Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 735
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Art. 3.
(Procedimento di mediazione familiare)
1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori , purché di età superiore a dodici anni , può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.
2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.
4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.
5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
8. L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.