Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 735

Art. 18.

(Introduzione dell'articolo 342-quater
del codice civile)

1. Dopo l'articolo 342-ter è inserito il seguente:

«Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione). – Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile.

Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».