori valutazioni in quanto presentano impatti ambientali sia positivi che negativi) per un valore complessivo di euro 5,8 miliardi mentre è stata individuata una sola misura «neutrale», per un importo di euro 3,5 miliardi;
nel dettaglio, si rileva che oltre il 97 per cento dei sussidi dannosi (15,7 miliardi di euro) è costituito da sconti fiscali, mentre meno di mezzo miliardo ossia il 3 per cento è dato da sussidi diretti. Appare evidente la necessità che, in fase di predisposizione delle norme, sia effettuata anche una valutazione ambientale preventiva dei sussidi;
la rimozione e il conseguente «reimpiego green» delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attivare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 sia sul versante occupazionale;
come da interlocuzioni avute con l'Onorevole Laura Castelli, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della discussione presso la Commissione Bilancio del provvedimento, emerge una volontà da parte dell'attuale esecutivo dì andare nella direzione di una progressiva rimozione dei sussidi ambientali dannosi a beneficio dei sussidi ambientali favorevoli, tuttavia, è stata anche dichiarata una difficoltà ad agire nei tempi di approvazione del provvedimento in oggetto,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale, avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente;
ad assicurare che sia sempre attuata una valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
nel 2017, anche se il dato non è ancora ufficiale, si stima che le emissioni di gas serra in Italia siano cresciute fra lo 0,5 per cento e l'l per cento negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione sembra essersi fermato: l'intensità energetica del Pil è rimasta costante attorno ai 120 tep per milione di euro; i consumi di energia tra il 2014 e il 2017 sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 Mtep: le rinnovabili, dopo la forte crescita del periodo 2005-2013, nell'ultimo quinquennio si sono quasi fermate intorno al 17 per cento del fabbisogno energetico, con una modesta crescita dal 17,4 nel 2016 al 17,7 per cento nel 2017;
dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dal disegno di legge in esame, si evince che la sostenibilità e le scelte di green economy non siano fra le priorità di questo Governo;
si attendono ancora misure importanti quali: il nuovo decreto sulle rinnovabili; la risoluzione delle questioni aperte per l'End ofWaste; il recepimento delle nuove Direttive europee sui rifiuti e l'economia circolare e il Piano delle misure per l'energia e il clima;
l'Italia spende, secondo Legambiente, ogni anno 14,8 miliardi di euro pubblici per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo di gas, carbone e petrolio;
secondo InfluenceMap, tra i paesi del 07 l'Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto al PIL. Siamo allo 0,63 per cento a fronte di una media europea dello 0,17 per cento e molto oltre lo 0,20 per cento degli Stati Uniti e lo 0,23 per cento della Germania;
secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 i sussidi alle fonti fossili a livello mondiale sono stati pari a 5.300 miliardi di dollari (10 milioni di dollari al minuto), pari al 6,5 per cento del PIL mondiale e più della spesa sanitaria totale di tutti i governi del mondo. L'aumento rispetto al 2013 è del 10,4 per cento;
tra chi aiuta di più le fossili secondo i dati FMI: la Cina con 2.272 miliardi di dollari (+22 per cento), seguita da Stati Uniti con 699 miliardi (+14 per cento) e Russia con 335 miliardi (5.7 per cento). In Europa, la maggior sostenitrice delle fonti fossili è la Germania con 55,6 miliardi di $ (+10.5 per cento), seguita da Regno Unito con 41,2 miliardi (+12.2 per cento), Francia con 30,1 miliardi (+13.2 per cento), Spagna (24,1 miliardi), Repubblica Ceca (17,5 miliardi) e Italia (13,2 miliardi, dato questo del FMI leggermente inferiore a quanto stimato da Legambiente, appunto 14,8 miliardi);
eliminare gli incentivi alle fossili consentirebbe di ridurre le emissioni di CO2 di 750 milioni di tonnellate, cioè il 5,8 per cento delle emissioni globali al 2020, contribuendo al raggiungimento della metà dell'obiettivo climatico necessario a contenere l'aumento di temperatura globale di 2º C;
nelle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato nel 2015 al Governo italiano (Country Specific Reccomendations) il nostro Paese viene bacchettato per il ritardo nell'introdurre tasse modulate secondo il principio del «chi inquina paga», come la carbon tax, e nel rimuovere aiuti dannosi per l'ambiente, come quelli alle fossili;
l'adozione di una carbon tax è oramai da lungo tempo suggerita per interiorizzare e mitigare parte degli impatti ambientali e sanitari legati all'impiego dei combustibili fossili. L'introduzione di una fiscalità ambientale, era stata prevista anche in Italia con la «delega fiscale» del 2012. Una norma che non è mai stata approvata, malgrado una carbon tax avesse già fatto una effimera comparsa alla fine degli anni Novanta;
questo strumento fiscale è applicato con successo in Canada e in diversi paesi europei, dagli UK alla Svizzera. La Svezia, paese che l'ha introdotta nel 1991, ha alzato progressivamente il suo valore fino a 136 dollari/t ottenendo tra il 1990 e il 2013 una riduzione del 22 per cento delle emissioni a fronte di un aumento del Pil del 58 per cento. Considerato l'attuale basso prezzo dei combustibili fossili, molte istituzioni, dalla Banca Mondiale all'Agenzia Internazionale dell'Energia, hanno caldamente suggerito l'opportunità di tassare le emissioni di CO2;
una carbon tax pari a 30 euro a tonnellata genererebbe un gettito pari a 15 miliardi, che potrebbero essere reinvestiti nella green economy;
è auspicabile che l'Italia abbandoni l'uso delle fonti fossili. Un'Italia che strutturalmente e strategicamente si affida alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;
è necessario definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo nel 2030 l'Italia Carbon-free,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a prevedere l'introduzione di un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione in modo da rendere il nostro Paese coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
a definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo, nel 2030, l'Italia Carbon-free.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,
premesso che:
il comma 610 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale;
l'articolo 33 della legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'art. 11, comma 16- quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli ha disposto che le medesime aree fossero di rilevante interesse nazionale e ha previsto inoltre la nomina di un commissario straordinario di governo e di un Soggetto attuatore (Inivitalia Spa) cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale;
l'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli,
considerato che:
l'art. 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;
con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4/del 18/02/2015, concernente Piani di individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato art. 1, commi 50 e 51, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse;
sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di ulteriori euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex Eterni C (progetto ex Bagnolifutura);
al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità, nelle aree ex Ilva ed ex Italsider è stato stipulato con il 16 aprile 2016 l'accordo di programma con il comune di Napoli con cui si destinano 4.500.000,00 a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziate dal Ministero dell'ambiente;
rilevato che:
nonostante lo stanziamento di risorse finanziarie pregresse, il SIN di Bagnoli-Coroglio versa in condizioni di estremo degrado per cui è necessario intervenire con ulteriori finanziamenti per dare seguito al recupero ambientale del suddetto sito e per consentire la realizzazione del progetto «Bagnoli 24»,
impegna il Governo a:
a) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze e in tempi congrui qualsiasi iniziativa normativa volta a completare definitivamente il risanamento dell'area di Bagnoli-Coroglio;
b) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, una revisione normativa finalizzata alla bonifica radicale del sito di Bagnoli-Coroglio.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,
premesso che:
il comma 424 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire misure idonee la situazione di criticità ambientale e sanitaria,
considerato che:
la parte sesta-bis riguarda la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
gli articoli 318-quater , comma 2, e 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, prevedono che i versamenti derivanti dalle oblazioni pagate dai contravventori siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, riassegnate al bilancio dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in misura pari alla metà per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché pari a un quarto, rispettivamente, per il Ministero della Giustizia e per il Ministero dell'Interno.
considerato inoltre che:
la normativa di riferimento non chiarisce quali organi amministrativi sono competenti ad incassare le sanzioni pecuniarie nonostante il pagamento di tali importi rappresenti una condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati,
si impegna il Governo a:
a) precisare con interventi normativi sia gli organi amministrativi volti a incassare le sanzioni pecuniarie che la destinazione dei proventi delle oblazioni di cui in premessa.
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 411 dell'A.S. 981 prevede uno stanziamento annuo per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'istituzione del Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile;
l'istituto si occupa dello svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare,
ritenuto che:
una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, anche secondo le previsioni adottate dall'Unione europea sul tema, comporta una forte riduzione del rifiuto come prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento;
l'utilizzo di tali impianti di incenerimento comporta un alto rischio di inquinamento atmosferico, in particolare nelle zone della pianura padana dove le concentrazioni di gas inquinanti superano i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria,
impegna il Governo a:
promuovere il graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi di smaltimento, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO, NUGNES
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 614 dell'A.S. 981 introduce, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 90 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi,
considerato che:
l'utilizzo di tecnologie elettriche consente di ridurre le emissioni di C02: una vettura spinta esclusivamente dalle batterie, ricaricata con elettricità derivante da fonti energetiche fossili e rinnovabili, consente di ridurre complessivamente le emissioni di C02 fino al 30 per cento nel paragone con un veicolo con motore a combustione interna;
la diffusione dell'auto elettrica consentirebbe di ridurre le emissioni (polveri sottili) legate al trasporto, rendendo le nostre città più pulite e vivibili, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
è necessario incentivare l'acquisto di tale mezzo in particolare nelle amministrazioni locali e presso le diverse realtà associative territoriali che offrono servizi di tutela verso i cittadini, in modo anche da offrire un modello di trasporto da seguire da parte dei privati,
impegna il Governo a:
prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di adeguate misure destinate ad agevolare l'acquisto di veicoli elettrici da parte delle amministrazioni e delle aziende sanitarie locali, e di cooperative sociali e associazioni impegnate in servizi di assistenza a livello territoriale.
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il provvedimento in esame prevede diverse misure in materia di efficienza energetica e di qualità ambientale;
la qualità dell'aria sul territorio nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane è attualmente caratterizzata dalla presenza di PM10, PM2,5 e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
secondo i dati diffusi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e dall'OMS, i territori della pianura padana sarebbero la zona più inquinata d'Europa;
a causa dell'inquinamento rilevato, l'Italia ha il triste primato europeo di morti premature, circa 85.000 l'anno, e di malattie infantili,
ritenuto che:
è necessario prevedere misure urgenti per prevenire e ridurre le concentrazioni di inquinanti per il miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria;
è necessario utilizzare in modo coordinato gli strumenti normativi e finanziari attualmente previsti dal nostro ordinamento, definendo modalità di intervento omogenee su tutto il territorio nazionale, e in particolare all'interno di bacini e aree vaste omogenee, tenendo conto delle diverse realtà locali, e valutare i risultati conseguiti con le singole misure, al fine di rendere maggiormente efficaci le politiche di prevenzione e tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti,
considerato che:
per raggiungere tali finalità, il Ministero dell'Ambiente ha firmato un Protocollo d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni e favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;
tale Protocollo è già stato adottato dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte;
sarebbe opportuno prevedere tra gli interventi previsti quello atto a favorire il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci in modo da ridurre le emissioni di gas inquinanti soprattutto nelle zone dove le emissioni superano i limiti consentiti,
impegna il Governo a:
promuovere, mediante atti di propria competenza, l'adozione di tale Protocollo in tutte le regioni d'Italia, in particolare nelle aree più inquinate del nostro Paese come il Nord Italia, incentivando l'adozione degli interventi in esso previsti e favorendo il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci, in modo da evitare ulteriori danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, in particolare dei minori.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 610 reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale,
considerato che:
con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma z-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno degli 80 siti assegnati, il processo di bonifica/messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il «fare veloce ma correttamente» alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate,
considerato che:
grazie all'attività commissariale è stato messo in atto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce l'accertamento delle responsabilità alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative;
decorsi 3 semestri dalla nomina del Commissario (marzo 2017 – 80 siti affidati) il lavoro ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di n. 16 discariche abusive, a cui si aggiungono quindi 12 bonificate e accolte dalla UE nella richiesta di espunzione dall'infrazione dello scorso 2 giugno 2018, per un totale complessivo di 28 siti. Tutto ciò ha prodotto un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia: la Sanzione Europea quindi, per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario, è passata da 32.400.000 euro annui a 21.200.000 euro con un risparmio a giugno 2018 di 11.200.000 euro,
considerato infine che:
sul territorio nazionale sono individuabili numerosi siti abusivi che attendono da anni la bonifica, per i quali, nella maggior parte dei casi gli enti locali competenti hanno anche stanziato i fondi necessari ma per una lentezza procedurale ancora non sono state realizzate,
impegna il Governo a:
intervenire, anche con appositi atti normativi, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle competenze del Commissario straordinario, riconoscendo un ruolo di coordinamento per assicurare in tempi celeri la bonifica o la messa in sicurezza dei siti di discarica anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la partecipazione piena e sostenuta alle attività culturali e artistiche, lungo tutta l'arco della vita, fin dai primi passi, contribuisce a raggiungere e a mantenere una condizione di benessere, essenziale per la buona salute fisica e mentale;
evidenze cliniche e ricerche scientifiche lo dimostrano ormai da decenni in modo specifico e autorevole, attestando il valore di un approccio alla salute nel quale i temi dello sviluppo umano diventano parte integrante delle strategie di prevenzione e di cura, come raccomanda anche l'OMS-Organizzazione mondiale della Sanità. Nella stessa direzione si muove la nuova Agenda per la Cultura europea;
studi internazionali hanno documentato l'efficacia della partecipazione culturale e i conseguenti minori costi in termini di spesa sanitaria e socio-assistenziale diretta, in particolare con riferimento all'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età – caratterizzate dalla rottura delle reti sociali –, alla qualità della vita dei malati;
ampia oggi è ancora la fascia di popolazione che non partecipa ad alcuna attività culturale, da coinvolgere per contrastare i rischi in termini di inadeguatezza delle competenze rispetto agli scenari in evoluzione e conseguenti ricadute in termini di qualità della vita e ben-essere percepito;
la numerosità delle sperimentazioni che si stanno conducendo con successo da anni in alcune aree del nostro Paese (dall'arte negli ospedali, al ruolo delle esperienze culturali per l'accompagnamento dei malati di Alzheimer e dei loro caregiver, per fare alcuni esempi) hanno ormai raggiunto una fase di maturità tale da potersi trasformare in pratiche e protocolli condivisibili,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di creare un tavolo nazionale permanente, al quale siedano il Ministero della Salute, il MiBAC, il Miur, il Ministero per la Famiglia e la Disabilità, la Conferenza Stato-Regioni-Città, con il compito di predisporre un documento strategico per il coordinamento delle iniziative e degli studi afferenti l'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età e di seguirne periodicamente gli sviluppi.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi;
considerato che:
le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;
per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;
la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;
l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;
il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;
ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 641 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di prelievo erariale unico;
i successivi commi 646-649 recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è – aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il payout, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta'e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24, 7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412 per cento) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 per cento);
questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior payout (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;
elevati payout (percentuali delle puntate redistribuite come «vincita») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;
una parte consistente dei payout viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;
tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;
già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;
ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;
il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;
le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco,
impegna il Governo:
– nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;
– a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei payout come elementi disincentivanti, finalizzati ad una riduzione della raccolta che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
il comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (sostituzione della AWP con A WPR) e la dismissione dei vecchi apparecchi entro il 2019;
l'articolo 9-ter del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge . 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevendendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;
il successivo articolo 9- quater ha introtto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;
il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;
i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;
è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono comunque notevoli profitti;
la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;
è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate,
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati summenzionata, quelli acquisibili dalle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi dì intrattenimento e quelli rilevabili dalla futura rete A WPR, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
l'articolo 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1 º gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;
secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (lfc-Cnr) il 10,8 per cento degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6 per cento dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1 per cento abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenne;
l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;
le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online dì giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori,
impegna il Governo:
a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.
AIROLA, SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, LUPO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 61, del provvedimento in esame autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,
considerato che:
in tema di mobilità sostenibile, l'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, al comma 3-quater, lettera b), l'obbligo, per gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di perseguire il miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
nel mese di ottobre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato norme più stringenti riguardo alle emissioni veicolari al fine di superare gradualmente la diffusione e l'utilizzo di motori alimentati con carburante diesel,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a far sì che gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei servizi in questione, siano tenuti a sostituire gradualmente il materiale rotabile a trazione diesel con materiale rotabile alimentato a combustibili alternativi e/o trazione elettrica.
DONNO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno :finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 61, del presente disegno di legge autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di mezzi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,
considerato che:
al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un fondo destinato, tra l'altro, ad assicurare il :finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese proprio nei settori di spesa relativi alla mobilità sostenibile;
l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha finanziato i seguenti percorsi ciclabili: Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (Lecce) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica,
considerato inoltre che:
la Dorsale Adriatica della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese completa la traccia del percorso della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (Avellino) a Santa Maria di Leuca (Lecce), inserita fra le quattro ciclovie di priorità nazionale nella legge di stabilità 2016, attualmente in fase di realizzazione (è in corso l'attività di progettazione di primo livello, propedeutica all'assegnazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture);
la predetta opera, lunga circa 60 chilometri, consentirebbe di agganciare la città di Lecce alla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, inserendo la capitale del Barocco fra le attrattive della Ciclovia e, dunque, elevando l'appeal della infrastruttura in fase di realizzazione e mettendo in relazione direttamente aree molto importanti sotto il profilo turistico come la Valle d'Itria e il Salento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rifinanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2.016, n. 232, per destinarlo alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dal l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dando priorità ai tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.
TURCO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 61 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili nelle città, è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
considerato che:
al fine di favorire la mobilità sostenibile, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, a fini: «della progettazione e della realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare nuovi percorsi in aggiunta a quelli già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche includendo la Ciclovia del Mar Piccolo di Taranto.
VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 ( complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,
considerato che:
nel corso degli anni le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori si è rivelato farraginoso. Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato talmente lento che al termine del corrente anno risultano necessarie ancora proroghe per gli interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016; ciò determina forti ritardi in tutto il processo di progettazione e realizzazione degli interventi;
inoltre, i progetti di edilizia scolastica delle Province ritenuti ammissibili nei bandi regionali, e quindi potenzialmente cantierabili nell'immediato sono 770 per un importo pari a 1 miliardo e 991 milioni di euro. Il fondo nazionale previsto a tale scopo ha una dotazione pari a circa 1 miliardo e 400 milioni di euro: pur nell'ipotesi ottimistica che in tutte le graduatorie regionali sia riconosciuta la riserva per le scuole superiori pari ad almeno il 30 per cento delle risorse, sarebbero considerati finanziabili interventi per solo 500 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno attestato per progetti necessari e immediatamente cantierabili di ulteriori 1, 5 miliardi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di snellire le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori, in modo tale da consentire interventi tempestivi ed efficaci alle Province e Città metropolitane;
a valutare l'opportunità di stanziare delle risorse ad hoc esclusivamente per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà delle Province e città metropolitane in modo tale da assicurare la copertura finanziaria di tutti i progetti immediatamente cantierabili.
VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 ( complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,
considerato che:
una recentissima rilevazione dell'UPI, effettuata su sollecitazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati OOPP, a seguito degli eventi del Ponte Morandi a Genova, ha fatto emergere che, su un numero complessivo di oltre 5900 opere, quasi 2000 necessitano di interventi urgenti in quanto già soggette a limitazione di transito o portata;
inoltre, sarebbe necessario sottoporre a monitoraggio oltre 14.000 opere per un complessivo fabbisogno di 560 milioni di euro; mentre le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammonterebbero ad oltre 2,5 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di delineare, nel più breve tempo possibile, un piano pluriennale di risorse per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie di competenza provinciale;
a valutare l'opportunità di prorogare la data limite entro la quale resta elevato da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli enti locali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, in particolar modo in relazione agli interventi di manutenzione delle infrastrutture;
a valutare l'opportunità di consentire alle province e alle città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12- ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente per il finanziamento delle misure di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
LUPO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, SANTILLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi da 609 a 610 dell'articolo 1 del provvedimento in esame attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto,
considerato che:
con riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità in tutto il territorio nazionale, è necessario che il sistema dei trasporti e della logistica, di primaria importanza per la crescita del Paese, sia reso efficiente, anche attraverso lo svecchiamento massiccio del parco veicolare, tenuto conto che ci sono in circolazione ancora numeri piuttosto elevati di veicoli di vecchia generazione;
allo stesso tempo, è di interesse dell'intera collettività che la mobilità sia efficace e sicura ma prioritariamente sostenibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto che oltre il 50 per cento delle merci viene trasportato su strada,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un fondo per il rinnovo del parco veicolare merci che porti gradualmente alla sostituzione dei mezzi più obsoleti con mezzi dotati di più efficaci meccanismi di sicurezza, quali la cosiddetta frenata assistita, e a minore impatto ambientale, come i mezzi ad alimentazione ibrida, ai fini di assicurare una maggiore sicurezza nel trasporto su strada e un minore impatto ambientale, diminuendo così i costi esterni per la collettività.
DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, RICCIARDI, PATUANELLI, SANTILLO, GIROTTO, CASTALDI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 40 dell'articolo 1 reca disposizioni per la proroga delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili previste dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
la legge di bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e confermare la scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo: la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50 per cento per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa); l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie; l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari; l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR),
considerato che:
nel quadriennio 2014-2017 è stato realizzato circa un milione e mezzo di interventi, di cui oltre 420.000 nel 2017, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20 per cento la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
gli investimenti attivati nel quadriennio ammontano a circa 13,5 miliardi di euro:
oltre il 40 per cento delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25 per cento alla coibentazione di solai e pareti; circa il 9 per cento alla riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio.
dall'avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 35,5 miliardi di euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,31Mtep/anno,
si impegna il Governo:
a) a prorogare, per il triennio 2019-2021, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
b) a prorogare il termine del 31 dicembre 2021, previsto per le spese degli interventi di adeguamento sismico ai fini delle detrazioni fiscali, al 31 dicembre 2024, con la finalità di dare certezza nel tempo alla norma e a invogliare i cittadini e gli operatori del settore avviare le procedure;
c) a valutare l'opportunità di:
1. prevedere la possibilità che gli immobili siano classificati, secondo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n.65, indipendentemente dalla contemporanea realizzazione degli interventi di miglioramento sismico;
2. prevedere che le spese sostenute possano beneficiare di una percentuale di detrazione, pari al 70 per cento, a prescindere dalla tipologia dell'immobile e dagli eventuali interventi di adeguamento sismico necessari;
3. prevedere un massimale di spesa pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro;
4. prevedere che, nel caso in cui sull'immobile classificato venissero successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrino comunque nel massimale dei 96.000 euro previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
5. prevedere la possibilità che sia un solo condomino a sostenere la spesa complessiva necessaria e che il medesimo possa detrarre dall'imposta lorda il 70 per cento dell'intera spesa sostenuta, ripartita in 5 anni;
6. prevedere l'obbligo da parte dei professionisti di inviare le risultanze delle classificazioni sismiche comprensive delle verifiche, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini di alimentare la banca dati citata all'art 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
7. prevedere la possibilità, anche per gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, di usufruire del regime di cui al punto 1, per gli immobili che costituiscono il patrimonio in proprietà o gestito per conto dei comuni, adibito ad edilizia residenziale pubblica.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi da 607 a 610 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativamente al crollo del «ponte Morandi» di Genova dispongono, tra l'altro l'erogazione di un contributo pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in favore degli autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo, nonché il finanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova,
considerato che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, prevede la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la ricostruzione;
il successivo comma 6 dell'articolo 1 individua il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento responsabile dell'evento, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa;
il comma 1-ter del succitato decreto reca misure per la tutela del diritto all'abitazione, prevedendo, al comma 1, che al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, può stipulare l'atto di cessione del bene o del diritto reale con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivarsi affinché il Commissario straordinario per la Città di Genova delimiti la zona di interferenza del cantiere ai fini del riconoscimento di ulteriori indennizzi per le unità immobiliari ivi ubicate, specificando che: a) gli indennizzi spettino ai titolari dei diritti di godimento, purché residenti negli immobili interferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) siano determinati fino ad un massimo di euro 1600 ad abitazione; c) spettino ai residenti degli immobili interferiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per ogni mese di durata dei lavori;
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il concessionario del tratto autostradale versi sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le somme necessarie al pagamento degli indennizzi, o, in caso di omesso versamento, prevedere che il Commissario straordinario possa individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all'integrale pagamento degli indennizzi a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento.
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il provvedimento in esame, dai commi 155 a 159, prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi;
secondo i dati della Cgia di Mestre riguardanti l'autotrasporto di merci, nel triangolo produttivo Milano-Bologna-Padova transitano ogni giorno 240 mila mezzi pesanti, oltre il 60 per cento in più rispetto al secondo triangolo industriale italiano Torino-Milano-Genova dove si arriva a 148 mila unità. L'A4 Brescia- Padova, che registra 26.242 veicoli pesanti medi giornalieri, risulta l'autostrada più trafficata d'Italia. Seguono l'A4 Milano-Brescia con 24.699, l'A1 Milano-Bologna con 21.663, l'A1 Bologna-Firenze con 16-490, l'A14 Bologna-Ancona con 15.069 e infine il Passante/Tangenziale di Mestre con 13.829;
la presenza, ogni giorno, su tali tratte autostradali, di numerosi mezzi pesanti con merci che ingombrano la carreggiata determina un aumento del traffico su tali tratte e un incremento del pericolo di incidenti;
inoltre, la circolazione di tali mezzi aumenta l'inquinamento nell'atmosfera e determina di conseguenza danni alla salute dei cittadini e dei bambini, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) il trasporto pesante su strada è uno dei maggiori imputati per quanto riguarda la produzione di inquinamento da ossidi di azoto e di particolato sottile, circa la metà del totale degli inquinanti immessi in atmosfera, con costi economici che si aggirano sui 43-46 miliardi di euro l'anno;
sempre secondo l'Eea, l'inquinamento prodotto da tali mezzi pesanti è il principale responsabile di 100 milioni di giorni di assenza per malattia e 350 mila morti premature in tutta Europa,
ritenuto che:
è necessario, come già realizzato in alcuni Paesi europei confinanti con l'Italia, intensificare il sistema di trasporto intermodale ferro-gomma che consenta un minor ingombro delle carreggiate, con una diminuzione del traffico;
sarebbe in particolare opportuno prevedere l'adozione di tale sistema nelle zone del Paese in cui le concentrazioni di inquinanti spesso superano i limiti imposti dalle normative vigenti,
impegna il Governo a:
prevedere, mediante atti di propria competenza, misure finalizzate a ridurre il traffico autostradale attraverso la realizzazione di un piano per l'adeguamento del sistema di trasporto ferroviario nazionale che consenta lo spostamento dei mezzi pesanti con merci attraverso l'Italia e dall'Italia verso i Paesi confinanti, in modo da migliorare la qualità ambientale e diminuire i danni alla salute dei cittadini.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 625 prevede che la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sia differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa, gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-bis del testo unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 631 reca disposizioni in merito alla facoltà di applicazione dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-bis del testo unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
CASTALDI, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO, GIROTTO, PARAGONE, LANZI, ANASTASI, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 643 e seguenti del provvedimento in esame recano diposizioni n materia di entrate locali;
la valutazione catastale delle piattaforme petrolifere è un tema complesso, come si evince anche da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenze nn. 13794/2005 e 3618/2016), che hanno riconosciuto la competenza territoriale del Comune «frontista» sugli immobili realizzati e stabilmente infissi al suolo marino entro le 12 miglia marine;
la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, nel confermare la competenza territoriale del Comune come soggetto attivo d'imposta per le acque antistanti il proprio territorio e ribadire che il fondale marino appartiene allo Stato e il diritto di sfruttamento minerario è soggetto a concessione demaniale, ha affermato che rutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini ICI/IMU indipendentemente dalla loro iscrizione catastale;
la stessa sentenza ha affermato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito con modificazioni dalla legge 1249 del 1939, i fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo demaniale marino in quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale;
la Corte ha osservato, inoltre, che le piattaforme petrolifere costituiscono un cespite economico produttivo di reddito indipendente ed autonomo rispetto alle centrali a terra e in quanto tale se fosse accatastato andrebbe in categoria D/7;
la Corte di Cassazione ha espressamente confermato tale orientamento con due ulteriori pronunce – nn. 19509 e 19510 del 30 settembre 2016 – rese successivamente alla notifica di un ricorso promosso da Soc. ENI S.p.A., nelle quali la Corte ha ribadito la soggezione ad ICI «di piattaforme petrolifere/estrattive oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative al fine di prevedere che, le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto idrografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7;
prevedere, altresì, che a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle dodici miglia, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
DI NICOLA, DI MARZIO, MOLLAME, BOTTO, MARCO PELLEGRINI, URRARO, LOMUTI, CRUCIOLI, LEONE, BOTTICI
Il Senato,
in sede di esame del disegno, di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 12 a 17 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; contemporaneamente agli incentivi all'attività d'impresa è di rilevanza fondamentale per il benessere economico del Paese, che lo Stato preveda misure sempre più efficaci ed idonee a contrastare l'evasione fiscale;
grazie alle politiche di contrasto all'evasione fiscale attuate negli ultimi anni, oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero complessivo dell'evasione svolta da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2017. Di questo importo, 11 miliardi derivano da versamenti diretti in seguito a controlli, 1,3 miliardi di euro da lettere per la compliance, 7,4 miliardi da ruoli e 400 milioni di euro dagli accertamenti, sulle richieste di adesione alla prima voluntary disclosure;
il gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi fomiti ai contribuenti si attesta a 412,6 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più (+1;9 per cento) rispetto al dato 2016 (405 miliardi). In netto aumento anche il dato di Agenzia delle entrate-Riscossione, 12,7 miliardi di euro, in parte dovuto alla definizione agevolata che, complessivamente ha raggiunto 6,5 miliardi di euro nel solo 2017,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere uno strumento che agisca non solo come argine ad una condotta già realizzata, ma che operi da deterrente al fine di dissuadere dal porre in essere la condotta evasiva stesso;
a valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, introducendo come sanzione accessoria la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni necessarie all'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, da comminarsi nel caso in cui la sanzione primaria superi un determinato ammontare.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;
per i disabili è molto difficile prendere in locazione un immobile: nel mercato immobiliare, sono molto rare le offerte di appartamenti privi di barriere architettoniche e quindi accessibili ai disabili;
anche qualora l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, intenda sostenere interamente la spesa degli interventi, vi sono ostacoli rilevanti, anche di natura normativa;
in base all'articolo 2 della legge 13 del 1989, le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati devono essere approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;
nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le relative spese sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il disabile potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, ma a condizione che tali interventi non rechino danno al decoro architettonico dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino;
anche qualora gli interventi necessari siano a carico del disabile e rispettino queste condizioni, il disabile deve comunque attendere la delibera, per assumere la quale il condominio ha a disposizione tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incentivare i proprietari di immobili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e a offrirli in locazione a persone disabili, anche mediante l'applicazione di aliquote agevolate nei contratti di affitto con portatori di handicap, nel caso di opzione per la cedolare secca;
a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportune modifiche normative, termini brevi per le delibere condominiali richieste da disabili o da proprietari locatori di immobili a disabili, per gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 256 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto a seguito di un investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio;
la legge 7 marzo 1996, n. 108, che reca disposizioni in materia di usura, ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»;
il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato; la concessione del mutuo è esente da oneri fiscali,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provveda all'erogazione dei mutui senza interesse, non solo a favore degli imprenditori o professionisti, bensì anche a favore delle persone fisiche vittime del medesimo reato.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;
la legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevede che il debitore possa, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
l'articolo 8 della stessa legge dispone che la proposta di accordo o di piano possa prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e che le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi perla chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attuare le opportune misure atte a facilitare le associazioni e le fondazioni antiracket, affinché nell'ambito della stesura del piano del consumatore, prestino le garanzie, per assicurare l'attuabilità del piano, anche utilizzando le dotazioni del Fondo di prevenzione dell'usura.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 161 e seguenti prevedono misure in materia di assunzione e riorganizzazione del personale nella pubblica amministrazione;
considerato che:
la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015 ha dichiarato l'illegittimità delle nonne (art. 8, comma 24, decreto legge 16/2012, nonché art. 1, comma 14, decreto legge 150/2013 e art. 1, comma 8, decreto legge 192/2014) che, in assenza di dirigenti di ruolo, autorizzavano le agenzie fiscali a continuare a conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della III area sulla base di una valutazione delle competenze e delle capacità dimostrate nel servizio,
impegna il Governo:
a valutare le modalità e tempistiche idonee a garantire l'adozione delle misure più opportune, atte a completare la revisione del modello organizzativo delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare anche l'attivazione di adeguati percorsi per l'efficientamento degli uffici e delle strutture a livello regionale e provinciale,
impegna, altresì, il Governo:
nel contesto di tale processo di riforma ed adeguamento, ad ispirarsi a criteri di trasparenza e condivisione degli obiettivi con tutte le risorse coinvolte, nell'ottica del perseguimento della valorizzazione professionale delle stesse, nonché della massima funzionalità ed efficacia delle strutture per l'attuazione delle politiche fiscali del Paese.
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 589-610 prevedono una serie di disposizioni in materia di misure urgenti per il sostegno dei territori che vivono in stato di emergenza,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a disporre misure urgenti per il sostegno al territorio pisano colpito dall'incendio del 24 settembre 2018, anche mediante uno stanziamento di risorse a favore di persone fisiche proprietarie di beni immobili destinati a civile abitazione dichiarati inagibili a seguito dell'evento, delle imprese aventi sede operativa all'interno delle zone colpite dall'incendio stesso, nonché professionisti, agricoltori, artigiani, commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona.
LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 23 a 39 stabiliscono una serie di incentivi per le imprese che effettuino nuovi investimenti in beni strumentali;
con la legge di stabilità 2016 è stato istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti con un reddito d'impresa che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, il cosiddetto bonus investimenti Sud;
sotto il profilo soggettivo il credito di imposta è riservato alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE delIl Senato, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, nonché all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone sopracitate, di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere del settore economico e dal regime contabile adottato;
in base all'attuale disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, cioè quelle che esercitano attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile; ne deriva che, le imprese agricole individuali possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, limitatamente all'ipotesi in cui l'attività svolta ecceda i limiti fissati dall'art. 32 comma 2 lettera b) e c) del TUIR, per rientrare nell'ambito di applicazione della determinazione catastale del reddito agrario,
preso atto che:
i coltivatori diretti titolari di reddito agrario, che nel Meridione rappresentano la maggior parte della realtà produttiva, non realizzando redditi d'impresa, non posso rientrare tra i benefici dell'agevolazione in esame,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, al fine di ricomprendervi gli imprenditori agricoli attivi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 138 prevede l'introduzione nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale,
considerato che:
nell'ottica di attuare misure che consentano un risparmio di spesa per lo Stato e che l'ammontare del gettito fiscale sottratto all'Erario, nonché le modalità di assegnazione della quota non optata del meccanismo dell'8 per mille suscitano numerose perplessità, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Sintesi della Relazione del 23 ottobre 2014 (delib. 16/2014/G) laddove si afferma che: «Grazie al meccanismo di attribuzione delle risorse dell'8 per mille, i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata, godendo di un notevole fattore moltiplicativo, essendo irrilevante la volontà di chi rifiuta il sistema o se ne disinteressa; infatti, l'ammontare è distribuito ripartendo anche le quote di chi non si è espresso, in base alla sola percentuale degli optanti [...] i fondi destinati alle confessioni risultano ingenti, tali da non avere riscontro in altre realtà europee – avendo superato ampliamente il miliardo di euro all'anno – e sono gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati. Già nel 1996, la Parte governativa della Commissione paritetica Italia-Cei incaricata delle verifiche triennali dichiarava che:»(...) non si può disconoscere che la quota dell'8 per mille si sta avvicinando a valori, superati i quali, potrebbe rendersi opportuna una proposta di revisione [...] dell'aliquota dell'8 per mille.» Tuttavia, negli anni seguenti il tema non è stato più riproposto dalla Parte governativa, nonostante l'ulteriore, rilevante aumento delle risorse a disposizione delle confessioni. [...]»;
la legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone all'articolo 49 che, al fine di predisporre eventuali modifiche, con cadenza triennale, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo fiscalmente deducibile delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana di cui all'articolo 46, e alla valutazione del gettito della quota IRPEF derivante dalla destinazione di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47,
impegna il Governo:
ad avviare un'interlocuzione con la Santa Sede, al fine di nominare, in accordo con la Conferenza episcopale italiana, la commissione paritetica prevista dall'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che sia competente ad operare la revisione dell'importo fiscalmente deducibile, dell'aliquota e del metodo di calcolo dell'8 per mille, di cui agli articoli 46 e 47 della legge medesima, con l'obiettivo di garantire allo Stato un significativo risparmio di spesa.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 435 prevede che siano posti in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione ed anche interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti,
rilevato che:
esistono alcune distorsioni a livello normativo riguardo la disciplina Iva delle prestazioni a carattere sociale, tra cui le prestazioni assistenziali come quelle rese negli orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, ma anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore degli anziani ed inabili adulti o di tossicodipendenti, così come quelle rese nei centri di accoglienza dei migranti;
la disciplina iva riguardo questo tipo di prestazioni dovrebbe essere resa più coerente con la direttiva comunitaria sull'Iva (112/2006/CE), la quale non consente di scriminare le prestazioni di carattere sociale a seconda della ricorrenza o meno dell'offerta dell'alloggio. Infatti, per il diritto comunitario è essenziale la prestazione sociale, anche se resa in strutture o centri e se contempli l'ospitalità;
la medesima direttiva prevede che l'esenzione o l'aliquota agevolata sono legittime se la prestazione è svolta da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee a sanare le predette distorsioni, disponendo che le prestazioni assistenziali rese da un soggetto avente carattere sociale, cioè un ente del Terzo settore, nelle strutture citate siano inquadrabili sempre e comunque nella disciplina prevista dall'art. 10 numero 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;
è in atto da alcuni anni una riforma organica del quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa; la riforma è stata pensata per promuove una logica di prevenzione e di intervento precoce, attraverso la disciplina dei sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi;
una situazione di crisi d'impresa coinvolge tutti i soggetti che l'impresa stessa ha coinvolto nella propria attività commerciale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure atte a consentire alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l'emissione della nota di variazione in diminuzione, anche in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale senza dover aspettare che le procedure esecutive avviate siano rimaste infruttuose.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 459 e seguenti prevedono disposizioni che hanno l'obiettivo di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente, ma ulteriori problematiche sussistono in merito al personale ATA assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma poi stabilizzato con contratti di lavoro subordinato part-time;
ciò non garantisce una remunerazione adeguata per questo personale che, con l'assunzione, ha subito una perdita di reddito netta rispetto a quanto percepito col contratto in qualità di co.co.co,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le misure idonee a garantire ai soggetti lo stesso livello retributivo, anche tramite la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno.
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia ed emerge, quindi, chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie;
il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario prevede che «i soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato»;
il comma 100 della lettera a) dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62 prevede che il CIPE può destinare, come recita la norma «una somma fino a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Spa allo scopo di assicurare ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore «solo» di piccole e medie imprese»;
il disegno di legge in esame risulta particolarmente attento alle politiche di sostegno sociale e alle famiglie, quali, fra altri, i commi dal 251 al 255 disciplinanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad estendere la possibilità di accesso nonché ricorso al microcredito, richiamando il comma 3 dell'art. ili del Testo Unico Bancario, anche alle persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, definendone altresì le modalità e le condizioni semplificate e di maggior favore per l'accesso al fondo de quo con concessione di garanzia pubblica.
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia;
ciò rappresenta chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa economica reale;
numerose sono le norme di carattere fiscale rivolte ad agevolare forme di semplificazione tributaria,
impegna il Governo:
valutare la possibilità ad assumere iniziative normative volte ad abolire, in ambito fiscale e tributario, il principio giuridico dell'inversione dell'onere della prova, affinchè sia posta sempre a carico dell'amministrazione finanziaria e quindi non più del contribuente, con l'esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di attiva e comprovata regolarità fiscale del contribuente.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 368 e seguenti prevedono una serie di agevolazioni a sostegno del settore primario;
dal prossimo lo gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, il fornitore è tenuto ad inviare la fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle entrate che, entro un termine massimo di 5 giorni, ne verifica la correttezza e la invia al destinatario;
la data di ricezione della fattura da parte del destinatario è, secondo l'Agenzia delle entrate, quella in cui la fattura stessa viene inviata dal Sistema al destinatario;
per il settore agroalimentare vige, a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, la norma di cui all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012 che dispone che i termini di pagamento decorrano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura,
preso atto che:
alla luce di quanto sopra esposto, che se il termine entro cui effettuare il pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, che di fatto corrisponde alla data di comunicazione della stessa al destinatario da parte del Sdi, il disallineamento che si genera può comportare uno slittamento di oltre 30 giorni dei pagamenti in favore delle aziende del settore agroalimentare,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di precisare che per il settore agroalimentare i termini di pagamento decorrano comunque dall'ultimo giorno del mese di invio della fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) da parte del fornitore.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 589 e seguenti prevedono disposizioni in favore delle zone colpite da eventi sismici e precedenti interventi normativi hanno disposto spesso misure atte a tutelare la categoria dei lavoratori agricoli, tra i quali, ad esempio interventi compensativi e di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, come previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ubicate in zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello in cui hanno usufruito di benefici di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;
la legge 3 agosto 2007, n. 126 istituisce la «Giornata nazionale del Braille» quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti;
nel 1921 è stata istituita la Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, pensata come una confederazione fra le istituzioni per ciechi per sostenere le singole realtà locali, la quale negli anni ha ottenuto numerose conquiste che hanno consentito di migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone non vedenti, tra queste, ad la statalizzazione delle scuole elementari speciali annesse agli Istituti per Ciechi, la promulgazione della legge 28 agosto del 1997, n. 284, con la quale si è previsto che il Dipartimento della Solidarietà Sociale garantisca a questo settore il finanziamento da parte dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un contributo straordinario destinato all'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, organismo indipendente di recente costituzione, il quale ha l'obiettivo di assistere l'oltre un milione e mezzo di consumatori disabili nella conoscenza e nella scelta dei dispositivi più confacenti alla propria disabilità;
a valutare la possibilità di supportare mediante un ulteriore sostegno, anche economico, le attività della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi affinché questa possa svolgere le proprie funzioni.
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;
un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,
considerato che:
le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;
questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,
considerato altresì che:
l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;
l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riducendo la quota dell'indicatore della situazione patrimoniale da assumere ai fini del calcolo dell'lSEE, in base alla numerosità dei componenti del nucleo familiare;
a valutare, ai fini del calcolo dell'ISEE, l'opportunità di sostituire il reddito lordo con il reddito al netto delle imposte pagate;
a modificare la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni attribuite ai nuclei familiari numerosi ed in particolare quelli in cui siano presenti figli in tenera età.
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;
un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,
considerato che:
le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme, non solo lavoratrici;
questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,
considerato altresì che:
le famiglie sono chiamate a sostenere ingenti spese per la crescita dei propri figli e tali spese sono particolarmente gravose nei primi anni di vita del bambino;
il vigente quadro normativo non riconosce alcun bonus in relazione alle suddette spese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia.