Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2505

Art. 8.

(Sanzioni)

1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nonché delle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. In caso di omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione adibite agli utilizzi di cui alla presente legge, l'autorità competente non rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.