Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 735

Art. 2.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.