Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2505
Azioni disponibili
Art. 2.
(Sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia)
1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale.