Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 735

Art. 20.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».