Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2505
Azioni disponibili
Art. 3.
(Sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali.