Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 653

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 653
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2018

Disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Onorevoli Senatori. – In tutte le democrazie i partiti e i movimenti politici svolgono un ruolo fondamentale e irrinunciabile. Per Hans Kelsen, uno dei maggiori teorici del diritto pubblico e della democrazia del ’900, i partiti rappresentano la conditio sine qua non per l'esistenza della democrazia, che «può esistere solo se gli individui si raggruppano secondo le loro affinità politiche, allo scopo di indirizzare la volontà generale verso i loro fini politici, cosicché, fra l'individuo e lo Stato, si inseriscono quelle formazioni collettive che, come partiti politici, riassumono le uguali volontà dei singoli individui».
Di conseguenza, «solo l'illusione o l'ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza i partiti politici».
I Padri Costituenti, riprendendo tale pensiero, hanno riconosciuto ai partiti un ruolo centrale nel funzionamento della nostra democrazia. L'articolo 49 della Costituzione, infatti, recita che: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
A partire dal secondo dopoguerra i grandi partiti di massa del nostro Paese hanno concorso, anche da posizioni diverse o contrapposte, alla crescita economica e al miglioramento del benessere dei cittadini, portando il nostro Paese, in pochi decenni e attraverso istituzioni democratiche, nel ristretto novero delle potenze economiche mondiali.
Ciascuno dei grandi partiti nati nel dopoguerra poteva vantare un consistente numero di iscritti. Sono stati proprio i grandi partiti il luogo di partecipazione politica e di rappresentanza delle diverse istanze della società. Milioni di italiani, in precedenza estranei alla vita delle comunità sociali sia nazionali che locali, furono così avvicinati ai codici ideali e alle attività della politica democratica rendendo, per molti anni, il nostro Paese l'unico dell'Europa meridionale governato da una democrazia parlamentare.
Ciò nonostante, e malgrado le numerose iniziative dirette a dare attuazione al disposto dell'articolo 49 della Costituzione, nel Parlamento italiano non sono mai maturate le condizioni per l'approvazione di una legge che regoli l'associazione democratica dei partiti.
A partire dagli anni ’90, dopo la caduta del muro di Berlino e le successive vicende di Tangentopoli, è iniziato un processo di profonda trasformazione dello scenario politico italiano, con la scomparsa o la trasformazione dei maggiori partiti di massa della prima Repubblica (DC, PCI e PSI) e l'affermazione di nuove formazioni politiche. Un cambio di scenario e di modalità di confronto politico che è stato, insieme all'emergere della questione morale, alla base della perdita progressiva di oltre due milioni e mezzo di cittadini iscritti ai partiti.
Tuttavia, la crisi profonda che ha attraversato in questi recenti anni il rapporto tra società e politica e gli effetti delle massicce trasformazioni dovute alle nuove tecnologie non hanno determinato il venir meno della centralità dei partiti e dei movimenti politici nel nostro sistema democratico. Né sarebbe mai potuto accadere qualcosa di diverso!
I partiti e i movimenti, comunque si chiamino o si autodefiniscano, restano il principale strumento di cui dispongono i cittadini per concorrere a determinare la politica del Paese e per esserne liberamente rappresentati nelle istituzioni.
«L'esercizio dei diritti dei cittadini, l'adempimento dei loro doveri e i caratteri democratici del sistema possono essere garantiti solo se la lotta politica e l'esercizio del potere politico si svolgono all'interno dei confini della Costituzione. E quindi solo se i partiti, soggetti di quella lotta e titolari di quel potere, si muovono nello spirito della Costituzione» (L. Violante).
Il presente disegno di legge, proprio per ribadire il concetto della centralità dei partiti nel nostro sistema democratico e in attuazione del disposto dell'articolo 49 della Costituzione, si propone di affrontare due problematiche di grande attualità che meritano di essere risolte e che appaiono oggi, più ancora che in passato, indispensabili per migliorare il funzionamento del nostro sistema democratico.
La prima riguarda la trasparenza dei meccanismi di democraticità interni, di cui molti partiti e movimenti presenti sulla scena politica difettano in modo evidente.
La seconda non riguarda il riconoscimento di nuove forme di generico finanziamento pubblico diretto ai partiti e ai movimenti politici, quanto il rimborso delle spese di base necessarie al funzionamento della democrazia che, per loro natura, sono rimborsabili ai soggetti che le hanno sostenute e, cioè, ai partiti o ai movimenti. In linea con quanto già avviene in altri Paesi di riconosciuta democraticità, tali rimborsi potranno essere erogati solo secondo precisi protocolli e a fronte della necessaria documentazione.
Si tratta di passaggi fondamentali per la qualità del sistema democratico, al punto da meritare una disciplina legislativa specifica e di dettaglio.
Relativamente al primo punto, il disegno di legge si propone di dare un contributo alla disciplina interna dei partiti e alla necessaria acquisizione della personalità giuridica per i partiti che intendano prendere parte alle elezioni politiche e candidarsi alla guida del Paese.
Tale riconoscimento deve essere collegato al rispetto di puntuali standard di democrazia interna da includere nello statuto, fra cui la disciplina delle procedure di ammissione e di espulsione, l'ambito di applicazione della regola democratica maggioritaria, gli strumenti posti a tutela delle minoranze, le modalità di selezione delle candidature alle cariche pubbliche e le procedure per la scelta del leader.
Nel corso degli ultimi anni, la disciplina dei partiti è profondamente mutata. Con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, infatti, sono state introdotte nuove regole per assicurare standard minimi di democraticità interna, trasparenza e controllo sulle spese dei partiti.
I partiti sono oggi tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, che deve avere un contenuto minimo indicato dall'articolo 3 del citato decreto-legge comprendente, tra l'altro: il simbolo, l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato, il numero, l'attribuzione e la composizione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; i diritti e i doveri degli iscritti; le modalità di selezione delle candidature; le misure disciplinari adottabili; criteri e modalità per la promozione della presenza delle minoranze negli organi collegiali esecutivi e della parità tra i sessi; le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riguardo alla gestione economico-finanziaria.
I partiti devono inoltre rispettare alcuni requisiti minimi idonei a garantire la trasparenza, come ad esempio la trasmissione dello statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, per verificare la presenza all'interno dello statuto stesso degli elementi che ne garantiscano la conformità ai princìpi di democrazia interna e trasparenza. Solo dopo tale verifica è possibile procedere alla registrazione nel registro nazionale dei partiti politici, consultabile pubblicamente via internet. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni, la Commissione invita il partito ad apportarvi le modifiche necessarie e, qualora le modifiche apportate non siano conformi alla legge, può negare, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro.
I partiti sono poi progressivamente sottoposti dal legislatore a controlli assai più penetranti di quelli previsti nei confronti dei meri enti non riconosciuti, anche se tali controlli non sono ancora equiparabili a quelli previsti dal nostro ordinamento giuridico per gli enti dotati di personalità giuridica.
Nel capo I del disegno di legge (articoli da 1 a 5) si propone di rafforzare questo percorso. L'articolato intende favorire, per chi vuole percorrere questa strada, la promozione di partiti che si dotino di statuti in cui gli obiettivi siano chiari e maggiormente dettagliati rispetto a quanto già previsto, che promuovano una partecipazione interna democratica reale e non fittizie e che abbiano trasparenti meccanismi di selezione dei propri rappresentanti nelle istituzioni.
Nel merito, l'articolo 1 delinea le finalità del disegno di legge e le funzioni attribuite ai partiti e ai movimenti politici.
Ad essi sono affidati l'indirizzo politico e la promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della Repubblica attraverso l'organizzazione sociale della rappresentanza politica, la formulazione dei programmi di governo e la presentazione di proprie liste di candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative nazionali, locali ed europee.
L'articolo 2 stabilisce che i partiti, per ragioni di trasparenza e democraticità, debbano dotarsi di uno statuto redatto nella forma dell'atto pubblico che rispetti alcuni requisiti minimi. Tale previsione, seppure già presente nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 149 del 2012, viene qui adeguatamente rafforzata.
Lo statuto dei partiti deve contenere i principi politici ai quali il partito ispira la propria azione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito; il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi a livello nazionale e territoriale, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la loro durata. Esso deve prevedere, inoltre, le modalità di iscrizione al partito, i diritti e i doveri degli iscritti, le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, le procedure democratiche richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito e l'indicazione dei casi e delle modalità di partecipazione degli iscritti anche attraverso referendum o altre forme di consultazione. Infine, esso deve prevedere la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali, le garanzie con le quali è assicurata la partecipazione delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi, le procedure rafforzate per le modifiche dello statuto, le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini e, soprattutto, un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e le modalità di selezione democratica delle candidature nelle istituzioni nazionali ed europee.
Allo scopo di incentivare nei partiti la pratica del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione anche per la selezione dei candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative, gli articoli 3 e 4 disciplinano la facoltà dei partiti e dei movimenti politici di chiedere l'indizione di elezioni primarie trasparenti tra gli iscritti e di indire assemblee generali rappresentative degli iscritti, finalizzate alla selezione delle candidature.
L'articolo 5, infine, disciplina le modalità di registrazione dei partiti. Il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 2, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti dalla legge.
Il secondo grande tema affrontato dal disegno di legge riguarda il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici.
Forme di finanziamento della politica insieme ad adeguate forme di pubblicità amministrativa figurano, con caratteristiche diverse, pressoché in tutti i Paesi democratici. I principali Paesi che non le prevedono vivono situazioni politico-istituzionali molto lontane dalla democrazia parlamentare rappresentativa prevista dalla Costituzione italiana.
È comunque evidente che la completa esclusione di forme di finanziamento pubblico può facilmente determinare come prima conseguenza che i finanziamenti privati, e il relativo condizionamento, avranno un peso determinante nella competizione elettorale. Questo per non parlare dei rischi di corruzione politica, sempre presenti in tutte le società occidentali.
La recente totale abolizione di qualsiasi forma di finanziamento pubblico dei partiti, disposta dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, rappresenta un percorso poco usuale nei sistemi democratici e di fatto assente in gran parte del mondo occidentale.
Vale la pena ricordare le principali ragioni storiche e democratiche che motivano l'introduzione del finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici e che sono state approfondite con grande ampiezza di argomenti nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente.
La prima ragione discende dalla necessità di garantire l'aggregazione politica e l'accesso alla competizione elettorale anche alle formazioni politiche meno abbienti.
La partecipazione politica di coloro che non dispongono di patrimoni privati più o meno ingenti assicura ai sistemi democratici una competizione più equa, con un più alto livello di indipendenza della politica dai poteri forti dell'economia e della finanza.
La seconda ragione discende dal fatto che ogni aggregazione politica comporta «costi non evitabili» legati all'organizzazione interna, allo studio e allo sviluppo delle politiche, alla diffusione delle idee, alla libera e ampia partecipazione alle competizioni elettorali.
Privare i partiti e i movimenti politici delle risorse minime necessarie alla loro funzionalità significa, quindi, da un lato impoverire la rappresentanza attiva di vaste aree della società, e dall'altro, favorire l'affermazione di partiti o movimenti sostenuti finanziariamente solo da interessi economici non politici.
Non è un caso che diverse forme di finanziamento pubblico della politica esistano in ogni democrazia, in quanto esse rappresentano l'effettiva e concreta garanzia che ogni cittadino possa «concorrere a determinare la politica nazionale» in condizioni di parità.
Nel nostro Paese, pertanto, l'eliminazione assoluta e totale di qualsiasi forma di finanziamento pubblico, sia pure motivata da ben precise ragioni storiche e dovuta ai numerosi episodi di cattivo uso dei finanziamenti fatti emergere dalla magistratura, non appare più giustificata da ragioni forti.
Al contrario, nel bilanciamento tra costi e benefici, i rischi dell'assenza di qualsiasi forma di finanziamento appaiono di molto superiori alle preoccupazioni che ne possono derivare: diversi partiti rischiano di abbandonare la scena politica per mancanza di risorse e, conseguentemente, sempre più vaste aree di cittadini possono allontanarsi dalla partecipazione attiva alla vita politica del Paese.
Sulla base di tali considerazioni, il presente disegno di legge prende atto della necessità della reintroduzione del finanziamento pubblico dei partiti, ma lo prevede (al capo II) in una forma molto diversa, più equa e, soprattutto, con più garanzie rispetto alle deviazioni del recente passato e strettamente vincolata al rispetto dei princìpi democratici e di trasparenza.
Nel merito, l'articolo 6 stabilisce che ai partiti o movimenti politici venga corrisposto un contributo pubblico finalizzato alla parziale copertura delle «spese rimborsabili» sostenute per il perseguimento degli obiettivi statutari. Il contributo è erogato a valere sulle risorse di un apposito fondo, pari in totale a 90 milioni di euro, da ripartire tra i soggetti beneficiari, in cinque annualità, per il 10 per cento in parti uguali tra i partiti e i movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo e nei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e per il 90 per cento in ragione della rispettiva quota di rappresentanti eletti nel corso delle medesime consultazioni elettorali.
I contributi riconosciuti concorrono alla copertura delle sole «spese annue rimborsabili» indicate nel bilancio consuntivo di ciascun partito o movimento politico relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, debitamente certificato da una società di revisione.
Tra le spese rimborsabili rientrano: le spese per servizi afferenti la sede nazionale del partito relative all'affitto dei locali, alle manutenzioni e riparazioni, alle assicurazioni, ai servizi logistici, alla pulizia dei locali e alla vigilanza; le spese per il personale dipendente; le spese per l'acquisto di beni di cancelleria e materiale di consumo, le spese per utenze, le spese postali e di recapito, per il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto; le spese elettorali relative alla propaganda, all'organizzazione di eventi e ai sondaggi e le spese per servizi elettorali in genere; le spese relative all'organizzazione di manifestazioni ed eventi; le spese per servizi afferenti a collaborazioni e consulenze; le spese per viaggi, trasferte, alberghi, ristoranti e automezzi per ben documentate ragioni politiche o parlamentari; le spese per la ricerca, gli studi e le pubblicazioni; le spese per l'informazione.
Non sono rimborsabili, invece, le spese per il finanziamento diretto di candidati alle elezioni e i contributi erogati ad associazioni.
L'articolo 7, infine, disciplina le modalità di richiesta del contributo da parte dei partiti e le modalità di erogazione dello stesso.
In conclusione, per i partiti che scelgono di non conformare la propria attività politica agli indirizzi previsti nel capo I del disegno di legge, l'importo delle somme a titolo di contributo pubblico per le spese sostenute e dei contributi a titolo di cofinanziamento è ridotto in misura consistente, pari ai due terzi del totale.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Art. 1.

(Finalità della legge
e funzioni dei partiti politici)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico, mediante la loro associazione in partiti politici, alla determinazione della politica nazionale.

2. I partiti svolgono funzioni di indirizzo politico. Essi promuovono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della Repubblica attraverso l'organizzazione sociale della rappresentanza politica, la formulazione dei programmi di governo e la presentazione di proprie liste di candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative nazionali, locali ed europee.

3. Per incentivare i partiti all'assunzione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione nella selezione dei candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative e l'effettiva partecipazione degli iscritti alle loro scelte, la presente legge disciplina la facoltà dei partiti e dei movimenti politici di richiedere l'indizione di elezioni primarie tra gli iscritti e di assemblee generali rappresentative degli iscritti, finalizzate alla selezione delle candidature.

4. La presente legge disciplina altresì le modalità di accesso al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento per i partiti che decidono di adottare uno statuto con requisiti di democrazia interna ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Statuto e requisiti di democrazia interna
ai partiti)

1. Al fine di assicurare l'assunzione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, i partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, con i requisiti indicati dal presente articolo.

2. Lo statuto deve contenere:

a) i princìpi politici ai quali il partito ispira la propria azione, che costituiscono lo scopo dell'associazione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;

b) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi a livello nazionale e territoriale, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la loro durata; le istituzioni di garanzia dei diritti degli iscritti, le loro attribuzioni e le modalità della loro composizione quali organi imparziali e indipendenti dagli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;

c) le modalità di iscrizione al partito, i diritti e i doveri degli iscritti e, in particolare:

1) le garanzie della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di voto degli iscritti in tutti gli organi e le sedi decisionali alle quali essi partecipano;

2) le cause di rigetto motivato della domanda di iscrizione, contro il quale deve essere sempre ammesso il ricorso agli organi di garanzia del partito;

3) le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4) le forme e le procedure dei contenziosi davanti agli organi di garanzia in tema di violazioni dello statuto;

5) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso davanti agli organi di garanzia, assicurando il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio;

d) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto; la previsione di un termine, comunque non inferiore nel minimo a sei mesi, a decorrere dal quale il neo-iscritto può esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni interne e ricoprire cariche, uffici o altre funzioni comunque denominate all'interno del partito politico; il limite massimo di mandati relativi ad incarichi interni al partito;

e) le procedure democratiche richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito e l'indicazione dei casi e delle modalità di partecipazione degli iscritti anche attraverso referendum o altre forme di consultazione;

f) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; le garanzie con le quali è assicurata la partecipazione delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

g) le procedure rafforzate per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito, che devono sempre comportare la consultazione di tutti gli iscritti;

h) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

i) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi nazionali e le articolazioni territoriali del partito; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

l) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

m) le modalità di selezione democratica delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione; le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi nella selezione delle candidature di cui alla presente lettera, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

n) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche; la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie;

p) l'attribuzione ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del compito di certificare il rendiconto di esercizio.

3. Nello statuto è descritto il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la sua denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

4. Lo statuto indica l'indirizzo della sede legale del partito nel territorio dello Stato, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale.

5. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche.

Art. 3.

(Facoltà di elezioni primarie tra gli iscritti)

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati e delle liste elettorali, i legali rappresentanti di ciascun partito politico ovvero di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei loro candidati alle assemblee rappresentative, nonché alle cariche di sindaco e di presidente di regione. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento, redatto dagli organi di garanzia del partito o dei partiti tra loro coalizzati, nel quale sono stabilite le forme e le condizioni per la presentazione delle candidature, il registro anagrafico degli iscritti al partito o a ciascun partito della coalizione, nonché i nominativi degli scrutatori e dei componenti delle commissioni elettorali, scelti sulla base di criteri che ne assicurino l'imparzialità. Il regolamento di cui al presente comma deve garantire la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature.

2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione dei candidati e delle liste elettorali di cui al comma 1; ove siano richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima carica, si svolgono nello stesso giorno. Ad esse si applica la normativa vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.

3. Sono elettori delle elezioni primarie tutti gli iscritti al partito politico o ai partiti della coalizione nel caso di più partiti coalizzati, come risultanti dal registro anagrafico degli iscritti di cui al comma 1.

4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione agli iscritti da almeno sei mesi al partito o ad uno dei partiti della coalizione che hanno deliberato l'indizione di elezioni primarie della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni stesse mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione di partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.

5. Il voto è personale, diretto ed eguale, libero e segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il candidato viene dichiarato vincitore.

Art. 4.

(Facoltà di designazione dei candidati da parte di assemblee rappresentative degli iscritti)

1. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati e delle liste elettorali, i legali rappresentanti di ciascun partito politico ovvero di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni di un'assemblea dei delegati degli iscritti del partito, ovvero dei partiti tra loro coalizzati, per la designazione dei candidati alle assemblee rappresentative, nonché alle cariche di sindaco e di presidente di regione. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano il regolamento ed i nominativi previsti dall'articolo 3, comma 1. Il regolamento dell'assemblea dei delegati deve in ogni caso garantire la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature.

2. L'ufficio elettorale competente, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le consultazioni elettorali per le assemblee rappresentative o per le cariche di sindaco e di presidente di regione, stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni dell'assemblea dei delegati. Le elezioni si svolgono in un solo giorno compreso tra il quarantesimo e il settantesimo giorno successivo al termine di cui al comma 1; ove siano richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima consultazione elettorale, si svolgono nello stesso giorno. Ad esse si applica la normativa vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.

3. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione agli iscritti da almeno sei mesi al partito o ad uno dei partiti della coalizione dello svolgimento dell'elezione dei delegati. Il voto è espresso a scrutinio segreto. L'assemblea dei delegati degli iscritti del partito, ovvero dei partiti tra loro coalizzati, si riunisce entro quindici giorni dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma 2 per la designazione dei candidati alle assemblee rappresentative, o alle cariche di sindaco e di presidente di regione. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun delegato ha il diritto di votare per un solo candidato per la carica di sindaco o di presidente di regione e per cinque candidati per le liste da presentare alle elezioni delle assemblee rappresentative. Per le suddette cariche è selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti; per le assemblee rappresentative sono inseriti nella lista di candidati, gli aspiranti che hanno conseguito il numero più alti di voti fino al completamento della lista.

4. L'organo esecutivo del partito, o di uno dei partiti della coalizione, nella sua articolazione nazionale, regionale o locale corrispondente all'ambito territoriale dell'assemblea dei delegati, può presentare opposizione alle determinazioni dell'assemblea, entro cinque giorni della designazione dei candidati. In tal caso, il voto dell'assemblea dei delegati deve essere ripetuto. Il risultato della seconda deliberazione dell'assemblea dei delegati è definitivo.

Art. 5.

(Accesso dei partiti ai contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici,di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 2, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti dalla legge.

2. Per i partiti politici presentatori di liste che scelgono di non conformare il proprio statuto ai requisiti di democrazia interna previsti dall'articolo 2, l'importo delle somme derivanti dal contributo pubblico a titolo di cofinanziamento per le spese sostenute, di cui agli articoli 6 e 7, è ridotto di due terzi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è destinata al finanziamento delle spese per l'allestimento delle sezioni elettorali e per il personale adibito alle operazioni di voto e di scrutinio nelle elezioni primarie e nelle elezioni dell'assemblea dei delegati di cui agli articoli 3 e 4.

Capo II

Art. 6.

(Condizioni di finanziamento)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 5, ai partiti e ai movimenti politici è corrisposto un contributo pubblico finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute per il perseguimento degli obiettivi statutari. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il finanziamento dell'attività politica dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominato «Fondo», con dotazione pari a 90 milioni di euro.

2. Le risorse del Fondo sono ripartite in cinque annualità tra i partiti e i movimenti politici che abbiano almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle seguenti proporzioni:

a) il 10 per cento è suddiviso in parti uguali tra i partiti e i movimenti politici di cui al comma 2;

b) il 90 per cento è suddiviso tra i partiti e i movimenti politici di cui al comma 2 in ragione della rispettiva quota di rappresentanti eletti nelle elezioni di cui al medesimo comma. Eventuali successive adesioni di rappresentanti eletti sotto il simbolo di un partito ad un altro partito o movimento politico non pregiudicano la quota originariamente spettante a ciascun partito o movimento politico.

4. I contributi riconosciuti ai sensi del comma 3 concorrono, nei limiti della dotazione assegnata, alla copertura delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio consuntivo di ciascun partito o movimento politico relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente. Le spese rimborsabili indicate nel bilancio consuntivo eccedenti rispetto a quelle assegnate rimangono a carico del partito o movimento politico. L'eventuale parte inutilizzata del contributo assegnato può essere utilizzata dal partito o dal movimento politico per la copertura delle spese rimborsabili sostenute entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Entro i limiti di cui al comma 3, le spese rimborsabili indicate nel bilancio consuntivo di ciascun partito o movimento politico, certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, comprendono:

a) le spese per servizi afferenti la sede nazionale del partito relative all'affitto dei locali, alle manutenzioni e riparazioni, alle assicurazioni, ai servizi logistici, alla pulizia dei locali e alla vigilanza;

b) le spese per il personale dipendente;

c) le spese per l'acquisto di beni di cancelleria e materiale di consumo, le spese per utenze, le spese postali e di recapito, le spese per noleggio e leasing di mezzi di trasporto;

d) le spese elettorali relative alla propaganda, all'organizzazione di eventi e ai sondaggi e le spese per servizi elettorali in genere;

e) le spese relative all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

f) le spese per servizi afferenti a collaborazioni e consulenze;

g) le spese per viaggi, trasferte, alberghi, ristoranti e automezzi per ben documentate ragioni politiche o per esigenze relative all'attività parlamentare;

h) le spese per la ricerca, gli studi e le pubblicazioni;

i) le spese per l'informazione.

6. Le spese di cui al comma 5, lettere a), b) e c), sono rimborsate per intero fino a concorrenza della quota delle spese rimborsabili spettanti a ciascun partito o movimento politico. Le spese di cui al comma 5, lettere da d) a l), concorrono al rimborso per la residua quota delle spese rimborsabili spettanti a ciascun partito o movimento politico. Non sono rimborsabili:

a) le spese per il finanziamento diretto di candidati alle elezioni;

b) i contributi erogati ad associazioni.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 1° luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati i provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese per un ammontare pari a 90 milioni di euro.

Art. 7.

(Richiesta di finanziamento)

1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo 6, ciascun partito o movimento politico presenta un'apposita richiesta alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata dal tesoriere o comunque dal rappresentante legale del partito o movimento politico. La titolarità dell'incarico di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata la copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello in corso, certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano partecipato in coalizione ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 1, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi tesorieri o rappresentanti legali. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 6 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo partecipato ad una competizione elettorale in coalizione con altri, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al presente articolo.

3. La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, procede al controllo della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 1 verificando la conformità e la regolarità delle spese rimborsabili di cui all'articolo 6, comma 5. Gli esiti della verifica sono comunicati entro il 20 luglio di ciascun anno al Presidente della Camera dei deputati.

4. Entro il 31 luglio di ciascun anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, adottata sulla base della comunicazione della Commissione di cui al comma 3 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 6, comma 2, spettanti a ciascun partito o movimento politico. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati è adottata in base alla disponibilità delle risorse del Fondo, trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze. I contributi attribuiti ai partiti o ai movimenti politici ai sensi del presente comma sono ridotti della somma assegnata a titolo di anticipazione ai sensi del comma 5.

5. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare un'apposita richiesta alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per beneficiare del contributo annuo in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 4. A tal fine la richiesta è presentata dal tesoriere o comunque dal rappresentante legale del partito o movimento politico, che allega alla medesima la copia del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Entro i successivi venti giorni dal deposito della richiesta, la Commissione procede ai controlli della documentazione e comunica gli esiti della verifica al Presidente della Camera dei deputati. Entro i successivi dieci giorni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, adottata sulla base della comunicazione della Commissione di cui al periodo precedente, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, è assegnato un contributo non superiore al 50 per cento di quello spettante a ciascun partito o movimento politico sulla base delle spese rimborsabili previste nel bilancio preventivo. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati è adottata in base alla disponibilità delle risorse del Fondo, trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successive alla data di entrata in vigore della presente legge.