Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 712

Art. 2.

(Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, relative alle misure educative e didattiche di supporto per gli studenti con diagnosi di DSA)

1. Alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le certificazioni diagnostiche, ai fini di cui all'articolo 5, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h)».