Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2505

Art. 4.

(Installazione e utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)

1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, nonché provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.

2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia, e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.

3. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2 e 3, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.

4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia deve garantire il diritto alla riservatezza e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.

5. L'amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e misure e, in particolare, definisce, in accordo con il personale dirigente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso in caso di attività svolte, all'interno delle citate strutture, da personale esterno durante l'orario di attivazione delle telecamere.